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PDL 4875

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4875



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLO RUSSO

Disciplina dei rapporti contrattuali tra gli imprenditori agricoli e gli operatori della grande distribuzione commerciale e disposizioni concernenti il commercio dei prodotti agricoli

Presentata l'11 gennaio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La filiera alimentare rappresenta oltre il 5 per cento del valore aggiunto in Europa e il 7 per cento dei posti di lavoro. La quota del valore aggiunto agricolo nella filiera alimentare è scesa dal 31 per cento nel 1995 al 24 per cento nel 2005 nell'Unione europea a 25 membri; i dati per i prossimi anni mostrano una nuova diminuzione dei guadagni degli agricoltori a fronte di un aumento costante dei margini dei trasformatori, dei commercianti all'ingrosso e dei dettaglianti nonché degli operatori economici esterni alla filiera alimentare.
      Dal 1996 i prezzi degli alimenti sono aumentati mediamente del 3,3 per cento l'anno, mentre i prezzi all'origine sono aumentati solo del 2,1 per cento contro un aumento dei costi di produzione del 3,6 per cento. Questo divario dimostra in modo chiaro che la filiera non funziona correttamente.
      Il reddito medio degli agricoltori è diminuito dell'11,6 per cento nell'Unione europea a 27 membri nel 2009, pertanto gli agricoltori non traggono più un'entrata remunerativa dal loro lavoro e, ciononostante, gli agricoltori e il settore agroalimentare continuano a dover produrre alimenti nel rispetto di rigorosi standard qualitativi e a prezzi accessibili per i consumatori, in conformità con gli obiettivi stabiliti dalla Politica agricola comunitaria (PAC).
      La realtà odierna è caratterizzata da una forte concentrazione delle imprese della distribuzione commerciale.
      Gli squilibri contrattuali uniti all'ineguale potere negoziale hanno ripercussioni negative sulla competitività delle imprese agricole che, spesso, sono costrette a operare
 

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con margini di profitto ridotti, il che ne limita la capacità e l'incentivazione a investire per migliorare la qualità del prodotto e per innovare i processi di produzione.
      Esistono diffusi e gravi problemi nei rapporti contrattuali tra agricoltori e imprese della grande distribuzione organizzata (GDO); pratiche contrattuali sleali come i pagamenti tardivi, le modifiche unilaterali dei contratti, le vendite promozionali e sottocosto e altri.
      Nelle transazioni commerciali tra agricoltori e imprese della GDO, molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto, se esistente, o stabilito nelle condizioni generali e nelle buone prassi che regolano gli scambi. Questi ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese agricole. Essi compromettono anche le loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere a un finanziamento esterno a causa dei ritardi dei pagamenti. Il rischio aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile. L'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», delega il Governo ad adottare, entro il 2012, un decreto legislativo per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
      È necessario un costante monitoraggio del funzionamento della filiera alimentare per consentire al legislatore di intervenire in modo opportuno al fine di garantire il rispetto delle regole della concorrenza.
      Negli ultimi anni la catena alimentare è stata al centro dell'attenzione delle istituzioni nazionali e dell'Unione europea; in particolare, l'indagine conoscitiva sul settore della grande distribuzione organizzata avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (IC43 provvedimento n. 21765 del 27 ottobre 2010) in corso, le raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria alimentare, la comunicazione della Commissione europea COM(2009)0591 del 28 ottobre 2009 e la risoluzione del Parlamento europeo 2009/2237(INI) del 7 settembre 2010 sul funzionamento della filiera alimentare in Europa che hanno avanzato proposte di iniziativa legislativa.
      Il malfunzionamento della catena alimentare può essere efficacemente affrontato mediante interventi legislativi che, tuttavia, non sono esaustivi: per questo puntiamo principalmente su tre aspetti: il primo è la trasparenza delle relazioni contrattuali e dei meccanismi di formazione dei prezzi; il secondo è un quadro normativo che permetta il funzionamento di accordi di autoregolamentazione volontari; il terzo (aspetto non trattato in questa proposta di legge) è il rafforzamento delle organizzazioni economiche degli agricoltori e degli strumenti di governo dell'offerta e di gestione dei rischi di mercato.
      La proposta di legge si compone di undici articoli. L'articolo 1 indica quali finalità della legge la fissazione di regole delle relazioni commerciali tra imprenditori agricoli e imprese della GDO per assicurare il corretto funzionamento del mercato e per favorire la competitività degli stessi imprenditori; l'articolo 2 contiene le definizioni di prodotti agricoli oggetto della legge, inserendo nella lista redatta dall'allora Ministero delle attività produttive anche gli oli extravergini d'oliva, di GDO, secondo il decreto legislativo n. 114 del 1998, e di imprenditore agricolo, secondo l'articolo 2135 del codice civile.
      Gli articoli 3 e 4 trattano il tema della trasparenza: in particolare con l'articolo 3 si prevede l'istituzione di una Commissione per la trasparenza con il compito di monitorare le pratiche commerciali e di formulare raccomandazioni e proposte sulle questioni che riguardano i rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli e imprese della GDO. In caso di segnalazioni di ripetute violazioni delle norme, la Commissione si rivolge all'autorità competente. Con l'articolo 4 si istituisce l'Osservatorio
 

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dei prezzi dei prodotti agricoli. L'Osservatorio è sia strumento di conoscenza dell'andamento dei prezzi lungo la filiera agricola, sia supporto alla Commissione per la segnalazione di andamenti anomali dei prezzi.
      Gli articoli da 5 a 8 trattano dei contratti di vendita. In particolare, l'articolo 5 prevede l'obbligatorietà del contratto scritto nelle operazioni di vendita tra imprenditori agricoli e imprese GDO. L'obbligo può discendere da un accordo interprofessionale o, in assenza, su decisione congiunta dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico. Gli stessi Ministeri, su proposta della Commissione, definiscono la lista dei prodotti oggetto di contratto e lo schema di contratto tipo. Sempre l'articolo 5 stabilisce i contenuti dei contratti, che devono essere adattati alle caratteristiche dei prodotti, la durata minima, da uno a cinque anni, tre anni per gli ortofrutticoli, e le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo. È previsto, inoltre, che i contratti individuali debbano obbligatoriamente essere sostituiti da un contratto collettivo quando due terzi degli imprenditori agricoli cedono con contratto individuale il proprio prodotto alla medesima impresa della distribuzione commerciale.
      L'articolo 6 stabilisce il divieto di abuso di dipendenza economica, secondo la legge n. 192 del 1998, e la nullità delle clausole inique inserite nei contratti di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico redige il catalogo delle pratiche di mercato sleali che configurano abuso di dipendenza economica e delle clausole inique e ne prevede l'espresso divieto o nullità se inserite nei contratti; lo stesso Ministero elabora codici di buone prassi commerciali per la filiera alimentare, comprendenti meccanismi di denuncia e sanzioni per le prassi sleali, al fine di riequilibrare le relazioni nella filiera agricola.
      L'articolo 7 prevede che i contratti pluriennali stipulati tra organizzazioni di produttori agricoli e imprese della GDO siano assimilati ad un contratto di rete con il quale più imprenditori stipulano un accordo obbligandosi, sulla base di un programma comune, a collaborare in forma predeterminata nell'esercizio delle rispettive attività d'impresa. Nella legge, infatti, il contratto non prevede solo un impegno di vendita o di acquisto, ma si estende a funzioni d'impresa: caratteristiche qualitative, servizi, condizionamento e modalità di consegna e altri. Alle imprese che sottoscrivono il contratto pluriennale si estendono, dunque, i vantaggi previsti per le reti d'impresa.
      L'articolo 8 regola la composizione delle controversie insorte nell'esecuzione dei contratti rinviando alle commissioni arbitrali istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esso, inoltre, riprendendo quanto previsto dalla legge n. 180 del 2011, riconosce alle associazioni di categoria degli imprenditori il diritto di proporre azioni in giudizio richiedendo al giudice competente di accertare se sussistono le condizioni di abuso di posizione dominante e se le clausole contrattuali o le prassi sono gravemente inique; di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e impedire il ricorso continuo a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique.
      Gli articoli 9 e 10 trattano di due temi particolarmente delicati, le vendite sottocosto e le crisi temporanee di mercato. L'intento della legge è quello di unire l'intervento dello Stato con gli accordi di autoregolamentazione volontari: per realizzare l'obiettivo del miglior funzionamento del mercato, lo Stato interviene in assenza di accordo tra le parti. L'articolo 9 stabilisce, infatti, il divieto delle vendite sottocosto in assenza di un codice di autoregolamentazione delle stesse tra le organizzazioni delle imprese agricole e della GDO, peraltro previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998. Anche per quanto riguarda i prezzi, l'articolo 10, mutuando una recente iniziativa del legislatore francese, stabilisce che, in presenza o in previsione di crisi congiunturale dei mercati o di situazioni chiaramente anomale in un determinato settore, possono essere adottate misure temporanee di disciplina dei prezzi, di durata non superiore
 

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a tre mesi: la fissazione di un coefficiente moltiplicatore tra prezzi all'origine e prezzi di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli; in alternativa, la stipula di un accordo che prevede misure di contenimento dei margini di distribuzione intesi come differenza, al netto delle imposte, tra i prezzi di vendita al dettaglio e i prezzi all'origine.
      L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria con la quale si precisa che la legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge fissa le regole delle relazioni commerciali tra gli imprenditori agricoli e le imprese della grande distribuzione organizzata (GDO) al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato, di garantire la libertà d'iniziativa economica privata e di favorire la competitività degli stessi imprenditori agricoli.
      2. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di garantire l'applicazione delle indicazioni contenute nella comunicazione COM(2009)0591 della Commissione europea, del 28 ottobre 2009, nella risoluzione 2009/2237(INI) del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sul funzionamento della filiera alimentare in Europa, e nelle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare del 17 marzo 2009.
      3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
      4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.

 

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Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

          a) prodotti agricoli: i prodotti definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 13 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2003, e gli oli extravergine d'oliva;

          b) imprenditori agricoli: i soggetti, persone fisiche e giuridiche, di cui all'articolo 2135 del codice civile;

          c) GDO: le strutture di vendita e i centri commerciali nei quali si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli deperibili, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Capo II
TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 3.
(Commissione per la trasparenza delle relazioni contrattuali).

      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituita la Commissione per la trasparenza delle relazioni contrattuali tra imprenditori agricoli e imprese della GDO, di seguito denominate «Commissione», composta da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle organizzazioni agricole, della GDO e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la presiede.
      2. La composizione, i poteri e i meccanismi di funzionamento della Commissione sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con

 

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il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. La Commissione formula alle Camere e al Governo raccomandazioni e proposte sui temi posti alla sua attenzione relativi ai rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli e imprese della GDO.
      4. Le istanze alla Commissione relative ai rapporti contrattuali di cui al comma 3 possono essere presentate dai Ministeri e dalle organizzazioni di rappresentanza di cui al comma 1, nonché da qualsiasi operatore della filiera agricola.
      5. In caso di violazione della disciplina delle relazioni contrattuali, la Commissione provvede a informarne l'autorità competente.
      6. La Commissione istituisce un osservatorio delle pratiche contrattuali. Essa presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato delle relazioni contrattuali, nonché sulla natura e sulla diffusione delle violazioni della disciplina delle relazioni contrattuali.

Art. 4.
(Osservatorio dei prezzi dei prodotti agricoli).

      1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Osservatorio dei prezzi dei prodotti agricoli, di seguito nominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio ha come finalità quella di assicurare una migliore comparabilità tra i prezzi nei vari livelli della filiera agricola, in modo da soddisfare l'esigenza dei consumatori e degli agricoltori di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la formazione dei prezzi dei prodotti agricoli.
      3. L'Osservatorio pubblica e diffonde in rete i dati relativi all'andamento dei prezzi nei vari livelli della filiera agricola.
      4. Le attività dell'Osservatorio si estendono a tutti i prodotti agricoli venduti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla loro origine.
      5. L'Osservatorio si avvale delle reti di rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica,

 

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dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      6. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è sostituita dalla seguente:

          «a) il Corpo della guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Commissione per la trasparenza delle relazioni contrattuali tra imprenditori agricoli e imprese della grande distribuzione organizzata avvalendosi anche dei dati e degli elementi in possesso dell'Osservatorio dei prezzi dei prodotti agricoli, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;».

Capo III
CONTRATTI DI VENDITA

Art. 5.
(Contratti di vendita).

      1. Le operazioni di vendita di prodotti agricoli tra imprenditori agricoli e imprese della GDO sono effettuate sulla base di contratti scritti.
      2. L'obbligo di cui al comma 1 può discendere dall'estensione di un accordo interprofessionale stipulato ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o per decisione congiunta dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Commissione, la lista dei prodotti alimentari oggetto di contratto

 

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obbligatorio di vendita e lo schema di contratto tipo. Ogni anno, su proposta della Commissione, la lista può essere aggiornata. L'esclusione di un prodotto alimentare dalla lista non fa decadere gli obblighi assunti dalle parti sulla base di contratti pluriennali già stipulati.
      4. La durata del contratto, tenuto conto del tipo di prodotto agricolo e di acquirente, può variare da uno a cinque anni. Per i prodotti ortofrutticoli freschi, la durata del contratto è di tre anni. Salvo accordi diversi, i contratti sono tacitamente rinnovabili per un periodo equivalente a quello per il quale sono stati conclusi.
      5. La stipulazione di contratti scritti è finalizzata a condividere i rischi, a organizzare la produzione di prodotti agricoli con caratteristiche specifiche, a facilitare i negoziati, a organizzare in modo adeguato le operazioni di mercato e a ridurre al minimo le pratiche sleali e i costi di transazione. I contratti, tenuto conto dell'eterogeneità dei settori e dei prodotti agricoli, sono adattati alle caratteristiche e alle esigenze di ciascuno di tali settori e prodotti.
      6. I contratti devono contenere, in particolare:

          a) l'identificazione delle parti contraenti;

          b) la durata, le clausole e i termini di revisione e di annullamento del contratto o di preavviso di rescissione;

          c) i termini e le modalità di contestazione in merito all'esecuzione del contratto;

          d) l'oggetto del contratto, la quantità e le caratteristiche qualitative del prodotto agricolo e le condizioni di adeguamento delle quantità e delle caratteristiche effettivamente conferite o ritirate, specificando le cause di forza maggiore che giustificano un esonero parziale o totale dagli obblighi contrattuali;

          e) il luogo, i tempi e le modalità di raccolta o di consegna dei prodotti agricoli;

 

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          f) i criteri e le modalità di determinazione del prezzo di cessione del prodotto agricolo, nonché i termini e le modalità di pagamento degli anticipi e del saldo;

          g) i criteri e le modalità di determinazione dei prezzi dei servizi resi e la quantificazione delle agevolazioni in funzione dei volumi di servizi trattati;

          h) il divieto, per gli acquirenti, di respingere i prodotti agricoli previsti nel contratto se non in caso di non conformità a norme di legge o di regolamento o a quanto pattuito;

          i) le procedure di arbitrato;

          e) le sanzioni in caso di ingiustificata violazione di tutte o di parte delle clausole contrattuali.

      7. I contratti individuali devono essere sostituiti da un contratto collettivo quando i due terzi degli imprenditori agricoli cedono con contratto individuale il proprio prodotto alla medesima impresa della GDO.
      8. Quando un contratto scritto tra imprenditori agricoli e imprese della GDO è obbligatorio, sono sanzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata in misura percentuale del fatturato, gli imprenditori agricoli o le imprese della GDO che non propongono alla parte venditrice o acquirente il contratto ovvero che propongono un contratto che non contiene integralmente le clausole stabilite dal presente articolo o difforme dal contratto tipo.
      9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare della sanzione di cui al comma 8.

Art. 6.
(Abuso di dipendenza economica e nullità di clausole contrattuali inique).

      1. Alle relazioni commerciali tra imprenditori agricoli e imprese della GDO e

 

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loro centrali d'acquisto si applica l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni.
      2. Per i prodotti agricoli sottoposti all'obbligo di contratto scritto, è considerato abuso di dipendenza economica, in particolare:

          a) l'imposizione di sconti, buoni, remunerazione di servizi resi o compensi per l'inclusione nei listini, se non espressamente previsti nel contratto di vendita;

          b) l'imposizione di pratiche agricole o, per i prodotti ortofrutticoli, di livelli di residui di pesticidi aventi una portata più ampia rispetto alle disposizioni legislative vigenti;

          c) il rifiuto di acquistare, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

      3. Le clausole contrattuali gravemente inique sono considerate nulle a tutti gli effettui di legge. Sono fatti salvi gli obblighi reciproci di comprare e di vendere e le relative condizioni economiche pattuite.
      4. Sono in particolare considerate inique le clausole contrattuali:

          a) che riservano a una delle parti la possibilità di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto. Sono tuttavia valide le clausole che consentono a una delle parti di modificare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente precisati, le quantità e i tempi di consegna;

          b) che attribuiscono a una delle parti, in caso di contratto pluriennale, la facoltà di recesso senza congruo preavviso;

          c) che escludono il diritto del creditore di applicare interessi di mora sui ritardi di pagamento.

      5. Le clausole contrattuali inique sono nulle a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.
      6. Il Ministero dello sviluppo economico redige, entro sei mesi dalla data di

 

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entrata in vigore della presente legge, il catalogo delle pratiche di mercato sleali che configurano abuso di dipendenza economica e delle clausole inique.
      7. Il Ministero dello sviluppo economico predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, codici di buone prassi commerciali per la filiera agricola, comprendenti meccanismi di denuncia e sanzioni per le prassi sleali, al fine di riequilibrare le relazioni nella filiera agricola.

Art. 7.
(Incentivi alla stipulazione dei contratti).

      1. Il contratto pluriennale stipulato tra organizzazioni di imprenditori agricoli e imprese della GDO o loro centrali d'acquisto si configura come aggregazione funzionale di imprese rientranti nelle definizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      2. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono» sono inserite le seguenti: «la messa in vendita di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata,».

Art. 8.
(Conciliazione e rappresentanza in giudizio).

      1. Entro trenta giorni dai termini di contestazione dell'esecuzione del contratto, le controversie sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria,

 

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artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il venditore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
      2. Qualora non si pervenga a una conciliazione tra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura scelta dai contraenti.
      3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
      4. Le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli sono legittimate a proporre azioni in giudizio secondo il disposto degli articoli 4, comma 1, e 10, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, e possono richiedere al giudice competente:

          a) di accertare se sussistono le condizioni di abuso di dipendenza economica e se le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique;

          b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e a impedire il ricorso continuo a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique.

Capo IV
PRATICHE COMMERCIALI E AUTOREGOLAMENTAZIONE

Art. 9.
(Promozioni e vendite sottocosto).

      1. Qualsiasi pubblicità per il consumatore, trasmessa con qualsiasi mezzo e visibile all'esterno del punto di vendita,

 

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indicante uno sconto o una vendita promozionale di prodotti agricoli deve indicare la natura e l'origine del prodotto offerto e il periodo durante il quale l'offerta è mantenuta.
      2. Qualora le attività di offerta di cui al comma 1 possano determinare, per la durata, l'ampiezza e la frequenza, turbative di mercato, l'autorità competente può, su richiesta di una parte o della Commissione, limitare tali operazioni.
      3. In caso di contratti preliminari di produzione e di vendita di prodotti agricoli di durata superiore a un anno, l'iniziativa promozionale deve essere esplicitamente prevista e regolata nel contratto stesso, con particolare riferimento al periodo e alla durata.
      4. Nelle more della sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è vietato vendere o pubblicizzare la vendita al consumo di prodotti agricoli a un prezzo inferiore all'effettivo prezzo di acquisto.
      5. Il divieto delle vendite sottocosto si applica a tutta la produzione agricola venduta nel territorio nazionale indipendentemente dalla sua origine.

Art. 10.
(Interventi sui prezzi).

      1. L'attività d'impresa si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
      2. I prezzi di cessione dei prodotti agricoli sono liberamente determinati dalle regole del mercato e della concorrenza. Tuttavia, in presenza o in previsione di una crisi congiunturale dei mercati o in caso di eccessivo aumento o diminuzione dei prezzi dovuto a crisi temporanee di mercato, a circostanze eccezionali o a situazioni anomale in un determinato settore, il Ministro dello sviluppo

 

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economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può adottare misure temporanee di disciplina dei prezzi, di durata non superiore a tre mesi, previa consultazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sentita la Commissione.
      3. Le misure temporanee di disciplina dei prezzi di cui al comma 2 possono essere, in alternativa:

          a) la fissazione di un coefficiente moltiplicatore tra prezzi all'origine e prezzi di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;

          b) la stipula di un accordo tra le imprese della GDO o le loro centrali d'acquisto e i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, che prevede misure di contenimento dei margini di distribuzione intesi come differenza, al netto delle imposte, tra i prezzi di vendita al dettaglio e i prezzi all'origine.

      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti, il coefficiente di moltiplicazione e i contenuti dell'accordo di moderazione dei margini di distribuzione di cui al comma 3.
      5. Alle imprese della GDO che aderiscono all'accordo di moderazione dei margini di distribuzione di cui al comma 3 sono riconosciuti benefìci fiscali commisurati al valore della riduzione degli stessi margini di distribuzione.
      6. Il Ministro dell'economia e finanze stabilisce, con proprio decreto, i benefìci fiscali di cui al comma 5.

Capo V
NORME FINALI

Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore).

      1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

 

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a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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