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PDL 5076

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5076



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

con il ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)

con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(CATANIA)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

e con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010

Presentato il 21 marzo 2012
 

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

1.1 Contesto dell'Accordo.

      Le relazioni dell'Unione europea con la Corea del Sud sono caratterizzate da intensi rapporti economici: l'Unione europea è il primo investitore in Corea del Sud e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni sud-coreane. Al consolidamento dei legami commerciali registratosi nel corso degli ultimi anni non è tuttavia corrisposto un parallelo rafforzamento della collaborazione politica e, malgrado la crescente convergenza di vedute su una molteplicità di temi e l'interesse di Seoul per la realtà delle istituzioni europee, la Corea del Sud non sembra attribuire all'Europa la stessa importanza strategica riservata agli Stati Uniti d'America e ai vicini regionali, quali la Cina.
      Particolare importanza assume, in tale contesto, il nuovo Accordo quadro che, negli auspici europei, contribuirà a dare maggiore sostanza al rapporto politico. Tenendo conto del crescente peso della Corea del Sud su scala globale, l'Unione europea mira infatti ad approfondire la cooperazione sui temi primari dell'agenda politica, in modo da sviluppare un vero e proprio partenariato strategico nell'ambito del quale affrontare congiuntamente le grandi sfide globali. Il nuovo Accordo quadro sostituirà il precedente Accordo quadro sul commercio e la cooperazione in vigore dal 2001 e fornirà una cornice giuridica più ampia e articolata al complesso delle relazioni bilaterali. Oltre che a porre le basi per l'approfondimento del dialogo in numerosi settori di mutuo interesse, l'Accordo prevede infatti un'ampia sezione dedicata al dialogo politico, comprensiva di disposizioni su temi di rilevanza globale non presenti o non sufficientemente coperti dal precedente Accordo, quali giustizia, energia, cambiamenti climatici, migrazioni, lotta al terrorismo e al crimine organizzato.
      La firma dell'Accordo quadro e la contestuale conclusione dell'Accordo di libero scambio costituiscono, a giudizio di entrambe le Parti, l'inizio di una nuova era nelle relazioni bilaterali e la base di partenza per realizzare l'auspicato salto di qualità del rapporto. L'auspicio è stato ribadito al vertice tra Unione europea e Corea del Sud dell'ottobre 2010 che ha formalizzato la comune volontà di elevare a livello di partenariato strategico le relazioni bilaterali.

1.2. Iter procedurale della firma dell'Accordo.

      Avviati nel giugno 2008, i negoziati per la conclusione dell'Accordo quadro sono terminati dopo circa un anno. L'Accordo è stato infatti parafato il 15 ottobre 2009 mentre la cerimonia ufficiale di firma ha avuto luogo a Bruxelles il 10 maggio 2010. L'Accordo è stato firmato per l'Unione europea dall'Alto rappresentante Ashton e dai Ministri degli esteri degli Stati membri e, per la controparte, dal Ministro degli esteri sud coreano Yu Myung-Hwan.

 

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1.3. Finalità dell'Accordo.

      L'obiettivo principale dell'Accordo è l'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale. Fra le aree di cooperazione prioritaria figurano, in particolare, lo sviluppo sostenibile (salute, ambiente, affari sociali, cambiamenti climatici, agricoltura); istruzione e cultura; giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giuridica, migrazioni, lotta contro le droghe illecite, contrasto della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio).
      L'Accordo pone inoltre le basi per l'approfondimento della collaborazione a fronte delle cosiddette «sfide globali» nelle quali la Corea del Sud – anche in qualità di membro del G20 – svolge una politica attiva e che consentiranno di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

1.4. Esame delle disposizioni.

      Titolo I: Fondamento e campo d'applicazione (articoli 1 e 2). – Al titolo I viene enumerata una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare (fra gli altri il rispetto dei princìpi di democrazia e buon governo, la salvaguardia dei diritti fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite) e i principali obiettivi della cooperazione, già illustrati al punto 1.3 della presente relazione.

      Titolo II: Dialogo politico e cooperazione (articoli 3-7). – All'articolo 3 sono enunciati i principali obiettivi del dialogo politico. Questo interesserà prevalentemente le questioni di sicurezza internazionale, al fine di promuovere la soluzione pacifica dei conflitti internazionali e regionali. Oltre che attraverso regolari incontri al vertice, tale dialogo si esplicherà attraverso consultazioni ministeriali a cadenza annuale, incontri periodici a livello di alti funzionari, sviluppo di dialoghi settoriali nonché scambio di delegazioni fra i rispettivi Parlamenti.
      Agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo sono recepite le clausole standard dell'Unione europea in tema di armi di distruzione di massa (articolo 4); armi leggere e di piccolo calibro (articolo 5); crimini di rilevanza per la comunità internazionale (articolo 6) e lotta contro il terrorismo (articolo 7). In tutti i settori citati le Parti si impegnano ad approfondire il dialogo politico assicurando il necessario coordinamento delle rispettive iniziative e, con riferimento alla cooperazione contro i crimini internazionali, convengono sulla necessità di istituire uno specifico dialogo.

      Titolo III: Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali (articolo 8). – All'articolo 8 le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione in seno alle principali organizzazioni internazionali [in particolare Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)] e regionali [Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) e Asia Europe Meeting (ASEM) in primis].

      Titolo IV: Cooperazione in materia di sviluppo economico (articoli 9-20). – Per quanto attiene alle relazioni commerciali, l'Accordo si limita ad enunciare alcuni princìpi generali, rinviando all'Accordo di libero scambio (cosiddetto «Free Trade Agreement – FTA») per più specifiche disposizioni (l'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud è stato parafato il 15 ottobre 2009 contestualmente all'Accordo quadro; la cerimonia di firma ha avuto luogo a Bruxelles il 6 ottobre 2010).
      Fra i settori di cooperazione ricompresi nel titolo IV, in cui le Parti si impegnano ad intensificare il dialogo e lo scambio di informazioni, figurano in particolare: la politica economica, la cooperazione fra imprese, la fiscalità, la cooperazione doganale, la concorrenza, la tecnologia e la società dell'informazione e la politica dei consumatori (articoli da 10 a 16 e articolo 20). Ampio spazio viene inoltre dedicato al coordinamento delle rispettive politiche in

 

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tema di sicurezza energetica (articolo 17) e trasporti (articoli 18 e 19).
      Nel settore dell'energia, le Parti convengono di cooperare per rafforzare la sicurezza energetica, sviluppare nuove forme di energia e promuovere l'efficienza energetica. A tal fine, si prevedono un'accresciuta cooperazione nell'elaborazione delle rispettive politiche energetiche e la realizzazione di studi e ricerche comuni. Quanto alla politica dei trasporti, le Parti intendono accrescere la cooperazione in tutti i settori pertinenti, al fine di migliorare la circolazione di merci e passeggeri e promuovere la sicurezza dei trasporti. Forte rilevanza assume in particolare il trasporto marittimo e, all'articolo 19, sono richiamati nel dettaglio alcuni princìpi comuni nel segmento dei traffici marittimi internazionali, quali l'accesso illimitato al mercato in condizioni di concorrenza leale, il divieto di clausole di ripartizione del carico nelle intese con Paesi terzi, l'autorizzazione della presenza operativa sul proprio territorio di compagnie di navigazione dell'altra Parte contraente. Trattasi di concetti peraltro già esplicitati anche nel pregresso Accordo quadro sul commercio e la cooperazione ora abrogato. Sia nel settore del trasporto marittimo che in quello aereo è previsto l'avvio di un apposito dialogo.

      Titolo V: Cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile (articoli 21-27). – Salute, occupazione, ambiente, agricoltura e cambiamenti climatici sono al centro della collaborazione nel settore dello sviluppo sostenibile.
      Per migliorare la collaborazione nei settori della salute e dell'occupazione (articoli 21 e 22) sono previsti scambi d'informazione e la promozione di progetti specifici concordati congiuntamente. Particolare attenzione sarà prestata in tale contesto alla gestione dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero. Quanto al settore ambientale e agricolo (articoli 23, 25 e 26) la cooperazione coprirà in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura e alla gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica, con particolare riferimento all'ambiente marino e alla pesca. Fra le tematiche a carattere globale su cui si intende realizzare un più stretto coordinamento figura inoltre la lotta contro i cambiamenti climatici (articolo 24) su cui l'Unione europea intende promuovere un ruolo maggiormente attivo della Corea del Sud. All'articolo 27 si conviene infine di instaurare un dialogo stabile sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo per realizzare una cooperazione più sostanziale su tale fronte e migliorare l'efficacia degli aiuti.

      Titolo VI: Cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura (articoli 28 e 29). – Per quanto concerne il settore dell'istruzione e della cultura, le Parti intendono approfondire la cooperazione attraverso un accresciuto ricorso a programmi già esistenti quali l’Erasmus Mundus (che prevede lo stanziamento di borse di studio per sovvenzionare periodi di formazione degli studenti nei rispettivi Paesi) e la definizione di nuove iniziative volte a promuovere scambi culturali e forme di cooperazione fra istituti d'istruzione. Sarà inoltre incoraggiato un maggiore coordinamento in seno ai consessi internazionali competenti [in particolare presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'ASEM] al fine di promuovere la diversità culturale.

      Titolo VII: Cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza (articoli 30-38). – Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, alla cooperazione giuridica, alla protezione dei dati personali e alla migrazione (articoli da 30 a 33). In tema di cooperazione giuridica si pone in particolare l'accento sull'opportunità di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e di agevolare il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie rientranti in tali ambiti. La cooperazione in materia di migrazione, invece, prevede l'avvio di un confronto esaustivo su tutti gli aspetti dei

 

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fenomeni migratori, tra cui l'immigrazione clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani. Le Parti si adoperano a concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi in materia di riammissione dei propri cittadini.
      Le Parti intendono inoltre collaborare al fine di contrastare l'uso di droghe illecite, prevenire fenomeni di corruzione, contrastare la criminalità organizzata e informatica, nonché impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo (articoli da 34 a 38). Tale collaborazione potrà attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta che sarà ritenuta opportuna.

      Titolo VIII: Cooperazione in altri settori (articoli 39-42). – Al titolo VIII sono elencati gli altri settori di mutuo interesse ove si intende intensificare il dialogo e la cooperazione, ossia il turismo (con particolare attenzione al suo sviluppo sostenibile), la società civile (di cui si riconosce l'importante contributo che può fornire nel processo di dialogo fra le Parti), la pubblica amministrazione (è previsto uno scambio di esperienze e migliori pratiche volto a modernizzarne il funzionamento) e la statistica (in vista di una progressiva armonizzazione dei rispettivi sistemi).

      Titolo IX: Quadro istituzionale (articoli 43-46). – Le disposizioni istituzionali, oltre a prevedere l'abrogazione del precedente Accordo quadro sul commercio e la cooperazione del 28 ottobre 1996, reso esecutivo per l'Italia dalla legge 10 ottobre 2000, n. 321 (articolo 43), istituiscono un Comitato misto (articolo 44), composto da rappresentanti del Consiglio e della Commissione europea, da un lato, e della Repubblica di Corea, dall'altro. Il Comitato, che si riunirà una volta l'anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul, avrà il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo quadro, di definire le priorità d'azione da perseguire e di seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le Parti.
      Tale Comitato potrà inoltre fungere da organo di risoluzione delle eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo. Al riguardo, l'articolo 45 prevede che, qualora una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo dell'Accordo, si possano adottare le misure del caso. Prima di procedere è fatto tuttavia obbligo di sottoporre la questione all'esame del Comitato misto, che cercherà di comporre, per consenso, la controversia. In casi urgenti, ovvero in caso di grave inosservanza di un elemento essenziale dell'Accordo, le misure del caso sono immediatamente applicate. In tale circostanza, tuttavia, la Parte che subisce le misure può chiedere l'avvio di una specifica procedura d'arbitrato (disciplinata all'articolo 46) che ne valuti il fondamento.

      Titolo X: Disposizioni finali (articoli 47-53). – Le disposizioni finali disciplinano le versioni linguistiche facenti fede, l'ambito territoriale d'applicazione e la durata e le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (nelle more dell'entrata in vigore è prevista l'applicazione provvisoria).
      L'articolo 51 rimanda infine alle dichiarazioni e agli allegati annessi, specificando che essi costituiscono parte integrante dell'Accordo. Fra questi, particolare rilevanza riveste la Dichiarazione comune relativa all'interpretazione degli articoli 45 e 46, laddove si prevede che in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'Accordo quadro, «misure del caso» possono essere assunte non solo in riferimento all'Accordo quadro ma anche ad Accordi specifici (quali l'FTA) rientranti nel cosiddetto «quadro istituzionale comune». Viene così creato un legame giuridico fra l'Accordo quadro e l'FTA che, fortemente voluto dall'Unione europea, consentirà l'adozione di ritorsioni di natura commerciale (quali la sospensione delle previsioni dell'FTA) a fronte di violazioni delle clausole essenziali dell'Accordo quadro.

 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        L'Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri.

        Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo quadro, dalle riunioni del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno infatti interamente coperte dal bilancio dell'Unione europea. Non sono previste richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

        Il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo quadro, seguire lo sviluppo delle relazioni tra le parti, fungere da organo di risoluzione delle controversie (articoli 45 e 46) spetta infatti al Comitato misto, previsto dall'articolo 44 e composto da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, da un lato, e della Repubblica di Corea, dall'altro. Il suo funzionamento è dunque garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio della stessa Unione. Parimenti funzionari delle istituzioni dell'Unione europea assicurano lo svolgimento di dialoghi settoriali, cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

        Dalla legge di ratifica dell'Accordo quadro, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di rafforzare l'insieme delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, attraverso un'accresciuta cooperazione a fronte delle sfide globali e nelle aree di precipuo mutuo interesse. Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        L'Accordo costituirà la base giuridica di riferimento dell'insieme delle relazioni bilaterali fra l'Unione europea e la Repubblica di Corea. Esso non avrà pertanto alcun impatto sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'Unione europea.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno né di particolari misure di carattere amministrativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Sotto il profilo costituzionale non si ravvisano particolari implicazioni, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione europea.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze.

 

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6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Come precisato al punto 5), la natura dell'Accordo è tale da ritenere che la sua entrata in vigore non incida sull'attività delle autonomie territoriali. Non si riscontrano pertanto motivi di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Allo stato attuale non risultano esservi, all'esame del Parlamento, accordi bilaterali fra l'Italia e la Corea del Sud. Nondimeno, il Parlamento sarà prossimamente chiamato a pronunciarsi in merito alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dell'Accordo.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede europea, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

 

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11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'Accordo appare conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'Accordo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa europea. I negoziati condotti dalla Commissione europea, su mandato del Consiglio, per la conclusione di accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, è adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

 

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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo non introduce modifiche né integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento in esame non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'entrata in vigore del presente Accordo non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana né misure di adeguamento amministrativo.

 

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8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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