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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5053 |
1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione».
1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti e i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà».
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di duecento».
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse, e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecento».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».
1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».
2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse».
1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.
Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.
Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, secondo comma, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), quinto comma e nono comma. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.
Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o del terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.
I termini per l'espressione del parere di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».
1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».
1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se le Camere approvano nuovamente la legge secondo il procedimento di cui
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».
1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Governo non può, con proprio decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».
1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci».
1. Il terzo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati
1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai Sottosegretari di Stato e dai Viceministri.
Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.
La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza».
2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni,
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo in esame.
Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato e i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo Ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
1. All'articolo 105 della Costituzione, le parole: «, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le promozioni dei magistrati».
1. All'articolo 107 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».
1. Alla parte seconda, Titolo IV, sezione II della Costituzione, dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:
«Art. 113-bis. – Spettano all'Alta corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. L'Alta corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata».
1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «legislazione esclusiva» è inserita la seguente: «solamente».
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«s-bis produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
s-ter armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni e di funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento».
1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo e il quinto comma sono abrogati.
1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione».
1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune».
1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.
L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.
L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.
1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.
La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale».
2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum
1. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.
2. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico,
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