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PDL 5053

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5053



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BOSSI, DOZZO, MARONI, PASTORE, GIANCARLO GIORGETTI, STEFANI, DAL LAGO, ALESSANDRI, FUGATTI, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FOGLIATO, LUSSANA, VOLPI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, GUIDO DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI

Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato e di governo, la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica, la disciplina della magistratura, la Corte costituzionale e il procedimento di revisione della Costituzione

Presentata il 15 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione si è aperta una stagione di riforme costituzionali. L'applicazione del nuovo titolo V ha però creato problemi di interpretazione aumentando il contenzioso tra Stato e regioni con numerosi ricorsi alla Corte costituzionale. In realtà non si è avuta una semplificazione e, soprattutto, l'intervento legislativo non è stato sufficiente ad assicurare un maggior coinvolgimento delle autonomie e a realizzare
 

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quel percorso, che riteniamo necessario, verso un cambiamento in senso federale dello Stato.
      Un cambiamento essenziale per modernizzare la pubblica amministrazione, per adeguarla alle esigenze della società, per valorizzare le autonomie territoriali, per rispondere ai bisogni del mondo imprenditoriale e dei cittadini, per rendere competitivo il Paese, per semplificare gli adempimenti ed adeguare la nostra legislazione a quell'Europa a cui tanti fanno riferimento.
      Dopo la modifica del titolo V, nel 2003 è stato presentato un importante disegno di legge costituzionale che prevedeva l'istituzione del Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari, modifiche al procedimento di formazione delle leggi e al sistema di governo prevedendo maggiori poteri al Primo Ministro e interventi sull'ordinamento giurisdizionale.
      Il disegno di legge costituzionale, dopo quattro passaggi parlamentari, fu definitivamente approvato il 16 novembre 2005.
      A dimostrazione che parlare di federalismo è cosa diversa dal volere il federalismo e dall'agire con convinzione e determinazione per cambiare il sistema Paese, il disegno di riforma, la cosiddetta «devoluzione», fu respinta con il referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006. E la campagna per votare «no» fu orchestrata da quelle stesse forze politiche che, a parole, si dichiarano a favore del federalismo.
      Durante questa legislatura, l'obiettivo di arrivare al cambiamento è stato perseguito con altri progetti di legge riguardanti, tra le altre, la riforma delle autonomie locali, la cosiddetta «Carta delle autonomie», con proposte riguardanti la riduzione del numero dei componenti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
      Inoltre, oltre a provvedimenti riguardanti l'aspetto istituzionale e ordinamentale, è stata approvata la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, e sono stati approvati i decreti legislativi attuativi.
      Il cambiamento del Paese è stato quindi perseguito operando in più direzioni, quella ordinamentale, quella fiscale e quella costituzionale.
      Il cambiamento non è però ancora stato realizzato e quindi è indispensabile ripresentare una riforma organica della Costituzione che riprenda in parte i temi contenuti nella cosiddetta «devoluzione», che preveda una riduzione dei costi della politica, che sia diretta a ottenere maggiori efficacia ed efficienza del sistema, che eviti le duplicazioni al fine di semplificare, razionalizzare e snellire il procedimento legislativo.
      La presente proposta di legge costituzionale si compone di quarantadue articoli.
      L'articolo 42 reca le norme transitorie.
      L'articolo 1 e l'articolo 2 intervengono sugli articoli riguardanti i princìpi fondamentali previsti dalla Costituzione.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della Costituzione precisando che l'Italia è una Repubblica federale democratica e che la sovranità appartiene ai popoli, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 5 della Costituzione stabilendo che la Repubblica federale adegua i contenuti e i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo.
      Le parole «federale» e «federalismo» vengono finalmente inserite nelle norme che definiscono i princìpi fondamentali ai quali l'ordinamento e la legislazione devono adeguarsi.
      Così come deve essere osservato il principio di sussidiarietà inserito all'articolo 5 della Costituzione.
      L'articolo 3 sopprime la circoscrizione Estero e il voto per i cittadini residenti all'estero. Gli articoli da 4 a 13 modificano le norme dedicate al Parlamento.
      L'articolo 4 istituisce il Senato federale della Repubblica prevedendo una «Camera delle autonomie».
      Con l'articolo 5 si riduce a duecento il numero dei deputati e si prevede che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto ventuno anni di età.
      All'articolo 6 si riduce a duecento anche il numero dei componenti il Senato federale della Repubblica e si precisa che la loro elezione avviene contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio o assemblea
 

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regionale mentre, per il Trentino-Alto Adige, contestualmente all'elezione dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede inoltre che partecipino ai lavori del Senato federale, senza diritto di voto, altri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
      All'articolo 7 si prevede che sono eleggibili a senatori coloro che hanno compiuto ventuno anni di età, mentre all'articolo 8 si eliminano i senatori di diritto e a vita.
      Con l'articolo 11 è introdotto in Costituzione il principio secondo il quale i Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei propri componenti.
      L'articolo 12 rimanda ai regolamenti parlamentari la previsione dei casi in cui il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente, nonché la previsione delle prerogative e dei poteri del Governo e della maggioranza nomina i diritti delle opposizioni.
      L'articolo 13 stabilisce il dovere, per i componenti delle Camere, di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni legando l'indennità a tale partecipazione.
      Gli articoli da 14 a 20 modificano le disposizioni dedicate alla formazione delle leggi.
      L'articolo 14 interviene sul procedimento legislativo individuando le materie di competenza legislativa della Camera dei deputati, quelle di competenza legislativa del Senato federale della Repubblica e casi in cui la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. Le modifiche che vengono introdotte pongono fine al sistema bicamerale perfetto e semplificano il procedimento legislativo riducendo i tempi di approvazione delle leggi.
      Con l'articolo 15 si prevedono termini abbreviati per la discussione e la votazione dei disegni di legge e per quelli presentati o fatti propri dal Governo.
      L'articolo 18 introduce il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi predisposti dal Governo mentre l'articolo 19 pone dei limiti alla decretazione d'urgenza.
      Gli articoli da 21 a 25 modificano le norme riguardanti il Presidente della Repubblica.
      Con l'articolo 21 si porta a quaranta anni l'età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica e si prevede un ulteriore requisito consistente nella sottoscrizione della candidatura da parte di cinquecento sindaci.
      All'articolo 23 si stabilisce che la supplenza è attribuita al Presidente della Camera dei deputati e all'articolo 24 si prevede che il Presidente della Repubblica indice le elezioni della sola Camera dei deputati.
      L'articolo 25 attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il Presidente della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.
      Gli articoli da 26 a 29 intervengono sulle disposizioni dedicate al Governo.
      Con l'articolo 26 si introducono disposizioni volte ad assicurare la governabilità. Si stabilisce che il Governo è composto anche dai Viceministri e dai Sottosegretari di Stato, che il Presidente della Repubblica può revocare il Primo Ministro, che il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati e che la legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.
      L'articolo 27 disciplina la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia.
      L'articolo 28 introduce il principio in base al quale il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Inoltre, può nominare e revocare i Ministri, i Viceministri e i Sottosegretari di Stato.
      L'articolo 30 sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Gli articoli 31 e 32 modificano le disposizioni dedicate alla magistratura.
      Stabiliscono che i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati non sono attribuiti al Consiglio superiore della
 

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magistratura ma all'Alta corte di giustizia della magistratura.
      Il successivo articolo 33 introduce, dopo l'articolo 113 della Costituzione, un nuovo articolo che istituisce l'Alta corte di giustizia della magistratura e ne definisce la composizione e le funzioni.
      Gli articoli da 34 a 37 modificano il titolo V della parte seconda della Costituzione.
      L'articolo 34 modifica l'articolo 116 della Costituzione e attribuisce ulteriori forme e condizioni di autonomia per le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      L'articolo 35 elimina la legislazione concorrente Stato-regioni e attribuisce la potestà legislativa in via esclusiva allo Stato o alle regioni.
      L'articolo 36 interviene sull'articolo 119 della Costituzione.
      Gli articoli 38 e 39 riguardano la Corte costituzionale. L'articolo 38 ne modifica la composizione, mentre l'articolo 39 interviene sul giudizio di legittimità costituzionale.
      L'articolo 40 modifica il procedimento di revisione costituzionale prevedendo il referendum popolare deliberativo e disciplinandone lo svolgimento.
      L'articolo 41 prevede che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della legge costituzionale si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonomie di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 42 detta le disposizioni transitorie prevedendo, in sede di prima applicazione, che la prima riunione del Senato federale della Repubblica abbia luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa la riunione della Camera dei deputati. A tale scopo, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun consiglio regionale o assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna regione.
      Le successive elezioni del Senato federale avverranno secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente proposta di legge costituzionale.
      Per quanto riguarda la Camera dei deputati, fino all'adeguamento della legislazione elettorale, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e che non abbia conseguito almeno 110 seggi, è attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza e i restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste.
      Inoltre, i senatori a vita e di diritto, di cui è disposta la soppressione, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione).

      1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.
      La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Art. 2.
(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione).

      1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti e i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà».

Art. 3.
(Soppressione della circoscrizione Estero).

      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 4.
(Senato federale della Repubblica).

      1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della

 

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Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 5.
(Numero dei deputati).

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Il numero dei deputati è di duecento».

      2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».
      3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse, e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecento».

Art. 6.
(Composizione del Senato federale della Repubblica).

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
      Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
      L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
      Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta

 

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dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 7.
(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale della Repubblica).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 8.
(Senatori di diritto e a vita).

      1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.
(Durata della legislatura).

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

 

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      I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
      La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 10.
(Elezioni della nuova Camera dei deputati).

      1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

Art. 11.
(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di presidenza del Senato federale della Repubblica).

      1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».
      2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse».

 

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Art. 12.
(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni).

      1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
      «I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.
      Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Art. 13.
(Indennità parlamentare).

      1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

Art. 14.
(Procedimento legislativo).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente

 

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dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

          a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

          b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

      Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.
      Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, secondo comma, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), quinto comma e nono comma. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.
      Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o del terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.
      I termini per l'espressione del parere di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.
      I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio

 

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della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede».

Art. 15.
(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo).

      1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

Art. 16.
(Promulgazione delle leggi).

      1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 17.
(Rinvio presidenziale delle leggi).

      1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Se le Camere approvano nuovamente la legge secondo il procedimento di cui

 

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all'articolo 70, questa deve essere promulgata».

Art. 18.
(Parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi).

      1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 19.
(Decretazione d'urgenza).

      1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il Governo non può, con proprio decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

Art. 20.
(Amnistia e bilancio).

      1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
      2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
      3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

 

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Art. 21.
(Età minima del Presidente della Repubblica).

      1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
      2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci».

Art. 22.
(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica).

      1. Il terzo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 23.
(Supplenza del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
      In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati

 

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è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 24.
(Attribuzioni del Presidente della Repubblica).

      1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 25.
(Scioglimento della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro».

Art. 26.
(Governo).

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai Sottosegretari di Stato e dai Viceministri.
      Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.
      La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza».

      2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 93. – Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni,

 

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prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 27.
(Fiducia).

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
      La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
      Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.
      Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
      Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo in esame.
      Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.
      Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta

 

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dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 28.
(Primo Ministro e Ministri).

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato e i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.
      I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».

Art. 29.
(Reati ministeriali).

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo Ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

 

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Art. 30.
(Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

      1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 31.
(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura).

      1. All'articolo 105 della Costituzione, le parole: «, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le promozioni dei magistrati».

Art. 32.

(Modifica dall'articolo 107 della Costituzione).

      1. All'articolo 107 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».

Art. 33.
(Alta corte di giustizia della magistratura).

      1. Alla parte seconda, Titolo IV, sezione II della Costituzione, dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:
      «Art. 113-bis. – Spettano all'Alta corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. L'Alta corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi

 

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assunti dal Consiglio superiore della magistratura.
      L'Alta corte di giustizia è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura e uno nominato dal Presidente della Repubblica.
      Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      L'Alta corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
      I componenti dell'Alta corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.
      Essi, per tutta la durata del mandato, non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.
      La legge disciplina l'attività dell'Alta corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti».

Art. 34.
(Modifica dall'articolo 116 della Costituzione).

      1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata».

Art. 35.
(Competenze legislative).

      1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «legislazione esclusiva» è inserita la seguente: «solamente».
      2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «s-bis produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

 

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          s-ter armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

      3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
      «Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
      Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

      4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
      «La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni e di funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento».

Art. 36.
(Modifica all'articolo 119 della Costituzione).

      1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo e il quinto comma sono abrogati.

 

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Art. 37.
(Limiti al numero e all'indennità dei consiglieri regionali).

      1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione».

Art. 38.
(Composizione della Corte costituzionale).

      1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «La Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune».

Art. 39.
(Modifica dell'articolo 136 della Costituzione).

      1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «La Corte costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.
      L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.
      L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

 

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      Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
      La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

Art. 40.
(Revisione costituzionale).

      1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.
      La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
      Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale».

      2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum

 

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popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia di referendum previste dalla Costituzione.

Art. 41.
(Adeguamento delle Regioni a statuto speciale).

      1. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 42.
(Norme transitorie).

      1. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.
      2. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico,

 

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salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.
      3. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 2 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge Costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2.
      4. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi della citata normativa ma che non abbia già conseguito almeno 110 seggi viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza e i restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste.
      5. I senatori di diritto e a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.


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