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PDL 4983

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4983



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, MESSINA, DI GIUSEPPE, ROTA

Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole

Presentata il 22 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi, e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero incalcolato di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe.
      La fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali.
      Il numero delle aziende attive nel 2011 è stata pari a 1.630.420, il 30 per cento in meno rispetto al 2000, essendo state espulse dal settore circa 700.000 aziende nell'ultimo decennio. L'indebitamento riguarda sia debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Agenzia delle entrate, Equitalia Spa eccetera –, sia debiti verso il sistema bancario e fornitori. I dirigenti di Equitalia Spa hanno dichiarato che ben 980.000 aziende agricole in Italia sono esposte verso le banche, l'INPS e i fornitori per una
 

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somma complessiva di oltre 50 miliardi di euro, di cui i due terzi nei Mezzogiorno.
      Altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti in favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni di euro. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte. Non è ancora ben chiaro in favore di quali aziende agricole possa benefìci la procedura di esdebitazione. Infatti, per la legislazione vigente solo le aziende agricole in procedura concorsuale potrebbero beneficiarne, in quanto la vigente legge fallimentare, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 1, dispone espressamente che solo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, escludendo chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, come i coltivatori diretti del fondo. Se ciò fosse vero, dell'estensione del predetto istituto beneficerebbero solo le società di capitali agricole ovvero le grandi imprese che hanno natura agroindustriale, non di certo gli agricoltori e gli allevatori, in particolare del Mezzogiorno, verso cui si rende urgente un provvedimento, anche alla luce delle recenti tensioni sociali.
      Le misure previste dal Governo nel decreto-legge, n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono risultate inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato e della necessità di realizzare i necessari interventi in favore della crescita, come richiesto al nostro Paese anche dalle maggiori istituzioni europee. Fino ad ora, non vi è stato alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo; occorre prevedere da parte del nostro Paese un rilancio competitivo dell'agricoltura che sappia tenere conto dei cambiamenti strutturali in atto a livello di Unione europea e mondiale, i quali impongono un adeguamento alle nuove strategie e politiche di settore, con particolare riferimento alle profonde modifiche della Politica agricola comune dopo il 2013.
      La presente proposta di legge prevede l'adozione di una moratoria dei debiti per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole. Tale moratoria è già stata prevista da un ordine del giorno (n. 9/4865-AR/51) del gruppo dell'Italia dei Valori, a prima firma Ignazio Messina, presentato il 26 gennaio 2012 sul cosiddetto «decreto milleproroghe» è accolto favorevolmente dal Governo nella seduta dell'Assemblea n. 577.
      L'articolo 1 prevede una sospensione di un anno dei debiti delle imprese agricole e degli agricoltori in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (SMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito. In caso di utilizzo di tale beneficio da parte dell'agricoltore o dell'imprenditore agricolo, decorso il termine della moratoria, si prevede una rateizzazione fino a un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote, che sono aumentate dello 0,5 per cento, per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi definite dall'articolo 2.
      Si deve constatare, inoltre, che numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Ai fine di
 

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agevolare il rilancio dell'economia agricola e sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui; anatocismo nei rapporti di conto corrente), il successivo articolo 3 sospende per un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito.
      Proponiamo che queste sospensioni si applichino a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISNEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.
      2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

 

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          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Art. 3.

      1. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
      2. Fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di apposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.


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