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PDL 5032

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5032



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PALAGIANO, DONADI, MURA

Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione e di modalità di erogazione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali

Presentata il 7 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La crisi economica e finanziaria che sta attraversando il nostro Paese da diversi anni impone, di fatto, la necessità di rivedere il modo di affrontare le spese da parte di tutti i cittadini, ma soprattutto da parte dello Stato. Il legislatore, per questo, sta mettendo in campo numerosi tagli alle risorse e ai finanziamenti pubblici erogati, colpendo, purtroppo, soprattutto quei settori in cui bisognerebbe investire: sanità, cultura, scuola, ambiente.
      Una delle voci che andrebbe ridimensionata è senza dubbio quella dei cosiddetti «costi della politica». Nello specifico, la presente proposta di legge intende affrontare il nodo del finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici. Tale finanziamento fu eliminato attraverso il referendum abrogativo dell'aprile 1993, dove il 90,3 per cento dei cittadini italiani si espresse in maniera inequivocabile negando la possibilità che lo Stato continuasse a finanziare i partiti politici.
      Di fatto, però, questo «accredito» di Stato è stato reintrodotto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, pur celandosi dietro il falso nome di «rimborso elettorale», previsto per le elezioni del rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali, nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti al nostro Paese.
      Per ogni consultazione elettorale, in particolare, è istituito un fondo calcolato sulla base di 1 euro per ogni avente diritto
 

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al voto iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. I fondi sono ripartiti proporzionalmente tra le varie forze politiche sulla base dei voti ottenuti.
      Il rimborso elettorale, previsto dalla legge del 3 giugno 1999, n. 157, e dalle sue successive modificazioni, dovrebbe, teoricamente, essere erogato solo se il partito o movimento richiedente prova di avere effettivamente necessità di quelle risorse economiche o, meglio, di averle effettivamente utilizzate. È evidente, però, che le cose non sono andate in questa direzione e si continua, quindi, a parlare impropriamente di «rimborsi» elettorali, pur trattandosi di finanziamenti a tutti gli effetti erogati a prescindere dalla spesa realmente sostenuta o preventivata da partiti e movimenti. Si tratta di cifre molto alte. Ad esempio, il fondo istituito per i rimborsi elettorali relativi alle consultazioni del 13 e 14 aprile 2008 per la Camera dei deputati ammonta a 47.126.326 euro, da ripartire tra tutte le forze politiche che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti, e che si protrae, moltiplicandosi, per i cinque anni di legislatura. Ciò rappresenta, evidentemente, uno sperpero di risorse economiche pubbliche che l'Italia non può permettersi e che, soprattutto, va contro una precisa volontà espressa dai cittadini italiani in occasione del referendum abrogativo del 1993.
      La presente proposta di legge si propone, quindi, di ridimensionare la portata di tali rimborsi elettorali riducendola del 50 per cento rispetto all'attuale e, inoltre, dispone che la cifra erogata sia suddivisa in due parti, la prima da stanziare senza alcun vincolo, la seconda da elargire solo dopo la presentazione di una rendicontazione da parte dei partiti o movimenti politici interessati.
      In particolare, con l'articolo 1 si riduce da 1 euro a 0,50 centesimi la quota da erogare in ogni consultazione elettorale per ogni avente diritto al voto. All'articolo 2, si propone, invece, di suddividere l'erogazione del rimborso in due parti, la prima da erogare entro il 31 luglio di ogni anno, la seconda da erogare entro la fine dell'anno solo dopo opportuna rendicontazione delle spese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riduzione della quota per i rimborsi elettorali).

      1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,50».

Art. 2.
(Ripartizione dell'erogazione dei rimborsi elettorali).

      1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «6. I rimborsi di cui ai commi 1, 1-bis e 4 sono corrisposti in due parti da erogare nell'arco dell'anno. La prima metà dell'erogazione avviene entro il 31 luglio di ciascun anno, la seconda parte avviene solo dopo opportuna rendicontazione da parte dei partiti o movimenti politici, di quanto effettivamente speso. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno».


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