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PDL 5044

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5044



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

Presentato il 12 marzo 2012


      

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Onorevoli Deputati! — La Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), creata nel 1956 con il nome di «Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i profughi nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa», è una delle più antiche istituzioni finanziarie internazionali europee e l'unica a vocazione esclusivamente sociale.
      La CEB rappresenta oggi un importante strumento della politica di solidarietà e di coesione sociale europea. Attraverso i propri prestiti partecipa infatti al finanziamento di progetti sociali, risponde a situazioni di emergenza, concorre al miglioramento delle condizioni di vita e alla coesione sociale nelle regioni più svantaggiate del continente europeo.
      I campi d'intervento, stabiliti nel 2006 dal consiglio d'amministrazione dell'istituzione, riguardano tre sfere principali: il rafforzamento dell'integrazione sociale, la gestione dell'ambiente, il sostegno delle infrastrutture pubbliche a vocazione sociale.
      Alla Banca partecipano oggi quaranta Stati, che coprono un'area geografica che si estende dalla Turchia all'Islanda e dal Portogallo alla Georgia.
      Per allargare la sua azione la Banca ha rafforzato negli ultimi anni la cooperazione
 

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con le maggiori istituzioni europee, in particolare con la Commissione europea, e con altre banche regionali e istituzioni finanziarie multilaterali, tra cui la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Western Balkans Investment Framework (WBIF), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca mondiale, la Nordic Investment Bank e la Banca KFW.
      Di fronte alle difficili sfide dell'attuale contesto economico e finanziario internazionale, che implicano una crescita importante della domanda di prestiti da parte degli Stati membri, la CEB è chiamata a uno sforzo straordinario che riesca ad assicurare da un lato il contenimento dei profili di rischio (al fine di salvaguardare la notazione AAA sui mercati finanziari) e dall'altro lato il completo rispetto del suo mandato statutario-sociale.
      Sulla base di tali presupposti, il 4 febbraio 2011, previa raccomandazione del consiglio di amministrazione, il consiglio di direzione della CEB ha adottato la risoluzione n. 386, con la quale è stato approvato il sesto aumento di capitale della Banca per un ammontare massimo pari a 2.200 milioni di euro, che, una volta ultimata positivamente la sottoscrizione entro il termine stabilito (30 giugno 2012), porterebbe il capitale totale sottoscritto da 3,3 miliardi di euro a 5,5 miliardi di euro. Tale aumento prevede un'incorporazione delle riserve nel capitale liberato di 246 milioni di euro, senza alcun versamento da parte degli Stati membri. La parte di capitale liberato sul capitale sottoscritto resterebbe invariata all'11,19 per cento.
      Per quanto concerne la quota dell'Italia, che insieme a Francia e Germania è il maggior azionista della Banca, al 31 dicembre 2010 il nostro Paese dispone del 16,64 per cento del capitale sottoscritto, pari a euro 549.692.000; la pertinente quota dell'aumento di capitale proposto ammonterebbe a euro 366.078.000, di cui euro 40.964.000 per incorporazione delle riserve nel capitale liberato ed euro 325.114.000 di capitale «a chiamata».
      Il capitale sottoscritto dall'Italia, a seguito dell'aumento, ammonterebbe dunque a euro 915.770.000, esattamente equivalente, in proporzione, a quello attualmente detenuto.
      Gli impegni assunti in occasione dei precedenti aumenti di capitale della Banca erano strutturati in forma analoga, tanto che finora l'Italia è stata chiamata a versare esclusivamente le quote iniziali di propria pertinenza; la quota di capitale versato dall'Italia si è incrementata esclusivamente per effetto dell'incorporazione di riserve.
      In linea con quanto previsto dalla legislazione di settore, non è stato quantificato il relativo onere finanziario (incerto nell’an e nel quantum), giacché la sottoscrizione di una quota di capitale «a chiamata» non comporta esborsi finanziari effettivi. Essa ha, in sostanza, una funzione di garanzia che i Paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e la solidità della CEB.
      L'aumento di capitale, che potrà essere sottoscritto fino al 30 giugno 2012, sarà effettivo non prima del 31 dicembre 2011 a condizione che almeno il 67 per cento dei titoli di partecipazione siano stati sottoscritti a quella data dai Paesi membri.
      Va ricordato, infine, che l'Italia ha sottoscritto tutti i precedenti aumenti di capitale della CEB intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991 e 2001.
      Considerato il rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dalla CEB e l'effettiva necessità di allargare la dotazione dei mezzi propri di tale istituzione, si ritiene opportuno che l'Italia mantenga l'attuale misura di partecipazione e di diritto di voto e sottoscriva quindi integralmente la quota di pertinenza dell'aumento di capitale proposto.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Il provvedimento prevede la partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), per il complessivo importo di 366.078.000 euro, che comprende l'incorporazione di riserve e la sottoscrizione di nuovi titoli, con conseguente incremento della quota di capitale detenuta dall'Italia fino all'ammontare di euro 915.770.000, senza obbligo di versamento immediato.

        Trattandosi di capitale «a chiamata» la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca svolgerà funzione di mera garanzia politica e comporterà nel 2012 solo la sottoscrizione ma non il versamento del capitale stesso, così come avvenuto in tutti i precedenti aumenti di capitale, escluso l'apporto per la costituzione iniziale, quando invece si era provveduto al versamento della dotazione finanziaria dell'Istituto.

        L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge, riporta una clausola di copertura nell'eventualità dell'insorgenza di un onere, che appare peraltro del tutto improbabile ed è paragonabile a quello della concessione di garanzia dello Stato alla Banca d'Italia sui versamenti effettuati e da effettuare in favore di fondi internazionali (FMI eccetera).

        Pertanto la predetta clausola di copertura, a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rinvia, nella mera ipotesi di insorgenza di oneri a carico dello Stato (nel caso di richiesto versamento), alla procedura di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare esecuzione legislativa alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011, adottata dal consiglio di direzione della CEB su raccomandazione del consiglio di amministrazione, di aumentare il capitale dell'istituzione da euro 3.303.450.000 a euro 5.503.450.000. La risoluzione invita l'Italia a sottoscrivere titoli di partecipazione per complessivi euro 366.078.000, comprendenti l'incorporazione di riserve nel capitale liberato per euro 40.964.000 e la sottoscrizione di nuovi titoli per euro 325.114.000. Tenuto conto degli obiettivi sociali perseguiti dalla Banca, si ritiene necessario che l'Italia mantenga la misura attuale di partecipazione e di diritto di voto e sottoscriva pertanto integralmente la suddetta quota di pertinenza dell'aumento di capitale proposto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        L'Italia ha sottoscritto tutti i precedenti aumenti di capitale della Banca intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991 e 2001 (confronta da ultimo la legge 22 marzo 2001, n. 103, recante «Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa»). La quota di partecipazione dell'Italia, che è uno dei tre maggiori azionisti della Banca (insieme a Francia e Germania), alla data del 31 dicembre 2010 è pari al 16,64 per cento del capitale, ammontando a euro 549.692.000.

        Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali su autorizzazione concessa dalle Camere mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Le disposizioni contenute nel provvedimento prevedono un aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca, non incidono su altre leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

 

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4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento non incide sulle competenze delle regioni e degli enti locali, in quanto le materie oggetto dell'intervento non rientrano tra le competenze di tali enti.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto, né di giudizi di costituzionalità pendenti.

 

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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi europei.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni specifiche. Tuttavia, trattandosi di una risoluzione adottata dal Consiglio di direzione della CEB, ogni Stato membro deve procedere alla ratifica in base a quanto previsto dal proprio ordinamento.

 

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sono presenti deleghe.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Comunicazione alla CEB dell'emanazione della legge relativa alla partecipazione dell'Italia al sesto aumento di capitale della Banca stessa e successivi adempimenti connessi ai termini della sottoscrizione (fino al 30 giugno 2012).

 

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8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale né vi è la necessità di commissionarne.

 

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        L'Italia ha sottoscritto tutti i precedenti aumenti di capitale della CEB, intervenuti nel 1978, 1982, 1988, 1991 e 2001 (confronta da ultimo la legge 22 marzo 2001, n. 103, recante «Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa»). La quota di partecipazione dell'Italia, che è uno dei tre maggiori azionisti della banca (insieme a Francia e Germania) alla data del 31 dicembre 2010 è pari al 16,64 per cento del capitale, ammontando a euro 549.692.000. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede che l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali sia accordata mediante legge formale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Non si ravvisano carenze e criticità nella vigente situazione normativa.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Di fronte alle difficili sfide dell'attuale contesto economico e finanziario internazionale, che implicano una crescita importante della domanda di prestiti da parte dei Paesi membri, la CEB è chiamata a uno sforzo straordinario che riesca ad assicurare da un lato il contenimento dei profili di rischio (al fine di salvaguardare la notazione AAA sui mercati finanziari) e dall'altro il completo rispetto del proprio mandato statutario-sociale. Per aumentare la quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca e mantenere la misura attuale di diritto di voto è necessario procedere previa autorizzazione accordata mediante legge formale. Per questo motivo occorre provvedere all'approvazione del presente disegno di legge.

 

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D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        L'obiettivo diretto da realizzare tramite l'intervento è il rafforzamento patrimoniale della CEB, finalizzato a sostenere i principali campi d'intervento, di seguito indicati, stabiliti nel 2006 dal consiglio di amministrazione della CEB: il rafforzamento dell'integrazione sociale, la gestione dell'ambiente, il sostegno delle infrastrutture a vocazione sociale. È il caso di segnalare che la Banca è attualmente composta da 40 Paesi membri che coprono un'area geografica che si estende dalla Turchia all'Islanda e dal Portogallo alla Georgia. Per allargare la sua azione la CEB ha rafforzato negli ultimi anni la cooperazione con le maggiori istituzioni europee, in particolare con la Commissione europea, e con istituzioni finanziarie multilaterali, tra cui la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca mondiale.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito delle attività finanziarie finalizzate al mantenimento dell'attuale partecipazione dell'Italia al capitale della CEB e del relativo diritto di voto, da attuarsi mediante la sottoscrizione integrale della quota di pertinenza dell'aumento di capitale proposto, tenuto conto del rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dalla Banca e dell'effettiva necessità di allargare la dotazione dei mezzi propri. Nello specifico, i destinatari del provvedimento sono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti in senso lato i membri della collettività dei 40 Paesi membri, considerando i campi di intervento della Banca.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

        In considerazione dell'aspetto tecnico della materia, non si è ritenuto opportuno procedere all'avvio di particolari procedure di consultazione. È stato, tuttavia, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, con nota n. 96762, in data 14 settembre 2011, ha rappresentato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso dell'iniziativa.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'Italia è membro della CEB e il disegno di legge contempla la partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca stessa.

 

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La mancata sottoscrizione comporterebbe una riduzione dell'attuale misura di partecipazione al capitale (al 31 dicembre 2010 pari al 16,64 per cento) e del diritto di voto. Si segnala che l'Italia è attualmente il maggiore azionista della CEB, insieme a Francia e Germania. In altri termini, l'opzione zero non consentirebbe il pieno raggiungimento degli obiettivi evidenziati nella sezione 1, lettera D).

SEZIONE 4 – LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        L'intervento regolatorio che dispone l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della CEB risponde al contenuto della risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 del consiglio di direzione della Banca. Non sono quindi configurabili opzioni alternative.

SEZIONE 5 – LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

        L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nel dover dare attuazione alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 del consiglio di direzione della CEB, tenuto conto di quanto rappresentato nella sezione 1, lettera A).

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Valutazione del rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dalla CEB, nonché della necessità di allargare la dotazione dei mezzi della Banca per cui si ritiene opportuno che l'Italia mantenga l'attuale misura di partecipazione e di diritto di voto e sottoscriva integralmente la quota di pertinenza dell'aumento di capitale proposto.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        L'opzione non presenta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati da maggiori risorse di cui può disporre la CEB per il perseguimento dei propri fini istituzionali, mediante il finanziamento di progetti sociali, per il miglioramento delle condizioni di vita nelle regioni meno favorite del continente europeo.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Il Ministero dell'economia e delle finanze comunicherà ufficialmente alla CEB per il tramite del Ministero degli affari esteri lo strumento di ratifica.

 

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D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

        Non è stata effettuata una comparazione in quanto l'intervento autorizza la ratifica di un accordo internazionale non soggetta a discrezionalità e quindi non sono emerse opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        L'intervento regolatorio non comporta aggravi di bilancio né di tesoreria, in quanto la sottoscrizione di una quota di capitale «a chiamata» non comporta esborsi finanziari effettivi. Essa ha, in sostanza, la funzione di una garanzia che i Paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e la solidità della CEB. Nell'ipotesi di insorgenza di oneri a carico dello Stato (a copertura del rischio di versamento) si ricorrerebbe a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla procedura di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

SEZIONE 6 – L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

        L'intervento regolatorio in oggetto non ha un'influenza diretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività, tenuto conto della vocazione esclusivamente sociale della Banca.

SEZIONE 7 – LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Soggetto responsabile dell'intervento regolatorio proposto è il Ministero dell'economia e delle finanze.

        Per quanto riguarda la sottoscrizione della quota italiana:

            a) l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto fino al 30 giugno 2012;

            b) per il 2012 non è previsto il versamento del capitale.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge recante «Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa».

 

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C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        In quanto azionista della CEB, l'Italia partecipa alle riunioni degli organi di governo della Banca stessa, con rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. La cura degli interessi italiani e il controllo e il monitoraggio dell'intervento sono quindi assicurati sia su base gestionale sia su base politica. Di questo viene dato conto annualmente nella relazione al Parlamento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'elaborazione della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: il rafforzamento patrimoniale e l'incremento dell'attività della CEB per il miglioramento dell'integrazione sociale, della gestione dell'ambiente nonché del sostegno delle infrastrutture pubbliche a vocazione sociale e il rapporto tra i costi e i benefìci dell'intervento in argomento. Tutto questo sarà esaminato e riportato anche ai fini dell'attivazione di eventuali ulteriori passi di cui l'Italia potrebbe farsi promotrice a livello internazionale.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro 549.691.654, è elevata ad euro 915.770.000, conformemente alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 adottata dal Consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3, numero 2, del nuovo statuto della CEB, relativa al sesto aumento di capitale della predetta Banca.
      2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:

          a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 325.114.000;

          b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 40.964.000, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

      3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera eguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.
      4. Agli eventuali oneri derivanti dal versamento della quota di capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della CEB, si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e nell'ambito dei corrispondenti programmi per gli anni successivi.


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