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PDL 4911

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4911



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANNI, CALEARO CIMAN, LEHNER, PIONATI, RAZZI, RUVOLO

Disposizioni per il rilancio dell'economia nazionale mediante la sottoscrizione di titoli di Stato

Presentata il 26 gennaio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce in un momento critico della nostra economia, nel quale è necessario percorrere strade alternative per il reperimento dei fondi necessari al rilancio del Paese. La Banca d'Italia, nella graduatoria redatta in base al rapporto tra ricchezza netta degli italiani e reddito lordo disponibile, ha assegnato al nostro Paese il primo posto in Europa, calcolando in 3.600 miliardi di euro il totale delle attività finanziarie possedute dagli italiani nel 2010, quasi il doppio del debito pubblico. Solo nei depositi bancari ci sono 900 miliardi di euro.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende intervenire con una sottoscrizione forzata e remunerata di titoli di Stato per un importo pari al 10 per cento dei depositi bancari, garantendo un tasso di interesse del 4 per cento.
      In tal modo le famiglie riceverebbero una remunerazione superiore a quella offerta dal sistema bancario, sarebbe favorita la patrimonializzazione delle imprese, lo Stato collocherebbe i suoi titoli a un tasso decisamente inferiore a quello attuale, gli speculatori non troverebbero interessante investire in titoli italiani e lo spread scenderebbe vertiginosamente. Si intende poi intervenire anche al fine di incentivare il risparmio e la patrimonializzazione delle imprese, aumentando la solidità e la competitività delle aziende. Dalla patrimonializzazione conseguono
 

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anche una diminuzione del tasso di disoccupazione e un rapporto maggiormente propositivo anche con le banche, in virtù dell'innalzamento del loro rating, che dà la possibilità di ottenere maggiore credito. I fondi reperiti con il presente provvedimento saranno destinati a favorire l'occupazione giovanile e femminile attraverso agevolazioni alle piccole e medie imprese che assumono giovani e donne sia in termini di sgravi contributivi che in termini di crediti d'imposta, nonché al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario.
      Alla luce dei motivi esposti, si confida in una celere approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per la sottoscrizione di titoli di Stato).

      1. Al fine di incentivare il risparmio, di patrimonializzare le imprese e di rilanciare l'economia, i titolari di depositi bancari sottoscrivono titoli di Stato per un importo non inferiore al 10 per cento dei medesimi depositi. Per la sottoscrizione di titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni è garantito un tasso di interesse pari al 4 per cento.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, nonché le caratteristiche dei titoli di Stato oggetto di sottoscrizione.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Parte delle somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è destinata a un fondo per le agevolazioni alle piccole e medie imprese che assumono giovani e donne, in termini di sgravi contributivi e di crediti d'imposta.
      2. Parte delle somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è altresì destinata alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali definite dalla normativa dell'Unione europea, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.
      3. I finanziamenti di cui al comma 2 non possono avere una durata superiore

 

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a sei anni, di cui uno di utilizzo e di preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento dei finanziamenti stessi.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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