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PDL 5038

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5038



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Norme per il sostegno delle nuove imprese basate sulla tecnologia, nonché per favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico

Presentata l'8 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — «La quotazione delle imprese tecnologiche è un obiettivo non solo reso possibile dal buono stato di salute di molte di tali imprese ma assolutamente da perseguire in un quadro di accelerazione del processo generale di innovazione del Paese» è quanto affermato da Paolo Angelucci, presidente dell'associazione italiana per l’information technology (Assinform), nell'aprile del 2009, durante i lavori del workshop sul tema «La quotazione sul mercato azionario delle Pmi italiane» promosso a Milano dall'Associazione in collaborazione con Borsa Italiana e Investor Relations Consulting (IR TOP). «A fronte dei primi segnali di ripresa dell'economia – ha continuato Angelucci – riprendere a investire nell’Information technology (IT) diventerà, nel prossimo periodo, un passaggio aziendale sempre più necessario per rientrare nella competizione internazionale. L'IT, dal canto suo, dovrà essere in grado di rispondere a questa nuova domanda, qualificando e rilanciando la propria offerta anche grazie a un processo di rafforzamento strutturale attraverso operazioni di ricapitalizzazione e aggregazione. Oggi il settore IT è il quarto settore industriale del Paese, formato da oltre 97.000 imprese, di cui oltre 25.000 sono società di capitali. Esaminando i dati di bilancio di oltre 25.000 imprese, abbiamo individuato 230 aziende con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro che avrebbero tutti i requisiti per essere quotate subito, e 682 aziende con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro potenzialmente quotabili. Si tratta di un riscontro importante, che testimonia come la presenza in Borsa di imprese tecnologiche, così come sta già avvenendo in altri Paesi, sia fattibile in Italia e rappresenti una reale opportunità per convogliare sui settori dell'innovazione maggiori finanziamenti e attenzioni».
 

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      Nel maggio dello scorso anno l'Università della Calabria ha realizzato la quarta edizione di Start Cup Calabria 2011, promossa dall'incubatore di imprese TechNest dell'Università della Calabria e Consulting by Pixel: società di consulenza, specializzata nel venture capital tecnologico, grazie alla quale l'edizione di Start Cup Calabria si candida ad essere una delle fucine di idee imprenditorializzabili del sud d'Italia. La Start Cup Calabria 2011 è stata una business plan competition tra idee innovative di impresa, da trasformare in start up, promosse ed elaborate da studenti, laureandi, laureati, ricercatori, docenti o neo-imprenditori. Uno strumento importante per la formazione, un'opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura d'impresa.
      Si evidenzia così come, nel corso degli ultimi due decenni, si siano manifestate trasformazioni profonde nelle strutture organizzative dei processi di ricerca e di innovazione, anche nel nostro Paese:

          l'emergere di nuove tecnologie a carattere trasversale (ICT, tecnologie dei materiali, biotecnologie e nanotecnologie), le ricadute dei cui sviluppi hanno impatto su un ampio ventaglio di settori, dai più avanzati ai più tradizionali;

          l'ampliamento della base tecnologica dei prodotti, che comporta una crescita del numero di tecnologie diverse che compongono i prodotti anche nei settori tradizionali, e l'ampliamento della base conoscitiva rilevante per l'innovazione industriale, in quanto nuovi prodotti e processi richiedono l'utilizzo e l'integrazione di competenze sempre più diversificate;

          la forte interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali; infatti se i settori hi-tech risultano rilevanti per lo sviluppo di tecnologie trasversali, i settori tradizionali diventano il luogo in cui l'applicazione di tali tecnologie permette il conseguimento di vantaggi quantitativamente significativi in termini di produttività e di valore sul mercato;

          le nuove prestazioni di prodotti e processi, che nascono dall'emergere di nuovi problemi che guidano ricerca e innovazione (R&I), quali eco-efficienza, safety, security, protezione della privacy, intelligenza del prodotto, digitalizzabilità, connettività eccetera; l'elevata frequenza di innovazione, anche in settori tradizionali.

      Ancora più importante è sottolineare come questo impatto sia presente anche nei settori più tradizionali e nelle nicchie di mercato, che ora sono pronte per coinvolgere, con un nuovo ruolo, le università e i centri di ricerca pubblici nello sviluppo di un terzo ambito di azione (oltre a ricerca e a formazione): la collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico. Le università e i centri di ricerca si stanno affermando come soggetti fondamentali per lo sviluppo dell'industria locale e per la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia, fino a diventare oggetto e componente essenziale delle politiche industriali e di sviluppo di regione e di aree locali.
      La presente proposta di legge intende creare una legislazione favorevole alla ricerca e all'innovazione e, in particolare, intende individuare strumenti per la valorizzazione economica dei risultati della ricerca, sia per quanto riguarda la nascita di nuove imprese, sia per il trasferimento tecnologico, nonché rafforzare il nostro sistema industriale attraverso quella forma di capitalizzazione strategica delle imprese costituita dall'investimento in capitale umano. Tale scopo sarà realizzato prevedendo anche l'introduzione di misure di sostegno, attraverso l'introduzione di benefìci fiscali per le imprese che investono in ricerca congiunta e in capitale umano altamente qualificato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a promuovere la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare sviluppo economico, compresi gli spin off accademici.
      2. La presente legge costituisce attuazione dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, con propri provvedimenti, provvedono all'attuazione della presente legge tenendo conto delle realtà scientifiche e produttive insistenti sul rispettivo territorio.

Art. 2.

      1. Le nuove imprese innovative sono esentate dal versamento delle imposte dirette per un periodo di sei anni dalla data di costituzione. Le regioni, le province e i comuni possono estendere parzialmente o totalmente l'esenzione alle imposte ricadenti nell'ambito della rispettiva competenza fiscale.
      2. Le imprese di cui al comma 1, per un periodo di sei anni, sono esentate dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle piccole e medie imprese operanti nei settori a tecnologia avanzata che investono in ricerca e in sviluppo almeno il 15 per cento dei costi complessivi.

 

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      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano previa autorizzazione dell'Unione europea.
      5. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove imprese tecnologiche immobili per un periodo non superiore a dieci anni.

Art. 3.

      1. Per i tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate mediante investimenti nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. La detassazione di cui al comma 1 opera nel limite di 1 milione di euro per le plusvalenze realizzate da persone fisiche e di 2 milioni di euro per le plusvalenze realizzate da persone giuridiche. Le limitazioni di cui al periodo precedente non operano per gli investimenti effettuati dai fondi comuni di investimento e dalle società di gestione del risparmio.

Art. 4.

      1. Nei concorsi pubblici per titoli o esami svolti dalle università e dai centri di ricerca pubblici, ai brevetti effettivamente industrializzati, anche se successivamente ceduti, è assegnato il punteggio massimo riservato alle pubblicazioni scientifiche.
      2. La disposizione del comma 1 si applica anche con riferimento alla creazione di spin off accademici.

Art. 5.

      1. Nel caso in cui i ricercatori cedano la titolarità del brevetto alla propria università o centro di ricerca pubblici le università e i centri di ricerca pubblici sono tenuti, al netto dei costi sostenuti per la registrazione del brevetto, a corrispondere il 50 per cento dei proventi ai ricercatori che hanno realizzato il brevetto e a destinare il restante 50 per cento a progetti

 

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di ricerca promossi dagli stessi ricercatori, anche attraverso l'istituzione di borse di ricerca.

Art. 6.

      1. Al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici, le spese sostenute dalle imprese per la costituzione e per la gestione di laboratori di ricerca congiunti con università e centri di ricerca pubblici sono deducibili dal reddito imponibile fino al 10 per cento del reddito stesso e comunque per un importo non superiore a 500.000 euro.
      2. Le spese sostenute per il finanziamento di insegnamenti universitari, di borse di dottorato e di borse di ricerca sono interamente deducibili dall'imponibile.
      3. Al fine di dotare le imprese di capitale umano qualificato il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è usufruibile:

          a) nella misura del 100 per cento delle maggiori spese sostenute per il personale, nel caso in cui le imprese assumano giovani entro il trentacinquesimo anno di età in possesso di titolo di dottore di ricerca nelle aree disciplinari scientifiche e tecniche, o di un titolo equipollente ottenuto all'estero;

          b) nella misura del 90 per cento delle maggiori spese sostenute per il personale, nel caso in cui le imprese assumano giovani entro il trentacinquesimo anno di età in possesso di titolo di master universitario nelle aree disciplinari scientifiche e tecniche, o di un titolo equipollente ottenuto all'estero;

          c) nella misura del 70 per cento delle maggiori spese sostenute per il personale, nel caso in cui le imprese assumano giovani entro il trentacinquesimo anno di età in possesso di titolo di laurea specialistica nelle aree disciplinari scientifiche e tecniche.

 

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      4. Al credito d'imposta di cui al comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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