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PDL 4992

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4992



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIMALDI, IAPICCA, FALLICA, MICCICHÈ, MISITI, PITTELLI, PUGLIESE, SOGLIA, STAGNO D'ALCONTRES, TERRANOVA

Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di esercizio della prostituzione

Presentata il 23 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La prostituzione è diversamente regolamentata nei vari Paesi europei: Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Grecia, Ungheria e Lettonia sono gli Stati dove tale attività è legale e regolamentata.
      In Francia l'esercizio della prostituzione è del tutto libero, fatta eccezione per quanto previsto dal codice penale, che vieta le condotte di adescamento e di sfruttamento della prostituzione, in quanto ledono rispettivamente l'ordine pubblico e la dignità umana.
      In Germania, nel 2002, è entrata in vigore la nuova legge sulla prostituzione: questa legge ha segnato una svolta fondamentale in quanto ha eliminato per sempre il carattere illegale di tale attività, che è autorizzata nelle case a meno che non vi sia sfruttamento. Al pari di ogni altro lavoratore regolare, alle prostitute sono riconosciuti: l'indennità di disoccupazione, la cassa per malattia, l'assicurazione pensionistica e il diritto legale al compenso.
      In Olanda la proprietà, l'esercizio e l'amministrazione di case o di locali adibiti all'erogazione di prestazioni sessuali non risultano vietati: tale attività è considerata impresa legale sotto ogni profilo e il suo esercizio garantisce gli stessi diritti e doveri dei lavoratori.
      La situazione italiana è profondamente diversa.
      Sono passati più di cinquanta anni dall'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come «legge Merlin».
 

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      Questa legge richiede un adeguamento dettato dagli innumerevoli cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni.
      Il gruppo Grande Sud-Ppa si fa promotore della necessità di integrare le norme vigenti. Va prevista la regolamentazione della prostituzione mediante misure volte a stabilire direttive non discriminatorie al suo esercizio, riconosciuto come un'attività con un profilo legale.
      Oggi in Italia la prostituzione non è reato.
      Ma, sebbene la legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla prostituzione, su di esse ricadono di fatto le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate a tale esercizio: la ricerca dei clienti, la pubblicità, il mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione.
      In particolare la proposta di legge ha l'obiettivo di vietare l'esercizio di tale attività nei luoghi pubblici.
      Proprio per assicurare ciò, è previsto l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie.
      È inoltre prevista la tempestiva informazione all'autorità fiscale, mentre l'informazione altrettanto tempestiva alla divisione della salute pubblica risponde a motivi di ordine pubblico e di tutela della salute.
      Nella proposta di legge vi è anche l'obiettivo di rendere uniforme un quadro molto complesso e variegato a livello territoriale, regolamentando la prostituzione nell'economia formale.       
      L'articolo 1 inserisce nell'ordinamento il divieto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico.
      L'articolo 2 consente e disciplina l'esercizio della prostituzione da parte di persone di maggiore età, previa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, presso il loro domicilio o in un altro luogo privato.
      L'articolo 3, garantendo una maggiore tutela della pubblica sicurezza, stabilisce le sanzioni per coloro che svolgono tale attività in luogo pubblico.
      Nell'articolo 4 è stabilito l'obbligo di controlli periodici sanitari, svolti dalle autorità sanitarie competenti, al fine di accertare lo stato di salute delle persone che esercitano la prostituzione.
      Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 20528 del 1° ottobre 2010, l'articolo 5 stabilisce che i redditi provenienti dall'attività di prostituzione devono essere considerati come entrate derivanti da un'attività economica e, in quanto tali, devono essere tassati; in questo modo s'introduce l'obbligo degli adempimenti tributari per chi esercita la prostituzione.
      La proposta di legge tutela la dignità e i valori della persona umana e infligge un duro colpo all'attività criminosa dello sfruttamento della prostituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto).

      1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'esercizio della prostituzione è altresì vietato in luogo pubblico».

Art. 2.
(Esercizio).

      1. All'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'esercizio della prostituzione, svolto in forma autonoma e indipendente, è consentito ai soggetti maggiorenni, che possono esercitare tale attività nel proprio domicilio o in un altro luogo privato. In tali luoghi non è consentito ad altri svolgere la medesima attività. L'esercizio della prostituzione deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, indicando la data di inizio e il luogo di svolgimento.
      Le autorità di pubblica sicurezza, ricevuta la comunicazione di cui al secondo comma, sono tenute a segnalare le attività denunciate alle autorità sanitarie, agli uffici preposti al controllo dei permessi di soggiorno e al Corpo della guardia di finanza.
      La mancata conoscenza da parte del locatore della destinazione dell'immobile in misura prevalente o concorrente all'esercizio della prostituzione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto».

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque svolge attività di prostituzione

 

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in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 500 a 3.000 euro».

Art. 4.
(Accertamenti sanitari).

      1. L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:
      «Art. 7. – 1. Gli accertamenti sanitari periodici sono obbligatori per chi esercita la prostituzione.
      2. Le autorità sanitarie competenti svolgono periodicamente i controlli necessari ad accertare lo stato di salute e l'assenza di patologie veneree o comunque infettive nel soggetto che esercita la prostituzione, disponendo l'interdizione o la sospensione dall'attività e comunicando il provvedimento e l'esito degli accertamenti all'autorità di pubblica sicurezza».

Art. 5.
(Adempimenti tributari).

      1. Dopo l'articolo 14 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è inserito il seguente:
      «Art. 14-bis.1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo, sulla base delle categorie di redditi individuate dall'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ad essi si applicano le relative disposizioni».

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


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