Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4985

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4985



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIONATI

Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente l'erogazione dei rimborsi per le spese elettorali documentate sostenute da movimenti o partiti politici

Presentata il 22 febbraio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il problema del finanziamento pubblico dei partiti deve essere rivisitato alla luce dei cambiamenti avvenuti nell'ultimo periodo per effetto della crisi finanziaria, della scarsa trasparenza della politica e della pressione dell'opinione pubblica.
      Se da un lato è assolutamente necessario fronteggiare la spinta demagogica secondo cui tutto ciò che attiene alla vita politica è male, dall'altro bisogna dare conto ai cittadini elettori dell'uso che si fa dei contributi pubblici.
      Nasce così la presente proposta di legge, che cerca di contemperare le due esigenze: garantire il finanziamento pubblico dei partiti, necessario per consentire un esercizio paritario dell'attività politica non solo ai ricchi o, peggio ancora, a chi attinge a fondi illeciti; assicurare, altresì, la completa trasparenza dei rimborsi che devono essere legati esclusivamente – nell'ambito dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti – alla prova documentale delle spese realmente sostenute.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:
      «3-bis. Fermi restando i limiti massimi stabiliti, il rimborso di cui al comma 1 è erogato soltanto in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate mediante presentazione di fatture o documenti equivalenti».

      2. Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su