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PDL 5025-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5025-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1o marzo 2012 (v. stampato Senato n. 3110)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 marzo 2012

(Relatori: VENTUCCI, per la VI Commissione; SCARPETTI, per la X Commissione)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza ed istruzione), VIII (Ambiente territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione per le Questioni regionali. Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 16 marzo 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 5025 nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5025.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5025 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 98 articoli originari, ai quali si aggiungono i 21 articoli approvati nel corso dell'esame al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate a favorire la concorrenza (mediante l'introduzione di misure sulle liberalizzazioni, sulla tutela dei consumatori, in materia di servizi professionali, in materia di energia, di servizi pubblici locali, di servizi bancari e assicurativi, di trasporti), ad assicurare lo sviluppo delle infrastrutture (ad esempio, introducendo modifiche al codice dei contratti pubblici finalizzate a tale scopo, nonché misure per l'edilizia, per i porti, l'autotrasporto e l'agricoltura) e, infine, a dare attuazione al diritto comunitario vigente nelle anzidette materie (e, segnatamente, in materia di armonizzazione del mercato interno e di diritti aeroportuali); a ciascuno dei suddetti ambiti materiali corrisponde un apposito titolo del decreto, che a sua volta si riparte in capi;

            non appare inoltre conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, l'introduzione, al Titolo III, di una disposizione in materia di Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per le locazioni (articolo 97-bis) e, ai commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 55 (che interviene sulla disciplina dei criteri per l'affidamento delle concessioni relative a infrastrutture) di disposizioni in materia di grandi dighe e di servizi di sicurezza e polizia stradale, le quali appaiono estranee ai contenuti dell'articolo e della stessa rubrica;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; le anzidette modalità di produzione

 

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normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

            agli articoli 1, comma 4, e 25, comma 1, lettera a) capoverso articolo 3-bis, comma 3, che introducono ulteriori elementi di valutazione della virtuosità degli enti locali, incidendo in via non testuale sulle disposizioni contenute all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;

            all'articolo 2, comma 5, che modifica in maniera non testuale l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in materia di riassegnazione delle entrate finalizzate a nuove assunzioni di personale di magistratura, nonché di avvocati e procuratori dello Stato;

            all'articolo 5-ter, che attribuisce nuove funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito del più generale potere di segnalazione alle Camere, intervenendo in via non testuale sulle disposizioni contenute all'articolo 21 della legge istitutiva (legge 10 ottobre 1990, n. 287);

            all'articolo 8, comma 1, che interviene in materia di carte di servizio, senza inserire la disciplina introdotta in un adeguato contesto normativo;

            all'articolo 9, che interviene in materia di tariffe professionali e di tirocinio per le professioni regolamentate, senza inserire la normativa introdotta in un appropriato contesto normativo, rappresentato, ad esempio, dall'articolo 3 del recente decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011;

            all'articolo 11, commi da 2 a 17, che introduce una articolata normativa in materia di farmacie che non viene inserita nel contesto normativo adeguato rappresentato dalla legge n. 475 del 1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e dalla legge n. 362 del 1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

            all'articolo 13, che reca una normativa in materia di prezzo del gas naturale, avulsa da un idoneo contesto normativo;

            all'articolo 16, comma 2, che integra in maniera non testuale l'articolo 53 del decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, recante Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave;

            all'articolo 17, recante disposizioni in materia di liberalizzazione della distribuzione di carburanti, che, al comma 3, integra in via non testuale l'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, ai commi 6 e 7 (in materia di metano per autotrazione), incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, mentre, al comma 14, in materia di parco degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, non procede a collocare la normativa inserita in un idoneo contesto normativo;

            all'articolo 19, comma 2, che, intervenendo sulla materia della pubblicizzazione dei prezzi praticati dai distributori, fa sistema con

 

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l'articolo 15 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante Codice del consumo;

            all'articolo 21, comma 3, che modifica in via non testuale l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

            all'articolo 22, comma 1, che integra in via non testuale l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010, recante Misure urgenti in materia di energia;

            all'articolo 23, comma 1, che integra in maniera non testuale l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il così detto «codice ambientale»;

            all'articolo 24, che, recando misure in materia di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, incide sull'ambito applicativo del decreto legislativo n. 230 del 1995 e su quello del decreto legislativo n. 31 del 2010;

            all'articolo 27, commi 2 e 3, che interviene sull'ambito applicativo dell'articolo 117-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011, senza tuttavia novellarlo;

            agli articoli 28, 29, 30 e 34, che fanno sistema con il decreto legislativo n. 209 del 2005, recante Codice delle assicurazioni private, senza tuttavia novellarlo;

            all'articolo 35, che contiene un'articolata disciplina in materia di tempestività dei pagamenti e di estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, senza tuttavia collocarla in un idoneo contesto normativo;

            all'articolo 39, comma 2, che fa sistema con la legge n. 633 del 1941, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

            all'articolo 45, che modifica i contenuti del piano economico e finanziario che accompagna le richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per le opere di interesse strategico, senza modificare la fonte che lo disciplina (articolo 4, comma 134, della legge n. 350 del 2003);

            all'articolo 49, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, senza novellare al contempo il così detto «codice ambientale» di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

            all'articolo 53, che, ai commi 1, 2 e 4, reca disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie e stradali senza collocarle in un idoneo contesto normativo;

            all'articolo 55-bis, in materia di accelerazione degli investimenti strategici, che contiene una norma decontestualizzata, analoga a quella recata dall'articolo 8 della legge n. 166 del 2002, che viene contestualmente abrogato;

 

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            all'articolo 61 che, al comma 2, introduce un'ulteriore ipotesi di inapplicabilità del limite previsto per il credito d'imposta dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza novellarlo; mentre, al comma 4, interviene sulla materia del rimborso del maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul carburante, senza collocarla in un preesistente contesto normativo;

            all'articolo 62, che introduce una disciplina in materia di contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari e delle connesse relazioni commerciali, senza collocarla in un idoneo contesto normativo;

            all'articolo 65, che interviene sulla materia degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, senza inserirla in un idoneo contesto normativo;

            all'articolo 66, commi da 1 a 4-bis e da 5 a 9, che reca una disciplina in materia di dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, senza inserirla in un appropriato contesto normativo;

            all'articolo 67-bis, che integra in maniera non testuale l'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, in materia di accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione;

            all'articolo 70, che modifica in via non testuale l'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, intervenendo sulla destinazione del Fondo istituito dal suddetto articolo senza modificarlo;

            all'articolo 71, comma 3-bis, che integra in maniera non testuale l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009;

            inoltre, in un caso, il decreto-legge modifica la medesima fonte normativa (l'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011) mediante interventi disposti in ordine sparso: infatti, all'articolo 17, il comma 2 modifica i commi da 12 a 14 del succitato articolo 28, mentre il successivo comma 4 interviene, nell'ordine, sui commi 8, 10, 4 e 6;

            all'articolo 27-bis, il testo introduce una disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari che andrebbe coordinata con quanto già previsto in materia dall'articolo 117-bis del testo unico bancario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993 (introdotto, peraltro, dal recente decreto-legge n. 201 del 2011);

            il provvedimento interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un'evidente difficoltà nella «ricostruzione» del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 1 – che si sovrappone alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di liberalizzazione delle attività economiche – e che, al comma 4, in relazione all'adeguamento

 

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degli enti locali alle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi, sembra ripristinare, con diverse modalità, quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 138, abrogato dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012); ciò si riscontra, altresì, all'articolo 25 – volto a promuovere la concorrenza nei servizi pubblici locali – che interviene su una materia oggetto di un altro articolo del provvedimento (si veda l'articolo 8, in materia di diritti degli utenti dei servizi pubblici locali), e che, in tempi recenti, è stata trattata dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011; dall'articolo 9 della legge n. 183 del 2011, (legge di stabilità 2012); dall'articolo 13 della legge n. 180 del 2011; dall'articolo 4 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2011 (in relazione al quale si segnala un difetto di coordinamento tra il nuovo comma 5 inserito dall'articolo 25 in questione nell'articolo 3-bis e il già vigente comma 14 dell'articolo 4, poiché entrambi prevedono – anche se con diverse modalità – la sottoposizione dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno); la materia ha formato altresì oggetto di referendum popolare, all'esito del quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011, ha sancito l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; analogamente, l'articolo 43, che interviene sulla disciplina del project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, opera su una materia che, nei tempi più recenti, è stata oggetto del decreto-legge n. 216 del 2011, del decreto-legge n. 211 del 2011 nonché del decreto-legge n. 201 del 2011;

            il decreto-legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche – non sempre testuali – a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 4-ter; l'articolo 10; l'articolo 11, comma 13; l'articolo 24-bis; l'articolo 27, commi 1 e 2; l'articolo 36; l'articolo 56 e l'articolo 60-bis, i quali modificano in più punti il decreto-legge n. 201 del 2011, nonché gli articoli 9-bis; 59 e 61, commi 3 e 4, i quali modificano invece la legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità per il 2012);

            il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia (mediante l'inserimento di locuzioni quali «fermo restando» ovvero «nel rispetto» o ancora «secondo la vigente normativa»), risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 1, commi 1 e 4; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 17, comma 2, capoverso comma 12 e comma 12-bis (il quale recita: «Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12»); all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettere a) e b) nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera»); all'articolo 17, comma 10, alinea; all'articolo 18, comma 1,

 

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capoverso; all'articolo 21, comma 1; all'articolo 23, comma 1; all'articolo 24, comma 3; all'articolo 25, comma 7; all'articolo 28, comma 1; all'articolo 32, comma 3, lettera b), secondo capoverso; all'articolo 35, commi 6 e 13; all'articolo 39, comma 1, capoversi d-bis) e d-quater); all'articolo 40, comma 5; all'articolo 45, comma 1, alinea; all'articolo 48, comma 1, capoversi 5 e 7; all'articolo 55, comma 1-quater; all'articolo 62, commi 8 e 10; all'articolo 63, comma 3; all'articolo 71, comma 2; all'articolo 74, comma 3, e all'articolo 97, comma 1, capoverso 14;

            analogamente, il decreto-legge contiene disposizioni che, nel ribadire quanto già previsto dall'ordinamento vigente, appaiono di incerta portata precettiva, in quanto meramente descrittive; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 2, lettera c), che si riferisce, con una precisazione di cui andrebbe valutata l'opportunità, alla materia dei patti parasociali «anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile»; all'articolo 4, che si limita a ribadire, prescindendo peraltro da un idoneo contesto normativo, funzioni già espletate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri; all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 37-bis, comma 4, che «prevede» la competenza del giudice amministrativo in materia di tutela giurisdizionale contro gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottati in applicazione del medesimo articolo; all'articolo 44, comma 1, che introduce una nuova tipologia contrattuale nell'ambito del codice dei contratti pubblici e, alla lettera d), capoverso 4, precisa che a tale contratto si applichino «le disposizioni previste dal presente codice (...)»; all'articolo 62, comma 1, che, in relazione ai contratti di cessione dei prodotti agricoli «prevede» che «La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice»; all'articolo 77, comma 4, che precisa che «le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo» sono trattate a norma della legislazione di riferimento, e che, «nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento»; all'articolo 97, comma 1, lettera a), capoverso 3, che prevede che le verifiche sulle monete metalliche in euro sono svolte conformemente alla normativa europea;

            il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1, commi 1 e 2 (il quale ultimo indica i criteri alla luce dei quali devono essere interpretate le vigenti disposizioni recanti restrizioni, divieti, oneri o condizioni all'accesso alle attività economiche); all'articolo 2, comma 5; all'articolo 8, comma 2; all'articolo 11, commi 1 e 12; all'articolo 15, comma 1; all'articolo 16, comma 1;

 

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all'articolo 17, comma 2; all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8; all'articolo 17, comma 9; all'articolo 21, commi 1 e 6; all'articolo 22, comma 1; all'articolo 24, comma 3; all'articolo 25, comma 1, lettera b), capoverso 7; all'articolo 31, comma 1; all'articolo 32, comma 3, lettera b), capoverso 2-bis; all'articolo 35, commi 1, 6 e 8; all'articolo 39, comma 2; all'articolo 40, comma 6; all'articolo 43, comma 2; all'articolo 45, comma 1; all'articolo 48, comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo; all'articolo 53, comma 5-bis; all'articolo 55, comma 1-ter; all'articolo 55-bis, comma 1; all'articolo 59-ter, comma 1, capoverso 49-bis; all'articolo 66, comma 3; all'articolo 76, comma 1; all'articolo 78, comma 1; all'articolo 97, comma 1; all'articolo 97-bis, comma 1;

            il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare, l'articolo 5-bis, comma 4, consente alle pubbliche amministrazioni di derogare alle «norme dei rispettivi ordinamenti»; l'articolo 24, comma 4, dispone una deroga implicita a tutti gli strumenti urbanistici; l'articolo 55, comma 1-ter, contiene un'autorizzazione all'assunzione di personale da destinare all'attività di vigilanza e controllo delle dighe, in deroga alla normativa vigente; l'articolo 59-ter, comma 1, capoverso 2, dispone «in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto»; in altri casi, invece, le disposizioni derogate vengono specificatamente richiamate: ad esempio, l'articolo 88, comma 2, deroga esplicitamente all'articolo 3 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, mentre l'articolo 11, comma 5, dispone espressamente in deroga ad una norma di rango secondario (si tratta del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298);

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge, all'articolo 65, comma 5, reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dal comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

            il provvedimento, all'articolo 35, comma 8, dispone la sospensione dello speciale regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, fino al 31 dicembre 2014, prevedendo che a regioni, enti locali ed enti dei settori dell'università e della sanità, torni ad applicarsi l'ordinario sistema di tesoreria unica disciplinato dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984, del quale si determina la temporanea reviviscenza, in quanto esso era stato implicitamente abrogato dal citato decreto legislativo n. 279;

 

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            il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò in quanto – trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della liberalizzazione, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale – molteplici sono gli adempimenti necessari ai fini della relativa attuazione; inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo: si vedano, ad esempio, l'articolo 2, commi 4 (a decorrere dall'anno 2014) e 6; l'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 7-quater (a decorrere dal 1o gennaio 2014) e comma 2 (a decorrere dal 1o gennaio 2013); l'articolo 12, comma 3, il cui ultimo periodo, in materia di concorsi annuali per la nomina di notai, ha efficacia a decorrere dal 2015; l'articolo 17, comma 1 (dal 30 giugno 2012); l'articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso 3 (a decorrere dal 2013); l'articolo 25, comma 2, lettera a), capoverso 5-bis (a decorrere dall'anno 2013); l'articolo 51, comma 2, che prevede che la novella inserita al codice dei contratti pubblici dal precedente comma 1, si applichi «a decorrere dal 1o gennaio 2015»; l'articolo 62, che, ai sensi del comma 11-bis, acquista efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione; l'articolo 91-bis, commi 2 e 3 (1o gennaio 2013); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

        sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

            il decreto-legge, all'articolo 17, comma 2, capoverso 12-ter, interviene, ampliandolo, sull'oggetto del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), ricomprendendovi la definizione dei criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            il decreto-legge reca una disciplina che in più punti si interseca con quella contenuta nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione presso la Camera (A. C. 4940), il quale: all'articolo 12, comma 3, dispone che i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo devono tenere conto «di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1» e, al comma 4, amplia in maniera non testuale l'ambito della disciplina di questi ultimi; all'articolo 22,

 

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commi 2 e 3, interviene in maniera non testuale sul recepimento della direttiva europea n. 12 del 2009, disposto dagli articoli 71-82 del decreto-legge in titolo; all'articolo 43, comma 1, prevede l'adozione di un decreto interministeriale di natura non regolamentare «al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico» previsti, tra l'altro, dall'articolo 66 del decreto-legge in titolo; inoltre, il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, nel testo approvato dal Senato, ed ora all'esame della Camera (A. C. 4999), all'articolo 3, comma 3, si interseca con l'articolo 49 del decreto-legge in titolo: tale ultima disposizione demanda infatti ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo; al riguardo, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 2 del 2012 prevede che, nel caso in cui il decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture non venga emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo (quindi entro un termine più ampio rispetto a quello previsto dal citato articolo 49), le matrici materiali di riporto sono considerate sottoprodotti quando ricorrano determinate condizioni; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

            inoltre, il provvedimento, al capo II del titolo III, reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, la cui attuazione con decreto legislativo è già prevista dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), e sul cui schema di decreto legislativo (atto del governo n. 380), le Commissioni parlamentari hanno già espresso il prescritto parere; analogamente, il provvedimento, all'articolo 35, commi 11 e 12, intervenendo in materia di tesoreria unica per le università, si sovrappone con i contenuti dello «Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università» (atto del Governo n. 395), che prevede, tra l'altro, l'autonomia gestionale dei dipartimenti universitari, sul quale le Commissioni parlamentari hanno già espresso il prescritto parere;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il provvedimento incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l'articolo 12, comma 1, che incrementa il numero dei notai, incidendo su una materia che l'articolo 4, comma 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da emanare previa consultazione dei Consigli notarili e delle Corti d'appello e attualmente disciplinata da decreti ministeriali adottati secondo tale procedura; l'articolo 52, comma 2, che novella l'articolo 15, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di attuazione

 

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del Codice dei contratti pubblici; l'articolo 55, comma 1-bis, che modifica in maniera non testuale il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, in materia di termini degli adempimenti per la sicurezza delle gallerie; l'articolo 58, comma 2, che novella l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009; l'articolo 61, che novella in più punti il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, «Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci»; nonché l'articolo 84, che novella in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, recante «Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi»); tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            il decreto-legge, all'articolo 1, commi da 1 a 3, contiene una autorizzazione alla delegificazione per la quale è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto il comma 1 dispone l'abrogazione generica, a far data dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del comma 3, delle vigenti disposizioni normative volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni o comunque l'obbligo di determinati adempimenti burocratici; «i criteri ed i principi direttivi» (piuttosto che le norme generali regolatrici della materia) vengono invece individuati per relationem, mediante un rinvio all'articolo 34 del decreto-legge n. 201 del 2011, rubricato «Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante», al quale peraltro si sovrappone; la disposizione in esame – ai sensi della quale i regolamenti devono essere adottati sulla base di una relazione del Governo alle Camere – si sovrappone altresì a quella contenuta nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, che contiene un'ulteriore autorizzazione alla delegificazione da esercitare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012, finalizzata anch'essa – mediante un diverso percorso – al medesimo obiettivo della liberalizzazione;

            il provvedimento, all'articolo 45, comma 2, prevede che un decreto interministeriale possa modificare l'elencazione degli elementi da porre a corredo del piano economico e finanziario contenuta al comma 1 del medesimo articolo, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

 

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            il decreto-legge, all'articolo 2, comma 5, all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 39, comma 3, prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero di regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

            il provvedimento, all'articolo 64, comma 2, all'articolo 66, comma 1, e all'articolo 91, comma 1, capoverso 2-quinquies, demanda compiti di attuazione a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento presenta una struttura molto complessa, essendo formato da centodiciannove articoli, alcuni dei quali risultano molto lunghi e articolati (ad esempio, l'articolo 25 occupa ben sette pagine dello stampato della Camera), e a loro volta si compongono di commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, con la conseguenza che i preamboli esplicativi posti all'inizio di numerosi degli articoli risultano insufficienti a facilitare la lettura del testo;

            il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici: ad esempio, l'articolo 3, comma 1, inserisce, nell'ambito del codice civile, l'articolo 2463-bis, il cui ultimo comma dispone che «Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili»; l'articolo 11, comma 4, secondo periodo, dispone invece che al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo»; richiami normativi ad altre disposizioni, «in quanto compatibili» ovvero «in quanto applicabili», o, ancora, «ove necessario», si rinvengono altresì all'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 1, quinto periodo, all'articolo 59-bis, comma 1 capoverso 14 e all'articolo 71, comma 3-bis; infine, l'articolo 24, ai commi 2 e 3 contiene un riferimento alla conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, senza che sia specificato a quale tipologia di conferenza si intenda fare riferimento;

 

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            il decreto-legge ricorre talvolta a formule abrogative generiche; ad esempio, all'articolo 1, comma 1, il cui alinea di carattere ricognitivo e finalistico precede due lettere che abrogano con dizioni generiche una serie di norme – individuate esclusivamente ratione materiae, senza indicazione degli estremi – volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni o comunque l'obbligo di determinati adempimenti burocratici; analogamente, l'articolo 9, come sostituito dal Senato, abroga «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1) nonché «le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1» (comma 5); infine, l'articolo 65, comma 4, dispone che «I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2»;

            con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala la locuzione incompleta contenuta all'articolo 11, comma 1, lettera c), capoverso Art. 2, laddove si dispone che: «Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1»; l'uso del tempo futuro e del modo condizionale dei verbi contenuti all'articolo 56, comma 1-bis, che novella l'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale non appare funzionale al contenuto precettivo della norma, nonché l'uso, nella medesima disposizione, della formula «aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale» della quale non appare chiara la portata normativa;

            inoltre, il provvedimento all'articolo 21, comma 6, utilizza – per la prima volta in una fonte di rango primario – il termine inglese «asset»; all'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera g) utilizza l'espressione «price cap», mentre, all'articolo 48, comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, lettera a), si riferisce alle «attività di capping», in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera m), recita: «È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente»;

            sempre con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala infine che in talune rubriche sono presenti alcune sigle che, in difformità dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non vengono seguite dalla denominazione per esteso cui ci si intende riferire, rendendo conseguentemente le anzidette rubriche «mute» poiché non consentono di identificare con immediatezza l'oggetto dell'articolo; al riguardo, si segnalano l'articolo 45, la cui rubrica si riferisce al «PEF» e l'articolo 96, la cui rubrica recita: «Residenza OICR»;

            con riferimento al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo (e, analogamente, all'articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso 3), dispone che, a decorrere dall'anno 2013, l'adeguamento degli enti territoriali ai principi e alle regole introdotte in materia di liberalizzazioni «costituisce

 

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elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti»; il quarto periodo dispone tuttavia che, ove la Presidenza del Consiglio dei ministri non comunichi (entro il 31 gennaio di ciascun anno) al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal medesimo articolo, si possa prescindere dal predetto elemento di valutazione, introducendosi così un adempimento da attuare in un termine prestabilito, ma prevedendosi già la possibilità che il termine non venga rispettato; invece, l'articolo 17, comma 4, lettera b), capoverso 10, demanda la definizione degli schemi per le procedure competitive in aree autostradali all'Autorità di regolazione dei trasporti, la cui istituzione è disciplinata dall'articolo 36, comma 1, lettera a), mentre l'articolo 73 reca disposizioni applicabili nelle more dell'istituzione della medesima Autorità, prevedendo, tra l'altro che «nelle more dell'operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», senza specificare quale soggetto sia chiamato a svolgere tali funzioni; da ultimo, l'articolo 65, in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo, introduce, al comma 1, una disposizione ampiamente derogata dal successivo comma 2;

            infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 17, comma 2, capoverso 12-ter, laddove interviene, ampliandolo, sull'oggetto del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), ricomprendendovi la definizione dei criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti, in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal decreto-legge l'inserimento al suo interno di disposizioni volte ad incidere sull'oggetto di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            in relazione alle norme indicate in premessa che intervengono su settori normativi già oggetto, anche in tempi recenti, di una

 

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significativa stratificazione normativa e, segnatamente, con riferimento agli articoli 1 e 25, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti, anche al fine di consentire un'agevole individuazione del quadro normativo di riferimento;

            all'articolo 1, comma 1 – che, mediante una formula generica, dispone l'abrogazione delle norme vigenti volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni alle attività economiche o obblighi di adempimenti burocratici che non siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite – si specifichi quali sono le norme oggetto di abrogazione;

            si provveda alla riformulazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di renderla conforme al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

            agli articoli 2, comma 5; 15, comma 1 e 39, comma 3 – che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero a regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

            si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 12, comma 1; all'articolo 52, comma 2; all'articolo 55, comma 1-bis; all'articolo 58, comma 2; all'articolo 61; nonché all'articolo 84, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

            all'articolo 45, comma 2 – laddove prevede che un decreto interministeriale possa modificare disposizioni di rango primario – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

            all'articolo 64, comma 2, all'articolo 66, comma 1 e all'articolo 91, comma 1, capoverso 2-quinquies – che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative

 

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– in particolare laddove intervengano su testi unici o codici riferiti ad un determinato settore disciplinare – in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

            si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

            all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la novella ivi contenuta all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 – finalizzata all'istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa – riscrivendo integralmente il comma 1 dell'articolo novellato, posto che esso già contiene un elenco di tribunali e corti d'appello ubicati, per la massima parte, in capoluoghi di regione, facendo riferimento a questi ultimi ed alle due città (Catania e Brescia) che non sono capoluoghi di regione;

            per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbe valutare la portata innovativa – rispetto alle norme già vigenti – delle disposizioni contenute agli articoli 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 2, lettera c); 5, comma 1, capoverso articolo 37-bis, comma 4; 44, comma 1, lettera d), capoverso 4; 62, comma 1; 77 comma 4 e 97, comma 1, lettera a);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1; all'articolo 11, comma 4, secondo periodo; all'articolo 24, commi 2 e 3; all'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 1, quinto periodo; all'articolo 59-bis, comma 14 e all'articolo 71, comma 3-bis, che contengono richiami normativi generici, sarebbe opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio;

            agli articoli 45 e 96, le cui rubriche contengono riferimenti a sigle (rispettivamente, «PEF» e «OICR»), le quali non vengono seguite dalla denominazione per esteso cui ci si intende riferire, si dovrebbero sciogliere i suddetti acronimi al fine di consentire un'identificazione immediata dell'oggetto degli articoli in questione.»


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5025 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

 

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legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

            considerato che, per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il provvedimento investe numerose materie – quali le professioni, il commercio, le grandi reti di trasporto, l'energia – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni e che, nel complesso, appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

            osservato che l'articolo 1, commi da 1 a 3, prevede l'abrogazione delle norme che pongono limiti all'esercizio delle attività economiche, sulla base di una specifica procedura di delegificazione, senza tuttavia indicare espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione, diversamente da quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

            evidenziata altresì l'opportunità, all'articolo 1, di prevedere meccanismi di coinvolgimento delle regioni nella fase attuativa, con particolare riguardo all'individuazione delle restrizioni vietate o consentite, negli ambiti in cui la competenza esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» interseca ambiti di materie di competenza regionale;

            richiamato il comma 2 dell'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione;

            evidenziata l'opportunità di coordinare tale previsione con quella, di analogo tenore, prevista al punto 4.2, capoverso g-bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25, mediante novella del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011;

            ricordato che il capoverso 5 della lettera a) del comma l dell'articolo 25 stabilisce che le società in house sono soggette al patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112 e che la norma affida la vigilanza sul rispetto del patto all'ente locale o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino;

            rilevata, tuttavia, l'opportunità di prevedere un coordinamento tra tale previsione e quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, dal quale la disposizione in esame si differenzia per il requisito, che in questo caso non è previsto, del concerto del Ministro per le riforme per il federalismo per l'adozione del decreto di attuazione;

            evidenziato che il capoverso 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, a sua volta, sottopone le società in house alle regole

 

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del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi;

            ricordato che l'articolo 4, comma 15, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 presenta identico contenuto alla prima parte del suddetto capoverso 6; inoltre, il rispetto dei principi pubblicistici in materia di rapporto di lavoro è già sancito dall'articolo 4, comma 17, del citato decreto-legge;

            rilevato che, rispetto a quanto già stabilito dal sopra richiamato comma 17 dell'articolo 4, peraltro, la disposizione in esame appare rafforzare l'estensione della disciplina pubblicistica, dovendosi applicare in via automatica alle società in house anche le disposizioni che prevedono per gli enti locali blocchi o limitazioni del turn aver, ovvero misure di natura retributiva o indennitaria, anche in relazione alle consulenze;

            segnalata, al riguardo, l'opportunità di specificare la decorrenza degli effetti di tale disposizione;

            richiamato l'articolo 25, comma 1, che, ferme restando le scadenze del regime transitorio, stabilisce il principio di continuità nell'erogazione dei servizi, introducendo, a tal fine, un nuovo comma 32-ter all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale i gestori assicurano la prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze ed assicurano in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi alle condizioni dei contratti e degli altri atti che regolano il rapporto fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza, in ogni caso senza indennizzo o compenso aggiuntivo;

            rilevato che tale nuova disposizione sembra rappresentare una deroga alla clausola, prevista dal comma 32, che prevede che alla scadenza le cessazioni delle gestioni siano improrogabili ed automatiche, non necessitando di delibere da parte dell'ente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 1, si segnala la necessità di indicare espressamente, nel momento in cui si dispone una delegificazione, le disposizioni di legge che si intendono abrogare, anche al fine di circoscrivere la materia oggetto di delegificazione, e di definire in modo più preciso le norme generali regolatrici della materia;

            b) con riferimento all'articolo 4, si rileva l'opportunità di definire meglio i presupposti e le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato ivi previsto, anche alla luce del fatto che la tutela della concorrenza è comunque materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

 

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            c) valutino le Commissioni di merito l'esigenza di coordinare il comma 2 dell'articolo 25, che qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione, con quella, di analogo tenore, prevista al punto 4.2, capoverso g-bis), lettera b) del comma l dell'articolo 25, mediante novella del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011;

            d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le previsioni del capoverso 5 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 e quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, dal quale il suddetto capoverso 5 si differenzia per il requisito, che in questo caso non è previsto, del concerto del Ministro per le riforme per il federalismo per l'adozione del decreto di attuazione;

            e) valutino, altresì, le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le previsioni dell'articolo 4, comma 15, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 ed il capoverso 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, considerato che il primo ha contenuto identico alla prima parte del citato capoverso 6.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto,

            a) rilevato che il decreto-legge in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, numerose disposizioni anche ordinamentali estremamente rilevanti di competenza della Commissione giustizia, che, non sembrando rispondere ai requisiti di necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, avrebbero dovuto essere oggetto di specifici progetti di legge, consentendo così un esame adeguatamente approfondito da parte non solo della Commissione competente nel merito ma anche della Assemblea della Camera dei deputati, la quale invece si trova sempre più spesso ad esaminare provvedimenti estremamente complessi composti da norme del tutto eterogenee tra loro, sui quali peraltro viene sistematicamente apposta la questione di fiducia;

            b) osservato che nel caso in esame, come già avvenuto in precedenza anche quando una maggioranza diversa da quella attuale sosteneva il Governo, la Camera dei deputati è stata posta di fatto nella condizione di non poter apportare modifiche al testo approvato dal Senato, in ragione del rischio di non convertire il decreto-legge;

 

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            c) ritenuto invece che il decreto-legge in esame deve essere modificato proprio in alcune delle disposizioni di competenza della Commissione giustizia;

            d) auspicato che le prerogative del Parlamento non siano più compresse da nuovi disegni di legge di iniziativa governativa con contenuto eterogeneo, dei quali è pressoché impossibile effettuare un esame adeguatamente approfondito;

            e) rilevato in merito al contenuto del decreto-legge in esame che:

                1. l'articolo 2 è volto a modificare il decreto legislativo n. 168 del 2003 che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, modificandone la denominazione in «sezioni specializzate in materia di impresa» ed istituendo nuove sezioni specializzate delle imprese in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione, quali Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento, che finora ne erano sprovvisti nonché presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia;

                2. si sarebbe dovuto procedere alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa solo successivamente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, volta alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie;

                3. la disciplina istituiva delle sezioni specializzate presenta forti criticità sotto il profilo applicativo, in quanto non si è operata una scelta precisa sul modello ordinamentale da applicare e non si è tenuto in debito conto delle ricadute che esse avranno sul funzionamento degli uffici giudiziari in assenza di interventi legislativi volti ad adeguare l'organico e le strutture organizzative alle nuove competenze;

                4. la carenza di organico potrebbe determinare la paralisi delle nuove sezioni, costringendo di fatto l'utenza a ricorrere all'arbitrato per ottenere giustizia nelle materie di competenza di tali sezioni;

                5. vi sono diverse esigenze di natura organizzatoria da parte degli uffici giudiziari interessati dalla riforma in esame, in quanto alcuni, come ad esempio Roma, Milano e Napoli, attrarranno un numero circoscritto di cause con limitata necessità di adeguamenti di organico, altri vedranno un aumento di carico di lavoro al quale si potrà far fronte con modifiche delle tabelle, altri ancora, come ad esempio Venezia, Bologna e L'Aquila, avranno un aumento del carico di lavoro di entità tale da richiedere un adeguamento degli organici in via legislativa, la cui possibilità viene invece espressamente negata dal comma 1-bis introdotto dal decreto in esame nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 26 giugno 2003;

 

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                6. al fine di scongiurare il rischio di quanto paventato al punto n. 3 occorrerebbe che:

                    6.1) la ridistribuzione dell'organico che verrà effettuata in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sia effettuata in favore in primo luogo delle Corti d'appello e dei tribunali che sono sedi delle sezioni specializzate in materia d'impresa;

                    6.2) presso la Corte di Cassazione la trattazione delle controversie sia riservata alla competenza delle sezioni specializzate sia attribuita ad una sezione civile espressamente designata nelle tabelle dell'ufficio;

                    6.3) le sezioni specializzate in materia d'impresa siano composte, in presenza di esigenze organizzative e di celere trattazione delle controversie, da un numero di giudici non inferiore a 5 e da un presidente di sezione;

                    6.4) in presenza di particolari esigenze organizzative l'assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate in materia d'impresa avvenga anche mediante una tabella infradistrettuale appositamente predisposta dal presidente della Corte d'appello con il criterio della coassegnazione, escludendo quello della supplenza;

                    6.5) nella tabella infradistrettuale di cui al punto 5.5) sia consentita, in presenza di esigenze organizzative e di celere definizione delle controversie, la previsione della trattazione delle cause presso i tribunali ricompresi nel distretto della Corte d'appello;

                    6.6) ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate possano essere assegnati ulteriori affari connessi con le materie attribuite alla sezione, con specifico riferimento a quelle concernenti le materie societaria e fallimentare;

                    6.7) i giudici assegnati alle sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze dando la preferenza a coloro che siano stati già assegnati alla trattazione delle controversie in materia societaria, fallimentare e della proprietà industriale o abbiano maturato esperienze tali da garantire il possesso di una specifica attitudine professionale nelle materie in esame;

                    6.8) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, che appare essere eccessivamente indeterminato nel prevedere che sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli attribuiti alla competenza delle predette sezioni;

                    6.9) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 2, diretto a raddoppiare, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal testo unico sulle spese di giustizia,

 

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ritenendo che sia ingiustificato prevedere un aggravio dei costi per accedere alla giustizia in relazione ai predetti processi;

                    6.10) prevedere l'istituzione di sezioni specializzate in materia d'impresa presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento con sede in Bolzano e presso il tribunale di Bolzano, in attuazione del principio costituzionale del bilinguismo;

                7. l'articolo 3 introduce nel codice civile l'articolo 2463-bis, avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione ed il cui capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro;

                8. la società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2463-bis viene incontro alla condivisibile esigenza di semplificare la costituzione di società, con il rischio tuttavia di introdurre nell'ordinamento delle società con garanzie patrimoniali non adeguate alle attività svolte;

                9. l'articolo 9 è volto ad abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed a disciplinare il tirocinio in materia professionale;

              10. la scelta di abrogare le tariffe non tiene conto che la ratio della disciplina vigente in materia deve essere rinvenuta nell'esigenza di parametrare i compensi dei professionisti anche a tutela dei clienti, riducendo notevolmente il rischio di abusi della posizione dominante che il professionista ha nei confronti del cliente;

                11. il comma 2 dell'articolo 9 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e che con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe;

                12. nel procedimento con cui vengono stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale nonché dei parametri per determinare oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi si dovrebbe prevedere che siano sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, i quali possono fornire, per la competenza ed esperienza maturata nella materia, un contributo rilevante;

                13. al comma 3 appare opportuno sopprimere le parole «limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali», in relazione alla sopravvivenza in via transitoria delle tariffe abrogate, per ovviare al rischio di paralisi della liquidazione dei compensi, tanto in sede di contenzioso su parcelle quanto in sede di liquidazione delle spese di giudizio, evidenziato come numerosi procedimenti, quali la liquidazione dei compensi relativi all'atto di precetto nonché la liquidazione

 

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delle spese dei procedimenti di ingiunzione, rischiano di trovarsi di fronte ad un vuoto di disciplina;

                14. il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, mentre, nell'interesse del cliente, che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto, come disposto dall'articolo 2233 del codice civile;

                15. al medesimo comma 4 si prevede che in ogni caso la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima ed adeguata all'importanza dell'opera, venendo pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

                16. appare opportuno sopprimere la previsione secondo cui devono essere indicate nel preventivo le voci di costo delle singole prestazioni in quanto, fermo restando un accordo sufficientemente indicativo del valore del compenso, in taluni casi è impossibile conoscere in anticipo le singole attività che il professionista si troverà a svolgere;

                17. appare opportuno escludere la professione forense dalla disciplina del comma 6, relativa al tirocinio, per le stesse ragioni di rilievo costituzionale che giustificato l'esclusione delle professioni sanitarie da tale disciplina;

                18. per la professione forense non appare inoltre opportuno anticipare il tirocinio durante il corso di studi universitari, giacché per svolgere correttamente tale tirocinio risulta indispensabile un'attiva frequenza dello studio legale, oltre che l'assistenza e la partecipazione alle udienze;

                19. l'articolo 9-bis interviene in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;

                20. il rilievo costituzionale della professione forense, unica professione espressamente menzionata nella Costituzione, impone per essa l'adozione di una disciplina specifica, pur nel quadro di quella generale prevista per la società tra professionisti;

                21. una specifica disciplina per le società tra professionisti appare necessaria per la professione forense, al fine di garantire il diritto di difesa dell'individuo nonché l'indipendenza dell'avvocato, in modo che l'esercizio in forma societaria della professione forense non vanifichi il principio di personalità della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore e, allo stesso tempo, in modo da mantenere ferma la responsabilità personale dell'avvocato, da consentire la soggezione della società professionale ad un concorrente regime di responsabilità ed al regime di deontologia specifico della professione forense;

 

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                22. anche il particolare rilievo del segreto professionale dell'avvocato depone nel senso dell'opportunità di escludere soci non avvocati: il socio di investimento, infatti, non sarebbe soggetto al dovere di mantenere il segreto, né appare sufficiente, al riguardo, la formale opponibilità del segreto nei suoi confronti da parte dei soci avvocati;

                23. per le predette ragioni si considera adeguata l'esclusione delle società tra avvocati dall'ambito di applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, nonché la previsione che consente solamente ai soci professionisti di costituire società tra avvocati;

                24. occorre inoltre evitare che l'attività professionale venga diretta da soggetti esterni, interessati solamente alla remunerazione del capitale investito, onde ridurre il rischio di conflitto di interessi con il cliente e di infiltrazioni criminali nella proprietà degli studi legali;

                25. la libertà dell'avvocato è condizione della libera interpretazione del diritto, fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti;

                26. L'articolo 43, al comma 1, prevede che, per realizzare le strutture necessarie per superare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, si debba ricorrere prioritariamente alla finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), scelta che dovrebbe essere motivata, secondo la relazione illustrativa del decreto-legge, con la difficoltà di reperire risorse pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie;

                27. Sarebbe opportuno sostituire il criterio della priorità con il criterio della eccezionalità, chiarendo in tal modo che il ricorso alla finanza di progetto debba essere una extrema ratio con la quale far fronte a situazioni nelle quali è impossibile ricorrere agli strumenti ordinari,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) sia soppresso l'articolo 2;

            2) qualora non si ritenesse di accogliere la condizione n. 1) sia modificato l'articolo 2 secondo quanto indicato nei punti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 della premessa;

            3) sia soppresso l'articolo 3;

            4) siano soppressi i commi da 1 a 5 dell'articolo 9;

 

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            5) qualora non si ritenga di accogliere la condizione n. 2), all'articolo 9:

                a) al comma 2:

                    1) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» siano aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato,»;

                    2) al secondo periodo, dopo le parole: «delle Finanze» siano aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato, »;

                b) al comma 3 siano soppresse le parole: «, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,» e le parole: «e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

                c) al comma 4:

                    1) le parole «,nelle forme previste dall'ordinamento,» siano sostituite dalle seguenti: «per iscritto»;

                    2) dopo il secondo periodo sia aggiunto il seguente: «Le polizze assicurative possono essere stipulate anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici.»;

                    3) al penultimo periodo sia soppressa la parola: «singole» e, di conseguenza, dopo le parole: «oneri e contributi» siano inserite le seguenti: «salvo ulteriori spese sopravvenute ed impreviste»;

            6) al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «secondo»;

            7) all'articolo 43, comma 1, le parole «in via prioritaria» siano sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile reperire risorse pubbliche»;

            8) al disegno di legge di conversione dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:
      «2. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
      3. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) In considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;

 

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            b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;

            c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;

            d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;

            e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;

            f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

            g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;

            h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;

            i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

            j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto del codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;

            k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

            l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

            m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;

            n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;

            o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge;

        4. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

 

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        5. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.»;

e con la seguente osservazione:

            al comma 6 dell'articolo 9 le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che le disposizioni in materia di tirocinio non si applichino anche per la professione forense.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

NULLA OSTA


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

            rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 65 ed 81, rispettivamente in materia di impianti solari fotovoltaici e di definizione di diritti aeroportuali appaiono rispondere alle esigenze di non pregiudicare le risorse a disposizione del comparto Difesa e di assicurare il giusto ristoro dei servizi resi;

            precisato che l'inserimento dei terreni nella disponibilità del demanio militare al comma 2 dell'articolo 65 deve essere inteso come esclusione completa ed incondizionata di tali aree dal campo di

 

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applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 65,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) verifichi il Governo l'esigenza di non riconoscere gli incentivi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 65, ove gli impianti fotovoltaici da istallare siano destinati ad insistere su aree attualmente utilizzate anche per attività agricole o pastorali, ovvero di particolare pregio ambientale;

            2) proceda inoltre a verificare, con gli enti territoriali competenti, l'impatto sul piano ambientale, sociale ed economico connesso all'istallazione di nuovi impianti.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5025 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, già approvato dal Senato,

            premesso che:

                l'articolo 39, ai commi 2 e 3, liberalizza l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, attualmente gestiti dal Nuovo IMAIE,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            l) si chiarisca in che modo si coordini la previsione di gestione accentrata delle risorse dei dipartimenti universitari, recata dall'articolo 35, comma 12, con la previsione di autonomia gestionale degli stessi dipartimenti, recata dal decreto legislativo n. 18 del 2012;

            2) si riconsideri l'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi armonizzandola alla prevista normativa europea, e si espungano dal testo del provvedimento in esame i commi 2 e 3 dell'articolo 39, onde evitare normative che non hanno corrispondenza nella legislazione di nessun Paese dell'Unione europea;

 

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            3) il Governo proceda a sottoporre in tempi brevi al Parlamento una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE), considerando anche l'opportunità di una norma transitoria;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo alle norme in materia di liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali effettuata presso le edicole, si valuti l'opportunità di assicurare il principio della parità di trattamento nella vendita dei suddetti prodotti;

            b) valuti il Governo l'opportunità di presentare al più presto un disegno di legge di riforma organica del settore dell'editoria;

            c) con riguardo all'articolo 39, si valuti l'opportunità di specificare se per «merce venduta» si intendano solo i prodotti diversi dalla stampa quotidiana e periodica che l'edicolante, ai sensi della lettera e), può vendere, ovvero anche la stampa quotidiana e periodica. In tale seconda ipotesi, infatti, occorre coordinare la disposizione con l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 170 del 2001, In base al quale, come ante evidenziato, il prezzo stabilito dal produttore non può subire variazioni;

            d) con riguardo all'articolo 39, si valuti l'opportunità di chiarire se con l'utilizzo della locuzione «edicolanti» si sia inteso fare riferimento solo ai punti vendita esclusivi.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (C. 5025 Governo, approvato dal Senato);

        premesso che:

            il provvedimento in esame interviene con numerose positive disposizioni destinate ad avere un rilevante impatto sulla disciplina dei lavori pubblici in considerazione delle misure volte a favorire l'apporto di capitale privato alla realizzazione di opere pubbliche;

            di rilevante importanza sono altresì le misure che intervengono sulla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di seguito servizi pubblici locali) apportando modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, il cui impianto non viene sostanzialmente modificato, nel senso di limitare ulteriormente il ricorso agli affidamenti diretti;

 

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            rilevato che, per quanto riguarda i servizi pubblici locali, occorre garantire che, nella verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, si compia una valutazione degli effettivi benefici per la comunità locali derivanti dalle diverse opzioni al fine di prevedere il ricorso a modalità di affidamento a società a capitale interamente pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», quando tale modalità risulti la più idonea a garantire un servizio idoneo ai bisogni, avuto riguardo non solo all'efficienza e alla redditività, ma anche agli effetti positivi che si produrrebbero sulla qualità del servizio;

        considerato che:

            l'articolo 57, che assoggetta all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali, si applica anche ai canoni di edilizia convenzionata, un segmento d'offerta abitativa destinato a categorie di utenti in condizioni reddituali basse, talvolta anche ai limiti della sussistenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            valutino le Commissioni di merito la necessità di consentire, in deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, l'affidamento di servizi pubblici locali a società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», nel caso in cui dall'analisi svolta, ai fini dell'adozione della delibera quadro da parte dell'ente locale, emerga che il processo di liberalizzazione non garantisca un servizio idoneo ai bisogni della comunità servita e si evidenzino elementi positivi che facciano ritenere tale gestione preferibile a quella con gara in quanto maggiormente idonea a soddisfare i bisogni delle collettività locali, considerando, tra gli elementi di valutazione, gli obiettivi del servizio in termini di efficienza e qualità, il livello degli investimenti, il prezzo medio per utente e la redditività;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 48, concernente i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi nei siti di interesse nazionale (SIN), ai materiali derivanti dalla messa in sicurezza degli alvei fluviali;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il nuovo trattamento fiscale introdotto per l'edilizia convenzionata.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato),

            premesso che il presente provvedimento reca norme di competenza della IX Commissione agli articoli 1, 25, 31, 32, 34, 34-bis, 36, 37, 38, 53, 59-bis, 59-ter, 60, 60-bis, 61, 61-bis, nonché agli articoli da 71 a 82 e agli articoli 84 e 86;

            considerato che alcune delle richiamate norme intervengono su materie complesse che sono state oggetto di approfondimenti da parte della IX Commissione fin dall'inizio della legislatura;

            rilevato che, in questo quadro, assumono particolare rilievo i seguenti articoli:

                l'articolo 25, comma 1, che interviene su alcuni profili della nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali, di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, con l'obiettivo di limitare ulteriormente la possibilità di ricorrere alle gestioni dirette, incentivando le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto, disponendo altresì l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali anche al trasporto ferroviario regionale;

                l'articolo 36, che istituisce, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendo ad essa competenze nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, ivi comprese quelle concernenti la vigilanza in materia di diritti aeroportuali, che saranno esercitate a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all'organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo della medesima Autorità;

                l'articolo 37, comma 1, che, tra l'altro, reca disposizioni in materia di separazione fra impresa che gestisce l'infrastruttura ferroviaria ed impresa che fornisce il servizio ferroviario, prevedendo che l'Autorità di regolazione dei trasporti, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizzi l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea, e predisponga, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione al Governo e al Parlamento;

                l'articolo 71 che, nello stabilire che la nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento in materia di diritti aeroportuali,

 

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in attuazione della direttiva 2009/12/CE, si applica agli aeroporti nazionali aperti ai traffico commerciale, istituisce l'Autorità, nazionale di vigilanza ai fini dello svolgimento dei compiti di regolazione economica e di vigilanza in relazione all'applicazione dei principi per la determinazione della misura dei medesimi diritti aeroportuali;

                l'articolo 73, comma 1, che, in attesa della costituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, stabilisce che le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            rilevato altresì che i citati interventi normativi erano stati sollecitati dalla IX Commissione sia in sede di espressione del proprio parere su recenti provvedimenti legislativi di iniziativa governativa sia all'atto dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, avvenuta il 24 gennaio scorso;

            evidenziato, per altro, che il provvedimento in oggetto presenta ancora alcune criticità, in merito alle quali il Governo ha chiarito che:

                l'articolo 36, comma 3, è finalizzato a precisare ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, da un lato, e quelle dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, dall'altro, in modo da evitare interferenze nel funzionamento dei due organismi, ferma restando, per altro, la possibilità di introdurre, ove lo si ritenesse opportuno, ulteriori specificazioni nello statuto dell'Agenzia che risulta ancora in corso di predisposizione;

                il termine del 30 giugno 2013 di cui all'articolo 37, comma 1, previsto per la presentazione al Governo e al Parlamento di una relazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti che analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, può considerarsi congruo, dal momento che la medesima Autorità sarà operativa dal giugno 2012 e che per svolgere un'attività di valutazione così complessa come quella richiesta non può prevedersi un termine inferiore all'anno;

                l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente le prescrizioni da rispettare ai finì della progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità, in via di fatto, non dovrebbe comportare problemi, ferma restando comunque la disponibilità del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, ad accogliere un eventuale ordine del giorno di carattere interpretativo per chiarire ulteriormente la portata della disposizione;

                l'articolo 37, comma 2, va interpretato nel senso di rinviare alla contrattazione collettiva aziendale la definizione della disciplina applicabile ai lavoratori del trasporto ferroviario, intendendosi il «livello nazionale» riferito non già alla contrattazione, ma alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

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            rilevato, in merito a quest'ultimo aspetto, che:

                andrebbe valutata l'opportunità di introdurre al citato articolo 37, comma 2, un espresso rinvio alla contrattazione collettiva aziendale, in modo da escludere dubbi interpretativi al riguardo, salvaguardando la posizione dei lavoratori dipendenti del settore ed escludendo, al tempo stesso, fenomeni di appiattimento di tutti i contratti di lavoro su quello facente capo al gruppo Ferrovie dello Stato, fermo restando l'auspicio che le organizzazioni sindacali possano pervenire, nel prossimo futuro, alla definizione a livello nazionale di una disciplina quadro applicabile all'intero compatto della mobilità;

                le condizioni di lavoro del citato personale appaiono comunque salvaguardate dall'espresso richiamo delle prescrizioni in materia di sicurezza applicabili al personale stesso nonché di salute, sicurezza e diritti dei lavoratori di cui, rispettivamente, alte lettere b) e c) del testo vigente dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, e dalla lettera b-bis) del medesimo comma 1 del citato articolo 36, come modificata nel corso dell'esame al Senato, che fa riferimento, in senso ampio, alla «regolazione dei trattamenti di lavoro del personale» definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 37, comma 2, lettera b), alinea b-bis), di aggiungere dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» la seguente: «aziendale».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5025, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

            rilevato che esso è parte organica di una serie di iniziative che – unitamente alle misure sulla semplificazione e alla auspicata riforma del mercato del lavoro – puntano a contribuire (dopo l'approvazione del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia») all'avvio

 

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della fase di ripresa economica del Paese e che, in tale contesto, esso delinea un pacchetto di misure complessivamente orientato all'obiettivo di rimuovere quegli elementi di natura conservativa e protezionistica che possono ostacolare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e professionali;

            preso atto che si tratta di prime misure che devono preludere ad una fase più impegnativa di liberalizzazioni, in linea con le direttive e gli orientamenti dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne gli ordinamenti delle libere professioni;

            valutati i limitati profili di più diretto interesse della XI Commissione presenti nel testo approvato dal Senato;

            preso atto che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 37, relative alla regolamentazione applicabile, in tema di trattamenti di lavoro, alle imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, confermano l'orientamento già indicato nell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (che ha novellato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188), circa l'applicazione di un contratto di lavoro valido per tutto il settore;

            auspicato che il Governo svolga ogni possibile azione affinché tale obiettivo sia assicurato in maniera compatibile con le esigenze di competitività delle imprese e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative del personale, escludendo in particolare ogni forma di dumping sociale;

            preso atto che il comma 6 dell'articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita «convenzione quadro» stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

            rilevato, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo 9 prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            con riferimento al comma 4 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che adeguate forme di rimborso spese coprano l'intera durata del tirocinio professionale, quando esso si svolga interamente alla conclusione del corso di studio.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5025 Governo, approvato dal Senato, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 11, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di reintrodurre la previsione contenuta nel testo originario del decreto-legge per quanto riguarda la competenza attribuita alle regioni in materia di approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, ai fini di una maggiore chiarezza sulle competenze dei diversi livelli di governo nella disciplina in esame;

            b) all'articolo 11, comma 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno»;

            c) all'articolo 11, comma 17, valutino le Commissioni di mento l'opportunità di prevedere, per le farmacie rurali, dopo il raggiungimento del requisito dell'età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale, un periodo transitorio di direzione delle farmacie stesse, che non comporti ulteriori oneri;

            d) all'articolo 11, comma 17, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i casi cui si riferisce la norma in questione sono quelli disciplinati dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 (direzione delle farmacie gestite in forma societaria) e dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 475 del 1968 (casi autorizzati di sostituzione del titolare), al fine di evitare che si creino ostacoli al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e si dia luogo a controversie e contenziosi.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5025, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

 

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recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (approvato dal Senato);

        premesso che:

            dopo i provvedimenti diretti al risanamento della finanza pubblica, il decreto-legge affronta il secondo fondamentale capitolo della crescita economica, attraverso misure volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività, al rilancio degli investimenti, promuovendo la concorrenza tra gli operatori;

            tale quadro comprende un insieme di disposizioni per il sistema agroalimentare italiano, che puntano alla trasparenza nei rapporti di filiera, al rilancio degli investimenti, a una maggiore solidità finanziaria delle aziende, alla tutela delle aree a vocazione agricola (articoli da 62 a 67-ter);

            particolarmente significativo per il settore primario, soprattutto nell'attuale situazione di crisi e di calo dei consumi, è l'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari), che detta norme per una maggiore trasparenza e per il riequilibrio dei rapporti commerciali all'interno della filiera agroalimentare, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento, sostenute da un apparato sanzionatorio;

            la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale;

            in merito all'articolo 62, si segnala in ogni caso la necessità di monitorare l'applicazione delle nuove regole per verificarne gli effetti sullo sviluppo dei rapporti commerciali, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i piccoli produttori e i loro acquirenti, e per accertare che la decorrenza dei termini di pagamento dal ricevimento della fattura non dia luogo fenomeni dilatori nel rilascio delle fatture medesime;

            si valuta positivamente l'articolo 63 (Attivazione nuovi «contratti di filiera») consente l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificati dal Governo in 250-300 milioni di euro, riattivando lo strumento dei contratti di filiera e di distretto sui quali anche la Commissione è intervenuta, con la legge n. 4 del 2011, stabilendone l'estensione a tutto il territorio nazionale;

 

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            si manifesta apprezzamento per l'articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo) che – non consentendo l'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, salve le autorizzazioni in corso – è diretto a salvaguardare la destinazione delle aree a vocazione agricola, ponendo rimedio agli impatti rilevanti e distorsivi della eccessiva diffusione di tali impianti sull'uso dei suoli agricoli e sull'assetto paesaggistico-territoriale, effetti non governati dalla regolamentazione restrittiva già prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011;

            in relazione all'articolo 65, si sottolinea in ogni caso la necessità di monitorare le ricadute della nuova disciplina, soprattutto laddove si prevede che la priorità di connessione alla rete elettrica sia assicurata per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola, in quanto l'esercizio di tali impianti costituisce una legittima facoltà dell'azienda e una forma di integrazione del reddito agricolo, che nella logica della multifunzionalità dell'attività agricola ha costituito una delle finalità del sistema di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili;

            apprezzabile – dal punto di vista dell'obiettivo di finalizzare l'operazione all'attività agricola a vantaggio dell'imprenditoria giovanile – appare anche l'articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola), che riformula la normativa vigente al fine di risolvere i problemi applicativi sinora emersi e soprattutto di porre rimedio al rischio di fenomeni speculativi legati alla breve durata del vincolo di destinazione d'uso dei terreni dismessi, ora portato a venti anni; inoltre, viene abbassata a 100.000 euro la soglia di valore per il ricorso all'asta pubblica (con la previsione della procedura negoziata anziché della trattativa privata per i terreni di valore inferiore), viene prevista anche la possibilità di cessione in locazione; introducendo quindi una nuova opportunità riservata ai giovani agricoltori o a coloro che intendano diventarlo, l'operazione di individuazione dei terreni da cedere viene resa annuale;

            con riferimento all'articolo 67 (Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca), nel sottolineare l'insufficienza delle risorse destinate al settore, si richiama l'esigenza che il Governo informi preventivamente le Commissioni parlamentari sugli indirizzi che intende seguire nella stipula delle convenzioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5025 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

            rilevato come il provvedimento abbia come finalità la promozione di una maggiore concorrenza nell'economia italiana, in coerenza con i principi sanciti dai Trattati dell'Unione;

            segnalata l'esigenza che il Governo prosegua nelle attività di liberalizzazione, anche dando seguito in sede europea alle iniziative da ultimo assunte insieme ad alcuni Stati partner per un rilancio del mercato interno e della liberalizzazione dei servizi in sede europea;

            rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, da 71 a 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 91-bis, 92 e 93 intervengono opportunamente in materie oggetto di procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;

            in particolare:

                l'articolo 68 interviene sulla procedura n. 2007/4516 in materia di violazione della normativa comunitaria sui dispositivi medici;

                l'articolo 69 interviene sulla procedura di infrazione n. 2010/2143 in materia di non conformità della disciplina nazionale con la direttiva 2005/36/CE (qualifiche professionali);

                gli articoli da 71 a 82 intervengono sulla procedura di infrazione n. 2011/0608 per mancato recepimento della direttiva 2009/12/CE (diritti aeroportuali);

                l'articolo 83 interviene sulla procedura di infrazione n. 2010/4188 per violazione degli obblighi della direttiva 2001/83/CE (codice comunitario sui medicinali per uso umano);

                l'articolo 84 interviene sulla procedura di infrazione n. 2008/4387 in materia di libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi;

                l'articolo 85 interviene sulla procedura di infrazione n. 2010/4212 in materia di sperimentazione clinica di medicinali a uso umano;

                l'articolo 86 interviene sulla procedura di infrazione 2011/4079 in materia di gestione automatizzata delle pratiche automobilistiche;

                l'articolo 89 interviene a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-99/02 in materia di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione;

 

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                l'articolo 91 interviene a seguito della lettera di messa in mora della Commissione europea del 25 novembre 2010 in materia di base imponibile delle società finanziarie;

                l'articolo 92 interviene a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 2010 in tema di termini per l'iscrizione delle risorse proprie comunitarie;

                l'articolo 93 interviene sulla procedura di infrazione n. 2011/4081 in materia di conseguenze dell'accertamento nei confronti dei cessionari di beni o committenti di servizi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, approvato dal Senato e in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, su cui la Commissione ha espresso parere alla 10a Commissione del Senato in data 8 febbraio 2012;

            considerato che il decreto-legge in oggetto reca norme riconducibili alla competenza legislativa statale, volte prioritariamente alla tutela della concorrenza ed all'attuazione di discipline poste dall'Unione europea;

            rilevato che il provvedimento contempla altresì previsioni che afferiscono alla competenza regionale in ordine alle misure riconducibili alle professioni, al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, alla distribuzione dell'energia;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia stabilito, all'articolo 25, comma 2, che le modalità attraverso cui le aziende speciali sono assoggettate al patto di stabilità interno siano definite d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

            2) sia prevista, ferma restando la contrarietà sull'articolo 35, la cui ratio si giustifica esclusivamente per esigenze di tenuta dei conti

 

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pubblici nell'attuale fase di emergenza economica, una sensibile riduzione del periodo di sospensione del sistema di tesoreria unica fissato al 31 dicembre 2014, nonché la possibilità di adottare provvedimenti che consentano anche il pagamento dei crediti vantati dalle imprese per la fornitura di beni e servizi agli enti locali e territoriali;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 3, che i regolamenti del Governo volti ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso delle amministrazioni, nonché a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, siano adottati previo parere della Conferenza unificata;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, che l'istituzione del tribunale delle imprese sia estesa anche ad Aosta e Bolzano;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 12, relativi, rispettivamente, alle professioni regolamentate ed all'incremento del numero dei notai, sia definita mediante accordi e intese con il sistema delle autonomie regionali e nel rispetto delle previsioni statutarie delle regioni e province autonome;

            d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare la portata delle previsioni di cui all'articolo 17 e di prevedere la salvaguardia dei diritti acquisiti dai gestori degli impianti in ordine alla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti;

            e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il piano strategico delle infrastrutture sia definito d'intesa con la Conferenza unificata;

            f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una rimodulazione della disciplina del patto di stabilità interno affinché sia consentito agli enti locali di destinare risorse agli investimenti senza incorrere nelle penalizzazioni poste a salvaguardia dei rigidi vincoli del patto di stabilità interno;

            g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un più incisivo coinvolgimento del sistema delle regioni in ordine alla definizione delle procedure di utilizzazione delle risorse destinate dall'Unione europea alle autonomie locali.


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