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PDL 4999-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4999-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 3111)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 febbraio 2012

(Relatore: Tommaso FOTI)


L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in data 8 marzo 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge C. 4999 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il provvedimento, nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, si componeva di tre articoli, aventi ciascuno ad oggetto un distinto argomento nell'ambito della materia ambientale – ad ognuno dei quali è dedicato uno specifico capoverso nel preambolo – concernenti la materia del recupero e dello smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti della Campania (articolo 1), la materia della commercializzazione dei sacchi per l'asporto di merci nel rispetto dell'ambiente (articolo 2) e la materia delle matrici materiali di riporto (articolo 3); ai suddetti ambiti materiali – con l'unica eccezione dell'articolo 1-quater, in materia di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania – non appaiono invece riconducibili i nuovi otto articoli approvati dal Senato, né gli innumerevoli commi aggiunti all'articolo 3, né i due commi aggiunti all'articolo 1, i quali intervengono su disparati aspetti della materia ambientale, per lo più con misure di carattere ordinamentale, molte delle quali volte a modificare il «codice» delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006; in particolare, l'articolo 1-bis reca misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali; l'articolo 1-ter disciplina il trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica; i commi da 5 a 19 dell'articolo 3 recano numerose misure in materia di rifiuti; l'articolo 3-bis modifica gli articoli 183 e 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione del compost; l'articolo 3-ter reca misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato e i materiali da riciclo e da recupero; l'articolo 3-quater modifica l'articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ed integra in maniera non testuale l'articolo 194, in materia di garanzie finanziarie; l'articolo 3-quinquies contiene disposizioni in materia di misure di compensazione; l'articolo 3-sexies riguarda la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali;

            inoltre, non appare conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, l'introduzione, ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1 (rubricato: Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania), di disposizioni concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti, aventi tuttavia rilevanza nazionale;

            in relazione alle anzidette disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge, le quali appaiono estranee rispetto all'ambito materiale di quest'ultimo, si ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 (i cui contenuti

 

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sono richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (recante proroga di termini), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'ambito dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), poiché, tra l'altro, «Risulta (...) in contrasto con l'articolo 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei» ed in quanto «La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione», nonché in ragione del fatto che «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario (...)» è «imposta dallo stesso articolo 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario»;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il provvedimento, in più punti, interviene sulla disciplina contenuta nel «codice» delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, modificandolo in via testuale; altre delle modifiche introdotte si caratterizzano invece per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative (e, talvolta, con lo stesso «codice» ambientale, del quale vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare), le quali risultano oggetto di modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

                all'articolo 1, comma 3, che differisce in via non testuale il termine finale del 31 dicembre 2011 – previsto all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009 – per il completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania;

                all'articolo 1, comma 3-ter e all'articolo 3-quater, comma 2, che integrano in maniera non testuale – rispettivamente – l'articolo 195 e l'articolo 194, comma 1, lettera a), del «codice» ambientale di

 

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cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di «assicurarne» l'effettiva attuazione;

                all'articolo 1-bis, che, al comma 4, reca disposizioni in materia di rimozione di biomasse vegetali per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, le quali incidono sull'ambito materiale dell'articolo 184-bis del già richiamato «codice» ambientale, senza tuttavia novellarlo;

                all'articolo 1-ter, che introduce casi di esenzione dal regime autorizzativo per la costituzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti delineato dagli articoli 208 e seguenti del «codice» ambientale, senza tuttavia novellarli;

                all'articolo 2, comma 1, che differisce in via non testuale il termine (indicato all'articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006 e scaduto il 1o gennaio del 2011) a decorrere dal quale opera il divieto di commercializzare alcune tipologie di sacchi per l'asporto di merci;

                all'articolo 2, comma 3, che reca una specifica disciplina – avulsa da un idoneo contesto normativo – concernente l'utilizzo del materiale agricolo e forestale naturale nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;

                all'articolo 2, comma 4, che interviene sull'ambito materiale dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, senza tuttavia novellarla;

                all'articolo 3, commi da 13 a 15, che reca disposizioni in materia di raccolta e raggruppamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), intervenendo su una materia che è oggetto di una profonda stratificazione normativa – dettata anche da fonti secondarie del diritto – senza procedere all'opportuno coordinamento con tale assetto normativo [sulla materia sono infatti intervenuti il decreto legislativo n. 151 del 2005, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge n. 244 del 2007, l'articolo 21 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) e il decreto legislativo n. 205 del 2010, nonché fonti di rango secondario, quali il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature)];

                all'articolo 3-quater, che, laddove dispone che le riduzioni (delle garanzie finanziarie) di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del «codice» ambientale «trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», modifica in via non testuale il succitato articolo 194, il quale a sua volta demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei «criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti» e individua al contempo i casi in cui le suddette garanzie subiscono una riduzione;

 

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                agli articoli 3-quinquies e 3-sexies, i quali introducono una disciplina – rispettivamente, in materia di misure di compensazione e di quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali – che dovrebbe essere inserita in un idoneo tessuto normativo;

            inoltre, in un caso, il decreto legge modifica la medesima fonte normativa mediante più disposizioni: le lettere in cui si riparte l'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono infatti oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera di 3 articoli (articolo 1-bis, comma 1, lettera a); articolo 3, comma 6; articolo 3-bis, comma 1) del decreto in esame;

            il decreto legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 1-quater, comma 4, che novella l'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2009, al fine di prorogare un termine ivi introdotto dal decreto legge n. 216 del 2011, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 23 febbraio, nonché l'articolo 3, comma 12, che modifica l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);

            il provvedimento interviene inoltre su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un'evidente difficoltà nella «ricostruzione» del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra – come già sopra indicato – ad esempio, all'articolo 3, commi 13-15, che interviene, senza coordinamento con le vigenti disposizioni, sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

            il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1-quater, comma 2, capoverso 3 ed all'articolo 2, commi 2 e 4, i quali «dispongono» che resti ferma la disciplina previgente; analogamente, priva di portata normativa appare la disposizione sostitutiva del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008 contenuta all'articolo 1-quater, comma 2, la quale espunge dalla disposizione novellata il riferimento all'autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE) ivi contenuto, che costituiva l'unica parte della disposizione novellata dotata di portata precettiva;

            il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), novella l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 196 del 2010, al fine di attribuire al commissario straordinario ivi

 

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previsto per la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica nella regione Campania, la facoltà di operare in deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (e, segnatamente, agli strumenti urbanistici), nonché la facoltà di avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, i quali – come segnalato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso con riferimento al succitato decreto legge – «autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali ecc.), e corredano tale previsione generale con un'elencazione, “in via non esclusiva” delle disposizioni derogabili»;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185, commi 1, lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di includere nei riferimenti al suolo ivi contenuti anche le «matrici materiali di riporto», delle quali è tuttavia proprio il comma 2 dell'articolo 3 a introdurne la definizione; con riferimento alla suddetta disposizione appare dubbio – anche in considerazione del fatto che l'oggetto dell'interpretazione autentica è definito dallo stesso articolo – il rispetto della prescrizione della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

            il provvedimento reca talune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 3-bis, lettera b), che pone in capo al Ministero dell'ambiente l'obbligo di presentare alle Camere una relazione annuale recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con decorrenza dal 2013, nonché all'articolo 2, comma 4, che, in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci, contiene una disposizione la cui produzione di effetti è prevista «a decorrere dal 31 luglio 2012»; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

            infine, all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il decreto legge novella l'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo n. 205 del 2010 sopprimendo il riferimento temporale ivi contenuto («Fino al 2 luglio 2012»), trasformando così l'esclusione di alcuni soggetti dall'obbligo di iscrizione al SISTRI da temporanea in permanente;

 

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        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            il decreto legge, all'articolo 3, comma 3, reca una disciplina che si interseca con quella contenuta nell'articolo 49 del decreto legge n. 1 del 2012 (così detto decreto liberalizzazioni), all'esame del Senato; tale ultima disposizione demanda infatti ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012, la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo; al riguardo, l'articolo 3, comma 3, prevede che, nel caso in cui tale decreto non venga emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo (quindi entro un termine più ampio rispetto a quello previsto dal citato articolo 49), le matrici materiali di riporto sono considerate sottoprodotti quando ricorrano determinate condizioni; da tale circostanza consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il provvedimento, all'articolo 3, comma 14, laddove novella l'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti ed uniformi indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            il decreto legge, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 10 – laddove prevede che decreti ministeriali possano modificare disposizioni di rango legislativo – contiene due autorizzazioni alla delegificazione per le quali è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            il provvedimento, all'articolo 2, comma 2, demanda ad un decreto interministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – da adottare sulla base di una procedura che comprende anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti «nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», e che si prevede venga «notificato secondo il diritto dell'Unione europea» – l'individuazione di eventuali ulteriori

 

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caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per asporto delle merci, nonché le modalità di informazione ai consumatori; come già più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

        sul piano dei rapporti tra regolamenti statali e regionali:

            il decreto legge, all'articolo 3-bis, comma 2, introduce – nell'ambito dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – il comma 4-bis, il quale dispone che, nelle more dell'adozione di regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, alla «determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi» possano provvedere con propri regolamenti (che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti statali) le regioni e le province autonome, facendo altresì salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari già adottate dalle regioni e province autonome;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si valuti la soppressione delle disposizioni indicate in premessa – introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge – che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto;

            all'articolo 2, comma 2 – laddove si demandano compiti attuativi ad un decreto interministeriale del quale viene precisata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista ad un decreto interministeriale di natura regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 10 – che affidano a decreti ministeriali il compito di modificare disposizioni di rango

 

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legislativo secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione – sia verificata la coerenza degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 3 si sopprima la disposizione contenuta al comma 14, la quale incide su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative – in particolare laddove intervengano su testi unici o codici riferiti ad un determinato settore disciplinare, quale il «codice» ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 – in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

            valuti la Commissione l'opportunità di verificare la coerenza con l'ordine costituzionale delle fonti con particolare riguardo all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva salva delega alle Regioni, della disposizione contenuta all'articolo 3-bis, comma 2, laddove introduce, nell'ambito dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 4-bis, che attribuisce una provvisoria potestà regolamentare (nelle more dell'esercizio di quella statale) alle Regioni ed alle Province autonome e fa altresì salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari già adottate dalle Regioni e Province autonome in una materia che lo stesso articolo 195 affida alla esclusiva competenza statale e nella quale quindi lo Stato dovrebbe esercitare la propria potestà regolamentare;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute al comma 2 – laddove demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottare entro il 31 luglio 2012 l'individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili – con quelle contenute al comma 4, che impone il divieto e definisce le sanzioni per la commercializzazione di sacchi privi delle caratteristiche indicate al medesimo articolo 2, a decorrere dalla medesima data del 31 luglio 2012, ma indipendentemente dall'adozione o meno del decreto ministeriale indicato al comma 2;

 

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            all'articolo 2, comma 4 – laddove, in relazione alla violazione del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, prevede che la sanzione applicabile sia aumentata ove la commercializzazione riguardi «quantità ingenti di sacchi per l'asporto» – si dovrebbe precisare cosa si intenda per «quantità ingenti».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato recante «DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti della legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 7 marzo 2012)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato recante «DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti della legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'8 marzo 2012)
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4999, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento al comma 12 dell'articolo 3, il quale modifica il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che i comuni possano prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dal predetto articolo 14, anche nel caso in cui i comuni stessi abbiano realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, provveda la Commissione di merito a coordinare le modifiche apportate al citato comma 29 con le previsioni del comma 30 del medesimo articolo 14, al fine di confermare che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con il regolamento previsto dal comma 12 dello stesso articolo 14.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 2/2012 recante: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999 Governo, approvato dal Senato), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti della Commissione:

                rilevato che, a seguito delle modifiche approvate, la sanzione prevista per la commercializzazione di sacchi per trasporto merci non conformi a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, è stata prorogata dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, il decreto interministeriale di cui al comma 2 non preveda l'utilizzo esclusivo della bioplastica e non individui gli additivi verdi utilizzabili per rendere la plastica biodegradabile bensì quelli non utilizzabili e sia adeguatamente valutata la questione dello spessore dei sacchi;

            b) all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia il regime giuridico da applicare nella fase transitoria alle matrici materiali di riporto collocate nel suolo di cui all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto

 

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legislativo n. 185 del 2006 stante che, a differenza di quanto previsto al comma 1, al comma 3 viene richiamato esclusivamente il suolo di cui all'articolo 185, comma 4.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3 del decreto-legge, contenente disposizioni in materia di «matrici materiali di riporto», che tali matrici non devono avere caratteristiche tali da mettere in pericolo la salute umana, escludendo che all'interno di tali matrici possano trovarsi materiali o altri residui pericolosi.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

            esaminato il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato: DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale;

        rilevato che:

            con riferimento all'articolo 2, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non

 

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biodegradabili per l'asporto merci non conformi alla disciplina dell'Unione europea, potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);

            per altro verso, l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili in assenza dell'adozione del decreto attuativo chiamato a definire le specifiche tecniche dei sacchi commercializzabili potrebbe contrastare con l'articolo 18 della direttiva 1994/62/CE il quale dispone che gli Stati membri non possano ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

            su questa materia risulta aperta la procedura di infrazione 2011-4030, contestando il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva 1994/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

            ricordato, con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 4, in materia di materiali da riporto, che la direttiva 2008/98/CE esclude dal suo ambito di applicazione il terreno in situ inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

            rilevato altresì che con riferimento all'articolo 3, commi 7 e 9, i quali prevedono rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente, occorre ricordare che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo limitate possibilità di deroga, mentre l'articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione dell'articolo 2 in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-4030;

            2) provveda la Commissione di merito a riformulare l'articolo 3, commi da 1 a 4, nel senso di escludere un'interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE;

 

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        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, commi 7 e 9, del disegno di legge al fine di rendere le norme maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sopra richiamate, in particolare prevedendo un termine temporale definito per la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione degli oli usati.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, approvato dal Senato, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13a Commissione del Senato in data 1o febbraio 2012;

            considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde a puntuali rilievi mossi dai competenti organismi dell'Unione europea in sede di procedura d'infrazione verso l'Italia per inadempimenti in materia ambientale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione e sia definito il graduale rientro delle competenze in materia agli enti locali titolari delle medesime;

            2) sia precisato, all'articolo 3-bis, che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.
      1. Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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Pag. 17

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2
 

Pag. 18-19

Allegato

Allegato

Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2
        All'articolo 1:

        All'articolo 1:

              dopo il comma 2 è inserito il seguente:
         «2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole: “il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni” sono sostituite dalle seguenti: “lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata”»;
            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:             dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:         «3-bis. Identico.
            a) le parole: “adotta entro il 12 dicembre 2013,” sono sostituite dalle seguenti: “adotta entro il 31 dicembre 2012,”;  
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti”.  
        3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del         3-ter. Identico»;

 

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territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle»;  
            il comma 4 è soppresso.             il comma 4 è soppresso
        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. – (Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali) – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:          Soppresso
            a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:  
            ff-bis) ‘digestato da non rifiuto’: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia”;  
            b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: “o per la” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;  
            c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: “di biogas o di compostaggio” sono inserite le seguenti: “quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1”;  
            d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: “e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002” sono sostituite dalle seguenti: “e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato”.  
        2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportare le seguenti modificazioni:  
            a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: “Fino al 2 luglio 2012”;  
            b) al comma 9, lettera a), le parole: “cento chilogrammi o cento litri l'anno” sono sostituite dalle seguenti: “trecento chilogrammi o trecento litri l'anno”;  
 

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            c) al comma 9, lettera b), le parole: “cento chilogrammi o cento litri all'anno” sono sostituite dalle seguenti: “trecento chilogrammi o trecento litri l'anno”;  
            d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:  
        “9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.  
        3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.  
        4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.  
        Art. 1-ter. – (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica) – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:         Soppresso
            a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);  
            b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini  
 

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amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;  
            c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);  
            d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
        2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma l sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
        Art. 1-quater. – (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania) – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno”.         Art. 1-bis. – (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania) Identico».
        2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:  
        “3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno”.  
        3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: “Santa Maria La Fossa (CE)” sono sostituite dalle seguenti: “per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8”.  
 

Pag. 26-27

        4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.  
        5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:  
        “6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale”».  
        L'articolo 2 è sostituito dal seguente:         L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
        «Art. 2. – (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente) – 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.          «Art. 2. – (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente) – 1. Identico.
        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.          2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una          3. Identico.
 

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percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica-COREPLA e le associazioni dei produttori.  
        4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».          4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».
        L'articolo 3 è sostituito dal seguente:         L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
        «Art. 3. – (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) – 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.          «Art. 3. – (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) – 1. Identico.
        2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.          2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
        3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.          3. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
 

Pag. 30-31

        4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.          4. Identico
        5. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “e gli ATO” sono inserite le seguenti:          Soppresso
        “ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,”.  
        6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:         Soppresso
            a) alla lettera d), dopo le parole “in modo differenziato” sono aggiunte le seguenti: “, nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002”;  
            b) alla lettera e), dopo la parola: “domestiche” sono inserite le seguenti: “e non domestiche”.  
        7. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:         Soppresso
        “2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.  
        8. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:         Soppresso
        “3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.  
        3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro”.  
 

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        9. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:         Soppresso
        2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”.  
        10. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:         10. Identico
        “2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.  
        11. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:         Soppresso
            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: “non direttamente imputabili ad eventi meteorologici” sono sostituite dalle seguenti: “causati da impianti fognari”;  
            b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: “articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 12”.  
        12. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “servizio pubblico” sono inserite le seguenti: “o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso”.         Soppresso
        13. Rientra nella fase della raccolta, cosi` come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010,          Soppresso
 

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n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
            a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;  
            b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi peri raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;  
            c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanzepericolose.  
        14. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: “, effettuato” fino a: “6.000 kg” sono soppresse.         Soppresso
        15. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.          Soppresso
        16. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.          Soppresso
        17. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:          Soppresso
            a) al comma 27, le parole: “Il 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “Il 50 per cento”;  
 

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            b) al comma 29, le parole: “e non superiore ad euro 0,01” e le parole: “e non superiore ad euro 0,02582” sono soppresse.  
        18. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:         Soppresso
            a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”.  
        19. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:         19. Identico:
        “5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica decisione dell'Unione europea, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico” ».          “5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7».
        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:         Soppresso.
        «Art. 3-bis. – (Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost). – 1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “che rispetti” è inserita la seguente: “esclusivamente”.  
        2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
        “4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  
 

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possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome”.  
        Art. 3-ter. – (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero) – 1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:  
            s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;”.  
        2. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dei rifiuti urbani” sono soppresse.  
        3. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:  
            i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed  
 

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economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;”.  
        Art. 3-quater. – (Modifica all'articolo 208 e applicazione di disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie) – 1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000”.  
        2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
        Art. 3-quinquies. – (Disposizioni in materia di misure di compensazione). – 1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
        Art. 3-sexies. – (Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali). – 1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionaIi all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».  
 

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Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;  
        Considerata la necessità ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;  
        Considerata altresì la necessità ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneità di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale ”materiale da riporto”;  
        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012;  
          (*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo.

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        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;         

emana
        

il seguente decreto-legge
        

Articolo 1.
(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania).

Articolo 1.
(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania).
        1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

        1. Identico.

        «1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.1.».         
        2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:          2. Identico.
            a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;         
            b) al secondo periodo:         
                1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;         
                2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;         
                3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;          
                4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio  

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2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;  
            c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;         
            d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».         
         2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole: «il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni» sono sostituite dalle seguenti: «lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata».
        3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

        3. Identico.

           3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
               a) le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»;
                     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti».
        

        3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta


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  annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonchè l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.
        4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.         Soppresso.

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Articolo 1-bis.
(Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania).
          1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno».
                 2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:
          «3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno».
 

        3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite dalle seguenti: «per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8».

          4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
          5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e` sostituito dal seguente:
          «6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale».

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Articolo 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).
        1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri princìpi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.         1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.
        4.
A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

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  somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

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Articolo 3.
(Materiali di riporto).
Articolo 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
        1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.         1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
          2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
        2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».         3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
          4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto».
          5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
          «2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
 

        6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato

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  come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

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Articolo 4.
(Entrata in vigore).
        
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.         
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 gennaio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Passera, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

 


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