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PDL 4860

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4860



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VERNETTI, CAMBURSANO, FABBRI, RENATO FARINA, GOZI, GRASSI, LANZILLOTTA, MOSELLA, TIDEI

Disposizioni concernenti l'attribuzione di licenze e di autorizzazioni temporanee per l'esercizio del servizio di taxi

Presentata il 21 dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — È convinzione di molti che il principio di concorrenza che sovrintende al mercato del trasporto sia soddisfatto più propriamente se esso si sviluppi, in questo ambito come in altri, attraverso un confronto di efficienze.
      Se avremo buoni taxi avremo anche buone metropolitane e buoni autobus.
      Finora non vi è stata un'attuazione soddisfacente dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove si prevedeva che si realizzasse una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.
      Sono convinto che nell'interesse degli utenti e dei consumatori l'intero settore trarrebbe benefìci da una sua decisa liberalizzazione.
      Questa è la base di lavoro dalla quale sono partito per redigere la presente proposta di legge, riprendendo anche una proposta elaborata dall'Istituto Bruno Leoni e già oggetto di iniziative legislative sotto forma di emendamenti al «decreto Bersani» (decreto-legge n. 223 del 2006,
 

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convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006).
      I tentativi in materia di liberalizzazione del settore sin qui compiuti hanno sofferto dei limiti della normativa vigente che attribuisce ai sindaci i poteri di programmazione in materia e di rilascio delle licenze.
      I vari tentativi di liberalizzazione si sono fermati di fronte al conflitto tra rappresentanti delle categorie dei conducenti di taxi e le amministrazioni comunali competenti.
      La presente proposta di legge si propone di realizzare un primo intervento, in vista di una più completa liberalizzazione del settore, raddoppiando l'offerta di autoservizi pubblici non di linea e al tempo stesso offrendo una remunerazione agli attuali addetti del settore che potranno cedere a titolo gratuito (per esempio a un familiare) od oneroso la seconda licenza ottenuta.
      Questo il senso della proposta di legge che si compone di un solo articolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ogni comune rilascia una licenza per l'esercizio del servizio di taxi a ciascun titolare di licenza alla data del 30 novembre 2011. I beneficiari possono cedere tale licenza a titolo oneroso o gratuito, ovvero goderne avvalendosi di conducenti iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, mediante la stipulazione di un contratto a progetto. Resta salva la possibilità di rilascio di nuove licenze.
      2. I comuni possono altresì rilasciare, al fine di favorire la mobilità urbana, previa deliberazione motivatamente assunta, titoli di autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio di taxi di durata pari all'esigenza indicata nella relativa motivazione. I titoli di autorizzazione temporanea sono assoggettati al regime giuridico di cui al comma 1.


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