Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4988

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4988



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI GIUSEPPE, PALADINI

Modifica all'articolo 2118 e introduzione dell'articolo 2118-bis del codice civile e altre disposizioni in materia di dimissioni volontarie del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Presentata il 22 febbraio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il diritto del lavoro, nella sua evoluzione novecentesca, stato costruito intorno a norme inderogabili edificate come moderno baluardo di uno sviluppo socio-economico compatibile con la difesa dei diritti della persona che lavora, che fanno parte del nucleo più profondo e autentico dei diritti umani. Si tratta di un modello che è andato affermandosi di pari passo con lo sviluppo della democrazia.
      Lo scarso potere contrattuale del lavoratore, che non dispone degli strumenti e della forza negoziale per pattuire in posizione di effettiva parità molti aspetti del contratto di lavoro, è bilanciato da tali norme, con l'obiettivo di eliminare abusi. La giurisprudenza giuslavoristica e gli impressionanti numeri sul lavoro nero, purtroppo, testimoniano le difficoltà di portare a compimento un modello produttivo e sociale nel quale il lavoro non sia mercificato e ridotto a una mera cosa, secondo quanto avveniva fino agli inizi del secolo scorso, quando al lavoro subordinato si applicava lo schema della locazione d'opere, che ripeteva i caratteri della omologa locazione di cose (cfr. Paolo Grossi, «Rivista italiana di diritto del lavoro», 2009, 1, 5). Preoccupa il fatto che oggi – con il pretesto della globalizzazione economica e produttiva e con la crisi in atto
 

Pag. 2

– vengano messe inopinatamente in discussione le conquiste dell'ultimo secolo, attraverso la cancellazione dell'inderogabilità delle norme e lo smantellamento degli altri strumenti elaborati, come ad esempio il contratto nazionale.
      L'esperienza ha dimostrato che la dichiarazione costituzionale dei diritti del lavoro non è sufficiente a garantirne l'effettività. In Italia, ad esempio, nel corso degli anni Cinquanta del secolo scorso continuavano a farsi licenziamenti di rappresaglia politica nonostante le dichiarazioni solenni della Costituzione in materia di diritti civili e politici, così come risultarono largamente inattuate le misure di protezione previste dalla legislazione ordinaria introdotta tra gli anni Cinquanta e Sessanta, in materia di apprendistato, lavoro a domicilio, lavoro a termine, appalti di manodopera, lavoro femminile. Tali leggi furono emanate perché un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori, realizzata nel 1958, dimostrò che, nonostante l'ampia flessibilità del lavoro consentita dalla disciplina allora vigente (a quel tempo valeva ancora la regola generale posta da un articolo del codice civile che disponeva la libertà del licenziamento, cosiddetto licenziamento ad nutum, «con un cenno», per cui non era previsto neppure l'obbligo della forma scritta), molto estesa era l'area del lavoro sommerso, sottoretribuito, non tutelato. La vicenda dimostra quanto sia infondata l'idea che per rafforzare le tutele dei lavoratori «deboli» debbano essere diminuite quelle dei lavoratori «forti». Tanto è vero che il grado di tutela dei lavoratori marginali (a domicilio, in appalto, a termine eccetera) si elevò invece quando furono significativamente rafforzate le tutele dei lavoratori centrali dell'industria (cfr. Luigi Mariucci, «Diritto delle relazioni industriali», 2007, 4, 979).
      La presente proposta di legge interviene in un'ottica diversa, e in qualche modo opposta, a quanto sperimentato negli ultimi anni in materia di diritto del lavoro, al fine di dare maggiore effettività ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

1. La forma del contratto di lavoro.

      Il codice civile non definisce il contratto di lavoro subordinato, ma si limita ad individuare le caratteristiche del rapporto che lega il prestatore di lavoro al datore di lavoro. Si tratta di un contratto a titolo oneroso in cui le prestazioni corrispettive rispondono ad interessi contrapposti e consistono nello scambio di una prestazione di lavoro verso il pagamento di una retribuzione.
      La natura contrattuale del rapporto di lavoro subordinato è condivisa dalla dottrina maggioritaria e trova conferma nello statuto dei lavoratori e nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina del pubblico impiego, che individua espressamente nel contratto la sua fonte.
      Il contratto di lavoro non è un negozio solenne e in ossequio ad una regola generale del nostro ordinamento la sua forma è libera, benché l'applicazione di questa regola non sia del tutto coerente con la materia dei contratti di lavoro, che devono anche assicurare la prevenzione del rischio di abusi a danno dei lavoratori. Ciò è confermato dal fatto che, mentre la legge impone la forma scritta del contratto di lavoro solo in alcuni casi, come per esempio nel contratto di lavoro a tempo determinato, nella prassi la forma scritta del contratto di lavoro è molto più diffusa.
      La mancanza di una predeterminazione legislativa delle modalità di manifestazione del consenso nel contratto di lavoro, fatte salve le ulteriori ipotesi in cui la forma scritta è introdotta dalla contrattazione collettiva, importa che per la conclusione di esso le parti possano avvalersi di qualunque strumento rappresentativo idoneo all'esteriorizzazione della volontà negoziale, e quindi anche della forma cosiddetta tacita, ivi compreso il silenzio.

2. L'estinzione del rapporto di lavoro e le dimissioni in bianco.

      L'articolo 2118 riconosce ad entrambi i contraenti di un contratto di lavoro a

 

Pag. 3

tempo indeterminato il diritto di recesso, senza indicare alcuna procedura da seguire. Si tratta di una disposizione che risponde alla stessa regola di libertà di forma che trova applicazione anche nel momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, fatto salvo l'onere di preavviso incombente su entrambe le parti. La mancanza di un requisito di forma e di una modalità di esercizio del recesso dal rapporto di lavoro si presta facilmente ad abusi, il più comune dei quali è probabilmente quello conosciuto con l'espressione di «dimissioni in bianco». Questa pratica è tristemente nota e diffusa più di quanto possa apparire dalle statistiche, cui spesso sfugge.
      Accade che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro faccia firmare al lavoratore o alla lavoratrice un foglio bianco che al momento opportuno utilizzerà per mascherare il licenziamento da false dimissioni volontarie e sottrarsi alle conseguenze di un licenziamento illegittimo.
      La gravità e la frequenza di questa pratica ha portato il legislatore ad intervenire già tre volte.
      Il primo intervento contenuto nell'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, con il quale sono state tutelate le donne lavoratrici durante il periodo di gravidanza e la lavoratrice o il lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, prevedendo che le dimissioni volontarie debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
      Il secondo intervento è contenuto nell'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, con il quale è stata stabilita la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio – purché segua la celebrazione – ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
      Il terzo intervento era contenuto nella legge n. 188 del 2007, con la quale era stato introdotto un meccanismo procedurale diretto a porre un rimedio generale contro le dimissioni in bianco del lavoratore o della lavoratrice, nel caso in cui la legge o il contratto prevedano l'utilizzo della forma scritta ai fini della validità dell'atto.
      L'ultima legge citata è stata abrogata dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, poco tempo dopo la sua entrata in vigore, mentre continuano ad applicarsi le misure contro il licenziamento durante la gravidanza o l'ingresso in famiglia dell'adottato e in occasione delle nozze.
      La presente proposta di legge introduce nuovamente la disciplina prevista dalla legge n. 188 del 2007, ma estende la sua applicazione prevedendo un generale obbligo di recesso dal contratto di lavoro per iscritto, eliminando la possibilità che le dimissioni possano essere date anche oralmente. La disciplina, inoltre, trova applicazione tanto alle dimissioni del lavoratore quanto al recesso consensuale.
      In via preliminare è opportuno dissipare l'errata convinzione secondo la quale l'introduzione di un obbligo di forma e di una procedimentalizzazione delle dimissioni del lavoratore vada ad aggravare gli oneri posti a carico del datore di lavoro. Esse sono un atto unilaterale recettizio che produce effetto non appena giunge a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dall'accettazione di questo (Cass., 22 dicembre 2003, n. 19623). Come tale, l'introduzione di una disciplina va interamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, a sua garanzia e con effetti vantaggiosi anche per il datore di lavoro, che può contare su un documento inoppugnabile della volontà del lavoratore.
      La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è anch'essa nella vigente disciplina un atto a forma libera, per il quale la forma scritta è richiesta solo a fini probatori, a reciproca garanzia del
 

Pag. 4

rispetto delle norme in materia di licenziamento e di recesso per giusta causa o giustificato motivo. Anche in questo caso, l'introduzione di una forma e di una procedura ai fini della validità dell'accordo non aggrava gli oneri a carico delle parti, dal momento che è da ritenersi solo residuale l'ipotesi di una risoluzione consensuale non conclusa in forma scritta. Evidenti sono però i vantaggi per le parti e per l'ordinamento, traducendosi tale disciplina in una misura in grado di ridurre la conflittualità tra le parti e di alleggerire il contenzioso giudiziale.
      La presente legge, infine, non modifica le regole vigenti in materia di licenziamento e di recesso per giusta causa o giustificato motivo (articolo 2119 del codice civile), né interviene a modificare l'applicazione delle discipline contenute nell'articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 e nell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, da ritenersi speciali rispetto a quella generale dettata da questa legge.

3. La modifica dell'articolo 2118 del codice civile.

      L'articolo 1 della proposta di legge inserisce nell'articolo 2118 del codice civile tre nuovi commi, con i quali si stabilisce che il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale sono nulli in mancanza di forma scritta.
      L'ultimo dei nuovi commi aggiunti stabilisce anche che forma e modalità da seguire sono obbligatoriamente quelle che verranno dettate da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto dei princìpi indicati nell'articolo 3 della proposta di legge.
      L'articolo stabilisce inoltre che tanto le dimissioni volontarie, quanto la risoluzione consensuale sono revocabili entro tre giorni dalla loro comunicazione o stipulazione. Questa previsione è stata inserita soprattutto per garantire dal rischio che il lavoratore si sia determinato alle dimissioni o alla risoluzione consensuale sotto la minaccia di un licenziamento per giusta causa. Si tratta di casi non infrequenti di dimissioni che la giurisprudenza giudica suscettibili di annullamento per violenza morale, quando venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso (Corte d'appello di Milano, 24 giugno 2005; Cassazione, Sez. lav., sent. n. 368 del 16 gennaio 1984). Il contenimento della possibilità della revoca in un termine di tre giorni consente di limitare al minimo il sacrificio richiesto all'impresa, soprattutto in considerazione del fatto che a carico del lavoratore, anche con l'introduzione dell'obbligo del recesso scritto, permane l'obbligo del preavviso, riferito a un periodo durante il quale continuerà a lavorare nell'impresa.
      Infine, la presente legge nulla innova nel caso in cui il lavoratore, nella vigenza della nuova disciplina che impone dimissioni in forma scritta a pena di nullità, abbandoni il lavoro, allontanandosene di fatto, senza comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro nella forma richiesta. In questo caso, infatti, continuerà ad applicarsi a favore del datore di lavoro e dell'impresa la disciplina della giusta causa di licenziamento, contenuta nella legge n. 604 del 1966. In particolare, in base all'articolo 2 di tale legge, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, è tenuto comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, indicando il motivo che ha determinato il recesso nell'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, aggiungendo, ove occorresse, che il lavoratore nell'allontanarsi dal lavoro ha dichiarato verbalmente la volontà di dimettersi senza procedere alla formalizzazione delle dimissioni.

 

Pag. 5

4. L'introduzione dell'articolo 2118-bis del codice civile.

      L'articolo 2 della proposta di legge introduce l'articolo 2118-bis del codice civile, per estendere la forma richiesta dall'articolo 2118 per le dimissioni o il recesso consensuale nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche. Il secondo comma dell'articolo stabilisce che ai fini del recesso e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono assimilati al rapporto di lavoro subordinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

5. Modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

      L'articolo 3 della proposta di legge definisce le caratteristiche che deve avere il modulo che contiene le dimissioni volontarie o l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
      Per eliminare la pratica delle dimissioni in bianco viene richiesto che il modulo contenga una data certa e non possa essere contraffatto. Per rispondere alla prima esigenza si prevede che il modulo, compilato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o rilasciato gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego, contenga una data di emissione e abbia validità per quindici giorni dalla data di emissione.
      Il modulo deve essere compilato con i dati relativi al lavoratore e al datore di lavoro, nonché gli altri elementi utili all'identificazione del rapporto lavorativo. Al fine di non gravare il lavoratore con la richiesta di informazioni di cui potrebbe non essere in possesso o che potrebbe non conoscere e dovendosi garantire che il lavoratore possa in ogni caso compilare da sé il modulo, qualora non intenda fare ricorso all'aiuto di organizzazioni sindacali, i dati richiesti dal modulo devono essere solo quelli necessari, indicando in ogni caso quali campi sono obbligatori e quali facoltativi.
      Per evitare che il modulo possa essere contraffatto nonostante la presenza della data di scadenza, in particolare quando questo viene stampato in proprio direttamente dal sito del Ministero, si prevede che sullo sfondo dei moduli sia presente una griglia a quadretti di 50 millimetri di lato in tono di grigio chiaro. In questo modo viene impedito che il datore di lavoro in malafede, conoscendo la disposizione degli spazi sul modulo, possa preventivamente apporre la firma del lavoratore su un foglio bianco nell'esatto punto nel quale deve essere apposta la firma e lo utilizzi successivamente per stampare il modulo dal sito del Ministero. Si tratterebbe di un sistema di facile realizzazione con una semplice stampante. Invece, la presenza sul modulo di una griglia con piccoli quadrati sullo sfondo, di colore grigio chiaro in modo da non ridurre la leggibilità dei dati inseriti, permetterà di verificare facilmente se la firma è stata apposta prima della stampa del modulo.
      L'articolo prevede infine che mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con un altro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al

 

Pag. 6

prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
      L'attuazione di quanto previsto dalla presente legge non comporta l'introduzione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Pag. 7


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2118 del codice civile in materia di recesso del prestatore d'opera e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 2118 del codice civile sono inseriti i seguenti:
      «Il recesso del prestatore di lavoro è nullo in mancanza di forma scritta, revocabile entro tre giorni dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.
      La risoluzione consensuale è nulla in mancanza di forma scritta, revocabile dalle parti entro tre giorni dalla data della stipulazione.
      Il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale di cui ai commi secondo e terzo possono avvenire esclusivamente nelle forme e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 2118-bis del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 2118-bis. – (Recesso dal contratto di lavoro subordinato e assimilati). – La forma e le modalità prescritte dall'articolo 2118 per il recesso del prestatore di lavoro o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applica a pena di nullità a tutti i rapporti di lavoro subordinato comunque conclusi, indipendentemente dalle caratteristiche, salvo diversa espressa disposizione di legge.

 

Pag. 8


      Ai fini del recesso e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono assimilati al rapporto di lavoro subordinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci».

Art. 3.
(Modalità di sottoscrizione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli da utilizzare per il recesso del prestatore di lavoro e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsti dagli articoli 2118 e 2118-bis del codice civile.
      2. I moduli di cui al comma 1 riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, specificando quali campi devono essere compilati obbligatoriamente e quali sono invece solo facoltativi.
      3. Il decreto di cui al comma 1 indica le modalità per evitare eventuali contraffazioni

 

Pag. 9

o falsificazioni dei moduli, che devono riportare sullo sfondo una griglia a quadretti di 50 millimetri di lato in colore grigio chiaro.
      4. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
      5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego nonché attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 1, che garantiscano la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al comma 4.
      6. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente di acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su