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PDL 4931

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4931



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di versamenti previdenziali volontari per l'incremento del montante contributivo individuale

Presentata il 2 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — È a tutti voi noto che la grave crisi economica e finanziaria che attanaglia l'Italia, l'Europa e molti altri Paesi ha costretto i Governi nazionali ad attuare drastiche misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, prima fra tutte quella pensionistica. Questa, infatti, per il grande numero dei soggetti coinvolti – lavoratori in attività e pensionati – consente di perseguire obbiettivi di bilancio pubblico certi e rilevanti per il loro ammontare finanziario complessivo.
      In tal modo si creano e crescono, nei soggetti così chiamati a contribuire alla riduzione del deficit e del debito statale, legittime aspettative di perequazione sociale. Va letto in questo modo il diffuso consenso ottenuto nella pubblica opinione dalle misure governative per la lotta all'evasione fiscale e per le liberalizzazioni.
      Ancora più motivata è la ricerca di strumenti previdenziali, finanziari e assicurativi che possano integrare – o reintegrare – i trattamenti pensionistici futuri che, per le misure restrittive recentemente adottate, si allontanano nel tempo e si riducono nell'importo.
      D'altra parte, con il passaggio definitivo di tutti i lavoratori al sistema pensionistico contributivo, forse l'unico modo per valorizzare le pensioni future è la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meglio nota come «legge Dini»
 

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di riforma del sistema pensionistico italiano).
      Fatta questa premessa, si consideri come la grande distribuzione organizzata – da quella alimentare alla rete aziendale di vendita dei carburanti – destini mediamente il 3-5 per cento del fatturato a campagne promozionali e di marketing di vario tipo (scontistica, «raccolte punti» eccetera), che danno diritto, una volta raggiunte determinate soglie di accumulo, a regali per la casa, a capi di abbigliamento o a prodotti per l'automobile.
      Prendendo come riferimento una famiglia media italiana – la quale spende circa 500-600 euro mensili per acquisti nei supermercati e acquisti di carburante – su base annua otteniamo un potenziale di abbuoni monetari di circa 360 euro all'anno. Si tratta certo di cifre modeste, che non appaiono risolutive per le economie familiari; tuttavia, se questi accumuli sono dirottati sui montanti contributivi individuali, in relazione all'esempio del capofamiglia che lavora mediamente 35-40 anni, allora gli importi raggiungono dimensioni significative in cui le somme risultano essere circa 14.000-15.000 euro. Un anno e mezzo, forse due, della contribuzione di un operaio o di un impiegato, al momento del pensionamento, corrisponderebbe sì a una pentola a pressione, a un servizio di piatti o a un navigatore satellitare in meno, ma certamente a qualche decina di euro in più al mese nel trattamento pensionistico.
      In ogni caso, rimarrebbe naturalmente libera la scelta del singolo soggetto interessato ad aderire alle campagne promozionali «tradizionali».
      Tale modalità di incremento del montante contributivo individuale è volta ad estendere in favore dei coniugi o dei congiunti più stretti del pensionato (figli e nipoti), la realizzazione concreta della solidarietà intergenerazionale, alla quale l'Unione europea ha dedicato l'anno 2012, definito Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.
      Si aggiunga, inoltre, che la suddetta modalità incentiverebbe l'utilizzazione della moneta elettronica, conformemente agli intendimenti governativi tesi a limitare l'uso del denaro contante per ragioni di sicurezza e di lotta all'evasione fiscale. Sul punto si sottolinea che il previsto versamento trimestrale da parte delle banche e delle società finanziarie emittenti di carte di credito e bancomat consentirà alle stesse la detenzione a medio termine di una consistente liquidità, capace di finanziare il servizio erogato.
      Infine, si prevede che il Governo emani il regolamento di attuazione delle nuove disposizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «6-bis. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima possono incrementare il proprio montante contributivo individuale con contribuzioni saltuarie. Le predette contribuzioni sono eseguite mediante conferimento di delega a banche o ad altri soggetti autorizzati ad emettere carte di credito o di debito e carte bancomat ai sensi della normativa vigente. Tali soggetti provvedono, con cadenza trimestrale, al versamento dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso gli esercizi e i punti di vendita convenzionati. La delega alla banca o al soggetto autorizzato emittente può essere conferita soltanto dal titolare della posizione contributiva individuale. In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, i pensionati di età pari o superiore a 65 anni, con le stesse modalità previste dal presente comma, possono incrementare il conto contributivo individuale del coniuge, dei figli o dei nipoti in linea retta o collaterale. Con regolamento, emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma».


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