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PDL 4998

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4998



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 22 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 2998)

d'iniziativa dei senatori

DE TONI, BELISARIO, LI GOTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 febbraio 2012
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente».
      2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;

          b) all'articolo 28, terzo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;

          c) all'articolo 32, terzo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente».

 

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Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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