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PDL 4936

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4936



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Presentata l'8 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone di porre rimedio a uno scorretto recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che è stato impropriamente occasione per modificare una precedente direttiva in materia di benzo(a)pirene (direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004).
      La direttiva 2008/50/CE sconsigliava, infatti, nei considerando contenuti in premessa l'operazione di accorpare in un'unica normativa polveri e benzo(a)pirene poiché le problematiche afferivano a due direttive differenti: le polveri alla stessa direttiva 2008/50/CE, mentre il benzo(a)pirene alla precedente direttiva 2004/107 CE. Il considerando n. 4 della direttiva 2008/50 recitava «Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva».
      Invece, si è colta l'occasione del recepimento della direttiva 2008/50/CE per modificare il recepimento della precedente direttiva 2004/107/CE, in questo modo raggirando il considerando della direttiva
 

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2008/50/CE che chiedeva di aver maturato un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE, che di tutta evidenza nel nostro Paese non vi è stata. Non solo, ma nell'intervenire impropriamente sulla direttiva sul benzo(a)pirene 2004/107/CE è stata abrogata una normativa vigente sul piano nazionale (decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994) che prevedeva, per il benzo(a)pirene, un equivalente obiettivo di qualità (1 ng/m3) da rispettare, peraltro, a partire dal 1999. Infatti con il decreto legislativo n. 155 del 2010 di recepimento della direttiva 2008/50/CE, nonostante l'Europa consenta di mantenere normative nazionali più restrittive, si è sostituito il concetto di «obiettivo di qualità» (vincolante, da raggiungere a tutti i costi) con quello di «valore obiettivo» (non vincolante, è un valore guida) contenuto nella direttiva 2004/107/CE sul benzo(a)pirene e si è anche modificato il termine di recepimento, spostandolo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2012.
      La presente proposta di legge si propone quindi di rispristinare la precedente normativa, molto più avanzata rispetto all'attuale, a partire dal ripristino del concetto di «obiettivo di qualità» rispetto al concetto impropriamente introdotto di «valore obiettivo».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

              «e) gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene»;

          b) all'articolo 9:

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento degli obiettivi di qualità e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, gli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento e a perseguire gli obiettivi di qualità entro il 31 dicembre 2012»;

          c) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente:

              «a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII;»;

 

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          d) nell'allegato XIII:

              1) nella rubrica, le parole: «Valori obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «Obiettivi di qualità»;

              2) nella nota (1), le parole: «Il valore obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'obiettivo di qualità».


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