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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3391-3392-3616-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3391 Nicola Molteni e abbinate, recante «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «previdenza sociale», che le lettere a) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (atti Camera nn. 3391 Nicola Molteni, 3392 Volontè e 3616 Narducci);
richiamato l'Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90;
alla luce delle rilevanti novità introdotte dal provvedimento in titolo a più rafforzata tutela dei lavoratori transfrontalieri italiani e dell'urgenza di fornire risposte alla crisi economica europea che vadano nella direzione di una più ampia valorizzazione del lavoro quale fattore centrale per la promozione del processo di crescita,
esprime
1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse finanziarie della gestione separata, istituita presso l'INPS, sono utilizzate esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;
c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata
massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre»;
d) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2. La sede dell'INPS territorialmente competente per la ricezione e la valutazione della domanda di ammissione al trattamento di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente con riferimento alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento di tale nominativo all'interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.169.531 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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