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PDL 4874

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4874



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMBURSANO, CIMADORO, ESPOSITO, FABBRI, LA FORGIA, MARMO, GIORGIO MERLO, MARIO PEPE (MISTO-R-A), MARIO PEPE (PD), PIFFARI, PORTAS, SANTAGATA, VERSACE

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e di incompatibilità dei titolari delle cariche di governo

Presentata l'11 gennaio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema del conflitto di interessi pur essendo stato oggetto di tanti, troppi, dibattiti pubblici, sui mezzi di informazione televisivi e della carta stampata, in questi ultimi diciassette anni, cioè dalla «discesa in campo» del tycoon Berlusconi, non è mai stato affrontato seriamente dal legislatore.
      Wikipedia così definisce il conflitto di interessi: «quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa».
      Il verificarsi di un conflitto di interessi non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze, ma può tuttavia costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una decisione per trarne un beneficio. L'essere in conflitto di interessi e abusare effettivamente della propria posizione restano però due aspetti distinti: un soggetto coinvolto, infatti, potrebbe non agire in modo improprio. Tuttavia un conflitto di interessi esiste a prescindere che ad esso segua una condotta impropria o no.
      Gli ordinamenti giuridici democratici internazionali sono solitamente garantisti e contrari allo sfruttamento della propria posizione per interessi personali a discapito di altre parti in causa, in particolare rispetto a incarichi pubblici; dispongono
 

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perciò di specifiche leggi che non permettono – o che tentano di scongiurare – il verificarsi di tali conflitti.
      La Costituzione, secondo gli articoli 65 e 66, obbliga il Parlamento a valutare l'eleggibilità dei suoi membri in base alla legge ordinaria. L'articolo 10 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 recita: «Non sono eleggibili (...) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta (...)».
      La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nel 1994, confermò l'elezione di Silvio Berlusconi (fondatore e azionista di maggioranza di Mediaset, società che controlla RTI, titolare delle concessioni televisive) poiché la norma citata andrebbe riferita «alla concessione ad personam e quindi, se non c’è titolarità della persona fisica, non si pone alcun problema di eleggibilità, pur in presenza di eventuali partecipazioni azionarie».
      Nelle successive legislature fu ribadita l'eleggibilità di Berlusconi, tuttavia, secondo alcuni, l'interpretazione citata sarebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della legge. L'azionista di maggioranza è colui che gode del diritto di proprietà e che trae i profitti dalle attività dell'azienda concessionaria. Inoltre la Giunta, nella sua motivazione, introduce il concetto di titolarità del contratto, che non figura nella legge: l'essere «vincolati con lo Stato» non dipende solo dalla rappresentanza legale, ma anche dai vincoli conseguenti alla proprietà.
      Nella XIV legislatura presentai un disegno di legge, atto Senato n. 36 del 31 maggio 2001, che ho riproposto nella presente legislatura, atto Camera n. 1217, del 30 maggio 2008, di modifica al citato articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di ineleggibilità.
      Il Parlamento europeo, già con risoluzione 2003/2237(INI) del 22 aprile 2004, deplorava che in particolare in Italia permanesse una situazione di concentrazione del potere mediatico nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che fosse stata adottata una normativa sul conflitto di interessi.
      Nel 2004 il Governo Berlusconi, con la legge n. 215, tentò di affrontare il problema, ma in realtà si limitò a prescrivere che l'imprenditore individuale provvedesse a nominare uno o più persone di fiducia, ma non realmente indipendenti, cui affidare l'effettiva gestione aziendale.
      Con il citato atto Camera 1217, all'inizio della XVI legislatura, andai al cuore del problema, estendendo le cause di ineleggibilità a tutti i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, società che gestiscono mezzi di comunicazione di massa utilizzando concessioni assentite dallo Stato, e che pertanto hanno una capacità di influenza incompatibile con le regole del sistema democratico.
      Con la presente proposta di legge intendo colmare il vuoto tuttora esistente sul cumulo di funzioni di governo e di posizioni di rilevante potere economico, estendendo, quindi, il problema del conflitto di interessi a tutti i settori delle attività umane, non solo a quelle delicate dell'informazione.
      Nessuna norma di rango costituzionale prevede appositi rimedi per impedire che le decisioni di governo siano condizionate da interessi privati facenti capo ai soggetti che le assumono; mentre – come si è detto in premessa – vi sono poche e scarne disposizioni di legge ordinaria, prive di organicità e del tutto lacunose.
      Esistono invece norme costituzionali che stabiliscono incompatibilità in relazione ad altre cariche, quali Presidente della Repubblica, parlamentare, giudice costituzionale, componente del Consiglio superiore della magistratura; in alcuni casi sono stabilite riserve di legge per una disciplina più dettagliata. Negli ordinamenti del mondo occidentale, numerose
 

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disposizioni costituzionali recano divieti o incompatibilità in funzione preventiva dei conflitti tra interessi pubblici e privati, talora in forma incondizionata, talaltra con ammissione di temperamenti e di deroghe da valutarsi caso per caso.
      È tempo di affrontare in modo definitivo questo problema, che è più esteso di quanto si pensi.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge, è stabilito l'ambito di applicazione: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato, nonché commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      L'articolo 2 individua gli obblighi per il Presidente del Consiglio dei ministri, per i singoli Ministri e per i Sottosegretari di Stato di astensione da atti di governo se i medesimi possono influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
      L'articolo 3 individua le incompatibilità con le funzioni pubbliche, con i rapporti di lavoro dipendente e con incarichi direttivi in enti pubblici e in imprese da parte di componenti del Governo.
      L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 1 di presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati relativi alle loro attività economiche.
      Con l'articolo 5 sono individuati i criteri di esercizio delle attività economiche attraverso l'effettiva separazione gestionale.
      L'articolo 6 stabilisce i tempi e le modalità di alienazione o di trasferimento delle attività economiche da parte dei titolari di cariche di governo e le relative sanzioni in caso di inadempienza.
      L'articolo 7 individua le modalità di gestione per il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4 a un gestore scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con il presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa, sentito il titolare della carica di Governo.
      L'articolo 8 stabilisce quali controlli devono essere effettuati e il soggetto preposto a tali controlli nonché le relative sanzioni nei confronti del gestore inadempiente.
      L'articolo 9 stabilisce la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di cui agli articoli precedenti.
      L'articolo 10 è dedicato interamente alle attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa.
      L'articolo 11 estende l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti anche a patrimoni di congiunti e di società collegate.
      L'articolo 12 prevede che in caso di violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 10, da parte di titolari di partecipazioni in società che esercitano attività in concessione, si può arrivare anche alla revoca dell'atto di concessione.
      L'articolo 13 individua le procedure istruttorie e la tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      L'articolo 14, infine, abroga la citata legge n. 215 del 2004, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai titolari delle cariche di governo: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.
(Obbligo di astensione da atti di governo).

      1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
      2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica di governo, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
      3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Il Consiglio dei ministri, con proprio regolamento, assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata

 

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partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Art. 3.
(Incompatibilità delle cariche di governo con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, direttivi in enti e in imprese pubblici e privati).

      1. È incompatibile con le cariche di governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.
      2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
      3. I titolari di cariche di governo iscritti ad albi o in elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.
      4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3, l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di governo.
      5. I titolari di cariche di governo non possono esercitare, in enti e in imprese pubblici e privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi

 

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natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.
      6. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 5, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Art. 4.
(Dichiarazione delle attività economiche).

      1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità garante», tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad effettuare comunicazioni analoghe entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
      2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

          a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a 8 milioni di euro, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità

 

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garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

          b) si tratta di un ente o di un'impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

      3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
      4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e di attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 6 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e di attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      5. Il titolare della carica di governo interessato, ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 6 e 7, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se è venuta meno ai sensi del comma 2 del presente articolo la rilevanza delle attività economiche.
      6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2.

Art. 5.
(Criteri di esercizio delle attività economiche).

      1. I titolari di cariche di governo non possono esercitare attività imprenditoriali.
      2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di

 

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rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di governo. Tali misure sono comunicate entro cinque giorni all'Autorità garante, che può prescrivere altre misure.
      3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di governo e agli enti o alle imprese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per a relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato degli enti o delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e della durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.
      4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e seguenti.

Art. 6.
(Alienazione o trasferimento delle attività economiche).

      1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al medesimo articolo 4, comma 3, il titolare della carica di governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 7, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

 

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      2. Quando la situazione di controllo rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, il titolare della carica di governo interessato provvede, entro il termine indicato al comma 1, a far cessare vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Autorità garante.
      3. Se il titolare della carica di governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati al comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificati le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato degli enti o delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e della durata della stessa nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e con il presidente dell'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore di cui all'articolo 7. In mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di governo, gli effetti del trasferimento decorrono dalla data dell'adesione.

Art. 7.
(Gestione del patrimonio trasferito).

      1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ha luogo

 

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mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente. Per la carica di gestore non possono essere scelti i soggetti:

          a) che nel quinquennio precedente o al momento della nomina hanno fornito o forniscono al titolare della carica di governo o a enti o imprese da questo controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

          b) che nel biennio precedente o al momento della nomina sono stati o sono legati al titolare della carica di governo o a enti o imprese da questo controllate da relazioni commerciali che possono pregiudicarne l'indipendenza;

          c) che sono legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, al titolare della carica di governo o a enti o imprese da questo controllate ovvero che sono stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

          d) che hanno partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di governo in misura superiore all'uno per cento ovvero che vi partecipano in tale misura;

          e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il titolare della carica di governo o gli enti o imprese da questo controllate detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

          f) che sono portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di governo;

          g) che hanno avuto o che hanno al momento della nomina controversie con il titolare della carica di governo.

      2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle

 

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disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In nessun caso è consentito al gestori di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
      3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la loro responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non ha verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di governo.
      4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
      5. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito e può, a tali fini, disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo negli enti o nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo quando ciò è nell'interesse del patrimonio o per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendono responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di governo,
 

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neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
      6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
      7.    Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni dell'articolo 10.
      8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di governo il conto della gestione.

Art. 8.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori).

      1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
      2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di governo interessato, ferme restando le disposizioni del presente articolo. In tali casi, è nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
      3. Ai gestori che violano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 ovvero che ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria

 

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in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.
      4. Alle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 9.
(Regime fiscale).

      1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.
      2. Gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta e tassa.
      3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 7 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 10.
(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa).

      1. Quando e attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in modo che non sia favorito l'interesse del

 

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titolare della carica di governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, l'Autorità garante provvede autonomamente in via provvisoria.
      2. Restano ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 11.
(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate).

      1. Si applica la disciplina degli articoli 5 e seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trova, riguardo al titolare della carica di governo o a un'ente o un'impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

          a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

          b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

          c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente o impresa comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

 

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Art. 12.
(Imprese in concessione).

      1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, comma 1, da parte del titolare della carica di governo in relazione a un'ente o un'impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comporta in ogni caso la revoca della concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali, comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
      2. Gli enti o le imprese di pertinenza del titolare della carica di governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, ai quali è subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o della società controllata, controllante o collegata.

Art. 13.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri a essa attribuiti dalla normativa vigente.
      2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni e di enti pubblici.
      3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di governo e al gestore interessati, la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8.
      4. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive Assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 3. Analoga comunicazione è trasmessa alla CONSOB nonché alle autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competenti.
      5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge deve essere motivato.
      6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni, in un collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della stessa Corte d'appello. La decisione della Corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede, entro trenta giorni, in una sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della stessa Corte di cassazione.

Art. 14.
(Abrogazione).

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.


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