Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4891

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4891



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GENTILONI SILVERI, RAO, META, ANGELI, BOBBA, BRANDOLINI, MARCO CARRA, DE BIASI, D'INCECCO, FARINONE, FIANO, FONTANELLI, GARAVINI, GINOBLE, GRASSI, LARATTA, LOSACCO, MARMO, MARTELLA, MOTTA, NARDUCCI, NICOLAIS, PELUFFO, PERINA, RUBINATO, SARUBBI, SBROLLINI, SERVODIO, VASSALLO, VELO, VERINI

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali

Presentata il 19 gennaio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, recante «Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali», si propone di creare condizioni più favorevoli, anche in termini regolamentari, per far crescere «la cultura digitale» delle pubbliche amministrazioni e per stimolare lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese. Essa assume a riferimento i più recenti documenti delle istituzioni europee in materia di e-government, diffusione della banda larga e digitalizzazione dell'economia e della società.
      Le sedi istituzionali più autorevoli dell'Unione europea e gli studi e le ricerche di settore più accreditati sono ormai unanimi nel considerare vitale per il futuro politico ed economico dell'Europa lo sviluppo della banda larga, di internet e della società digitale.
      Ancora di recente, nell'ottobre 2011, il commissario europeo per l'agenda digitale Neelie Kroes, vice presidente della Commissione europea, è tornata a ricordare pubblicamente, in occasione del Digital Agenda Summit, che per uscire dalla grave crisi economica in atto una delle ricette più credibili ed efficaci è l'investimento nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), ricordando come i Paesi europei leader per produttività sono gli stessi che più hanno investito nel settore delle tecnologie digitali. Dati alla mano, il commissario europeo ha sottolineato come investire nella banda larga nei prossimi dieci anni consentirà di generare attività per oltre un trilione di euro e di creare milioni di nuovi posti di lavoro. In particolare, ha ricordato come sia ormai un dato acquisito che una crescita del 10 per cento della penetrazione della banda
 

Pag. 2

larga genera un aumento del prodotto interno lordo (PIL) fra lo 0,9 e l'1,5 per cento. Autorevoli studi e ricerche confermano questa tesi.
      In una parola, investire nella banda larga significa scegliere una delle soluzioni oggi più efficaci per uscire dalla situazione di crisi economica internazionale.
      Naturalmente, lo sviluppo dei servizi digitali, e quindi l'utilizzo ottimale della rete, non è solo un volano per l'economia. Esso costituisce anche una grande occasione di diffusione della democrazia e dell'informazione e di rafforzamento dei diritti di cittadinanza e dei servizi al cittadino. Si tratta di temi che sono stati oggetto di approfondimento ancora di recente, in occasione dell’Internet Governance Forum, tenutosi a Nairobi nel settembre del 2011. Dal punto di vista del contributo europeo, il Forum ha costituito l'occasione per ribadire in particolare quale sia l'approccio culturale e filosofico della Commissione europea al tema di internet e del suo ruolo nel mondo, quale «potente veicolo per i diritti umani e delle libertà fondamentali».
      Proprio alla vigilia del Forum, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha, d'altra parte, adottato e portato in discussione i cosiddetti «dieci princìpi» che devono presiedere, a giudizio dei Governi, alla governance planetaria del web, princìpi che ciascuno Stato dovrebbe impegnarsi a rispettare: tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; multistakeholder governance; responsabilità degli Stati; rafforzamento del potere di azione degli utenti di internet; universalità; integrità; gestione decentralizzata; standard aperti, interoperabilità e natura end-to-end della rete; open network; diversità culturale e linguistica.
      È da questo complesso di implicazioni di ordine politico, economico e culturale che trae ispirazione la presente proposta di legge.
      Come accennato in premessa, la proposta di legge raccoglie e rilancia i molti e importanti spunti presenti nei documenti in materia di ICT e di sviluppo della società digitale promossi nel tempo dalle istituzioni europee. In linea con le previsioni contenute nell'agenda digitale e con le attività intraprese nel corso degli ultimi anni, la Commissione europea ha in particolare adottato di recente una serie di misure intese a garantire servizi broadband a tutti i cittadini dell'Unione europea e a promuovere, a tal fine, la realizzazione di reti di accesso di nuova generazione (NGAN). Tra questi si segnalano la comunicazione COM(2010)472 della Commissione, del 20 settembre 2010, «La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale», e la raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione, adottata a seguito di un elaborato iter di consultazione degli stakeholder. Anche la proposta inerente ai programmi di lavoro in materia di politiche dello spettro radio si colloca utilmente entro questo scenario.
      Tali provvedimenti attribuiscono ai regolatori nazionali compiti di grande rilievo, basandosi sul presupposto che il mercato della banda larga dell'Unione europea è tra i più importanti del mondo. Esistono settori strategici in cui il ricorso alle tecnologie digitali e alle risorse radio è suscettibile di rivoluzionare gli approcci tradizionali e di dischiudere immense opportunità di sviluppo economico e sociale: la gestione dell'invecchiamento demografico, attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina; il monitoraggio dei cambiamenti climatici e delle misure di protezione e di intervento, attraverso la cooperazione tra gli istituti di prevenzione e l'interoperabilità delle banche dati; la progettazione di sistemi di trasporto intelligente, attraverso l'applicazione della direttiva di settore; la digitalizzazione dei contenuti, attraverso gli strumenti e secondo gli obiettivi del programma Europeana.
      L'agenda digitale della Commissione europea è una delle sette iniziative «faro» della strategia «Europa 2020», che fissa gli obiettivi di crescita dell'Unione europea per il decennio corrente. L'agenda propone di sfruttare al meglio il potenziale
 

Pag. 3

delle ICT al fine di favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso. Essa si articola in una serie di qualificanti impegni-obiettivo.
      La presente proposta di legge segue puntualmente il percorso dell'agenda digitale europea per proporre soluzioni e misure efficacemente adeguate al contesto nazionale e così riassumibili:

          i) migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale, in particolare attraverso programmi di e-accessibilità in grado di superare le disparità nella formazione digitale dei cittadini;

          ii) sviluppare l'amministrazione pubblica on line, secondo l'obiettivo europeo di garantire entro il 2015 il ricorso all’e-government ad almeno il 50 per cento della popolazione, sul presupposto che i servizi di e-government costituiscono un modo economico per migliorare il servizio ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione e per promuovere un'amministrazione aperta e trasparente;

          iii) ispirare fiducia nel digitale assicurando l'affidabilità, la sicurezza e la riservatezza dei servizi digitali;

          iv) sviluppare e investire in ricerca e in innovazione, dando garanzia, in particolare ai giovani e alle start up, che tutte le idee migliori abbiano possibilità di accesso sul mercato e condizioni di favore per la loro crescita;

          v) garantire un accesso a internet veloce e superveloce, per assicurare la prestazione dei servizi di e-government, per dare crescenti opportunità di efficienza alle aziende e per garantire che i cittadini abbiano accesso ai contenuti e ai servizi che desiderano;

          vi) sviluppare la diffusione delle tecnologie connesse alla sanità on line (e-health) per migliorare la qualità dell'assistenza medica, per ridurre i costi e favorire la dignità e l'autonomia delle persone, in particolare nelle aree rurali e più isolate;

          vii) promuovere il mercato unico digitale e il commercio elettronico sulla base degli obiettivi europei che richiedono che, entro il 2015, almeno il 50 per cento della popolazione sia nella condizione di fare acquisti on line.
      Nello specifico, la presente proposta di legge prevede le seguenti misure.
      L'articolo 1 (Legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali) stabilisce un'efficace cornice di princìpi, prevedendo che lo Stato promuova lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale, definisca politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisca l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. A tal fine, si stabilisce l'obbligo, per il Governo, di presentare alle Camere un disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.
      L'articolo 2 (Servizi digitali al cittadino) individua scadenze temporali precise e ravvicinate per le pubbliche amministrazioni, vincolate a rendere disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale attraverso una progressione che tendenzialmente si propone, ovunque ciò sia tecnicamente possibile, l'integrale sostituzione dei tradizionali servizi di sportello, con servizi digitali a distanza. A tal fine è previsto che, a partire dal 2013, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, predisponga un piano di switch off dei servizi digitali, per singole aree territoriali. Le pubbliche amministrazioni sono inoltre tenute ad assicurare l'apertura di postazioni gratuite e assistite di accesso alla rete internet per la richiesta e per la fornitura dei servizi digitali, nonché a dare pubblica comunicazione dei servizi on line disponibili e delle relative modalità di accesso e di fruizione.
      L'articolo 3 (Sanità digitale), anche al fine di assicurare un servizio più efficiente e veloce ai cittadini, si propone di rendere obbligatoria per i medici di base e i pediatri del Servizio sanitario nazionale, la

 

Pag. 4

compilazione telematica delle ricette mediche ed il loro invio al portale web del Ministero della salute, e per le farmacie l'acquisizione della prescrizione digitale dal medesimo portale web al fine di assicurare ai cittadini il rilascio dei farmaci prescritti dietro semplice esibizione della tessera sanitaria. Si tratta di una procedura che, ove preferita ed opzionata dai pazienti del Servizio sanitario nazionale, annulla i tempi di attesa presso gli studi medici; riduce i tempi e gli oneri di spostamento dei cittadini; ma soprattutto, assicura maggiore efficienza e qualità al servizio medico di base, affrancato da attività amministrative e burocratiche che sottraggono tempo alla prevenzione ed alla cura.
      L'articolo 4 (Contributo in favore delle famiglie prive di connessione alla rete internet) prevede a beneficio delle famiglie meno abbienti, al ricorrere di specifici requisiti e condizioni, l'erogazione di un contributo, una tantum, per la stipula di un contratto di accesso a una connessione base alla rete internet a banda larga. Il contributo ha un importo pari al 50 per cento del prezzo annuo medio di un accesso a banda larga.
      L'articolo 5 (Misure di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto) prevede l'aliquota del 10 per cento a beneficio delle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, con esclusione delle transazioni che concernono bevande contenenti alcol, nonché prodotti pornografici, ovvero prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di diciotto anni. Alla cessione attraverso la rete internet di prodotti editoriali (giornali quotidiani e riviste) e ai libri, anche in formato elettronico, si applica invece l'aliquota del 4 per cento.
      L'articolo 6 (Agevolazioni in favore dei giovani imprenditori) introduce meccanismi di promozione dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie. Tali misure si sostanziano nella concessione di un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati e nell'istituzione del Fondo di garanzia per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione dei progetti. È previsto, altresì, che le pubbliche amministrazioni riservino alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali (acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture software e hardware; spese di assistenza tecnica e di manutenzione di dotazioni tecnologiche; spese per la formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di hosting, di consulenze nel campo delle nuove tecnologie eccetera). Il progetto si inscrive coerentemente nel quadro dell'agenda digitale europea, che mette in luce come in Europa gli investimenti in questa direzione continuino a essere insufficienti e frammentati. Come rileva la Commissione europea, infatti, «la creatività delle PMI è sottoutilizzata ed il vantaggio intellettuale della ricerca non si converte in vantaggio competitivo per le innovazioni basate sul mercato. Occorre fare leva sul talento dei ricercatori per creare un clima di innovazione nel quale le aziende europee di qualunque dimensione che operano nel settore ICT possano mettere a punto prodotti eccellenti in grado di generare una domanda».
      L'articolo 7 (Incentivi alla diffusione di dispositivi di POS per pagamenti con modalità informatiche) si propone di incentivare i pagamenti con modalità informatiche (cosiddette «contactless») attraverso l'adozione di due specifiche misure: il riconoscimento di una detrazione d'imposta, pari al costo degli investimenti a tal fine sostenuti, per i titolari degli esercizi commerciali che si dotano di dispositivi di punti di vendita (POS) abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche; nonché l'obbligo, imposto a tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi, entro una specifica data, di tecnologie e di strumenti idonei a consentire che i pagamenti ad esse a qualsiasi titolo dovuti siano effettuabili anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche.
 

Pag. 5

Anche questa misura guarda all'agenda digitale europea. Qui si osserva, infatti, che «i consumatori europei non beneficiano ancora dei vantaggi che il mercato unico dovrebbe offrire, in termini di prezzi e di scelta, perché le transazioni on line sono troppo complicate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Meno di un decimo delle operazioni di commercio elettronico sono transfrontaliere e per i cittadini europei spesso è più semplice concludere tali operazioni con un'azienda americana che con un'azienda di un altro Paese europeo». La diffusione di dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche farebbe leva, nel caso italiano, sulla capillare diffusione dei dispositivi mobili e sulla spiccata attitudine all'uso, anche evoluto, di tali dispositivi.
      L'articolo 8 (Rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari) prevede un contributo a beneficio delle famiglie meno abbienti con figli di età superiore a quattordici anni per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di nuova generazione, previa rottamazione del vecchio apparato.
      L'articolo 9 (Sviluppo delle infrastrutture) prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse comunali e provinciali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche qualora tale occupazione sia funzionale alla posa di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ovvero alla dismissione, alla conversione o alla sostituzione di reti e di impianti di vecchia generazione con nuove infrastrutture in fibra ottica. L'articolo prevede, altresì, l'istituzione, da parte dei comuni, di un catasto delle infrastrutture civili esistenti.
      L'articolo 10 (Adozione del sofware libero) introduce misure di promozione e incentivo all'uso, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soluzioni basate su software libero e su protocolli e formati aperti, di generale accettazione. Esso prevede a tal fine la facoltà, per i bandi di gara predisposti dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di dotazioni tecnologiche, di assegnare punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali soluzioni aperte e richiede alle pubbliche amministrazioni di giustificare il mancato ricorso a soluzioni tecnologiche basate su software libero. L'articolo prevede, altresì, che lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
      L'articolo 11 (Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione) prevede la realizzazione di un programma pubblico di alfabetizzazione informatica dei cittadini, e in particolare delle categorie a rischio di esclusione, mediante idonei percorsi formativi. Si tratta di un programma che, ancora una volta, assume a punto di riferimento le valutazioni critiche contenute nell'agenda digitale europea. Essa rileva, infatti, come «l'Europa soffra di una crescente carenza di competenze professionali nel settore delle ITC e di analfabetismo digitale. Queste carenze escludono molti cittadini dalla società e dall'economia digitale e limitano il forte effetto moltiplicatore sull'aumento della produttività che deriverebbe dall'adozione delle ITC. Questa situazione richiede una reazione coordinata, la cui iniziativa spetta agli Stati membri e alle altre parti interessate». A tal fine, l'articolo 11 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, prevede percorsi formativi della popolazione utilizzando le dotazioni organiche e le strutture della scuola pubblica. Analogo impegno è richiesto, nel rispetto delle proprie prerogative, alle regioni. È altresì previsto che il servizio pubblico generale radiotelevisivo assicuri la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica e all'educazione ai nuovi media audiovisivi. Oneri analoghi sono previsti in capo agli operatori radiotelevisivi nazionali privati sulla base di un apposito regolamento emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      L'articolo 12 (Copertura finanziaria) reca le disposizioni in materia di copertura finanziaria.
 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali).

      1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
      2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.
      3. Il disegno di legge di cui al comma 2 contiene:

          a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

          b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 2, ai fini di cui al comma 1;

 

Pag. 7

          c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

          d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;

          e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

      4. Il Governo allega al disegno di legge annuale di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;

          b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

          c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

      5. Ai fini della presente legge per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

Pag. 8

Art. 2.
(Servizi digitali al cittadino).

      1. Entro il 30 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni devono dotarsi delle regole di protezione e di sicurezza indicate dal decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economie e delle finanze 9 dicembre 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2004, ai fini della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo.
      2. Entro il 31 gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, è integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di switch off dei servizi digitali per aree territoriali è predisposto per il 2013 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      3. Entro la data di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile al pubblico un numero di postazioni gratuite e assistite, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, di accesso alla rete internet per la richiesta e per la fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo. Le postazioni di cui al presente comma possono essere collocate anche presso luoghi aperti al pubblico, di grandi frequentazione e passaggio, pubblici e privati, quali aree pedonali, parchi, centri commerciali, uffici postali e scuole.
      4. Entro i novanta giorni precedenti il termine di cui al comma 1, ciascuna pubblica amministrazione rende noto sul proprio sito web, in formato standard, l'elenco dei servizi digitali disponibili; le modalità di fruizione di tali servizi, con l'indicazione dei servizi prestati gratuitamente e dei servizi per l'accesso ai quali è previsto il pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; le eventuali limitazioni; ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei medesimi servizi.

 

Pag. 9


      5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie competenze al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni ivi contenute da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

Art. 3.
(Sanità digitale).

      1. A partire dal 1o gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale, per la trasmissione al portale web del Ministero della salute, è effettuata solo con modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque, il rilascio di una ricevuta che riporta il contenuto della prescrizione.
      2. Dalla data di cui al comma 1, le farmacie rilasciano i farmaci prescritti anche dietro presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale web del Ministero della salute.
      3. A partire dal 1o gennaio 2014 è fatto obbligo alle strutture sanitarie di rilasciare la cartella clinica elettronica ai cittadini che la richiedono.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce, entro il 30 giugno 2012, le regole di funzionamento del servizio telematico di cui al presente articolo adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Art. 4.
(Contributo in favore delle famiglie prive di connessione alla rete internet).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, alle utenze telefoniche fisse alle quali non è

 

Pag. 10

mai stata associata una connessione alla rete internet, il cui titolare persona fisica, risulta avere un reddito familiare inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia è presente un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso un contributo, una tantum, per la stipula di un contratto di accesso a una connessione base alla rete internet a banda larga pari a 50 euro. Il contributo è corrisposto entro il 31 dicembre 2012 ed è erogato sotto forma di riduzione all'acquisto del prezzo di vendita, al netto dei costi di gestione.
      2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e non è cumulabile con altri benefìci previsti sul medesimo bene dalle disposizioni vigenti.
      3. Per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche stranieri, dotati di esperienza tecnologica e informatica tale da assicurare, per le specificità del servizio richiesto, una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.
      4. I fondi necessari per l'erogazione del contributo sono trasferiti all'organismo di cui al comma 4 in relazione all'effettiva erogazione dello stesso contributo.
      5. In caso di assenza di uno o più requisiti per l'erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti responsabili delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
      6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
 

Pag. 11

del Ministro dello sviluppo economico, da emanare nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Misure di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Alle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, con esclusione delle transazioni che concernono prodotti pornografici, ovvero prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di diciotto anni, ovvero bevande contenenti alcool, si applica l'aliquota ridotta prevista dal secondo comma dell'artico 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      2. Rimane determinata ai sensi della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle cessioni, effettuate attraverso la rete internet, dei beni, anche in formato elettronico, indicati nel medesimo numero 18).
      3. Le disposizioni dell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di trattamento fiscale riservato al settore editoriale, si applicano anche alle cessioni effettuate attraverso la rete internet dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche in formato elettronico.
      4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 6.
(Agevolazioni in favore dei giovani imprenditori).

      1. Lo Stato promuove i progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite

 

Pag. 12

da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie.
      2. Ai progetti di cui al presente articolo si applica, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati.
      3. L'accesso al reddito d'imposta è riservato ad aspiranti giovani imprenditori di età inferiore a trentacinque anni che hanno registrato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la propria attività d'impresa nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. In caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere un'età inferiore a trentacinque anni.
      4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.
      5. Le pubbliche amministrazioni riservano una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali a beneficio dei progetti di cui al comma 1.

Art. 7.
(Incentivi alla diffusione di dispositivi di POS per pagamenti con modalità informatiche).

      1. Ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di dispositivi di punti vendita (POS) abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità senza contatto, di seguito denominate «informatiche», si applica una detrazione d'imposta pari al costo degli investimenti sostenuti a tale fine.
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7

 

Pag. 13

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni assicurano che l'effettuazione dei pagamenti ad esse a qualsiasi titolo dovuti nel territorio nazionale siano effettuabili anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche.
      3. Le modalità per l'attuazione del comma 2 del presente articolo sono stabilite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
      4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alla disposizione del comma 2.

Art. 8.
(Rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari).

      1. Alle persone fisiche il cui reddito familiare risulta inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia è presente un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età è concesso, per l'anno 2013, un contributo, una tantum, di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione.
      2. Le modalità per l'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da emanare entro il 30 settembre 2012. Il decreto stabilisce in particolare, i termini, le condizioni e le modalità di accesso al contributo e di effettuazione della rottamazione, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto del contributo e gli accessori eventualmente compresi.

 

Pag. 14

Art. 9.
(Sviluppo delle infrastrutture).

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993. Sono altresì esonerati dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.
      2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, presentano ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l'indicazione dell'ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o di posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni è corredata degli elaborati necessari all'aggiornamento del catasto, a cui il comune provvede con sollecitudine.

 

Pag. 15

Art. 10.
(Adozione del software libero).

      1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e di favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione.
      2. Le istituzioni pubbliche e il Governo forniscono le proprie informazioni e i dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché ogni altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.
      3. Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione individua, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione.
      4. Le pubbliche amministrazioni, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indicano i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.
      5. Le pubbliche amministrazioni, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi di gara possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano queste soluzioni.

Art. 11.
(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici).

      1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini,

 

Pag. 16

con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono destinati, in particolare, alle categorie a rischio di esclusione digitale, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.
      2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.
      3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
      4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la propria attività con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.
      5. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.
      6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione della disposizione del comma 5 del
 

Pag. 17

presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4 decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, che, a tale fine, è incrementato di una somma pari a 15 milioni di euro.
      2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a esclusione dell'articolo 4, si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su