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PDL 4946

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4946



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri

(TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010

Presentato il 9 febbraio 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Il Protocollo, firmato a Port Louis il 9 dicembre 2010, si compone di sei articoli che emendano secondo le linee di seguito descritte la Convenzione fiscale tra l'Italia e la Repubblica di Mauritius, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 712.
      L'articolo I aggiorna il campo di applicazione oggettivo della Convenzione, includendo nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
      L'articolo II modifica alcuni aspetti di carattere definitorio, per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso.
      L'articolo III adegua l'articolo 9 della Convenzione sulle imprese associate alle disposizioni della normativa interna italiana in materia di transfer pricing, con l'aggiunta del paragrafo 2, in base al quale
 

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le rettifiche in diminuzione delle imposte sugli utili possono essere effettuate solo tramite l'attivazione della procedura amichevole, prevista dall'articolo 25 della medesima Convenzione.
      L'articolo IV riformula la disposizione relativa al metodo di imputazione presente nella vigente Convenzione per sopprimere il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per le imposte non pagate, eliminando pertanto gli eventuali oneri necessari a fare fronte alle relative richieste di rimborso.
      L'articolo V modifica il vigente articolo in materia di scambio di informazioni, in conformità agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ampliando la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni e prevedendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario.
      Ai sensi dell'articolo VI, il Protocollo entrerà in vigore, divenendo effettive le relative disposizioni, ad avvenuto scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti.
      Per quanto attiene agli aspetti finanziari, relativamente agli emendamenti contenuti negli articoli del Protocollo di modifica della Convenzione firmata a Port Louis il 9 marzo 1990 per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto il 9 dicembre 2010, si osserva quanto segue:

          l'articolo I definisce il nuovo campo di applicazione oggettivo della Convenzione introducendo l'IRAP, entrata in vigore in Italia nel 1998, tra le imposte considerate. Non si ritiene che la norma abbia alcun impatto di gettito nei confronti dell'erario italiano nei rapporti tra Italia e Mauritius;

          l'articolo III prevede una nuova formulazione dell'articolo 9 della Convenzione, aggiungendo disposizioni riguardanti le rettifiche in diminuzione delle imposte sugli utili applicate a imprese associate da parte di uno Stato che includa gli utili nella base imponibile sottoponendoli a tassazione, qualora questi siano già tassati nell'altro Stato. Considerati gli attuali flussi rilevabili tra l'Italia e le isole Mauritius non si configurano apprezzabili effetti di gettito;

          l'articolo IV sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione, ove è previsto un meccanismo che riconosce un credito d'imposta anche per imposte non pagate. Tale fattispecie, non rilevata statisticamente negli ultimi anni d'imposta dall'indagine sui quadri CE (crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero) dei modelli di dichiarazione, e presumibilmente puramente residuale, non genera effetti per l'erario italiano;

          l'articolo V, modificando l'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, permette ai Paesi contraenti il potenziamento della cooperazione in materia di scambio di informazioni conformemente agli obiettivi di lotta all'evasione e di adeguamento agli standard dell'OCSE.

      In conclusione si osserva che non vengono rilevati effetti di gettito conseguenti alla ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione del 1990.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1)    Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La necessità di procedere alla stipula di un Protocollo di modifica della vigente Convenzione tra l'Italia e la repubblica di Mauritius per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali agli standard internazionali in materia, nonché alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano.

        Si evidenzia in particolare l'emendamento all'articolo 26 (scambio di informazioni) della Convenzione, che costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli standard dell'OCSE.

        Un altro obiettivo significativo dell'intervento è rappresentato dalla soppressione del meccanismo, già presente nell'articolo 23 della Convenzione, che riconosceva il credito d'imposta anche per le imposte non pagate nella Repubblica di Mauritius. A tal fine, l'articolo IV del Protocollo, sostituisce il paragrafo concernente il metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali.

2)    Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione del 9 marzo 1990, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 14 dicembre 1994, n. 712.

        Oltre alla sostituzione dell'articolo 26 della Convenzione (di cui si è detto al punto 1) gli emendamenti previsti dal Protocollo riguardano l'articolo 2 («Imposte considerate»), l'articolo 3 («Definizioni generali»), l'articolo 9 («Imprese associate») e l'articolo 23 («Eliminazione della doppia imposizione») della medesima Convenzione.

3)    Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto

 

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salvo quanto previsto all'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del medesimo testo unico siano più favorevoli al contribuente.

        Per l'entrata in vigore del Protocollo in esame occorre l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e dia esecuzione all'atto internazionale, senza necessità di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4)    Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'autorizzazione del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

        Pertanto l'intervento rispetta i princìpi costituzionali ivi stabiliti.

5)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

        Pertanto, non avendo le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, il Protocollo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        In base ai princìpi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo in esame è, pertanto, necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

 

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8)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge che comportano modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Repubblica di Mauritius.

9)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si è a conoscenza di giurisprudenza o di giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Premesso che il Protocollo riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

        In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, al fine di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali.

        Tali accordi sono stipulati dai Paesi membri ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel modello di convenzione concordato in sede di OCSE al quale si ispira, altresì, il presente Protocollo.

        Non si ravvisano, pertanto, elementi di contrasto con i princìpi stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2)    Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3)    Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa. Inoltre, in considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti d'incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

 

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4)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6)    Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Come già rappresentato al punto 1), nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri, inclusa l'Italia, si ispirano, per lo più, al modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello dell'OCSE.

        Si ricorda, comunque, che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della stessa Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Nel testo del Protocollo non sono presenti riferimenti normativi, se non il testo della Convenzione, di cui oggi il Protocollo costituisce l'unica modifica.

 

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3)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Il testo del Protocollo modifica la Convenzione utilizzando la tecnica della novella per le parti sostituite e integrate.

4)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'adozione del Protocollo non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti se non nelle parti soppressive o modificative delle disposizioni contenute nella Convenzione.

5)    Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6)    Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Il provvedimento di autorizzazione alla ratifica del Protocollo non contiene disposizioni di delega e pertanto entra in vigore sul piano internazionale alla data di ricezione dell'ultima notifica.

7)    Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti successivi dopo l'entrata in vigore del Protocollo né di natura legislativa né di natura amministrativa.

8)    Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Il Protocollo non si presta alla verifica di apposite statistiche che stabiliscano flussi economici, non determinando maggiori oneri né minori entrate per l'erario.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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