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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2094-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2094 Tenaglia, recante «Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto»;
evidenziato che le disposizioni da esso recate attengono alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza esclusiva dello Stato;
tenuto conto che, a fronte di un fatto qualificato dal legislatore come reato, il testo – inserendo un nuovo articolo 530-bis al codice di procedura penale – individua una serie di parametri collegati alle modalità della condotta, al soggetto che agisce (occasionalità della condotta) ed alle conseguenze della sua azione, in presenza dei quali il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto;
segnalata, al riguardo, la necessità di coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con quelle fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l'articolo 2640 del codice civile e l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
evidenziata, altresì, l'esigenza – al fine di assicurare la necessaria coerenza ordinamentale ed evitare incertezze nella fase applicativa – di intervenire, oltre che con una modifica al codice di procedura penale, anche rispetto alle previsioni del codice penale, così da precisare che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;
preso atto che l'istituto previsto dal testo in esame è già previsto dall'ordinamento, da una parte, per i procedimenti davanti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e, dall'altra parte, per il procedimento penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998;
tenuto altresì conto che la Corte costituzionale, chiamata in più occasioni a verificare la legittimità costituzionale del suddetto articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 rispetto al parametro dell'articolo 112 della Costituzione, ha sempre pronunciato ordinanze di manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 34/2003 e 371/2004), senza affrontare nel merito la questione;
richiamato l'articolo 5 del nuovo testo della proposta di legge C. 2094, che stabilisce la facoltà della persona offesa – cui viene notificata la richiesta di archiviazione – di prendere visione degli atti
sottolineata la necessità di specificare quali siano gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa, ai sensi del predetto articolo 5;
ricordato, al riguardo, che l'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, riguardante i procedimenti davanti al giudice di pace, prevede – al comma 2 – che il giudice dichiari con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento;
segnalata, infine, l'opportunità di valutare se le previsioni del testo in esame debbano riguardare o meno anche i reati di violenza contro la persona,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) è necessario, ai fini applicativi della norma e per una fondamentale esigenza di chiarezza e coerenza dell'ordinamento, coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con le fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l'articolo 2640 del codice civile e l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, precisando altresì, rispetto alle previsioni del codice penale, che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;
2) all'articolo 5, è necessario che la Commissione di merito specifichi quali siano gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa;
e con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricomprendere o meno tra le previsioni del testo in esame i reati di violenza contro la persona.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità». | 1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità». | 1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità». | «Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità ». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal comma 2 quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione».
1. Il comma 1 dell'articolo 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: «per amnistia o per prescrizione» sono inserite le seguenti: «o nel pronunciare sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto».
1. L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 653 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza di proscioglimento
1. Il comma 4 dell'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:
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