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PDL 2094-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2094-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, VELTRONI, FERRANTI, BOCCI, BRANDOLINI, CARELLA, CASTAGNETTI, D'ANTONA, D'INCECCO, GARAVINI, GIANNI FARINA, GINEFRA, LARATTA, LOSACCO, MARCHI, MARCHIONI, MARGIOTTA, PIERDOMENICO MARTINO, MAZZARELLA, MELIS, GIORGIO MERLO, MERLONI, MIGLIOLI, NARDUCCI, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), QUARTIANI, REALACCI, RIGONI, SAMPERI, SIRAGUSA, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VIOLA, ZAMPA, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, VACCARO

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Presentata il 22 gennaio 2009

(Relatore: TENAGLIA)


NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 16 febbraio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2094 Tenaglia, recante «Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto»;

            evidenziato che le disposizioni da esso recate attengono alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza esclusiva dello Stato;

            tenuto conto che, a fronte di un fatto qualificato dal legislatore come reato, il testo – inserendo un nuovo articolo 530-bis al codice di procedura penale – individua una serie di parametri collegati alle modalità della condotta, al soggetto che agisce (occasionalità della condotta) ed alle conseguenze della sua azione, in presenza dei quali il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto;

            segnalata, al riguardo, la necessità di coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con quelle fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l'articolo 2640 del codice civile e l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

            evidenziata, altresì, l'esigenza – al fine di assicurare la necessaria coerenza ordinamentale ed evitare incertezze nella fase applicativa – di intervenire, oltre che con una modifica al codice di procedura penale, anche rispetto alle previsioni del codice penale, così da precisare che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;

            preso atto che l'istituto previsto dal testo in esame è già previsto dall'ordinamento, da una parte, per i procedimenti davanti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e, dall'altra parte, per il procedimento penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998;

            tenuto altresì conto che la Corte costituzionale, chiamata in più occasioni a verificare la legittimità costituzionale del suddetto articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 rispetto al parametro dell'articolo 112 della Costituzione, ha sempre pronunciato ordinanze di manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 34/2003 e 371/2004), senza affrontare nel merito la questione;

            richiamato l'articolo 5 del nuovo testo della proposta di legge C. 2094, che stabilisce la facoltà della persona offesa – cui viene notificata la richiesta di archiviazione – di prendere visione degli atti

 

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e presentare opposizione anche se non abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione;

            sottolineata la necessità di specificare quali siano gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa, ai sensi del predetto articolo 5;

            ricordato, al riguardo, che l'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, riguardante i procedimenti davanti al giudice di pace, prevede – al comma 2 – che il giudice dichiari con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento;

            segnalata, infine, l'opportunità di valutare se le previsioni del testo in esame debbano riguardare o meno anche i reati di violenza contro la persona,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) è necessario, ai fini applicativi della norma e per una fondamentale esigenza di chiarezza e coerenza dell'ordinamento, coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con le fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l'articolo 2640 del codice civile e l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, precisando altresì, rispetto alle previsioni del codice penale, che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;

            2) all'articolo 5, è necessario che la Commissione di merito specifichi quali siano gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa;

        e con la seguente osservazione:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricomprendere o meno tra le previsioni del testo in esame i reati di violenza contro la persona.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto
      Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Art. 1.

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».

      1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità».

Art. 2.

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».

      1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità».

Art. 3.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».       «Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le

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  modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità ».

Art. 4.
 

      1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso

      «1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità»  
 

Art. 4
 

      1. All'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

      «3-bis. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal comma 2 quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione».

 

Art. 5.
 

      1. Il comma 1 dell'articolo 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti».

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Art. 6.
 

      1. Al comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: «per amnistia o per prescrizione» sono inserite le seguenti: «o nel pronunciare sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto».

 

Art. 7.
 

      1. L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 651 – (Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno).1. La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pronunciate in seguito a dibattimento, hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
        2. La stessa efficacia hanno la sentenza irrevocabile di condanna e la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato».
 

Art. 8.
 

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 653 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza di proscioglimento


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  per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».
 

Art. 9.
 

      1. Il comma 4 dell'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

        «4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato e nel dibattimento, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
 

      2. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

          «i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara il proscioglimento per particolare tenuità del fatto;».
 

Art. 10.
 

      1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto» sono soppresse;
            b) l'articolo 34 è abrogato.


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