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PDL 4862

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4862



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, BARETTA, DE PASQUALE, DUILIO, FARINONE, GARAVINI, GNECCHI, GOZI, LARATTA, LENZI, LOSACCO, LOVELLI, MARAN, MARANTELLI, MARCHI, MARTELLA, MATTESINI, MURER, NACCARATO, PAGLIA, PEDOTO, PELUFFO, PES, PISTELLI, RAMPI, REALACCI, RIGONI, RUGGHIA, SBROLLINI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TOUADI, TULLO, VERINI, VICO

Istituzione della specialità della Polizia ambientale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, soppressione del Corpo forestale dello Stato e delega al Governo per il trasferimento delle funzioni, del personale e delle dotazioni già ad esso spettanti

Presentata il 22 dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il Presidente della Repubblica, in occasione del IX convegno nazionale di Legambiente, ha sostenuto che «oggi più che mai appare necessario promuovere una visione e una politica di sviluppo equo e sostenibile attraverso l'effettiva, costante attenzione al rispetto dell'ambiente e la più tempestiva opera di prevenzione dei rischi derivanti da un cattivo uso del territorio».
      In Calabria, solo per fare un esempio, il 100 per cento dei comuni è interessato da aree a rischio idrogeologico e sono stati accertati abusi ogni 100 metri lungo la costa, 5.210 in tutta la regione e 2.000 solo a Reggio Calabria. Eppure si continua a costruire abusivamente su tutto il territorio e questo non è che uno dei molteplici aspetti di ciò che si fa ricadere nella più ampia tipologia dei cosiddetti «reati ambientali». Tra questi rientrano sicuramente i reati legati al ciclo del cemento, l'agromafia, la depurazione delle acque reflue, il racket degli animali, l'archeomafia, gli incendi dolosi, il traffico di rifiuti.
 

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      Il rapporto Ecomafia 2011 redatto dall'Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente ha calcolato che, nell'anno della celebrazione dei 150 anni dell'Unità di Italia, «c’è anche una strada che unisce il nostro Paese da un capo all'altro. È quella dell'ecomafia: una strada di 82.181 tir carichi di rifiuti, uno dietro l'altro, lunga 1.117 chilometri: più o meno da Reggio Calabria a Milano».
      Il Corpo forestale dello Stato è impegnato da 190 anni nella tutela dell'ambiente e del sistema agroforestale e alimentare del nostro Paese ed è proprio il Corpo forestale dello Stato che, insieme ai corpi delle cinque regioni a statuto speciale, ha registrato il più alto numero di infrazioni, ben 16.145, soprattutto nel ciclo illegale del cemento e nella tutela della fauna, dove hanno sanzionato 2.195 infrazioni. Sempre citando il rapporto Ecomafia 2011, i reati accertati in campo ambientale sono stati 30.824 nel 2010 e dietro questi numeri c’è l'impegno costante di tutte le forze dell'ordine.
      Ma chi si occupa oggi in Italia di prevenzione e di repressione dei reati ambientali?
      A occuparsi di ambiente, oggi in Italia, sono:

          1) il Corpo forestale dello Stato e i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, soprattutto per quanto riguarda il ciclo illegale del cemento;

          2) il Comando tutela ambientale dell'Arma dei carabinieri, soprattutto per quanto riguarda i traffici illegali di rifiuti;

          3) le capitanerie di porto;

          4) il Corpo della guardia di finanza sul versante delle frodi ambientali e dell'accertamento dei danni erariali;

          5) l'Agenzia delle dogane e in particolare l'ufficio antifrode contro i traffici internazionali di rifiuti e di specie protette;

          6) la Polizia di Stato;

          7) le polizie provinciali.

      A questo elenco si devono aggiungere il lavoro svolto dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e il contributo specifico della Direzione investigativa antimafia, impegnata in particolare nell'analisi dei fenomeni di infiltrazione nel ciclo dei rifiuti.
      Sono quindi ben oltre dieci le strutture che si occupano della stessa problematica.
      In Italia esistono all'interno delle Forze di polizia duplicazioni, disfunzionalità e sprechi. L'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza», stabilisce che, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia: l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato. Nell'ambito di un generale ripensamento dell'organizzazione delle Forze di polizia, un corpo come il Corpo forestale dello Stato, sottodotato e sicuramente squilibrato nell'ambito della sua organizzazione interna in termini di risorse umane e strumentali impegnate in compiti operativi e direttivi, rischia di non essere funzionale in termini di efficacia e di efficienza in relazione allo svolgimento dei moltissimi e importanti compiti istituzionali ad esso assegnati. Secondo i dati forniti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 7 novembre 2011, rispondendo a un'interrogazione parlamentare (interrogazione 4-12353, presentata dall'onorevole Rampi), il personale effettivo in servizio nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti, agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato ammontava, all'inizio del mese di luglio 2011, a 6.918 unità e quindi a 923 in meno rispetto alla dotazione organica di legge pari a 7.841 elementi. Tra questi, osserva la Corte dei conti, l'attività strettamente operativa attinente alla prevenzione, all'accertamento e all'individuazione dei reati e degli illeciti in materia ambientale è svolta dai comandi di stazione forestali presenti sul

 

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territorio, suddivisi tra le quindici regioni ordinarie (le regioni a statuto speciale hanno i loro corpi forestali regionali) mentre circa 700 svolgono incarichi presso l'Ispettorato generale a Roma. Dall'analisi della tabella sottostante si evince, quindi, che a svolgere le funzioni operative sono poco meno di 4.000 mila persone sparse su tutto il territorio nazionale, una media di 3,4 persone per ogni comando di stazione. Inevitabilmente, con questi numeri, molti Comandi sono deserti e inutilizzati.

TABELLA Struttura organizzativa generale

STRUTTURA PERSONALE IN SERVIZIO

Dirigenti

Direttivi

Isp_Sovr_Ass.Ag

Per.-Rev.-Oper.
Ispettorato Generale

27

75

462

122
Coordinamenti Regionali

15

1

62

388

41
Coordinamenti Provinciali

76

2

197

1.018

124
Coordinamenti Distrettuali

16

    

13

103

21
Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente

21

    

23

151

6
Comandi di Stazione

1150

    

    

3.898

14
Posti Fissi

2

    

    

7

    
Uffici per la Biodiversità

30

    

53

252

89
Posti Fissi UTB

14

    

    

    

    
C.O.A.

7

    

1

170

3
Centri Operativi A.I.B.

17

    

2

74

    
Gruppi A.I.B.

11

    

    

63

    
Distaccamenti Forestali

4

    

    

46

    
Nuclei Operativi

2

    

    

30

10
Scuola C.F.S.

10

3

5

390

32
TOTALE        

33

431
7.052     
464

462

Dati forniti dal Servizio centrale per la gestione delle risorse umane del Corpo forestale dello Stato.
Fonte: «La gestione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato per la sorveglianza delle riserve naturali dello Stato e la repressione delle frodi in campo forestale ed agroalimentare» Corte dei conti, delibera 12 luglio 2006, n. 11/2006/g, pagine 11 e seguenti.

      I dati aggiornati al 15 settembre 2011 riguardanti la dotazione organica e il personale in servizio, elaborati sulla base del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 27 giugno 2011, e relative tabelle, confermano la tendenza rilevata dalla Corte dei conti nel 2006. Da un'analisi delle tabelle sottostanti, si evidenziano un aumento di 55 unità di personale nei ruoli dirigenti e direttivi, una diminuzione di 161 unità nei ruoli del personale con funzioni di polizia e un aumento di 292 unità nei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale e amministrativa.

 

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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

 

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      Rimane sostanzialmente inalterato il numero del personale in servizio presso l'Ispettorato generale a Roma. Date le permanenti difficoltà ad acquisire i dati ufficiali relativi al personale in servizio e la loro suddivisione in ruoli e l'assegnazione ai servizi, si può desumere (da una lettura incrociata dei dati 2006 della Corte dei conti e della tabella relativa al personale in servizio, aggiornata al 15 settembre 2011) che, stante il fatto che l'attività strettamente operativa è svolta dai comandi di stazione dove, nel 2006, erano assegnate 3.898 unità di personale rientranti nei ruoli del personale con funzioni di polizia, la diminuzione di 161 unità in quel ruolo può significare un'ulteriore riduzione dell'operatività dei 1.150 comandi sul territorio.
      Procedere con una razionalizzazione di tutte queste strutture, effettuando una ricongiunzione con le altre insistenti nello stesso territorio di altre forze di polizia, non comporterebbe altro che il liberarsi di risorse utili da destinare allo svolgimento di compiti operativi per un'incisiva lotta ai reati ambientali.

Spesa pubblica e crisi finanziaria.

      In questo momento così delicato non si può non prendere atto dell'attuale gravissima situazione di crisi della finanza pubblica che impone a tutti noi una riflessione su come riconfigurare alcuni aspetti della macchina dello Stato per permettere di utilizzare al meglio le scarsissime risorse esistenti. In Italia la spesa pubblica è pari a oltre la metà del prodotto interno lordo (PIL) e per essere alimentata ha bisogno, secondo dati della Banca d'Italia (audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale. Testimonianza di Vieri Ceriani e di Daniele Franco. Senato della Repubblica, 13 ottobre 2011), di una pressione fiscale che è stata superiore, nel 2010, di quasi 3 punti a quella media degli altri Paesi dell'area dell'euro e di 5,5 punti a quella registrata nel Regno Unito. Il divario tra l'Italia e gli altri Paesi dell'area euro si è aperto nel 2006 e si è ampliato sul finire del decennio scorso. All'incremento esorbitante della spesa pubblica e della pressione fiscale si accompagna anche una costante diminuzione del tasso di crescita del nostro PIL. È chiaro che in questa situazione, in assenza di crescita economica e di aumento del carico fiscale su famiglie e su imprese, che ormai ha pochi confronti nel mondo, bisogna seriamente pensare a come ridurre quell’«enorme buco nero» che è la spesa pubblica italiana. Infatti, è sotto gli occhi di tutti che una parte ingente della spesa pubblica è inefficiente, non contribuisce allo sviluppo del Paese, anzi frena la crescita distorcendo il mercato e, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, contribuisce poco o niente a ridurre le disuguaglianze sociali.
      Non giustificando assolutamente chi evade il fisco, è dimostrato anche da un recente studio empirico della Banca d'Italia (Working papers n. 732 – Lealtà fiscale e inefficienza della spesa pubblica. Guglielmo Barone e Sauro Mocetti, novembre 2009) che «la lealtà fiscale, definita come propensione individuale a ottemperare spontaneamente ai propri obblighi fiscali, dipende, oltre che da alcune variabili socio-demografiche, anche dal grado di efficienza con il quale lo Stato offre ai cittadini beni e servizi pubblici. Tale fenomeno è un tema di grande rilevanza in Italia dove l'ampiezza dell'economia sommersa è superiore a quella media dei principali paesi industrializzati. Nell'esercizio empirico (...) i risultati indicano che l'inefficienza della spesa pubblica ha un effetto negativo e significativo sulla lealtà fiscale dei cittadini». Quindi, per ridare credibilità all'agire politico è cruciale far sì che i cittadini non continuino a versare tasse per alimentare sprechi e inefficienze, bensì per ricevere in cambio quei beni e quei servizi che costituiscono l'essenza del «patto sociale» su cui si fonda il rapporto tra Stato e cittadini. Chiaramente, non abbiamo la velleità di «rivoluzionare» dall'oggi al domani stratificazioni di decenni di espansione abnorme della spesa statale inefficiente e improduttiva, ma questo vuole essere un primo passo di un generale ripensamento della struttura

 

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della spesa pubblica italiana. Il faro che guiderà questa azione sarà il «cittadino», inteso quale soggetto di diritti esigibili a fronte di un'equa e doverosa contribuzione fiscale.

La proposta di legge.

      Proprio perché la tutela dell'ambiente è un interesse primario del nostro Paese, considerato che fenomeni come il ciclo dei rifiuti e il ciclo illegale del cemento determinano impressionanti sottrazioni di risorse naturali, danni ambientali difficilmente quantificabili e gravi distorsioni dell'economia con pesanti ripercussioni sulla possibilità di crescita virtuosa, bisogna ottimizzare e rendere il più efficiente possibile l'uso delle risorse destinate a tal fine. La presente proposta di legge ha, infatti, il fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi agroforestali, mediante la razionalizzazione, la riorganizzazione e l'assorbimento delle aree di sovrapposizione, attualmente esistenti in tale ambito, all'interno dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle funzioni esercitate dalle regioni (articolo 1). L'esistenza di oltre dieci strutture che si occupano della stessa cosa non è più sostenibile e, seguendo una logica pragmatica e non ideologica, si propone di creare una specializzazione all'interno della Polizia di Stato che abbia come compito istituzionale la tutela dell'ambiente (articolo 2). Contestualmente si provvede al discioglimento del Corpo forestale dello Stato le cui funzioni sono «spacchettate» a favore, principalmente, della nuova Polizia ambientale (difesa del patrimonio agroforestale e tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, nonché della sicurezza agroalimentare) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva agli incendi boschivi, concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, funzione di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile). Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, in particolare, le funzioni di studio e divulgazione, oltre che il controllo del manto nevoso e della previsione del rischio valanghe (articoli 3, 4, 5, 7 e 10). Al trasferimento delle funzioni corrisponde il contestuale trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni assegnate (articolo 6). Da questa operazione dovranno derivare risparmi di spesa da riassegnare, a livello nazionale, a favore della nuova Polizia ambientale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una più efficace azione di contrasto e di repressione dei reati ambientali, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza. I risparmi di spesa saranno possibili grazie alla soppressione delle sovrapposizioni nelle strutture organizzative che dovessero derivare dal trasferimento di funzioni dal Corpo forestale dello Stato alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni e dalla valorizzazione o dismissione dei beni immobili del Corpo forestale dello Stato che dovessero risultare coincidenti, in termini di funzioni svolte, con quelli già esistenti di altre Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle regioni. Si tratta, in altre parole, di ridurre e di accorpare i piccoli presìdi di polizia e di evitare che sulla stessa porzione di territorio siano presenti, in strutture separate, commissariato di Polizia di Stato, distaccamento di polizia stradale, stazione dei carabinieri, presidio della Guardia di finanza, comando della polizia municipale, stazione del Corpo forestale dello Stato eccetera. Come accennato in precedenza, le sole strutture del Corpo forestale dello Stato ammontano a 1.150 comandi di stazione, 21 coordinamenti territoriali per l'ambiente, 16 coordinamenti distrettuali, 75 coordinamenti provinciali, 15 coordinamenti regionali eccetera. Una razionalizzazione di tutte queste sovrapposizioni comporterà una riduzione di costi e libererà risorse da impiegare a favore delle attività operative a tutela dell'ambiente (articolo 9).

 

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      Il personale del soppresso Corpo forestale dello Stato sarà trasferito, a domanda, e sulla base delle funzioni svolte in precedenza all'interno del medesimo Corpo, nei ruoli del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo della amministrazione di destinazione. In tutte le fasi del trasferimento saranno garantiti il coinvolgimento dei sindacati e le condizioni contrattuali e il trattamento economico acquisiti (articolo 8).
      In ragione dell'attività svolta, e al fine di una loro valorizzazione, i centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale del Corpo forestale dello Stato saranno trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 10).
      Merita inoltre una disposizione a parte la gestione della foresta di Tarvisio, nella regione Friuli Venezia Giulia che, di proprietà del Fondo edifici di culto, viene oggi gestita sulla base di una convenzione con il Corpo forestale dello Stato. A seguito della soppressione del Corpo, i mezzi, le strutture e gli uomini già operanti presso la foresta saranno trasferiti al Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia, con il quale il Fondo edifici di culto potrà stipulare la nuova convenzione per la gestione della stessa.
      Per preservare e per trasmettere la storia e i valori del Corpo forestale dello Stato che dal 1822 ha svolto importantissimi compiti nel campo della tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e nella repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo saranno attribuite alla Polizia ambientale (articolo 12). La legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», è abrogata (articolo 13).
      Si auspica, pertanto, che le resistenze corporative non impediscano una rapida e condivisa approvazione della presente proposta di legge intesa quale primo passo verso un generale ripensamento di tutta l'organizzazione statale che possa essere sostenibile sia dal punto di vista economico che operativo. Si tratta di una scelta di razionalizzazione e di valorizzazione di importantissime risorse che devono essere impegnate al meglio e alle migliori condizioni per potere operare innanzitutto per la legalità e per la difesa di altri diritti fondamentali, come quello alla salute e a un ambiente sano e pulito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente degli ecosistemi agroforestali, reca disposizioni per la razionalizzazione, la riorganizzazione e l'eliminazione delle aree di sovrapposizione, esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle funzioni esercitate dalle regioni.

Art. 2.
(Polizia ambientale).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la polizia ambientale, di seguito denominata «Polizia ambientale».
      2. La Polizia ambientale è specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, nonché nella sicurezza agroalimentare, e provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi.
      3. I compiti istituzionali, di cui al comma 1, svolti dal Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono trasferiti alla Polizia ambientale.
      4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono avvalersi della collaborazione della Polizia ambientale per i compiti di cui al comma 2.

 

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      5. Il Corpo forestale dello Stato è soppresso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per il trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, nonché per la definizione delle modalità di trasferimento dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle regioni e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2.
      2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ricognizione delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferimento delle stesse alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni;

          b) razionalizzazione, riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione derivanti dal trasferimento delle funzioni di cui alla lettera a);

          c) riassegnazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle lettere a) e b) al Ministero dell'interno e, in particolare, al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo previa

 

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intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.
(Trasferimento di funzioni alla Polizia ambientale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 prevedono il trasferimento di funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato alla Polizia ambientale e sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, essi prevedono il trasferimento delle seguenti funzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

          b) prevenzione, sorveglianza, accertamento e repressione dei traffici illeciti e dello smaltimento illegale dei rifiuti;

          c) prevenzione, sorveglianza, accertamento e repressione degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

          d) contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e alla repressione delle alterazioni dell'ambiente commesse in violazione della relativa normativa;

          e) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

 

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          f) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa dell'Unione europea;

          g) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

          h) controlli derivanti dalla normativa agroforestale e ambientale dell'Unione europea e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

          i) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

          l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

          m) formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale della Polizia ambientale, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente mediante l'utilizzo della Scuola del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, trasferita alla Polizia ambientale. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono posti a carico degli operatori medesimi.

 

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Art. 5.
(Trasferimento di funzioni al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 prevedono il trasferimento di funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, essi prevedono il trasferimento delle seguenti funzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;

          b) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.
(Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative alla Polizia ambientale e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 prevedono il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato alla Polizia ambientale e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

 

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del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, necessari allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi degli articoli 4 e 5;

          b) rideterminazione delle strutture periferiche al fine di assicurare maggiori livelli di funzionalità attraverso un'equilibrata distribuzione territoriale;

          c) conseguimento di risparmi di spesa per effetto della riduzione degli organi di amministrazione, nonché della razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e del minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Art. 7.
(Trasferimento di funzioni e dei relativi beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative alle regioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 prevedono il trasferimento di funzioni e dei relativi beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative alle regioni e sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. In particolare, essi prevedono il trasferimento delle seguenti funzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attività di studio, con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti

 

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connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; attività di educazione ambientale; previsione di una modalità stabile di coordinamento e di trasferimento dei dati di cui alla presente lettera tra le regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) controllo del manto nevoso e previsione del rischio di valanghe, nonché attività consultive e statistiche connesse;

          c) eventuali ulteriori funzioni individuate a seguito della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono, altresì, l'individuazione e il trasferimento alle regioni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale del Corpo forestale dello Stato trasferite, ai sensi degli articoli 4 e 5, alla Polizia ambientale e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      3. Le funzioni trasferite alle regioni ai sensi del presente articolo comportano la soppressione della medesima funzione svolta a livello statale.

Art. 8.
(Personale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 riguardanti il trasferimento del personale nei ruoli del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle regioni sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro

 

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per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) volontarietà della domanda di trasferimento, in considerazione delle funzioni svolte in precedenza all'interno del Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione di destinazione;

          b) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisiti;

          c) coinvolgimento, in tutte le fasi del trasferimento, delle organizzazioni sindacali.

Art. 9.
(Aree di sovrapposizione).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 prevedono, al fine di conseguire risparmi di spesa, la razionalizzazione, la riorganizzazione e l'eliminazione delle aree di sovrapposizione derivanti dal trasferimento delle funzioni dal Corpo forestale dello Stato alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni e sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuazione e trasferimento al demanio dello Stato, per la loro valorizzazione o dismissione, dei beni immobili del Corpo forestale dello Stato che risultano coincidenti, in termini di funzioni svolte, con quelli già esistenti di altre Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle regioni;

 

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          b) soppressione delle eventuali sovrapposizioni nelle strutture organizzative che derivano dal trasferimento di funzioni dal Corpo forestale dello Stato alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni.

Art. 10.
(Attribuzione di strutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Al fine della loro valorizzazione in ragione dell'attività svolta, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, le strutture destinate alla salvaguardia della biodiversità e, in particolare, i centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale del Corpo forestale dello Stato sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 6 disciplinano il trasferimento del personale dei centri di cui al comma 1 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.
(Gestione della foresta di Tarvisio).

      1. La foresta di Tarvisio è gestita mediante un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto e il Corpo forestale della regione Friuli Venezia Giulia.
      2. Alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 e con le modalità previste dallo statuto della regione Friuli Venezia Giulia, si provvede a trasferire alla medesima regione i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali del Corpo forestale dello Stato relativi alla gestione della foresta di Tarvisio.

 

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Art. 12.
(Bandiere e decorazioni).

      1. Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Polizia ambientale.

Art. 13.
(Abrogazione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, la legge 6 febbraio 2004, n. 36, è abrogata.


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