PDL 4910
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4910
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CAMBURSANO
Modifiche agli articoli 116 e 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di pubblicità dei tassi delle operazioni di finanziamento e di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche o gli intermediari finanziari e i clienti, all'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni di origine bancaria, e all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di soppressione della Commissione per la tutela del risparmio
Presentata il 26 gennaio 2012
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, al comma 1, lettera
a), ripristina la formulazione del comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1
o settembre 1993, n. 385, il cui senso è stato letteralmente «stravolto» dalle modifiche apportate all'articolo 13 della legge n. 262 del 2005; alla lettera
b) ripropone il ruolo concorrente della Commissione per le società e la borsa (CONSOB) nell'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza bancaria.
Il comma 2 modifica la norma che limita – con almeno dubbia legalità – il diritto di voto delle fondazioni nelle banche conferitarie.
Con il comma 3 è soppressa la superflua e irrazionale sovrastruttura rappresentata dalla Commissione per la tutela del risparmio, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 30, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 262 del 2005).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 1, le parole: «tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «tasso effettivo globale annuo»;
b) all'articolo 128-bis, comma 2, dopo le parole: «su proposta della Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «e della CONSOB».
2. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la fondazione, scaduti i termini indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione e anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza nella misura idonea a determinare la perdita di controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato e all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio».
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.