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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4897 |
«a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; (i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura devono essere individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato);
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti».
Come si evince dalle norme vigenti, i limiti dimensionali si pongono come parametri rigidi al di sopra dei quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza del requisito della natura artigiana nell'organizzazione dell'impresa: il superamento di tali limiti comporta inevitabilmente la perdita della relativa qualifica con la conseguente revoca dei benefìci e delle agevolazioni previsti per il settore dell'artigianato, anche con riferimento alle agevolazioni contributive per i dipendenti, e con l'annullamento dell'inquadramento previdenziale obbligatorio per l'imprenditore artigiano e per i suoi familiari collaboratori.
Tale limitazione, anche se risponde all'esigenza di riconoscere la qualifica artigiana a imprese con una dimensione di organico compatibile con la funzione della partecipazione prevalente della componente del lavoro (dall'imprenditore o socio artigiano ai propri dipendenti) rispetto all'organizzazione aziendale basata, secondo i settori di attività, sull'utilizzazione di macchinari e di strumenti con diverso grado di meccanizzazione o automatizzazione (soprattutto nel caso delle lavorazioni in serie), costituisce tuttavia un vincolo formale e rigido che ormai risulta di carattere convenzionale e non risponde alla dimensione propriamente economica della vita dell'impresa nell'evoluzione del mercato, giungendo anche a compromettere la libertà dell'impresa artigiana.
Nell'ottica esposta le modifiche proposte all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985 risultano mirate, in primo luogo, ad aumentare e a rendere maggiormente flessibili i limiti dimensionali attualmente previsti e a favorire, al contempo, l'incremento dei livelli di occupazione giovanile e l'avviamento al lavoro nelle imprese artigiane, nonché a consentire la creazione di migliori condizioni per la qualificazione professionale degli apprendisti valorizzando la funzione formativa dell'imprenditoria artigiana sul luogo di lavoro.
In via specifica, l'aumento dimensionale riguarda le imprese che organizzano l'attività con un processo produttivo di lavorazione non in serie (in cui rientrano sia attività di produzione di beni, sia prestazioni di servizi), nonché le attività di lavorazione in serie nelle quali il processo produttivo, nel suo insieme e nelle singole fasi di lavorazione in cui esso si scompone, non risulta del tutto automatizzato.
L'aumento dei limiti dimensionali delle due categorie economiche di attività in serie e non in serie sarebbe comunque controbilanciato dal mantenimento di alcuni requisiti sostanziali ed essenziali nell'organizzazione aziendale consistenti nella prevalenza tecnica e funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa da parte dell'imprenditore artigiano o dei soci artigiani, nonché dei vari addetti (dipendenti, soci e familiari collaboratori), rispetto al processo produttivo e all'impiego del «capitale» (in quanto impresa labour intensive).
Per quanto concerne le imprese di trasporto di persone e di merci, analogamente alle altre categorie dimensionali di impresa artigiana, oltre ad aumentare il
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, primo comma:
1) alla lettera a), le cifre: «18», «9» e «22» sono sostituite dalle seguenti: «24», «12» e «28»;
2) alla lettera b), le cifre: «9», «5» e «12» sono sostituite dalle seguenti: «12», «6» e «16»;
3) alla lettera c), le parole: «sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
4) alla lettera d), le parole: «un massimo di 8 dipendenti;» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 8; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 18 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;»;
5) alla lettera e), dopo le parole: «costruzioni edili» sono inserite le seguenti: «, escluse le imprese che hanno per scopo esclusivo lo svolgimento di opere specifiche o specializzate o di lavori di completamento, di finitura e di manutenzione ordinaria di edifici, di loro pertinenze e di altri manufatti edilizi» e le cifre: «10», «5» e «14» sono sostituite dalle seguenti: «12», «6» e «18»;
b) all'articolo 4, secondo comma:
1) al numero 1), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) sono computati i lavoratori a domicilio per la sola quota eccedente il terzo del numero dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;»;
3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei familiari che svolgono mansioni amministrative»;
4) al numero 4), le parole: «nell'impresa artigiana» sono sostituite dalle seguenti: «, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana»;
5) il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) non computati gli impiegati che svolgono mansioni amministrative»;
c) all'articolo 5, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le imprese artigiane che, per specifiche esigenze produttive, abbiano superato, fino al valore del 30 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati dall'articolo 4 per un periodo non superiore a due anni mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Esse perdono la qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge, compresi quelli contributivi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del periodo di due anni o dalla data del superamento del limite 30 per cento. Al fine di calcolare il superamento di tali limiti si fa riferimento alla media annua dell'orario di lavoro effettivamente prestato sul posto di lavoro, a esclusione di tutti i periodi di assenza e di astensione dal lavoro previsti dalle disposizioni vigenti».
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