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PDL 4897

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4897



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLI, RUGGERI

Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di limiti dimensionali dell'impresa artigiana

Presentata il 23 gennaio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è mirata ad aumentare e a rendere flessibili i limiti dimensionali dell'impresa artigiana, al fine di tenere conto della dimensione economica e produttiva assunta dal settore dell'artigianato nell'attuale assetto di mercato e allo scopo, altresì, di favorire la formazione professionale degli apprendisti valorizzando la funzione formativa dell'imprenditoria artigiana sul luogo di lavoro.
      L'impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (cosiddetta «legge quadro per l'artigianato»), può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, purché sia diretto e guidato personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci (partecipanti professionalmente al lavoro), sempre che non vengano superati determinati limiti dimensionali.
      In base ai diversi settori di attività, il citato articolo 4, al primo comma, prevede varie soglie massime del numero dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti:

          «a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

          b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei

 

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dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

          c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; (i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura devono essere individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato);

          d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

          e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti».

      Come si evince dalle norme vigenti, i limiti dimensionali si pongono come parametri rigidi al di sopra dei quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza del requisito della natura artigiana nell'organizzazione dell'impresa: il superamento di tali limiti comporta inevitabilmente la perdita della relativa qualifica con la conseguente revoca dei benefìci e delle agevolazioni previsti per il settore dell'artigianato, anche con riferimento alle agevolazioni contributive per i dipendenti, e con l'annullamento dell'inquadramento previdenziale obbligatorio per l'imprenditore artigiano e per i suoi familiari collaboratori.
      Tale limitazione, anche se risponde all'esigenza di riconoscere la qualifica artigiana a imprese con una dimensione di organico compatibile con la funzione della partecipazione prevalente della componente del lavoro (dall'imprenditore o socio artigiano ai propri dipendenti) rispetto all'organizzazione aziendale basata, secondo i settori di attività, sull'utilizzazione di macchinari e di strumenti con diverso grado di meccanizzazione o automatizzazione (soprattutto nel caso delle lavorazioni in serie), costituisce tuttavia un vincolo formale e rigido che ormai risulta di carattere convenzionale e non risponde alla dimensione propriamente economica della vita dell'impresa nell'evoluzione del mercato, giungendo anche a compromettere la libertà dell'impresa artigiana.
      Nell'ottica esposta le modifiche proposte all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985 risultano mirate, in primo luogo, ad aumentare e a rendere maggiormente flessibili i limiti dimensionali attualmente previsti e a favorire, al contempo, l'incremento dei livelli di occupazione giovanile e l'avviamento al lavoro nelle imprese artigiane, nonché a consentire la creazione di migliori condizioni per la qualificazione professionale degli apprendisti valorizzando la funzione formativa dell'imprenditoria artigiana sul luogo di lavoro.
      In via specifica, l'aumento dimensionale riguarda le imprese che organizzano l'attività con un processo produttivo di lavorazione non in serie (in cui rientrano sia attività di produzione di beni, sia prestazioni di servizi), nonché le attività di lavorazione in serie nelle quali il processo produttivo, nel suo insieme e nelle singole fasi di lavorazione in cui esso si scompone, non risulta del tutto automatizzato.
      L'aumento dei limiti dimensionali delle due categorie economiche di attività in serie e non in serie sarebbe comunque controbilanciato dal mantenimento di alcuni requisiti sostanziali ed essenziali nell'organizzazione aziendale consistenti nella prevalenza tecnica e funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa da parte dell'imprenditore artigiano o dei soci artigiani, nonché dei vari addetti (dipendenti, soci e familiari collaboratori), rispetto al processo produttivo e all'impiego del «capitale» (in quanto impresa labour intensive).
      Per quanto concerne le imprese di trasporto di persone e di merci, analogamente alle altre categorie dimensionali di impresa artigiana, oltre ad aumentare il

 

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limite massimo di organico in senso comprensivo di un determinato numero di apprendisti, fino ad oggi non espressamente previsti per tale categoria di imprese, introdotta anche la possibilità di aumentare ulteriormente il numero massimo dei dipendenti entro una determinata soglia dimensionale a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Grazie a tale misura, oltre a favorire l'inserimento degli apprendisti nel settore artigiano del trasporto, sarebbe anche possibile consentire alle medesime imprese di mantenere la propria qualifica artigiana usufruendo al contempo dei provvedimenti che attualmente risultano mirati a favorire la ristrutturazione e l'aggregazione delle imprese del settore e il loro ampliamento dimensionale.
      Riguardo al settore dell'edilizia, oltre ad aumentare gli attuali limiti dimensionali vengono anche stabiliti appositi criteri di distinzione tra le imprese che svolgono attività complesse di costruzioni edili e le altre imprese nel settore edile che svolgono esclusivamente lavorazioni specifiche o specializzate, di natura integrativa o connessa rispetto all'attività complessa di costruzione edile, ovvero lavori di completamento, finitura e manutenzione ordinaria, per le quali sono applicati i maggiori limiti previsti per la fascia dimensionale delle imprese che non lavorano in serie.
      Le modifiche riportate in materia di trasporto e di edilizia risultano anche mirate a superare le gravi situazioni di incertezza e di contenzioso che si sono verificate durante l'applicazione della legge quadro per l'artigianato, soprattutto ai fini contributivi e previdenziali.
      In particolare, riguardo al settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (per le quali non si prevede un aumento dimensionale) si propone di aggiornare il relativo procedimento di individuazione prevedendo un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, previa intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (attualmente tali mestieri risultano individuati in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, adottato sentiti le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato, quale organo tecnico-consultivo presso l'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di artigianato, ormai soppresso).
      Parallelamente le modifiche sono mirate a disciplinare in modo maggiormente completo e funzionale l'organico presente nell'impresa artigiana.
      In primo luogo, le modifiche sono mirate a rendere più coerente il criterio di calcolo dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana, facendo rientrare nell'organico dell'impresa artigiana i familiari, i soci e i dipendenti che nell'impresa svolgono effettivamente e professionalmente il proprio lavoro prevalente nel processo produttivo, escludendo in tal senso dal computo gli altri addetti che si limitano a svolgere mansioni meramente amministrative funzionalmente indipendenti, per loro stessa natura, rispetto al processo produttivo aziendale.
      Al fine di favorire la permanenza nell'impresa artigiana degli apprendisti passati in qualifica, è altresì aumentato da due a tre anni il periodo di tempo durante il quale tali addetti sono mantenuti in servizio nell'impresa senza essere conteggiati nell'organico dell'impresa medesima.
      Inoltre, al fine di superare i conflitti interpretativi insorti sul conteggio dei lavoratori a domicilio, tale categoria di lavoratori è computata per la sola quota eccedente il terzo del numero dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana, contrariamente alla situazione attuale nella quale il semplice superamento della quota di un terzo degli altri addetti occupati nell'impresa poteva provocare ingiustificatamente il conteggio di tutti i lavoranti a domicilio impiegati dall'impresa artigiana, vanificando la ratio della norma che risulta mirata, invece, ad assicurare un equo criterio di proporzionalità nell'organico aziendale tra dipendenti non apprendisti e lavoratori a domicilio.
 

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      Infine, si introduce un'ulteriore modifica mirata a rendere maggiormente flessibile il limite dimensionale dell'impresa artigiana nel senso di riconoscere all'impresa artigiana la facoltà di conservare la propria qualifica aumentando i limiti massimi, per specifiche esigenze produttive, fino al 30 per cento e per un periodo massimo di due anni (attualmente si riconosce tale facoltà fino a un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare), così da poter programmare in modo graduale l'eventuale ampliamento della propria dimensione organizzativa e riservandosi, secondo i casi, la possibilità di rientrare nell'ambito della dimensione normale, ovvero di continuare a sviluppare e espandere l'organizzazione aziendale assumendo natura industriale o di terziario con un passaggio non necessariamente traumatico, derivante dal repentino venir meno dello status agevolativo inerente alla propria qualifica artigiana.
      Anche in tal caso, al fine di ricomporre il contenzioso insorto in numerose situazioni concrete con gli istituti previdenziali, si dispone espressamente che le imprese interessate perdono la qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge, compresi quelli contributivi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del periodo di due anni o dalla data del superamento del limite del 30 per cento, mantenendo ferma la relativa qualifica artigiana durante il periodo già maturato di superamento dei predetti limiti. Inoltre al fine di calcolare in modo certo il superamento dei predetti limiti indicati si dispone che deve farsi riferimento alla media annua dell'orario di lavoro effettivamente prestato sul posto di lavoro, a esclusione di tutti i periodi di assenza e di astensione dal lavoro previsti dalle disposizioni vigenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, primo comma:

              1) alla lettera a), le cifre: «18», «9» e «22» sono sostituite dalle seguenti: «24», «12» e «28»;

              2) alla lettera b), le cifre: «9», «5» e «12» sono sostituite dalle seguenti: «12», «6» e «16»;

              3) alla lettera c), le parole: «sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

              4) alla lettera d), le parole: «un massimo di 8 dipendenti;» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 8; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 18 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;»;

              5) alla lettera e), dopo le parole: «costruzioni edili» sono inserite le seguenti: «, escluse le imprese che hanno per scopo esclusivo lo svolgimento di opere specifiche o specializzate o di lavori di completamento, di finitura e di manutenzione ordinaria di edifici, di loro pertinenze e di altri manufatti edilizi» e le cifre: «10», «5» e «14» sono sostituite dalle seguenti: «12», «6» e «18»;

          b) all'articolo 4, secondo comma:

              1) al numero 1), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

 

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              2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
      «2) sono computati i lavoratori a domicilio per la sola quota eccedente il terzo del numero dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;»;

              3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei familiari che svolgono mansioni amministrative»;

              4) al numero 4), le parole: «nell'impresa artigiana» sono sostituite dalle seguenti: «, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana»;

              5) il numero 6) è sostituito dal seguente:
      «6) non computati gli impiegati che svolgono mansioni amministrative»;

          c) all'articolo 5, il sesto comma è sostituito dal seguente:
      «Le imprese artigiane che, per specifiche esigenze produttive, abbiano superato, fino al valore del 30 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati dall'articolo 4 per un periodo non superiore a due anni mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Esse perdono la qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge, compresi quelli contributivi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del periodo di due anni o dalla data del superamento del limite 30 per cento. Al fine di calcolare il superamento di tali limiti si fa riferimento alla media annua dell'orario di lavoro effettivamente prestato sul posto di lavoro, a esclusione di tutti i periodi di assenza e di astensione dal lavoro previsti dalle disposizioni vigenti».


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