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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4240-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4240 Lanzarin recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata»;
considerato che le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4240 recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata;
rilevato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato che:
le modifiche contenute nel comma 1 dell'articolo 2 potrebbero essere oggetto di censure da parte delle competenti istituzioni comunitarie, atteso l'eccessivo protrarsi degli effetti di quelle autorizzazioni non più conformi al nuovo dettato normativo introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010;
le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2, nel consentire di miscelare gli oli usati, non sembrano in linea con la direttiva comunitaria 2008/98/CE che richiama, invece, la necessità di tenere
sarebbe stato comunque opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
considerato che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con nota trasmessa in data odierna:
ha ritenuto congrua e proporzionata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento;
con riferimento alla compatibilità delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, con la normativa dell'Unione europea, non ha espresso valutazioni definitive ed inequivoche, evidenziando che la direttiva 2008/98/CE non prevede un divieto generalizzato di miscelazione, ma contiene una serie di disposizioni dalla quali è ricavabile invece la conclusione secondo la quale in alcuni casi la miscelazione è consentita,
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «previa convenzione» aggiungere le seguenti: «a titolo non oneroso».
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, siano pienamente conformi alla direttiva 2008/98/CE, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi connessi all'applicazione di sanzioni.
La XIV Commissione (Politiche per l'Unione Europea),
esaminato il disegno di legge C. 4240 Lanzarin: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata»;
rilevato che:
l'articolo 2 della proposta di legge prevede che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali – consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G del decreto legislativo n. 152 del 2006 («Codice dell'Ambiente») – restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime;
il medesimo articolo dispone che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, del medesimo Codice dell'Ambiente, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi;
ricordato che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo possibilità di deroghe circoscritte, e che l'articolo 21 della medesima direttiva prevede che gli oli usati siano raccolti separatamente;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 2 del progetto di legge al fine di renderlo maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva sopra richiamate.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4240, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;
considerato che il provvedimento inerisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 anche gli sfalci e potature derivanti da attività agricole;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la disciplina recata dall'articolo 3 debba essere attuata con il coinvolgimento delle regioni interessate;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le regioni siano tenute ad elaborare entro tempi certi i piani regionali dei rifiuti e delle biomasse, volti a consentire una più razionale gestione del territorio.
TESTO | |
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «, nella selvicoltura» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana». | |
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente: | 1. Identico. |
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti | |
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prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime». | |
1. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: | 2. Identico. |
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». | «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». |
Soppresso. | |
1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: | |
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente | |
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e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti». | |
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente: | |
«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.». |
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