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PDL 4933-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4933-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 3075)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 febbraio 2012

(Relatore: CILLUFFO)


NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 9 febbraio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4933 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il provvedimento, ripartito in tre capi, corrispondenti agli argomenti indicati nel titolo, reca un contenuto sostanzialmente omogeneo. Il Capo I si articola, infatti, in un complesso di norme volte a disciplinare la composizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore, mentre il Capo I-bis contiene disposizioni volte a coordinare la disciplina contenuta nel decreto in esame con quella recata dalla recentissima legge 27 gennaio 2012, n. 3, che ha introdotto un procedimento per la composizione delle crisi di sovraindebitamento nelle quali versino i soggetti non assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. Il Capo III, rubricato «Disposizioni per l'efficienza della giustizia civile», contiene invece un complesso di disposizioni (concernenti il procedimento innanzi al giudice di pace, la soppressione dell'istanza di trattazione nei procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e la proroga dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria) che appaiono strumentali alla funzionalità della giustizia civile; non appare, invece, riconducibile a tale ambito materiale, né alle finalità perseguite dal provvedimento, la disposizione recata dall'articolo 16, che reca disposizioni in materia di collegi sindacali nelle Società a responsabilità limitata;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                il decreto-legge, al Capo I-bis e all'articolo 14, novella norme di recentissima approvazione: si tratta, rispettivamente, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (non ancora entrata in vigore), e dell'articolo 26 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012); tale circostanza, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                il decreto-legge, in relazione alla disciplina delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, contiene una normativa che si sovrappone a quella recata dalla recentissima legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012 e non ancora entrata in vigore. In particolare, mentre la disciplina contenuta nel decreto si riferisce alla condizione di sovraindebitamento del consumatore (la persona fisica che abbia agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), la normativa contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, si riferisce alla condizione di sovraindebitamento di colui che non sia assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali (presumibilmente, quindi, si tratta della persona fisica che abbia contratto debiti nell'esercizio della propria attività professionale o

 

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imprenditoriale, dei piccoli imprenditori esercenti un'attività commerciale anche in forma collettiva, nonché dell'imprenditore agricolo), senza che, tuttavia, il discrimine tra le due fattispecie sia oggetto di definizione. Peraltro, anche a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 3 nel corso dell'esame al Senato, se da un lato le procedure previste per consentire l’«esdebitazione» del consumatore e del professionista o del piccolo imprenditore sono state coordinate – introducendo, ad esempio, anche nel secondo caso, l'istituto della liquidazione del patrimonio in alternativa all'accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento – dall'altro, le procedure stesse rimangono comunque coincidenti, salvo limitatissime eccezioni che sembrerebbero ispirate ad un tendenziale favor per il consumatore, con la conseguenza che numerose disposizioni normative sono state duplicate e dislocate in due distinti atti legislativi. L'introduzione di una disciplina parallela a quella già contenuta nella legge n. 3 determina evidenti sovrapposizioni e conseguenti problemi applicativi, anche per quanto attiene, per esempio, alle sanzioni, agli organismi di composizione delle due tipologie di crisi e ai relativi adempimenti (la definizione dei requisiti degli organismi di composizione della crisi è demandata, infatti, in entrambi i casi a regolamenti ministeriali da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge: al riguardo, non appare, ad esempio, chiaro se i medesimi organismi possano operare con riferimento ad entrambe le tipologie di crisi, ovvero debbano essere istituiti organismi distinti, né se debbano essere adottati due decreti ministeriali ovvero ne possa essere adottato uno solo);

            sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

                il provvedimento, agli articoli 5, comma 4, 8, comma 5, e 11-decies, comma 5, laddove dispone l'applicazione degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile «in quanto compatibili», nonché all'articolo 2, comma 1, laddove opera un riferimento all'articolo 545 del codice di procedura civile e alle «altre disposizioni contenute in leggi speciali» contiene richiami normativi generici;

                esso, inoltre, all'articolo 11-decies, comma 1, lettera d), nonché all'articolo 11-duodecies, lettera p), capoverso articolo 16, comma 1, lettera d), subordina l'esdebitazione del debitore, tra l'altro, all'aver soddisfatto, «almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione» utilizzando una locuzione che appare suscettibile di ingenerare problemi applicativi in quanto non idonea a individuare un criterio univoco per valutare la soddisfazione dei creditori;

                infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in

 

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difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si valuti l'opportunità di introdurre una disciplina comune alle analoghe fattispecie della composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore e della composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali, inserendola in un unico contesto normativo, specificando, di volta in volta, le eventuali differenze e chiarendo i rispettivi ambiti applicativi.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame presso la Commissione di merito, del disegno di legge C. 4933 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4933, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4933, di conversione del decreto-legge 212/2011, approvato dal Senato, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti,

            esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento».


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212
 

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Allegato Allegato

TESTO approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione
      

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

        Il capo I è sostituito dal seguente:

        Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono soppressi.

«Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE
 

Sezione I
PROPOSTA DEL CONSUMATORE
 

        Art. 1. – (Finalità e definizioni). – 1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 3.

 
        2. Ai fini del presente capo, si intende per “sovraindebitamento del consumatore” una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.  

        Art. 2. – (Presupposti di ammissibilità della proposta). – 1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, e indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, nonché le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la

 
 

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liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  
        2. La proposta non è ammissibile:  
            a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;  
            b) quando nei confronti del consumatore è stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8;  
            c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.  

        Art. 3. – (Contenuto della proposta di piano). – 1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

 
        2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità del piano.  
        3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.  
        4. La proposta è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.  

        Art. 4. – (Deposito della proposta). – 1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza ed è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

 
        2. Alla proposta sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:  
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;  
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;  
 

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            c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;  
            d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  
            e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla concreta fattibilità del piano avuto riguardo anche all'elenco dei beni mobili o immobili che i terzi garanti mettono a disposizione per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.  

        Art. 5. – (Procedimento di omologazione). – 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Qualora la sola incompletezza dei documenti di cui all'articolo 4 determini la impossibilità di ammissione alla procedura, il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti.

 
        2. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, risolta ogni altra contestazione, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies, presso gli uffici competenti.  
        3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione II del presente capo.  
        4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.  
 

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        Art. 6. – (Effetti dell'omologazione). – 1. Dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

 
        2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 5, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.  
        3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.  
        4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.  
        5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è richiesto al tribunale e si applica l'articolo 5, comma 4.  

        Art. 7. – (Esecuzione del piano omologato). – 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 
        2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il debitore o per i terzi garanti il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il piano, il debitore deve darne prontamente notizia all'organismo di composizione della crisi che verifica con i creditori la possibilità di apportare una modifica al piano previa autorizzazione del giudice. Se l'esecuzione del piano diviene impossibile, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.  
        3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.  
        4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.  
 

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        5. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.  

        Art. 8. – (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione). – 1. L'omologazione del piano è revocata quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'omologazione del piano è altresì revocata se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio e si applica l'articolo 5, comma 4.

 
        2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:  
            a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;  
            b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.  

        3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

 
        4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.  
        5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.  

Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
 

        Art. 9. – (Liquidazione dei beni). – 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata dalla sezione I del presente capo, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

 
        2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4.  
 

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        3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e ove quest'ultimo abbia fatto accesso alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.  
        4. Non sono compresi nella liquidazione:  
            a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;  
            b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;  
            c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;  
            d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.  

        Art. 10. – (Conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione). – 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, con decreto avente il contenuto di cui al comma 2 dell'articolo 11, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio del debitore nell'ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano ai sensi dell'articolo 8.

 
        2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 4 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.  

        Art. 11. – (Decreto di apertura della liquidazione). – 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 5, comma 4.

 
        2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:  
            a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nomina un liquidatore, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
            b) dispone che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;  
            c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;  
 

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            d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura del liquidatore presso gli uffici competenti;  
            e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.  

        3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

 

        Art. 11-bis. – (Inventario ed elenco dei creditori). – 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 4, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

 
            a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 11-ter;  
            b) la data entro cui vanno presentate le domande;  
            c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.  

        Art. 11-ter. – (Domanda di partecipazione alla liquidazione). – 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

 
            a) l'indicazione delle generalità del creditore;  
            b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;  
            c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;  
            d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;  
 

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            e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.  

        2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

 

        Art. 11-quater. – (Formazione del passivo). – 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 11-ter e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera a).

 
        2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.  
        3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.  
        4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 5, comma 4.  

        Art. 11-quinquies. – (Liquidazione). – 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.

 
        2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità al programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.  
        3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 11 e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.  
 

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        Art. 11-sexies. – (Azioni del liquidatore). – 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2. Il liquidatore può promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

 

        Art. 11-septies. – (Beni e crediti sopravvenuti). – 1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.

 

        Art. 11-octies. – (Creditori posteriori). – 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura.

 

Sezione III
DISPOSIZIONI COMUNI
 

        Art. 11-novies. – (Organismi di composizione della crisi). – 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

 
        2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.  
        3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso regolamento sono disciplinate la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.  
        4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
        5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.  
        6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2.  
 

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        7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del presente capo.  
        8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 7, comma 1, o 11, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.  
        9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.  
        10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.  

        Art. 11-decies. – (Esdebitazione). – 1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddisfatti, a condizione che:

 
            a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;  
            b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;  
            c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 11-undecies;  
            d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.  

        2. L'esdebitazione è esclusa:

 
            a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;  
 

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            b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.  

        3. L'esdebitazione non opera:

 
            a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;  
            b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.  

        4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il decreto.

 
        5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.  

        Art. 11-undecies. – (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

 
            a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;  
            b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;  
            c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano;  
            d) dopo il deposito della proposta di piano, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;  
            e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.  
 

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        2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

 
        3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.  
        4. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro».  

        Dopo il capo I è inserito il seguente:

 

«Capo I-bis
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 

        Art. 11-duodecies. – (Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento). – 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
            a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: “Procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio”;  
            b) dopo la rubrica del capo II è inserita la seguente partizione: “Sezione I – Accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento”;  
            c) all'articolo 6, comma 2, le parole: “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la” sono soppresse;  
            d) all'articolo 7:  
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
        “1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di  
 

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cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, e indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti nonché le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;  
                2) al comma 2:  
                    2.1) alla lettera a), le parole: “procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti procedure concorsuali”;  
                    2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
            “b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”;  
                    2.3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:  
        “b-bis) non ha subìto in precedenza provvedimenti di revoca, annullamento o risoluzione, per cause a lui imputabili, di accordi di composizione della crisi omologati”;  
                3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
        “2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b) e b-bis), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione”;  
            e) all'articolo 8:  
                1) al comma 1, la parola: “redditi” è sostituita dalla seguente: “crediti”;  
 

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                2) al comma 2, dopo le parole: “Nei casi in cui i beni” la parola: “o” è sostituita dalla seguente: “e”;  
                3) il comma 4 è abrogato;  
            f) all'articolo 9:  
                1) al comma 1, dopo le parole: “luogo di residenza o sede” è inserita la seguente: “principale”;  
                2) al comma 3, dopo le parole: “degli ultimi tre esercizi,” sono inserite le seguenti: “ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,”;  
            g) all'articolo 10:  
                1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: “i requisiti previsti dagli articoli 7” è inserita la seguente: “, 8” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportate integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”;  
                2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15, presso gli uffici competenti”;  
                3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
        “3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono nulli”;  
            h) all'articolo 11:  
                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice con il decreto di cui all'articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è stata loro comunicata”;  
                2) al comma 2, le parole: “70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”;  
 

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                3) al comma 5, dopo le parole: “i pagamenti dovuti” sono inserite le seguenti: “secondo il piano”; le parole: “Agenzie fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “amministrazioni pubbliche” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato”;  
            i) all'articolo 12:  
                1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione II”;  
                2) al comma 3, le parole: “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a tre anni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed i crediti oggetto del piano”;  
                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
        “4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è richiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”;  
                4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;  
 

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            l) all'articolo 13, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi”;  
            m) all'articolo 14:  
                1) al comma 2, dopo le parole: “se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile” è inserita la seguente: “anche”;  
                2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ma il tribunale provvede in composizione monocratica”;  
            n) dopo l'articolo 14, è inserita la seguente sezione:  

“Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
 

        Art. 14-bis. – (Liquidazione dei beni). – 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi il debitore, che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche se imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

 
        2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.  
        3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario dei beni del debitore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:  
            a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal debitore nell'assumere le obbligazioni;  
            b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;  
            c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;  
            d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  
            e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.  

        4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

 
 

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        5. Non sono compresi nella liquidazione:  
            a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;  
            b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;  
            c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;  
            d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.  

        Art. 14-ter. – (Conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione). – 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, con decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quater, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi di revoca, annullamento o risoluzione dell'accordo omologato, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14.

 
        2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.  

        Art. 14-quater. – (Decreto di apertura della liquidazione). – 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-bis, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

 
        2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:  
            a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
            b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;  
            c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;  
            d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;  
 

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            e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.  

        3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

 

        Art. 14-quinquies. – (Inventario ed elenco dei creditori). – 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

 
            a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-sexies;  
            b) la data entro cui vanno presentate le domande;  
            c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.  

        Art. 14-sexies. – (Domanda di partecipazione alla liquidazione). – 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

 
            a) l'indicazione delle generalità del creditore;  
            b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;  
            c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;  
            d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;  
            e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.  
 

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        2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

 

        Art. 14-septies. – (Formazione del passivo). – 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-sexies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-quinquies, comma 1, lettera a).

 
        2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.  
        3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.  
        4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.  

        Art. 14-octies. – (Liquidazione)1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.

 
        2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.  
        3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.  

        Art. 14-novies. – (Azioni del liquidatore). – 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e

 
 

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comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-octies, comma 2. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.  

        Art. 14-decies. – (Beni e crediti sopravvenuti). – 1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-bis non costituiscono oggetto della stessa.

 

        Art. 14-undecies. – (Creditori posteriori). – 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quater, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura”;

 
            o) all'articolo 15 è premessa la seguente partizione: “Sezione III – Disposizioni comuni”;  
            p) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:  

        “Art. 15. – (Organismi di composizione della crisi). – 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

 
        2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.  
        3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.  
        4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
        5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.  
        6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.  
        7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del presente capo.  
 

Pag. 48-49

        8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quater, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.  
        9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti, in considerazione del valore della procedura, i criteri di determinazione delle indennità applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.  
        10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.  

        Art. 16. – (Esdebitazione). – 1. Il debitore è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddisfatti, a condizione che:

 
            a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;  
            b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;  
            c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 19;  
            d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.  

        2. L'esdebitazione è esclusa:

 
            a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;  
            b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o  
 

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altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.  

        3. L'esdebitazione non opera:

 
            a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;  
            b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.  

        4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il decreto.

 
        5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica”;  
            q) l'articolo 17 è abrogato;  
            r) all'articolo 18:  
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accesso a banche dati ai fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento”;  
                2) al comma 1, le parole da: “contenuti” fino a: “pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “strettamente necessari ai fini della composizione della crisi, contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle centrali rischi”;  
                3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  

        “2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del comma 2”;

 
 

Pag. 52-53

            s) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:  
        “Art. 19. – (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:  
            a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;  
            b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;  
            c) nel corso della procedura di cui alla sezione I del presente capo, effettua pagamenti non previsti nel piano;  
            d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;  
            e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.  

        2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

 
        3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.  
        4. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro”;  
            t) l'articolo 20 è abrogato.  

        2. Le modificazioni apportate alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 29 febbraio 2012».

 

        L'articolo 12 è soppresso.

        Identico.

 

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        All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la seguente lettera:

        Identico.

        «b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:  
        “Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte”».  

        L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        Identico.

        «Art. 14. – (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). – 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».  

        All'articolo 16:

        Identico.

            al comma 1, la lettera a) è soppressa;  
            il comma 2 è soppresso.  
 

        Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile».

 

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Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)
      
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;  

emana
il seguente decreto-legge:
 

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1.
(Finalità e definizioni).

Articolo 1.
(Finalità e definizioni).

        1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.

        Soppresso.

 


(*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto.
      Le modifiche apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo).

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        2. Ai fini del presente decreto si intende per:  
            a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;  
            b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.  

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Articolo 2.
(Presupposti di ammissibilità).

Articolo 2.
(Presupposti di ammissibilità).

        1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

        Soppresso.

        2. La proposta è ammissibile quando il debitore:  
            a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;  
            b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.  

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Articolo 3.
(Contenuto dell'accordo).

Articolo 3.
(Contenuto dell'accordo).

        1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

        Soppresso.

        2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.  
        3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.  
        4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:  
            a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;  
            b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.  

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Articolo 4.
(Deposito della proposta di accordo).

Articolo 4.
(Deposito della proposta di accordo).

        1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

        Soppresso.

        2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.  
        3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.  

Pag. 66-67

Articolo 5.
(Procedimento).

Articolo 5.
(Procedimento).

        1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.

        Soppresso.

        2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.  
        3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.  
        4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.  
        5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.  
        6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.  

Pag. 68-69

Articolo 6.
(Raggiungimento dell'accordo).

Articolo 6.
(Raggiungimento dell'accordo).

        1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

        Soppresso.

        2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione è sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.  
        3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.  
        4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.  
        5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.  

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Articolo 7.
(Omologazione dell'accordo).

Articolo 7.
(Omologazione dell'accordo).

        1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

        Soppresso.

        2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.  
        3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.  
        4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.  
        5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

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Articolo 8.
(Esecuzione dell'accordo).

Articolo 8.
(Esecuzione dell'accordo).

        1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

        Soppresso.

        2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.  
        3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.  
        4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.  

Pag. 74-75

Articolo 9.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).

Articolo 9.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).

        1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

        Soppresso.

        2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.  
        3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.  
        4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.  
        5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.  

Pag. 76-77

Articolo 10.
(Organismi di composizione della crisi).

Articolo 10.
(Organismi di composizione della crisi).

        1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

        Soppresso.

        2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.  
        3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.  
        4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.  
        5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
        6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.  
        7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.  
        8. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.  

Pag. 78-79

Articolo 11.
(Disposizioni transitorie).

Articolo 11.
(Disposizioni transitorie).

        1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

        Soppresso.


Pag. 80-81

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Articolo 12.
(Modifiche alla disciplina della mediazione).

Articolo 12.
(Modifiche alla disciplina della mediazione).

        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Soppresso.

            a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:  
        «6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.»;  
            b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».  

Pag. 82-83

Articolo 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

Articolo 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;             a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100 »;

            b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            b) identica;

        «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».  
              b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

        «Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte».


Pag. 84-85

Articolo 14.
(Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Articolo 14.
(Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183).

        1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. L’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

            a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;  
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
        «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;  
            c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».  

Pag. 86-87

Articolo 15.
(Proroga dei magistrati onorari).

Articolo 15.
(Proroga dei magistrati onorari).

        1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

        Identico.

        2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1o gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.  

Pag. 88-89

Articolo 16.
(Modifiche alla disciplina delle società di capitali).

Articolo 16.
(Modifiche alla disciplina delle società di capitali).

        1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;             a) soppressa
            b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:             b) identica.
        «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».  

        2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

        2. Soppresso.


Pag. 90-91

Articolo 17.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011.

 

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Severino, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Severino.


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