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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4935 |
1.1 Contesto dell'Accordo.
Il Trattato di adesione della Croazia rappresenta l'atto conclusivo del processo di progressiva integrazione del Paese nell'Unione europea, avviato ufficialmente con la decisione del Consiglio europeo del giugno 2004 di concedere a Zagabria lo status di candidato e la successiva decisione del Consiglio europeo del 3 ottobre 2005 di dare avvio ai negoziati di adesione. La prospettiva europea della Croazia e dell'intera regione dei Balcani occidentali era peraltro stata riconosciuta già nel 2000 dal Consiglio europeo di Feira e confermata nel 2003 dal Consiglio europeo di Salonicco, che avevano dichiarato tutti i Paesi parte del processo di stabilizzazione e di associazione-PSA (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, Kosovo) «potenziali candidati» all'adesione dell'Unione europea.
Il PSA, proposto dalla Commissione nel maggio 1999 e approvato dal Consiglio affari generali del giugno successivo, definisce la nuova strategia dell'Unione europea nei confronti della regione (dopo l'approccio regionale lanciato nel 1996) e costituisce il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità del PSA sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei e internazionali.
L'adesione della Croazia, attesa per il 1o luglio 2013, rappresenta in questo contesto un traguardo storico sia per il Paese che per l'intera regione e un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione nell'Unione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, in vista dell'obiettivo finale della riunificazione del continente sotto i valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello sviluppo economico. Come nei precedenti allargamenti dell'Unione europea, anche nel caso della Croazia i principali artefici del successo sono i cittadini del Paese che, abbracciando fin dal principio la prospettiva di adesione all'Unione, hanno scelto di impegnarsi con coraggio per costruire una società aperta, una democrazia moderna e un'economia di mercato funzionante. È grazie al sostegno dell'opinione pubblica – dimostrato anche dall'ampio consenso espresso nel referendum sulla ratifica del Trattato di adesione svoltosi nel Paese il 22 gennaio 2012 – che il Governo di Zagabria ha potuto portare a termine con pieno successo un negoziato lungo e impegnativo, che ha richiesto profonde riforme interne per il progressivo allineamento all’acquis comunitario.
La firma del Trattato di adesione, lo scorso 9 dicembre a Bruxelles, ha sancito non solo il successo del processo negoziale, ma al tempo stesso ha confermato l'irreversibilità del processo di allargamento dell'Unione europea, principio strenuamente difeso dal Governo italiano. Si apre ora la strada alle procedure di ratifica
1.2 Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo.
Alla luce dei progressi compiuti dal Paese nella collaborazione con il Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia, il Consiglio europeo del 3 ottobre 2005 si pronuncia a favore dell'apertura dei negoziati di adesione con Zagabria, sulla base del quadro negoziale adottato dal Consiglio il 16 marzo 2005, che stabilisce i princìpi e le procedure per i negoziati tecnici con il Paese candidato. A fine 2005 è avviata la preliminare fase di screening, che prevede un attento esame della legislazione croata nei 35 capitoli in cui viene suddiviso l’acquis, ciascuno corrispondente a uno specifico settore, al fine di valutare lo stato di preparazione del Paese. La prima Conferenza di adesione si svolge il 16 giugno 2006, procedendo all'apertura e alla contestuale chiusura del primo capitolo (25-scienza e ricerca). Il processo negoziale continua negli anni successivi secondo una tempistica dettata dai progressi realizzati dal Paese nell'adeguamento all’acquis comunitario.
Ogni capitolo viene affrontato singolarmente e l'apertura e chiusura delle trattative sono collegate al rispetto da parte del Paese candidato di specifici parametri stabiliti dall'Unione europea (cosiddetti «benchmark»). Si procede pertanto alla chiusura provvisoria dei singoli capitoli sulla base di una posizione comune elaborata dall'Unione europea con l'accordo di tutti gli Stati membri, mentre la definitiva chiusura avviene solo alla fine dell'intero processo negoziale.
Grazie agli enormi sforzi profusi da Zagabria nel processo di riforma e ai positivi risultati raggiunti ai fini del rispetto dei parametri stabiliti, la Conferenza di adesione del 30 giugno 2011 ha formalizzato la chiusura degli ultimi quattro capitoli (8-concorrenza, 23-giustizia e diritti fondamentali, 33-bilancio e 35-altre
1.3 Struttura dell'Accordo.
L'Accordo si compone del Trattato di adesione vero e proprio, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.
1.4 Trattato di adesione.
Il Trattato di adesione (articoli 1-4) contiene le disposizioni procedurali fondamentali che regolano l'adesione della Croazia all'Unione europea. Esse prevedono, in particolare, che la Repubblica di Croazia sia inclusa fra i membri dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (articolo 1, paragrafo 1) e che divenga parte del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (articolo 1, paragrafo 2). Alla Croazia si applicano, pertanto (articolo 2) tutte le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei Trattati di cui all'articolo 1.
Il Trattato, redatto in unico esemplare nelle 24 lingue dell'Unione europea, entrerà in vigore il 1o luglio 2013 a condizione che siano concluse le procedure interne di ratifica da parte degli Stati membri e che tutti gli strumenti di ratifica siano depositati entro il 30 giugno 2013 (articolo 3) presso il Governo della Repubblica italiana, tradizionalmente depositaria dei trattati comunitari.
Con la ratifica del Trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtù dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente Trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo 4).
1.5 Atto di adesione.
L'Atto di adesione disciplina le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) che si rendono a tal fine necessari.
Allegati e protocollo.
L'Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.
Allegato I (articolo 3) Convenzioni e protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce alla data di adesione.
Allegato II (articolo 4) Disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima.
Allegato III (articolo 15) Adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni.
Allegato IV (articolo 16) Altre disposizioni permanenti.
Allegato V (articolo 18) Misure transitorie.
Allegato VI (articolo 35) Sviluppo rurale.
Allegato VII (articolo 36) Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione.
Allegato VIII (articolo 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata.
Allegato IX (articolo 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio.
1.6 Atto finale.
Tale Atto riepiloga i testi sono che sono stati adottati dalla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia in vista della sua adesione all'Unione europea. Si conferma quindi l'accordo politico raggiunto tra le Parti contraenti su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e resi necessari dall'adesione della Croazia, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare tali disposizioni. Le Parti si impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente e a notificare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Atto di adesione. All'Atto finale sono allegate una serie di dichiarazioni rese da parte di tutti gli Stati membri, da alcuni di essi e dalla Croazia. In particolare si attira l'attenzione sulla Dichiarazione comune di Germania e Austria sulla libera circolazione dei lavoratori e su quella della sola Croazia relativa alla disposizione transitoria sulla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia. Segue uno scambio di lettere volto a disciplinare una procedura di informazione e di consultazione tra lo Stato aderente e l'Unione europea nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del Trattato di adesione.
Si attesta, infine, che dall'attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del Trattato e dall'ingresso della Croazia nell'Unione europea sono infatti imputate al bilancio della stessa Unione, che è finanziato da risorse proprie e da trasferimenti di risorse nazionali. Questi ultimi sono decisi nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale approvato all'unanimità dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo (articolo 312 del TFUE). Per l'istituzione di nuove categorie di risorse proprie continuerà a essere necessario il voto all'unanimità in seno al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. La relativa decisione potrà entrare in vigore solo previa approvazione dei singoli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo 311 del TFUE).
Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
La ratifica del Trattato di adesione della Croazia all'Unione europea (accordo di natura mista, in quanto stipulato dall'Unione europea e dagli Stati membri in settori di competenza «non esclusiva» dell'Unione) è necessaria per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del negoziato di adesione della Croazia, conclusosi positivamente con la firma del Trattato il 9 dicembre 2011, e a consentire a Zagabria di entrare a pieno titolo nell'Unione europea a partire dal 1o luglio 2013. Una volta concluse le procedure di ratifica nazionali, l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà il necessario adeguamento della struttura istituzionale, dell'apparato normativo e delle procedure dell'Unione europea volto a garantire la piena integrazione del nuovo Stato membro nell'Unione.
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione; in particolare si tratta di una modifica di legge in quanto i precedenti atti dell'Unione europea non contemplavano la presenza della Repubblica di Croazia tra gli Stati membri, inoltre il fatto assume rilevanza di natura politica.
L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo, in quanto configura l'adempimento di un impegno politico assunto dall'Italia in ambito europeo a favore del processo di adesione della Croazia e, in prospettiva, dell'intera regione dei Balcani occidentali.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il Trattato non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il cui atto costitutivo è stato adottato da ultimo con il Trattato di Lisbona, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Non si ravvisa alcun impatto diretto sulle leggi e sui regolamenti.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i princìpi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Dall'analisi del Trattato non emergono elementi di incompatibilità con l'assetto delle autonomie territoriali e la ripartizione di competenze tra Stato, regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il disegno di legge concerne le relazioni tra gli Stati e pertanto non invade le competenze delle autonomie regionali né territoriali. L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione. Trattandosi dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, non risulta possibile il ricorso alla delegificazione né agli strumenti di semplificazione normativa, essendo la legge di ratifica l'unico strumento normativo utilizzabile.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.
Esiste tuttavia in Parlamento, all'esame della Camera dei deputati, atto Camera n. 3744 d'iniziativa parlamentare, la ratifica di un Accordo bilaterale con la Croazia in materia culturale firmato il 16 ottobre 2008.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto un profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto del Trattato di adesione.
Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, trattandosi della ratifica di un atto concluso in sede europea, in linea con le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'Accordo appare in linea con gli obblighi internazionali e la sua ratifica rappresenta un adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale, non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontrano indirizzi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno al fine di consentirne l'entrata in vigore.
Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa dell'Unione europea, essendo sostanzialmente in linea con i precedenti trattati di adesione.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi agli atti dell'Unione europea e agli accordi internazionali contenuti nell'Accordo risultano corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto il provvedimento in esame non introduce direttamente modifiche e integrazioni a precedenti disposizioni.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si rilevano effetti abrogativi impliciti dalle disposizioni del provvedimento in esame.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non si riscontrano le fattispecie indicate nell'atto normativo in esame.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe sulla materia oggetto dell'intervento normativo, trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Il presente Accordo non prevede la necessità di atti attuativi successivi da parte dell'Italia, limitandosi a disciplinare le condizioni dell'adesione della Croazia all'Unione europea e gli adattamenti delle istituzioni e degli atti dell'Unione europea a tal fine necessari.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Le elaborazioni statistiche contenute nell'Accordo sono curate dall'Unione europea e sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle amministrazioni statali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Trattato stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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