Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4935

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4935



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

con il ministro della difesa
(DI PAOLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(CATANIA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

e con il ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011

Presentato il 7 febbraio 2012
 

Pag. 2


      

torna su
Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge riguarda l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

1.1 Contesto dell'Accordo.

      Il Trattato di adesione della Croazia rappresenta l'atto conclusivo del processo di progressiva integrazione del Paese nell'Unione europea, avviato ufficialmente con la decisione del Consiglio europeo del giugno 2004 di concedere a Zagabria lo status di candidato e la successiva decisione del Consiglio europeo del 3 ottobre 2005 di dare avvio ai negoziati di adesione. La prospettiva europea della Croazia e dell'intera regione dei Balcani occidentali era peraltro stata riconosciuta già nel 2000 dal Consiglio europeo di Feira e confermata nel 2003 dal Consiglio europeo di Salonicco, che avevano dichiarato tutti i Paesi parte del processo di stabilizzazione e di associazione-PSA (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, Kosovo) «potenziali candidati» all'adesione dell'Unione europea.
      Il PSA, proposto dalla Commissione nel maggio 1999 e approvato dal Consiglio affari generali del giugno successivo, definisce la nuova strategia dell'Unione europea nei confronti della regione (dopo l'approccio regionale lanciato nel 1996) e costituisce il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità del PSA sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei e internazionali.
      L'adesione della Croazia, attesa per il 1o luglio 2013, rappresenta in questo contesto un traguardo storico sia per il Paese che per l'intera regione e un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione nell'Unione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, in vista dell'obiettivo finale della riunificazione del continente sotto i valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello sviluppo economico. Come nei precedenti allargamenti dell'Unione europea, anche nel caso della Croazia i principali artefici del successo sono i cittadini del Paese che, abbracciando fin dal principio la prospettiva di adesione all'Unione, hanno scelto di impegnarsi con coraggio per costruire una società aperta, una democrazia moderna e un'economia di mercato funzionante. È grazie al sostegno dell'opinione pubblica – dimostrato anche dall'ampio consenso espresso nel referendum sulla ratifica del Trattato di adesione svoltosi nel Paese il 22 gennaio 2012 – che il Governo di Zagabria ha potuto portare a termine con pieno successo un negoziato lungo e impegnativo, che ha richiesto profonde riforme interne per il progressivo allineamento all’acquis comunitario.
      La firma del Trattato di adesione, lo scorso 9 dicembre a Bruxelles, ha sancito non solo il successo del processo negoziale, ma al tempo stesso ha confermato l'irreversibilità del processo di allargamento dell'Unione europea, principio strenuamente difeso dal Governo italiano. Si apre ora la strada alle procedure di ratifica

 

Pag. 3

nazionali che formalizzeranno l'adesione della Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013.
      Nelle more del perfezionamento del processo di ratifica del Trattato e della sua entrata in vigore, la Croazia acquisisce il ruolo di «osservatore attivo» nell'Unione europea. Oltre a essere informata sull'attività dell'Unione e ricevere le proposte legislative della Commissione, potrà partecipare, sia pure senza diritto di voto, a tutti i gruppi di lavoro consiliari (ad eccezione di un numero limitati di essi) e ai relativi Consigli dell'Unione europea, oltre che ai comitati che assistono la Commissione, in linea con quanto previsto in occasione dei precedenti allargamenti. I rappresentanti croati non parteciperanno ai lavori dei gruppi di allargamento, Balcani occidentali ed EFTA, nonché del gruppo ad hoc per il meccanismo di monitoraggio e di verifica per Romania e Bulgaria e di quello per i seguiti delle conclusioni del Consiglio del 26 aprile 2004 (su Cipro). Tali esclusioni si giustificano con l'esigenza di evitare che la Croazia – che fino alla data dell'adesione resta un Paese candidato e membro del PSA per i Balcani occidentali –, abbia una posizione diversa da quella degli altri Paesi che sono parti di tale processo ovvero partecipi a discussioni relative a obblighi o a situazioni particolari che discendono dai trattati di adesione firmati da alcuni Stati membri e di cui Zagabria non è ancora parte.
      In vista dell'ingresso nell'Unione europea, Zagabria è peraltro chiamata a proseguire le riforme interne necessarie a prepararsi all'adesione. La Commissione monitorerà il rispetto da parte del Paese degli impegni assunti nel corso del negoziato, con particolare riferimento ai settori relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali; giustizia, libertà e sicurezza e politica di concorrenza, in linea con quanto previsto dal meccanismo di monitoraggio pre-adesione concordato in sede di chiusura dei negoziati e incluso nel Trattato di adesione. Un rapporto di monitoraggio globale sarà presentato dalla Commissione nell'autunno 2012, in occasione del prossimo pacchetto di allargamento, mentre un ultimo progress è atteso nel 2013 poco prima dell'adesione della Croazia.

1.2 Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo.

      Alla luce dei progressi compiuti dal Paese nella collaborazione con il Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia, il Consiglio europeo del 3 ottobre 2005 si pronuncia a favore dell'apertura dei negoziati di adesione con Zagabria, sulla base del quadro negoziale adottato dal Consiglio il 16 marzo 2005, che stabilisce i princìpi e le procedure per i negoziati tecnici con il Paese candidato. A fine 2005 è avviata la preliminare fase di screening, che prevede un attento esame della legislazione croata nei 35 capitoli in cui viene suddiviso l’acquis, ciascuno corrispondente a uno specifico settore, al fine di valutare lo stato di preparazione del Paese. La prima Conferenza di adesione si svolge il 16 giugno 2006, procedendo all'apertura e alla contestuale chiusura del primo capitolo (25-scienza e ricerca). Il processo negoziale continua negli anni successivi secondo una tempistica dettata dai progressi realizzati dal Paese nell'adeguamento all’acquis comunitario.
      Ogni capitolo viene affrontato singolarmente e l'apertura e chiusura delle trattative sono collegate al rispetto da parte del Paese candidato di specifici parametri stabiliti dall'Unione europea (cosiddetti «benchmark»). Si procede pertanto alla chiusura provvisoria dei singoli capitoli sulla base di una posizione comune elaborata dall'Unione europea con l'accordo di tutti gli Stati membri, mentre la definitiva chiusura avviene solo alla fine dell'intero processo negoziale.
      Grazie agli enormi sforzi profusi da Zagabria nel processo di riforma e ai positivi risultati raggiunti ai fini del rispetto dei parametri stabiliti, la Conferenza di adesione del 30 giugno 2011 ha formalizzato la chiusura degli ultimi quattro capitoli (8-concorrenza, 23-giustizia e diritti fondamentali, 33-bilancio e 35-altre

 

Pag. 4

questioni), sancendo ufficialmente la conclusione dei negoziati di adesione.
      Tale risultato è stato reso possibile anche grazie a un compromesso raggiunto sul meccanismo di monitoraggio pre-adesione degli impegni assunti da Zagabria nell'ambito del processo negoziale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei parametri previsti nel capitolo 23-sistema giudiziario e diritti umani e ad alcune aree relative ai capitoli 8-concorrenza (ristrutturazione dei cantieri navali e del settore dell'acciaio) e 24-giustizia e affari interni (gestione delle frontiere esterne, cooperazione di polizia, lotta al crimine organizzato e cooperazione giudiziaria). L'adozione di un sistema di verifica rafforzato rispetto alle misure di controllo di norma previste per il periodo successivo alla chiusura del negoziato si è rivelata necessaria per ottenere l'assenso di alcuni Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi) alla conclusione dei negoziati, malgrado il non pieno soddisfacimento di alcuni parametri di chiusura del capitolo 23. Si tratta dei parametri che riguardano l'indipendenza e la professionalità della magistratura, l'efficienza del sistema giudiziario, le investigazioni sui crimini di guerra, la prevenzione della corruzione e il rientro dei rifugiati, in cui sono necessari ulteriori progressi ai fini della formazione di una consolidata prassi applicativa «track record».

1.3 Struttura dell'Accordo.

      L'Accordo si compone del Trattato di adesione vero e proprio, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.

1.4 Trattato di adesione.

      Il Trattato di adesione (articoli 1-4) contiene le disposizioni procedurali fondamentali che regolano l'adesione della Croazia all'Unione europea. Esse prevedono, in particolare, che la Repubblica di Croazia sia inclusa fra i membri dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (articolo 1, paragrafo 1) e che divenga parte del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (articolo 1, paragrafo 2). Alla Croazia si applicano, pertanto (articolo 2) tutte le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei Trattati di cui all'articolo 1.
      Il Trattato, redatto in unico esemplare nelle 24 lingue dell'Unione europea, entrerà in vigore il 1o luglio 2013 a condizione che siano concluse le procedure interne di ratifica da parte degli Stati membri e che tutti gli strumenti di ratifica siano depositati entro il 30 giugno 2013 (articolo 3) presso il Governo della Repubblica italiana, tradizionalmente depositaria dei trattati comunitari.
Con la ratifica del Trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtù dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente Trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo 4).

1.5 Atto di adesione.

      L'Atto di adesione disciplina le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) che si rendono a tal fine necessari.

 

Pag. 5


      Nella parte prima figurano i princìpi generali, che ribadiscono il carattere vincolante delle disposizioni dei Trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, del TUE, siano state approvate delle modifiche ai trattati successivamente alla ratifica del Trattato di adesione da parte della Croazia, ma esse non siano entrate in vigore alla data di adesione, è previsto che il Paese ratifichi tali modifiche conformemente alle proprie norme costituzionali (articolo 2). Viene altresì stabilito il carattere immediatamente vincolante anche di altri tipi di atti, a cominciare dalle decisioni e dagli accordi conclusi dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e dalle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni del Consiglio dei ministri e del Consiglio europeo, in quanto atti di natura politica in osservanza dei quali il nuovo Stato membro è chiamato ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'applicazione. La Croazia aderisce automaticamente a convenzioni e protocolli elencati nell'allegato I, sulla base di una decisione adottata dal Consiglio all'unanimità, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, che stabilisce gli adattamenti necessari a tal fine e la data di entrata in vigore (articolo 3).
      Lo stesso principio viene sancito nell'articolo 4, paragrafo 1, che concerne l’acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea nonché gli atti basati su tale acquis o ad esso connessi, elencati nell'allegato II. Tutte le altre disposizioni adottate in ambito Schengen e non richiamate nell'allegato II – con particolare riferimento a quelle volte a disciplinare i regimi di controllo alle frontiere interne – si applicheranno alla Croazia solo a seguito di una decisione in tal senso del Consiglio, adottata previa verifica che il nuovo Stato rispetti tutte le condizioni necessarie e sulla base di una relazione della Commissione che confermi che la Croazia continua a rispettare gli impegni assunti nel quadro del negoziato di adesione e rilevanti ai fini Schengen (articolo 4, paragrafo 2).
      L'articolo 5 prevede, altresì, che la Croazia partecipi all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale «Stato membro con deroga» ai sensi dell'articolo 139 del TFUE, non adempiendo alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro.
      L'articolo 6 contiene alcune rilevanti disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di relazioni esterne, stabilendo in particolare il carattere vincolante per la Croazia degli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione europea con uno o più Paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un Paese terzo. Quanto agli «accordi misti», cioè le intese stipulate dall'Unione europea e dagli Stati membri in settori di competenza «non esclusiva» dell'Unione, si prevede il ricorso allo strumento del protocollo di «allargamento» dell'accordo internazionale per consentire l'estensione soggettiva dell'accordo stesso al nuovo Stato membro dell'Unione. Per quanto concerne gli accordi conclusi dalla Croazia con uno o più Stati terzi, la Croazia è chiamata ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare eventuali incompatibilità con gli obblighi derivanti dal Trattato di adesione. Nel caso in cui si riveli difficile adattare un accordo bilaterale, la Croazia dovrà ritirarsi dallo stesso. In particolare, si prevede espressamente il ritiro della Croazia dagli accordi di libero scambio conclusi con i Paesi terzi e dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la sua adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
      Gli articoli 7 e 8 contengono, infine, alcuni princìpi relativi alle ipotesi di modifica, sospensione o abrogazione delle disposizioni dell'Atto di adesione e alla natura giuridica delle modifiche a carattere permanente apportate agli atti delle istituzioni dell'Unione europea. È altresì previsto che l'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni
 

Pag. 6

è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste nell'Atto di adesione.
      La parte seconda, suddivisa in due titoli, concerne gli adattamenti dei Trattati resi necessari a seguito dell'ingresso di Zagabria nell'Unione europea.
      Il titolo I (articoli 9-11) contiene le disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova composizione di alcune istituzioni dell'Unione europea a seguito della nomina di membri croati o della partecipazione della Croazia (Corte europea di giustizia, Banca europea per gli investimenti, CEEA). Il titolo II (articoli 12-14), relativo ad altri adattamenti, definisce invece il nuovo ambito territoriale di applicazione dei Trattati, includendovi la Croazia, e inserisce il croato fra le lingue ufficiali previste dal TFUE e dal Trattato che istituisce la CEEA.
      La parte terza (articoli 15-17) concerne le disposizioni permanenti, comprensive degli adattamenti degli atti delle istituzioni in materia di libera prestazione dei servizi, diritto della proprietà intellettuale, servizi finanziari, agricoltura, pesca, fiscalità, politiche regionali e coordinamento degli strumenti strutturali (elencati nell'allegato III), nonché delle relative misure in materia di proprietà intellettuale, concorrenza, agricoltura, pesca, unione doganale e regole di origine (elencate nell'allegato IV). Per quanto concerne in particolare la politica agricola comune, è previsto che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa effettuare gli adattamenti delle disposizioni del Trattato che si dovessero rendere necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione. All'articolo 17 si prevede in particolare che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente Atto relative alla politica agricola comune che possano risultare necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.
      La parte quarta è dedicata alle disposizioni temporanee, riguardanti in particolare le misure transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori dell’acquis ed elencate nell'allegato V (titolo I, articolo 18). Nel titolo II figurano alcune disposizioni istituzionali concernenti la mutata composizione e il conseguente nuovo calcolo di maggioranze di voto delle principali istituzioni dell'Unione europea (Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni) nel periodo intercorrente tra la data di adesione e alcune scadenze rilevanti - come ad esempio lo spirare della legislatura nel 2014 o la naturale fine dei rispettivi mandati. In particolare, sono modificati i rilevanti articoli del Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato al TUE, al TFUE e al Trattato che istituisce la CEEA, e sono assegnati alla Croazia 12 membri al Parlamento europeo a partire dalla data di adesione e fino alla scadenza del mandato 2009-2014 (articolo 19). Viene inoltre nominato dal Consiglio, a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, un nuovo membro della Commissione di cittadinanza croata a decorrere dalla data di adesione e fino al 31 ottobre 2014 (articolo 21).
      Il titolo III comprende le disposizioni finanziarie, che disciplinano in particolare la partecipazione della Croazia al capitale della Banca europea per gli investimenti (articolo 27), al Fondo di ricerca sul carbone e l'acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA (articolo 28), nonché la gestione diretta da parte del Governo croato di gare, sovvenzioni e pagamenti nel quadro dello strumento di assistenza di preadesione IPA e dello strumento di transizione (articolo 29). L'articolo 30 istituisce per il periodo 2013-2014 un'assistenza finanziaria temporanea (cosiddetto «strumento di transizione», che ammonta a 29 milioni di euro per il 2013) a favore della Croazia per promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria necessaria a garantire la piena attuazione dell’acquis. Ulteriori strumenti di carattere temporaneo sono istituiti al fine di aiutare
 

Pag. 7

la Croazia a sviluppare l’acquis di Schengen («strumento temporaneo Schengen») e a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale («strumento temporaneo per i flussi di tesoreria»). Gli articoli 33, 34 e 35 disciplinano invece la quota degli stanziamenti che sono destinati alla Croazia nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e a titolo della componente «sviluppo rurale» nel quadro dello strumento IPA (misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale sono definite nell'allegato VI).
      Nel titolo IV, recante altre disposizioni, figurano infine le clausole di salvaguardia generali e specifiche, che consentono il ricorso sia da parte dell'Unione europea che della Croazia a misure di carattere eccezionale e transitorio a tutela dell'economia e del mercato interno e atte a fare fronte a gravi carenze nella trasposizione o nell'applicazione da parte del nuovo Stato membro degli atti adottati dalle istituzioni in relazione allo spazio di libertà, giustizia e sicurezza (articoli 37-39). L'articolo 36 disciplina invece espressamente il meccanismo di monitoraggio da parte della Commissione degli impegni assunti da Zagabria nel corso del negoziato. Tale monitoraggio si concentra sul sistema giudiziario e sui diritti fondamentali (allegato VII), sullo spazio di libertà, giustizia e sicurezza (in particolare, gestione delle frontiere esterne, cooperazione di polizia, lotta al crimine organizzato e cooperazione giudiziaria) e della politica della concorrenza, con particolare riferimento alla ristrutturazione della cantieristica navale (allegato VIII) e del settore dell'acciaio (allegato IX). È prevista la possibilità per il Consiglio di adottare a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione le misure ritenute opportune nei confronti della Croazia, qualora nel corso del processo di controllo dovessero emergere carenze nell'adempimento degli impegni assunti.
      Nella parte quinta figurano le disposizioni applicative (con la disciplina degli adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni dell'Unione europea nonché degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati e la disciplina sull'applicabilità degli atti delle istituzioni) nonché le disposizioni finali. Nell'ambito di queste ultime l'articolo 54 dispone, in particolare, che il Governo della Repubblica italiana rimetta al Governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del TUE, del TFUE, del Trattato che istituisce la CEEA e dei trattati che li hanno modificati o integrati.

Allegati e protocollo.

      L'Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Allegato I (articolo 3) Convenzioni e protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce alla data di adesione.
      Allegato II (articolo 4) Disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima.
      Allegato III (articolo 15) Adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni.
      Allegato IV (articolo 16) Altre disposizioni permanenti.
      Allegato V (articolo 18) Misure transitorie.
      Allegato VI (articolo 35) Sviluppo rurale.
      Allegato VII (articolo 36) Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione.
      Allegato VIII (articolo 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata.
      Allegato IX (articolo 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio.

 

Pag. 8


      Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione.

1.6 Atto finale.

      Tale Atto riepiloga i testi sono che sono stati adottati dalla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia in vista della sua adesione all'Unione europea. Si conferma quindi l'accordo politico raggiunto tra le Parti contraenti su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e resi necessari dall'adesione della Croazia, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare tali disposizioni. Le Parti si impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente e a notificare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Atto di adesione. All'Atto finale sono allegate una serie di dichiarazioni rese da parte di tutti gli Stati membri, da alcuni di essi e dalla Croazia. In particolare si attira l'attenzione sulla Dichiarazione comune di Germania e Austria sulla libera circolazione dei lavoratori e su quella della sola Croazia relativa alla disposizione transitoria sulla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia. Segue uno scambio di lettere volto a disciplinare una procedura di informazione e di consultazione tra lo Stato aderente e l'Unione europea nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del Trattato di adesione.
      Si attesta, infine, che dall'attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del Trattato e dall'ingresso della Croazia nell'Unione europea sono infatti imputate al bilancio della stessa Unione, che è finanziato da risorse proprie e da trasferimenti di risorse nazionali. Questi ultimi sono decisi nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale approvato all'unanimità dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo (articolo 312 del TFUE). Per l'istituzione di nuove categorie di risorse proprie continuerà a essere necessario il voto all'unanimità in seno al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. La relativa decisione potrà entrare in vigore solo previa approvazione dei singoli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo 311 del TFUE).

 

Pag. 9


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La ratifica del Trattato di adesione della Croazia all'Unione europea (accordo di natura mista, in quanto stipulato dall'Unione europea e dagli Stati membri in settori di competenza «non esclusiva» dell'Unione) è necessaria per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del negoziato di adesione della Croazia, conclusosi positivamente con la firma del Trattato il 9 dicembre 2011, e a consentire a Zagabria di entrare a pieno titolo nell'Unione europea a partire dal 1o luglio 2013. Una volta concluse le procedure di ratifica nazionali, l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà il necessario adeguamento della struttura istituzionale, dell'apparato normativo e delle procedure dell'Unione europea volto a garantire la piena integrazione del nuovo Stato membro nell'Unione.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione; in particolare si tratta di una modifica di legge in quanto i precedenti atti dell'Unione europea non contemplavano la presenza della Repubblica di Croazia tra gli Stati membri, inoltre il fatto assume rilevanza di natura politica.

        L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo, in quanto configura l'adempimento di un impegno politico assunto dall'Italia in ambito europeo a favore del processo di adesione della Croazia e, in prospettiva, dell'intera regione dei Balcani occidentali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il Trattato non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il cui atto costitutivo è stato adottato da ultimo con il Trattato di Lisbona, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto sulle leggi e sui regolamenti.

 

Pag. 10

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i princìpi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Dall'analisi del Trattato non emergono elementi di incompatibilità con l'assetto delle autonomie territoriali e la ripartizione di competenze tra Stato, regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il disegno di legge concerne le relazioni tra gli Stati e pertanto non invade le competenze delle autonomie regionali né territoriali. L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione. Trattandosi dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, non risulta possibile il ricorso alla delegificazione né agli strumenti di semplificazione normativa, essendo la legge di ratifica l'unico strumento normativo utilizzabile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

        Esiste tuttavia in Parlamento, all'esame della Camera dei deputati, atto Camera n. 3744 d'iniziativa parlamentare, la ratifica di un Accordo bilaterale con la Croazia in materia culturale firmato il 16 ottobre 2008.

 

Pag. 11

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto un profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto del Trattato di adesione.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, trattandosi della ratifica di un atto concluso in sede europea, in linea con le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure di infrazione sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'Accordo appare in linea con gli obblighi internazionali e la sua ratifica rappresenta un adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale, non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontrano indirizzi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti.

 

Pag. 12

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno al fine di consentirne l'entrata in vigore.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa dell'Unione europea, essendo sostanzialmente in linea con i precedenti trattati di adesione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi agli atti dell'Unione europea e agli accordi internazionali contenuti nell'Accordo risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto il provvedimento in esame non introduce direttamente modifiche e integrazioni a precedenti disposizioni.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si rilevano effetti abrogativi impliciti dalle disposizioni del provvedimento in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non si riscontrano le fattispecie indicate nell'atto normativo in esame.

 

Pag. 13

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non vi sono deleghe sulla materia oggetto dell'intervento normativo, trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il presente Accordo non prevede la necessità di atti attuativi successivi da parte dell'Italia, limitandosi a disciplinare le condizioni dell'adesione della Croazia all'Unione europea e gli adattamenti delle istituzioni e degli atti dell'Unione europea a tal fine necessari.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Le elaborazioni statistiche contenute nell'Accordo sono curate dall'Unione europea e sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle amministrazioni statali.

 

Pag. 14

 

Pag. 15


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Pag. 16

torna su
 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25

 

Pag. 26

 

Pag. 27

 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38

 

Pag. 39

 

Pag. 40

 

Pag. 41

 

Pag. 42

 

Pag. 43

 

Pag. 44

 

Pag. 45

 

Pag. 46

 

Pag. 47

 

Pag. 48

 

Pag. 49

 

Pag. 50

 

Pag. 51

 

Pag. 52

 

Pag. 53

 

Pag. 54

 

Pag. 55

 

Pag. 56

 

Pag. 57

 

Pag. 58

 

Pag. 59

 

Pag. 60

 

Pag. 61

 

Pag. 62

 

Pag. 63

 

Pag. 64

 

Pag. 65

 

Pag. 66

 

Pag. 67

 

Pag. 68

 

Pag. 69

 

Pag. 70

 

Pag. 71

 

Pag. 72

 

Pag. 73

 

Pag. 74

 

Pag. 75

 

Pag. 76

 

Pag. 77

 

Pag. 78

 

Pag. 79

 

Pag. 80

 

Pag. 81

 

Pag. 82

 

Pag. 83

 

Pag. 84

 

Pag. 85

 

Pag. 86

 

Pag. 87

 

Pag. 88

 

Pag. 89

 

Pag. 90

 

Pag. 91

 

Pag. 92

 

Pag. 93

 

Pag. 94

 

Pag. 95

 

Pag. 96

 

Pag. 97

 

Pag. 98

 

Pag. 99

 

Pag. 100

 

Pag. 101

 

Pag. 102

 

Pag. 103

 

Pag. 104

 

Pag. 105

 

Pag. 106

 

Pag. 107

 

Pag. 108

 

Pag. 109

 

Pag. 110

 

Pag. 111

 

Pag. 112

 

Pag. 113

 

Pag. 114

 

Pag. 115

 

Pag. 116

 

Pag. 117

 

Pag. 118

 

Pag. 119

 

Pag. 120

 

Pag. 121

 

Pag. 122

 

Pag. 123

 

Pag. 124

 

Pag. 125

 

Pag. 126

 

Pag. 127

 

Pag. 128

 

Pag. 129

 

Pag. 130

 

Pag. 131

 

Pag. 132

 

Pag. 133

 

Pag. 134

 

Pag. 135

 

Pag. 136

 

Pag. 137

 

Pag. 138

 

Pag. 139

 

Pag. 140

 

Pag. 141

 

Pag. 142

 

Pag. 143

 

Pag. 144

 

Pag. 145

 

Pag. 146

 

Pag. 147

 

Pag. 148

 

Pag. 149

 

Pag. 150

 

Pag. 151

 

Pag. 152

 

Pag. 153

 

Pag. 154

 

Pag. 155

 

Pag. 156

 

Pag. 157

 

Pag. 158

 

Pag. 159

 

Pag. 160

 

Pag. 161

 

Pag. 162

 

Pag. 163

 

Pag. 164

 

Pag. 165

 

Pag. 166

 

Pag. 167

 

Pag. 168

 

Pag. 169

 

Pag. 170

 

Pag. 171

 

Pag. 172

 

Pag. 173

 

Pag. 174

 

Pag. 175

 

Pag. 176

 

Pag. 177

 

Pag. 178

 

Pag. 179

 

Pag. 180

 

Pag. 181

 

Pag. 182

 

Pag. 183

 

Pag. 184

 

Pag. 185

 

Pag. 186

 

Pag. 187

 

Pag. 188

 

Pag. 189

 

Pag. 190

 

Pag. 191

 

Pag. 192

 

Pag. 193

 

Pag. 194

 

Pag. 195

 

Pag. 196

 

Pag. 197

 

Pag. 198

 

Pag. 199

 

Pag. 200

 

Pag. 201

 

Pag. 202

 

Pag. 203

 

Pag. 204

 

Pag. 205

 

Pag. 206

 

Pag. 207

 

Pag. 208

 

Pag. 209

 

Pag. 210

 

Pag. 211

 

Pag. 212

 

Pag. 213

 

Pag. 214

 

Pag. 215

 

Pag. 216

 

Pag. 217

 

Pag. 218

 

Pag. 219

 

Pag. 220

 

Pag. 221

 

Pag. 222

 

Pag. 223

 

Pag. 224

 

Pag. 225

 

Pag. 226

 

Pag. 227

 

Pag. 228

 

Pag. 229

 

Pag. 230

 

Pag. 231

 

Pag. 232

 

Pag. 233

 

Pag. 234

 

Pag. 235

 

Pag. 236

 

Pag. 237

 

Pag. 238

 

Pag. 239

 

Pag. 240

 

Pag. 241

 

Pag. 242

 

Pag. 243

 

Pag. 244

 

Pag. 245

 

Pag. 246

 

Pag. 247

 

Pag. 248

 

Pag. 249

 

Pag. 250

 

Pag. 251

 

Pag. 252

 

Pag. 253

 

Pag. 254

 

Pag. 255

 

Pag. 256

 

Pag. 257

 

Pag. 258

 

Pag. 259

 

Pag. 260

 

Pag. 261

 

Pag. 262

 

Pag. 263

 

Pag. 264

 

Pag. 265

 

Pag. 266

 

Pag. 267

 

Pag. 268

 

Pag. 269

 

Pag. 270

 

Pag. 271

 

Pag. 272

 

Pag. 273

 

Pag. 274

 

Pag. 275

 

Pag. 276

 

Pag. 277

 

Pag. 278

 

Pag. 279

 

Pag. 280

 

Pag. 281

 

Pag. 282

 

Pag. 283

 

Pag. 284

 

Pag. 285

 

Pag. 286

 

Pag. 287

 

Pag. 288

 

Pag. 289

 

Pag. 290

 

Pag. 291

 

Pag. 292

 

Pag. 293

 

Pag. 294


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato
torna su