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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 607-1897-A/R |
TESTO UNIFICATO delle proposte di legge adottato come testo base | |
La Commissione propone la reiezione del testo unificato. | |
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 103, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: | |
«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento delle truppe alpine nei rispettivi territori, possono riconoscere benefìci di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Ai predetti volontari cessati senza demerito dal servizio, le regioni e gli enti locali possono altresì riconoscere riserve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile. | |
4-ter. Il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato che operano nei medesimi settori, e che siano iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge | |
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11 agosto 1991, n. 266, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e delle province autonome, costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale. I titoli di preferenza di cui al primo periodo devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso. | |
4-quater. Con regolamento emanato con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito il brevetto militare alpino e ne sono disciplinate le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nel regolamento medesimo. | |
4-quinquies. Il brevetto militare alpino istituito ai sensi del comma 4-quater del presente articolo costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 700, comma 1, e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 704, comma 1. | |
4-sexies. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine, possono, a domanda, entrare a far parte di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età»; | |
b) all'articolo 978: | |
1) al comma 1, dopo le parole: «sono destinati, a domanda, ai reparti | |
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alpini» sono inserite le seguenti: «ubicati nelle località più vicine a quelle di residenza»; | |
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | |
«1-bis. Per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini a seguito delle procedure previste dal comma 1 si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti». | |
1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ai sensi degli articoli 103, commi da 4 a 4-sexies, e 978 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dall'articolo 1 della presente legge. | |
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2012, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dal suo statuto. | |
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte | |
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corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | |
1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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