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PDL 4623-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4623-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche europee
(BERNINI BOVICELLI)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

Presentato il 19 settembre 2011

(Relatore: PESCANTE)


NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 19 gennaio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
 

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        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4623 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il disegno di legge, che si compone di soli cinque articoli, reca un contenuto omogeneo; secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi, contiene infatti una pluralità di deleghe legislative finalizzate al recepimento delle direttive elencate negli allegati (2 nell'allegato A e 21 nell'allegato B), secondo la procedura di cui all'articolo 1 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2. Ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5);

        sul piano della corretta formulazione del testo:

            consolidando le soluzioni adottate nelle leggi comunitarie degli ultimi anni, anche il presente provvedimento individua per relationem i termini di esercizio delle deleghe; confermando inoltre la procedura che era prevista nel testo originario del disegno di legge comunitaria per il 2010, i termini vengono fissati – non già in coincidenza con il termine di recepimento delle direttive – ma nei due mesi antecedenti a quelli previsti per il suddetto recepimento. Resta invece fermo il termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, nel caso in cui la direttiva non indichi un termine per il recepimento, nonché il termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, ove i suddetti termini siano già scaduti o prossimi alla scadenza. Tale ultima previsione, come rilevato dal Comitato in occasione dell'esame di precedenti disegni di legge comunitaria e, da ultimo, nel parere espresso il 2 marzo del 2011, risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell’iter parlamentare, possano essere avviate procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento del diritto europeo, ferma restando tuttavia l'esigenza di valutare se il suddetto termine di tre mesi sia congruo in relazione alla procedura di adozione dei decreti;

            il testo in esame ripropone previsioni «virtuose» – già presenti in precedenti leggi comunitarie – che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali o ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti

 

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per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Analogo apprezzamento il Comitato aveva già espresso in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 8);

                  di poi, il disegno di legge, all'articolo 5, comma 1, che conferisce una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, da esercitare «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1», reca una formulazione che tiene conto dei rilievi formulati dal Comitato per la legislazione, da ultimo, in relazione al disegno di legge comunitaria per il 2010, che prevedeva che il termine per l'esercizio della delega decorresse dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, con il rischio che il termine per l'esercizio della delega potesse «in ipotesi spirare (...) prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe»;

                  il provvedimento contiene, all'articolo 5, comma 2, una disposizione analoga a quella recata dalle precedenti leggi comunitarie, volta a sancire il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; peraltro, la disposizione in questione riproduce il contenuto del comma 1, lettera a), dell'articolo 13-bis (rubricato Chiarezza dei testi normativi) della legge n. 400 del 1988, che costituisce principio generale per la produzione normativa;

        sul piano della tecnica di redazione del testo:

            esso contiene locuzioni generiche e imprecise; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 5, comma 1, laddove, riproducendo una disposizione già contenuta nel precedente disegno di legge comunitaria, dispone una specifica procedura di adozione degli schemi di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, in «altre materie di interesse delle regioni»;

            il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione dall'obbligo di redazione della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alle sue ragioni giustificative, ed indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative;

 

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        Alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1 – laddove prevede che, ove i termini previsti per il recepimento delle direttive siano già scaduti o prossimi alla scadenza, i decreti legislativi di recepimento vengano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria – valuti la Commissione se i termini così fissati siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi parlamentari ed, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, e che, al comma 2 del medesimo articolo 1, viene espressamente richiamato l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui «il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»).

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2011 (C. 4623 Governo);

            tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie i relativi schemi di decreto legislativo debbano essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009;

            rilevato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è ora già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

            preso atto che il comma 7 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome (articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005), per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, ovvero per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea;

            segnalata, al riguardo, l'opportunità di chiarire la portata della disposizione, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione, considerato che la ratio della norma non appare chiara per quel che concerne la definizione delle sanzioni penali, che risulta di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione, e che appare pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire;

            rilevato che l'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie;

            evidenziato al riguardo che, per quanto riguarda il previsto parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza

 

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concorrente tra Stato e regioni o, più generalmente, «altre materie di interesse delle regioni», l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame fa rinvio, già prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 4, con riguardo agli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, si valuti se mantenere il richiamo all'obbligo di essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009, considerato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

            b) all'articolo 1, comma 7, appare opportuno chiarire e circoscrivere maggiormente l'ambito di applicazione della norma, con riguardo alla previsione di un potere sostitutivo statale in merito alla definizione delle sanzioni penali, trattandosi di una materia che già rientra nell'ambito di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione.


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4623 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

Articolo 5.

        Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

        1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. – (Designazione dell'origine). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

        3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

        4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

 

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        5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

        2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. – (Identificazione delle partite). – 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

        3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. – (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). – 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

        2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

        3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

        4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

        5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».

 

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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2011, presentato alla Camera il 19 settembre scorso;

            apprezzata l'inclusione nell'allegato B della direttiva 2011/36/CE in materia di misure contro la tratta di esseri umani;

            rilevato che pur essendo migliorato il tasso di recepimento delle direttive, l'Italia resta al penultimo posto nella graduatoria dei 27 Paesi UE;

            lamentato che l'Italia è ancora il terzo paese UE con riferimento alle procedure di infrazione aperte,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011» (C. 4623 Governo);

            rilevato che il citato disegno di legge non reca parti di specifico interesse della Commissione;

            segnalato che la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, nell'indicare le direttive da attuare in via amministrativa, menziona la direttiva n. 2010/80/UE, che modifica la direttiva 2009/43/CE relativamente alla parte concernente l'elenco di prodotti per la difesa;

            considerato che negli ultimi anni si sono realizzate a livello europeo diverse iniziative di carattere normativo che richiedono un parziale adeguamento ai princìpi comunitari della normativa nazionale riguardante le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno

 

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delle Comunità di prodotti per la difesa anche al fine di assicurare al mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consente di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            in coerenza con la relazione predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 11 del 2005, si abbia cura di non inserire nel sistema delle fonti primarie l'allegato della direttiva 2009/43/CE, in sede di recepimento di quest'ultima, così da consentirne l'aggiornamento in via amministrativa con i contenuti della successiva direttiva 2010/80/CE di cui in premessa.


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2011 (C. 4623);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

                il meccanismo tariffario di cui all'articolo 4 è idoneo a garantire l'integrale copertura degli oneri per prestazioni e per controlli e, trattandosi di tariffe nuove, che discendono dall'esercizio delle deleghe contenute nel presente provvedimento, alle stesse non si applicano le disposizioni previste a legislazione vigente in materia di limiti alla riassegnazione di entrate;

                dal recepimento della direttiva 2010/23/UE, contenuta nell'Allegato B, volta a prevedere un meccanismo di inversione contabile in materia di imposta sul valore aggiunto facoltativo e temporaneo per quanto concerne la prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, non derivano effetti in termini di gettito;

                il recepimento della direttiva 2011/7/UE, contenuta nell'Allegato B, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico – dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari – e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente

 

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addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica;

                al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, è necessario rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE;

                nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            All'Allegato B, sopprimere le parole: 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013)».


RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011;

            rilevato come l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2010, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato ed in seconda lettura dalla Camera;

            evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

 

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            considerato come l'Allegato B contempli invece alcune direttive rilevanti per i profili di competenza della Commissione;

            evidenziata, in particolare, la direttiva 2010/23/UE, la quale integra la direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, consentendo agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra;

            sottolineata la necessità di incidere in maniera drastica ed efficace sul problema dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a determinare un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, tanto più preoccupante nell'attuale fase di crisi, rappresenta un elemento che falsa in modo inaccettabile le condizioni della concorrenza tra i soggetti passivi dell'imposta;

            raccomandata l'esigenza di tradurre quanto prima in atti concreti le numerose proposte in materia contenute nel Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1o dicembre 2010 (COM(2010)695) ed attualmente all'esame della Commissione Finanze;

            rilevato come il meccanismo dell'inversione contabile, oggetto della predetta direttiva 2010/23/UE, possa costituire uno strumento utile per contrastare il grave fenomeno dell'evasione in ambito IVA, in particolare nei settori ad alto valore aggiunto e a più elevato rischio di frode;

            richiamata, nel medesimo contesto, la direttiva 2010/45/CE, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di realizzare tre condivisibili obiettivi, costituiti: dall'introduzione di un regime di contabilità di cassa che consenta di versare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo sia effettivamente incassato; di omologare a livello europeo il contenuto delle fatture, rendendone uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario; di favorire un più ampio ricorso alla fatturazione elettronica, mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati;

            condivisa l'opportunità di estendere il più possibile l'utilizzo del meccanismo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, attraverso l'uniformazione delle regole vigenti in materia nei diversi Stati membri, nonché mediante la riduzione dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente previsti;

            sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di utilizzare tutte le misure atte a contrastare il predetto fenomeno dell'evasione IVA, ad esempio introducendo modalità automatiche di assolvimento

 

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dell'imposta, attraverso il circuito bancario o postale, ovvero mediante gli istituti di moneta elettronica, al fine di realizzare la tracciabilità delle transazioni e di connettere direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;

            evidenziata, al tempo stesso, l'opportunità di ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare il fenomeno delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «frodi carosello») e delle detrazioni indebite di imposta;

            sottolineata l'esigenza di rafforzare i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, in particolare migliorando ulteriormente la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche attraverso un più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione;

            segnalata la direttiva 2011/16/UE, la quale contiene alcune nuove disposizioni per facilitare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale;

            rilevato, a tale proposito, come il tema generale della lotta all'evasione fiscale costituisca uno degli snodi essenziali per perseguire un duraturo ed effettivo risanamento delle finanze pubbliche che non pregiudichi, attraverso ulteriori incrementi della pressione fiscale, le prospettive di crescita economica e che consenta di riequilibrare il carico impositivo a favore dei fattori della produzione costituiti dal lavoro e dalle iniziative imprenditoriali aventi carattere non speculativo;

            evidenziata la direttiva 2010/73/UE, la quale intende perseguire una maggiore trasparenza nelle negoziazioni degli strumenti finanziari, puntando in particolare a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza peraltro compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell'Unione europea;

            sottolineato come il miglioramento della trasparenza ed efficienza dei mercati degli strumenti finanziari costituisca una delle condizioni fondamentali per riavviare la crescita dell'economia europea ed italiana e per superare la situazione di crisi in cui attualmente queste si trovano;

            richiamato, a quest'ultimo riguardo, come le raccomandazioni rivolte nel luglio scorso all'Italia dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nell'ambito del Semestre europeo, segnalino appunto, tra le priorità nell'azione di politica economica, la necessità di migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali, in particolare facilitando

 

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l'accesso delle piccole e medie imprese a canali di finanziamento ulteriori rispetto a quello tradizionalmente costituito dall'indebitamento bancario;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo del provvedimento, il quale annovera, tra le direttive contenute nell'Allegato B, la direttiva 2010/73/UE, in materia di trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, con l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2010, ora all'esame del Senato (A.S. 2322-B), il quale conferisce una delega specifica al Governo per attuare la predetta descritta direttiva 2010/73/UE, dettando una serie di princìpi e criteri direttivi.


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza ed istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2011, delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4623 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE

Articolo 1.

        All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:

            «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».

        All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

        1. Nell'ambito della predisposizione del «quadro nazionale» per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A. dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

        2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano

 

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per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Articolo 5.

        Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

            b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

            c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

            d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

            e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

        Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

        Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;

 

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            b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;

            c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con «comma 6».

            d) all'articolo 7, comma 5, lettera a), dopo le parole: «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con: «comma 6».

            e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni».

            f) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole «comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,».

            g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente:

        «L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

            1) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

            2) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

            3) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

            4) la natura delle eventuali decisioni;

            5) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

 

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        L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

        Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni».

            h) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1».

            i) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11», le parole: «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;

            j) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12,» le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole: «commi 3 e 4»;

            k) all'articolo 11, comma 7, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore».

            l) all'articolo 12, comma 3, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti».

            m) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,».

            n) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.».

            o) all'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».

 

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        Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti criteri direttivi:

            a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione dei rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;

            b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

            c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;

            d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

        2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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        Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

        1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

            b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;

            c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

            d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

            e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

 

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            f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

            g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

            h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

        Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

        Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

        2. All'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «ad ogni effetto» aggiungere le parole «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso,».

 

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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4623 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»;

        premesso che:

            tra le direttive i cui schemi di attuazione devono essere sottoposti al parere parlamentare ve ne sono due di competenza della IX Commissione,

            la prima, ossia la direttiva 2010/40/UE, in materia di trasporti intelligenti, da recepire entro il 27 febbraio 2012, istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa;

            la seconda, ossia la direttiva 2010/65/UE, in materia di trasporto marittimo, da recepire entro il 19 maggio 2012, è diretta alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione;

            nell'ambito delle direttive da attuare in via amministrativa, ve ne sono alcune di competenza della IX Commissione, vale a dire la direttiva 2010/47/UE, in materia di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, la direttiva 2010/48/UE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore, la direttiva 2010/62/UE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali e la direttiva 2010/68/UE, in materia di equipaggiamento marittimo;

            valutate positivamente le citate direttive,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, Commercio e Turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 2011;

            rilevato che nel disegno di legge comunitaria 2011 è prevista, ai sensi dell'allegato A, l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica negli edifici, di grande importanza in relazione al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, il cui termine di recepimento scade nel luglio 2012;

            rilevato altresì la presenza, nell'allegato B – concernente le direttive da attuare con decreto legislativo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – della direttiva 2011/7/UE, finalizzata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il cui termine di recepimento è fissato nel marzo 2013;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alla direttiva 2011/7/UE, almeno per quanto concerne la regolamentazione della materia dei ritardi di pagamento tra imprese – escludendo quindi il settore della pubblica amministrazione – appare opportuno prevederne l'attuazione diretta in considerazione del grave stato di sofferenza finanziaria del settore delle micro, piccole e medie imprese e la conseguente necessità di un intervento immediato;

            b) appare opportuno inserire, tra le materie in relazione alle quali le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, quella dei servizi nel mercato interno di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, che recepisce la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»).


ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE

Articolo 5.

        Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011).

        1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio

 

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2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

        2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

            a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

            b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

            c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

            d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;

            e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

            f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

            g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

            h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

            i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

        3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le

 

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imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

        4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.

        5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

            a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

            b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

                1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

                2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

                3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

                4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

        6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

        7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

        8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora

 

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una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

        9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

        10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero crediti.

        11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

        12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:

            a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

            b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

            c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

        13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

        14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

        15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

 

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        16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

        17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

        18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

        19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

        20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

        21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni».

        Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);.

        Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

        «Art. 5-bis.(Modifiche al Codice del Consumo per adeguare il testo alle disposizioni della direttiva 2009/22/CE, concernente provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori che abroga e

 

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sostituisce la direttiva 98/27/CE, in relazione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno). – 1. All'Articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

            c) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».


RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e Privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4623 (Legge comunitaria 2011);

            auspicato che l'attuazione della legislazione europea nell'ordinamento interno sia resa sempre più tempestiva ed efficace, anche mediante una eventuale anticipazione dei tempi di approvazione e trasmissione alle Camere del disegno di legge comunitaria, in modo da evitare il proliferare di procedure di infrazione per ritardato recepimento della normativa dell'Unione europea;

            considerato che le disposizioni di interesse della XI Commissione, contenute nel provvedimento, riguardano esclusivamente l'attuazione di direttive incluse nell'Allegato B, che prevede il recepimento della normativa europea mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare;

            preso atto, in particolare, che il predetto Allegato B dispone il recepimento della direttiva 2010/41/UE, concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, e della direttiva 2010/18/UE, che attua l'accordo-quadro «rivisto» sul congedo parentale;

            ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati, anche in merito alle politiche di conciliazione e di avvicinamento retributivo tra lavoratori e lavoratrici;

 

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            auspicato che il recepimento delle direttive richiamate possa costituire l'occasione per valutare le più opportune modalità per il riconoscimento, all'interno dell'ordinamento, di un'assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori nella gestione dei carichi familiari, tra cui assume particolare rilievo l'istituto del congedo di paternità obbligatorio,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            si raccomanda alla Commissione di merito di sollecitare al Governo specifiche indicazioni sui criteri per il recepimento della direttiva 2010/18/UE, che attua l'accordo-quadro «rivisto» sul congedo parentale, in modo da assicurare adeguate tutele in favore di determinate categorie di soggetti attualmente scoperti dalla normativa in materia, in particolare dei lavoratori con contratto a termine o atipici, nonché da rinforzare i princìpi di pari responsabilità tra genitori, anche mediante una possibile riflessione sull'obbligatorietà del congedo di paternità.


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4623 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con gli allegati emendamenti approvati.


EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

Articolo 1.

        Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere infine la seguente direttiva:

            2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

 

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Articolo 1.

        Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

            2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Articolo 3.

        Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

        «Art. 3-bis (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici). — 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni

 

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Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

            b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

            c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;

            d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

            e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;

            f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

            g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

            h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

            i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.


RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4623 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

        Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

        1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. – (Introduzioni e reintroduzioni). – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D annesso al presente regolamento, e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

        3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

        4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore

 

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per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

        5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il citato regolamento (CE) n. 708/2007.

        6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati princìpi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

        7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3».

        Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nonché per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement,

 

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Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:

            a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

            b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

            c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

            d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

        2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4623, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            1) siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

            2) sia precisata la portata della previsione di cui all'articolo 1, comma 7, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione in quanto la ratio della norma appare chiara per quel che concerne le sanzioni amministrative, mentre in relazione alla definizione delle sanzioni penali, di competenza esclusiva statale, appare incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non possono in alcun modo intervenire.

 

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TESTO
del disegno di legge

torna su
TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive contenute negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive contenute negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Identico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.  
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni

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dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.  
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.  
      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.  
      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.  
      7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa

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delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.  
      8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  
      9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.  

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. In aggiunta ai princìpi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      Identico.

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della

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massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;  
          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;  
          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,

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nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;  
          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;  
          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate

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con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;  
          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;  
          g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;  
          h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.  

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie

      Identico.


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vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.  
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.  
        3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.  

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

      Identico.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per

      Identico.


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il recepimento di direttive dell'Unione europea, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i princìpi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.  
      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.  
 

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).
 

      1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. – (Introduzioni e reintroduzioni). – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie

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  autoctone di cui all'allegato D annesso al presente regolamento e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
        3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
        4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate

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  ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
        5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
        6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati princìpi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
        7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3».
 

Art. 7.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).
        1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali

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  delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
            b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
            c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (CE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di

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  cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
            d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005 e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento.
 

      2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).
 

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. – (Designazione dell'origine). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

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        2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.
        4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non

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  istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».
 

      2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. – (Identificazione delle partite). – 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».
 

      3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. – (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). – 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
        2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.
        3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

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        4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».
        5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
        «1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
 

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
            b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al

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  rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
            c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
            d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli;
            e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
 

Art. 10.
(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale).
 

      1. All'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso».

 

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
 

      1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
            b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
            c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

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            d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono tali informazioni»;
            e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
            f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
            g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dai seguenti:
 

      «1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi del citato articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

            a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
            b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le

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  osservazioni, nonché sui termini per la presentazione delle stesse;
            c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa a una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
            d) la natura delle eventuali decisioni;
            e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni e dei mezzi utilizzati per la divulgazione.
 

      1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità stessa in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

        1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
            h) l'articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:
        «2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede a informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
            i) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
            l) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
            m) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità

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  competente stessa o da enti pubblici o da esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore»;
            n) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
            o) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
            p) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15,»;
            q) all'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
 

Art. 12.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un


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  decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure d'infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e di snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;
            b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
            c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;
            d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.
 

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e


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  del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
        3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 13.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).
 

      1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti concernenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.


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        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4, e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
            b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e a integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;
            c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
            d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
            e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
            f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
            g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
            h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento

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  e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 14.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
 

      1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i


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  ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
        2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
            a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
            b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
            c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
            d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o gli interessi a un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
            e) «interessi legali di mora», gli interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
            f) «tasso di riferimento», il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
            g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le

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  tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
            h) «riserva di proprietà», l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
            i) «titolo esecutivo», ogni decisione, sentenza od ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consente al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.
 

      3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi a un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

        4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui devono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
        5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
            a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
            b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi

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  di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
                1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
                2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
                3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
                4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.
 

      6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

        7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
        8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. In tali casi, qualora una

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  delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
        9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore almeno un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
        10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che eccede tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore ha eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero dei crediti.
        11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
        12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare:
            a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
            b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
            c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3,

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  al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.
 

      13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

        14. Al fine di stabilire mezzi efficaci e idonei per impedire il ricorso a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
        15. Al fine di assicurare la piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
        16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di promuovere l'adozione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronta la questione dei ritardi di pagamento e contribuisce a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
        17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fino a quando non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

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        18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
        19. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
        20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
        21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.
 

Art. 15.
(Modifica all'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori).
 

      1. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva

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  2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».
 

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).
 

      1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
            b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
            c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione

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  di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
            d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
            e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;
            f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
            g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
            h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi;
            i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
 

Art. 17.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).
 

      1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, il comma 1-bis dell'articolo 68 del codice della proprietà


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  industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.
 

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).
 

      1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
            b) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato».
 

      2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
            a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
            b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche

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  strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio.
 

      3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».

 

Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti


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  e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
            b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
            c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;
            d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;
            e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
 

      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo


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  comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni corret-tive e integrative del medesimo decreto legislativo.
        3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, con riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
        4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 20.
(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).
 

      1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

            «d-bis) alle cessioni, effettuate fino al 30 giugno 2015, di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis), numeri 1) e 2), q) e u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

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        2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
            «d-ter) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
            d-quater) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 2004».
 

      3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

 

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).
 

      1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite

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  le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
            b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
            c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
            d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
            e) all'articolo 23:
                1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
                2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
            f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.
 

Art. 22.
(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).
 

      1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. – (Designazione degli aromi). – 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli

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  aromi sono designati con i seguenti termini:
            a) “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
            b) “aroma di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura” prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
        2. Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
        3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.
        4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”.
        5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la menzione: “Tenore elevato di caffeina” deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

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        6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”».
 

Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione,

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  della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;
            b) tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione e informazione del consumatore e tutela della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
            c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
            d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
            e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
 

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Art. 24.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).
 

      1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

        «5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute, che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento».
 

Art. 25.
(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione).
 

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è sostituito dal seguente:

        «Art. 13. – (Cooperazione). – 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
        2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».

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Art. 26.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).
 

      1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,» sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

 

Art. 27.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei medicinali

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  ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
            b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del medicinale ad uso veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso una banca dati nazionale e un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;
            c) snellimento delle procedure di collaborazione e interscambio delle informazioni concernenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nell'Unione europea tra le amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;
            d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme dell'Unione europea in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
            e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;
            f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari e i trattamenti effettuati sugli animali;
            g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.
 

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.


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        4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 28.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività;
            b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro né superiore a 500.000 euro.
 

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'economia e delle finanze.


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        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
        4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 29.
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).
 

      1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive

  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
            b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
 

Art. 30.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagine sugli incidenti ferroviari).
        1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 20:  
                1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;
                2) al comma 2: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;

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                3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
                4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
            b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».

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ALLEGATI
 

Pag. 88-89

Testo del disegno di legge

Testo della Commissione
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012). soppressa.
 

Pag. 90-91

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);  
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);  
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);  
2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (scadenza 1o gennaio 2012);  
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);  
2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (scadenza 8 marzo 2012);  
2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento); soppressa;
  2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (scadenza 11 maggio 2013);  
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (scadenza 27 febbraio 2012);  
 

Pag. 92-93

2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (scadenza 5 agosto 2012);  
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre 2012);  
2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (scadenza 27 agosto 2012);  
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (scadenza 10 novembre 2012);  
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (scadenza 27 ottobre 2013);  
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (scadenza 19 maggio 2012);  
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (scadenza 1o luglio 2012); soppressa;
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) – (scadenza 7 gennaio 2013);  
2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (scadenza 21 luglio 2012);  
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013); soppressa;
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (scadenza 1o gennaio 2013);  
 

Pag. 94-95

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (scadenza 6 aprile 2013).  
  2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (scadenza 2 gennaio 2013);
  2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013).

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