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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4788 |
a) presenza di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta;
b) azioni reiterate nel tempo;
c) coinvolgimento sempre degli stessi soggetti, di cui uno alcuni sempre in posizione dominante (bulli), uno o alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime).
A queste condizioni si aggiunge; in circa l'85 per cento degli episodi di bullismo, la presenza di altre persone in funzione di spettatori, in contemporanea o in differita rispetto all'esibizione del comportamento di prevaricazione.
Le cause primarie di questo fenomeno sono da ricercarsi non solamente nella personalità del giovane bullo, ma anche nei modelli familiari sottostanti, degli stereotipi imposti dai mass-media, nella società che, oggi a volte, è disattenta alle relazioni sociali.
Gli effetti che il bullismo può avere sulla psiche della persona e sul rendimento degli studenti possono essere devastanti. Senza menzionare i numerosi casi di suicidio o tentato suicidio, o gli episodi più noti alle cronache come i fatti avvenuti negli Stati Uniti, a Columbine nel 1999, quando due ragazzi armati di fucili e mitragliatori uccisero 13 persone e ne ferirono altre 24 per poi suicidarsi, le conseguenze più immediate possono essere una forte tendenza al calo del rendimento scolastico e una preoccupante esposizione all'abbandono del percorso di studi da parte delle vittime di bullismo.
È dunque di fondamentale importanza che l'opinione pubblica riconosca la gravità degli atti di bullismo e delle loro conseguenze per il recupero sia delle vittime, che nutrono una profonda sofferenza, sia dei propri prevaricatori, che corrono il rischio di intraprendere percorsi caratterizzati da devianza e delinquenza. Inoltre, questi comportamenti violenti e vessatori, sono tali da provocare un profondo senso di frustrazione che si ripercuote direttamente sull'intera vita sociale, relazionale e psichica dell'individuo che li subisce. La scuola diventa un luogo insicuro e non protetto, nel quale si viene esposti a soprusi e umiliazioni di ogni genere, che vanno a colpire la sfera più intima della dignità umana. La mancanza di figure di riferimento a cui rivolgersi per chiedere aiuto fa crescere nel ragazzo vittima di bullismo un sentimento profondo di isolamento e di incomprensione. I docenti, infatti, spesso non hanno gli strumenti necessari per affrontare queste dinamiche che si sviluppano all'interno delle aule scolastiche, mentre tutti gli studi di settore segnalano il dialogo tra docente e minore come il migliore antidoto per prevenire gli atti di bullismo. Una menzione specifica merita di essere fatta nei
1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza e il bullismo nelle scuole, di seguito denominato «Osservatorio», al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli istituti scolastici ed universitari a contrasto degli episodi di discriminazione, di violenza e di bullismo, in osservanza della legislazione vigente in materia, delle competenze concorrenti in materia tra Stato e regioni e dell'autonomia scolastica.
2. L'Osservatorio agisce sotto il potere d'indirizzo e di controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne nomina il responsabile e i componenti.
1. L'Osservatorio:
a) promuove, all'interno dei percorsi di istruzione scolastica primaria e secondaria, la cultura del rispetto e del dialogo, contro ogni forma di violenza e di discriminazione, in armonia con i princìpi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea e diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, nonché dei princìpi anti-discriminatori e contro la violenza, previsti dall'ordinamento italiano, europeo e internazionale;
b) favorisce il coordinamento dei progetti contro la violenza e il bullismo nel
c) fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi;
d) organizza annualmente, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, la settimana contro la violenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
e) informa sull'attività svolta, anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la diffusione di pubblicazioni mirate, e pubblica un rapporto annuale, accessibile al pubblico gratuitamente, con le modalità di cui alla presente lettera, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti;
f) fornisce agli istituti scolastici, agli organismi che si occupano di istruzione e formazione e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, linea guida e materiale informativo in materia di contrasto delle discriminazioni, della violenza e del bullismo nelle scuole, organizza corsi di formazione, di preparazione e di aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di istruzione e di educazione, curando il rapporto con gli eventuali albi professionali;
g) collabora con gli enti competenti ed elabora iniziative per la prevenzione e per il trattamento dei casi di violenza e di bullismo nelle scuole, finalizzate anche a sviluppare nei minori la consapevolezza degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne informative e pubblicitarie;
h) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale e internazionale relativi alle attività svolte in materia di contrasto delle discriminazioni, della violenza e del bullismo nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da Paesi esteri;
i) analizza, studia ed elabora i dati forniti, dalle istituzioni scolastiche e universitarie;
l) promuove studi e ricerche.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione alle Camere sui risultati dell'attività dell'Osservatorio.
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