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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4842 |
1) all'articolo 14, per estendere le agevolazioni fiscali, già previste per i giovani agricoltori, ai contratti di affitto di durata non inferiore a cinque anni stipulati con coltivatori diretti o con imprenditori agricoli professionali;
2) all'articolo 15, per introdurre l'esonero dall'obbligo di registrazione del contratto sia ai giovani imprenditori, fino ad ora vincolati alla registrazione in caso d'uso, che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali.
Infine, l'articolo 3 prevede la copertura dell'onere finanziario di 2 milioni di euro annui derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla proposta di legge.
1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transativa, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni tra cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni tra cooperative provinciali.
Le organizzazioni professionali e le associazioni tra cooperative agricole svolgono la funzione di consulenza, sono obbligate a informare le parti sui contenuti e sullo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge e non possono assistere contemporaneamente entrambe le parti contraenti il contratto in deroga».
2. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La comunicazione prevista al comma 1 è inviata anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che esercitano l'attività agricola nei
3. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «imprenditori agricoli a titolo principale di età i compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni,» sono sostituite dalle seguenti: «imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, ovvero di società di persone o di capitali o di società cooperative, che svolgono esclusivamente l'attività agricola, in cui la maggioranza delle quote sia detenuta dai predetti soggetti,».
1. Alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 3 sono estese, alle medesime condizioni ivi previste, ai contratti di affitto di fondi agricoli stipulati con coltivatori diretti o con imprenditori agricoli professionali anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1 le parole: «sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esonero dell'obbligo di registrazione di cui al comma 1 è esteso ai contratti di affitto di fondi agricoli stipulati con coltivatori diretti o con imprenditori agricoli professionali anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni».
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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