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PDL 4842

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4842



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRANDOLINI, FIORIO, ZUCCHI, AGOSTINI, BENAMATI, CENNI, TRAPPOLINO

Modifiche agli articoli 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, e 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernenti la disciplina dei contratti agrari, nonché agli articoli 14 e 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in materia di agevolazioni fiscali in favore degli agricoltori

Presentata il 14 dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'affitto dei terreni agricoli ha subìto nel corso degli ultimi decenni una profonda trasformazione che ha prodotto un forte cambiamento nell'utilizzo del territorio agricolo. La produzione agricola di qualità ne è risultata indebolita e si è vista sottrarre una quantità significativa di terra fertile vocata a produzioni di pregio, destinata invece a produzioni marginali con basso valore aggiunto o impiegata per usi diversi da quello agricolo.
      Con la presente proposta di legge si propone di estendere la legislazione dei contratti di affitto dei fondi rurali allo scopo di salvaguardare il territorio agricolo favorendo e incentivando l'affitto e di accelerare i processi di innovazione necessari all'agricoltura italiana, chiamata a competere in un mercato sempre più globalizzato.
      A tal fine si propone l'introduzione del diritto di prelazione per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali confinanti, con priorità per i giovani, l'esonero dall'obbligo di registrazione dei contratti e l'estensione delle agevolazioni fiscali.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in merito all'assistenza per la stipulazione dei contratti in deroga, sia per estendere alle federazioni delle cooperative agricole la possibilità di rappresentare i propri soci, sia per formalizzare l'obbligo di informazione alle parti rispetto ai contenuti contrattuali che
 

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sono derogati, sia per escludere la possibilità oggi concessa di rappresentare entrambe le parti contraenti; modifica inoltre, gli articoli 4-bis della legge 3 maggio 1984, n. 203, e 7 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228, per estendere, qualora non si applichi quanto già previsto, il diritto di prelazione ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali confinanti, assegnando un diritto di priorità ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni.
      L'articolo 2 modifica la legge 15 dicembre 1998, n. 441:

          1) all'articolo 14, per estendere le agevolazioni fiscali, già previste per i giovani agricoltori, ai contratti di affitto di durata non inferiore a cinque anni stipulati con coltivatori diretti o con imprenditori agricoli professionali;

          2) all'articolo 15, per introdurre l'esonero dall'obbligo di registrazione del contratto sia ai giovani imprenditori, fino ad ora vincolati alla registrazione in caso d'uso, che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali.

      Infine, l'articolo 3 prevede la copertura dell'onere finanziario di 2 milioni di euro annui derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, e all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di diritto di prelazione).

      1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

          «Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transativa, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni tra cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni tra cooperative provinciali.
      Le organizzazioni professionali e le associazioni tra cooperative agricole svolgono la funzione di consulenza, sono obbligate a informare le parti sui contenuti e sullo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge e non possono assistere contemporaneamente entrambe le parti contraenti il contratto in deroga».

      2. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

          «4-bis. La comunicazione prevista al comma 1 è inviata anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che esercitano l'attività agricola nei

 

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fondi confinanti. Essi hanno diritto di prelazione, da esercitare entro il termine e nelle forme previsti dal comma 3, subordinatamente al mancato esercizio del medesimo da parte del conduttore. Si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo. Nel caso di più soggetti confinanti, si applicano i criteri preferenziali stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «imprenditori agricoli a titolo principale di età i compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni,» sono sostituite dalle seguenti: «imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, ovvero di società di persone o di capitali o di società cooperative, che svolgono esclusivamente l'attività agricola, in cui la maggioranza delle quote sia detenuta dai predetti soggetti,».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, in materia di agevolazioni fiscali in favore degli agricoltori).

      1. Alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
      «3-bis. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 3 sono estese, alle medesime condizioni ivi previste, ai contratti di affitto di fondi agricoli stipulati con coltivatori diretti o con imprenditori agricoli professionali anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 15:

              1) al comma 1 le parole: «sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in

 

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misura fissa di 51,65 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono esonerati dall'obbligo di registrazione»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. L'esonero dell'obbligo di registrazione di cui al comma 1 è esteso ai contratti di affitto di fondi agricoli stipulati con coltivatori diretti o con imprenditori agricoli professionali anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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