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PDL 4838

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4838



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVINO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio

Presentata il 13 dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca misure volte a tutelare l'evento della nascita e ad accrescere il benessere della madre, del bambino e della famiglia, promuovendo una bigenitorialità attiva e concreta. Uno degli obiettivi più alti della politica, infatti, in questo momento storico è quello di individuare e di promuovere misure di incentivazione della natalità e di protezione del nucleo familiare nonché strumenti di conciliazione tra la cura della famiglia e il lavoro. Sostenere la partecipazione al lavoro delle donne, infatti, è il presupposto fondamentale per una società moderna e democratica in cui la famiglia deve poter condividere e distribuire equamente il lavoro di cura e le responsabilità genitoriali.
      In tale prospettiva è intervenuta la posizione 2008/0193(COD) del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2010, orientata al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La predetta posizione prevede l'innalzamento al 100 per cento della retribuzione per il periodo del congedo di maternità e l'introduzione del congedo obbligatorio di paternità.
      In particolare, l'idea di un congedo di paternità obbligatorio, da un lato, avrebbe un impatto positivo sull'occupazione femminile e sulla riduzione delle disparità di genere nel mondo del lavoro e, dall'altro, aiuterebbe a promuovere la cultura della condivisione della cura dei figli, delle responsabilità e dei diritti e doveri tra madre
 

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e padre. La nascita di un figlio è un avvenimento che, pur rappresentando un momento di grandissima gioia, reca con sé forti preoccupazioni per entrambi i genitori che, gravati da nuove esigenze, vedono stravolti i loro ruoli e i loro equilibri. Soprattutto per le donne i primi mesi dopo il parto rappresentano un momento molto difficile, dal punto di vista sia emozionale che fisico. La presenza del padre, almeno per i primi giorni, rappresenterebbe per la madre un sostegno psicologico e un aiuto pratico. Accanto alle politiche delle pari opportunità la presente proposta di legge, pertanto, promuove una politica delle pari responsabilità. La condivisione della nuova esperienza genitoriale consentirebbe infatti ai neo papà di creare fin dall'inizio un rapporto con il nuovo arrivato e di accrescere il senso paterno e della responsabilità genitoriale condivisa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento».

Art. 2.

      1. Il capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Capo IV – Congedo di paternità – Art. 28. – (Congedo di paternità obbligatorio). – 1. È vietato adibire al lavoro gli uomini nei quindici giorni successivi alla nascita di un figlio.
      2. Il termine di cui al comma 1 è raddoppiato nel caso di parto gemellare.
      3. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche ai padri affidatari o adottivi dalla data dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
      4. Almeno un mese prima della data presunta del parto i lavoratori consegnano al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di paternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.
      5. Entro ventiquattro ore dalla data effettiva del parto, il lavoratore ne rende comunicazione al datore di lavoro e, entro i tre giorni successivi, presenta la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

 

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      Art. 28-bis. (Congedo di paternità facoltativo). – 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua in alternativa alla madre lavoratrice.
      2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui al comma 1 del presente articolo presenta al datore di lavoro la certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 21 con allegata dichiarazione di rinuncia da parte della madre lavoratrice al congedo di maternità o a parte di esso.
      3. In caso di morte della madre o di affidamento esclusivo dei figli al padre lavoratore, quest'ultimo presenta al datore di lavoro la documentazione relativa alle predette situazioni.
      4. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

      Art. 29. – (Trattamento economico e normativo). – 1. Nei casi di astensione di cui agli articoli 28 e 28-bis, il trattamento economico e normativo è quello previsto dall'articolo 22.

      Art. 30. – (Trattamento previdenziale). – 1. Nei casi di astensione di cui agli articoli 28 e 28-bis, il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.

      Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo di cui all'articolo 28 è richiesto dal lavoratore che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
      2. Il congedo di cui al comma 1 deve essere fruito durante i primi quindici giorni successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia del lavoratore.
      3. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 1, che non è stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al lavoratore.
      4. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 3, spetta, alle medesime condizioni ivi previste, anche al lavoratore.

 

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      5. Al lavoratore nelle condizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo è altresì riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28-bis;».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 2.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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