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PDL 4686

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4686



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOCCIA, BOCCI, BRANDOLINI, CAPITANIO SANTOLINI, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CONCIA, D'ANTONA, FEDI, GARAVINI, GIOVANELLI, GNECCHI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LO MORO, LUCÀ, MADIA, MARANTELLI, MARCHI, MAZZARELLA, NARDUCCI, PAGLIA, PEDOTO, PELUFFO, PIFFARI, PORTA, RAMPI, RUBINATO, SERVODIO, SIRAGUSA, TIDEI, VACCARO, VENTURA, ZUCCHI

Disposizioni per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro

Presentata il 13 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Matilde Doronzo, di 32 anni, Giovanna Sardaro, di 30 anni, Antonella Zaza, di 36 anni, Tina Ceci, di 37 anni e la piccola Maria Cinquepalmi, di 14 anni, figlia del proprietario del maglificio dove lavoravano le quattro operaie, sono le donne che hanno pagato il prezzo più alto, la loro stessa vita, e con loro le rispettive famiglie e l'intera città di Barletta, di un inaccettabile sistema di organizzazione del lavoro e dell'incapacità e dell'indifferenza di tante, troppe amministrazioni pubbliche, statali e locali, di vigilare e di tutelare la vita dei cittadini e dei lavoratori.
      Nella seconda economia industriale dell'Unione europea convivono forme organizzative del lavoro arcaiche e al di fuori di ogni legittimità giuridica e sociale che pregiudicano i più elementari diritti dei lavoratori e distorcono i mercati, ampliando e approfondendo i divari sociali e territoriali del Paese.
      La drammatica gravità del dato delle morti sul lavoro ci dice che ogni giorno muoiono tre lavoratori, mentre gli incidenti con danni sulla salute dei lavoratori sono oltre 775.000 ogni anno. Cifre che giustamente sono state autorevolmente indicate come inaccettabili.
      È evidente che per contrastare tale insopportabile bilancio di sangue è senz'altro necessaria una legislazione sempre più adeguata e aggiornata, ma è altrettanto necessario il costante impegno di tutte le amministrazioni pubbliche che a vario titolo possono vigilare e assicurare condizioni di lavoro più sicure e rispettose della dignità, della salute e della stessa vita dei lavoratori. L'obiettivo deve essere quello di
 

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diminuire il più possibile i rischi per chi lavora e creare delle condizioni per cui l'eventualità della perdita della vita si riduca drasticamente rispetto alla drammatica realtà odierna.
      In ogni caso riteniamo che lo Stato, in quanto supremo garante dell'integrità dei propri cittadini, non possa non farsi carico, seppure anche solo in termini economici, delle drammatiche conseguenze che si determinano all'interno di un nucleo familiare, la prima delle quali è certamente di carattere affettivo, a cui si aggiungono, nella gran parte dei casi, anche gravi conseguenze economiche.
      Nella tragedia di Barletta, ad esempio, riteniamo che ci sia una responsabilità oggettiva dello Stato. La pubblica amministrazione è responsabile di tale vicenda perché una palazzina non crolla all'improvviso, ci sono delle responsabilità evidenti, oggettive che saranno individuate dalla magistratura ma che, a nostro avviso, sono direttamente o indirettamente riconducibili ai troppi poteri pubblici che non sono stati in grado di prevenire la morte di cinque donne incolpevoli. Certamente è la conseguenza della mancanza di un'adeguata manutenzione del tessuto urbanistico di gran parte delle nostre città, rispetto al quale il continuo ridimensionamento delle risorse messe a disposizione degli enti locali, anche per tali finalità, sicuramente non contribuisce a sviluppare la necessaria azione di monitoraggio e di prevenzione di un patrimonio immobiliare risalente a molti decenni fa. Si è trattato di una tragedia che accomuna troppe aree del Paese e la magistratura dovrà individuare i colpevoli sul piano penale e i responsabili anche sul piano economico, ma sul piano morale siamo responsabili tutti per la condizione urbanistica di quella palazzina e di quell'area, per la condizione sociale nella quale erano finite quelle famiglie, nonché per la condizione di bisogno che portava quelle famiglie a consentire quel lavoro senza nessuna tutela contrattuale, per una paga di soli 4 euro l'ora.
      Non è ammissibile che vi siano ancora norme che consentono lo svolgimento di attività produttive e di attività manifatturiere all'interno di edifici che sono anche adibiti ad abitazione. È una vicenda che deve farci riflettere fino in fondo sulle carenze e sui ritardi che il nostro ordinamento ha su temi che riguardano la convivenza generale e civile. In questa vicenda pagano il prezzo più alto coloro che erano rimasti indietro. Coloro che erano nello stato di bisogno hanno pagato il prezzo più alto, la vita.
      Se quella palazzina è crollata è perché organi dello Stato non hanno svolto le proprie funzioni. Ma questo, a nostro avviso, vale anche in tutti gli altri casi in cui un lavoratore perde la vita sul luogo di lavoro.
      Lo Stato, pertanto, non può non farsi carico di tali condizioni, lasciando i familiari di una vittima sul lavoro soli con il proprio dolore a far fronte alle difficoltà della vita senza il supporto del loro congiunto.
      A tal fine, la presente proposta di legge intende rappresentare una prima risposta, almeno sul piano economico, un primo sostegno monetario alle famiglie dei lavoratori che perdono la vita per cause riconducibili alla loro attività lavorativa. In particolare, si propone di istituire un contributo straordinario, di importo significativo, per sostenere economicamente le famiglie ad affrontare le difficoltà materiali che inevitabilmente si determinano dopo un fatto così grave come la morte di chi con il proprio lavoro aiutava il nucleo familiare nelle proprie esigenze di vita. Un contributo rivolto a tutti i lavoratori, sia regolarmente assunti, sia qualora la loro attività lavorativa venga svolta senza le necessarie forme di tutela giuridica e contributiva.
      Questa iniziativa legislativa si rifà a una disposizione che fu introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal Governo Prodi, nella scorsa legislatura, ampliandone significativamente la valenza economica, pur nella consapevolezza che nessuna cifra può compensare un dolore così insanabile come la perdita di un proprio caro.
      Ci sembra una necessaria misura di equità che lo Stato deve assumere e ci si augura che una siffatta soluzione possa trovare un'ampia convergenza di tutte le forze politiche e un celere esame parlamentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributo straordinario in favore delle famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro).

      1. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari e ai conviventi delle vittime di gravi incidenti sul lavoro che determinano il decesso del lavoratore, a decorrere dall'anno 2011 lo Stato riconosce un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascun lavoratore deceduto. Il contributo è riconosciuto anche nei casi in cui le vittime medesime risultano prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1, nonché le procedure per la rivalutazione biennale dell'importo del contributo straordinario, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno delle famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede

 

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a valere delle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

              b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

              c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

              d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

              e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».


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