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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4782 |
a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e per la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistiche di specifiche aree;
b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;
d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini o enti morali;
e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali ai fini della promozione turistica e culturale del mare Mediterraneo;
f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività previste nella presente proposta di legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali;
g) sostegno alle attività turistiche e di promozione sportiva purché connesse alla valorizzazione ambientale storica e archeologica dei siti della Magna Grecia.
Per il finanziamento di tali interventi è a sua volta istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con la dotazione di 30 milioni di euro complessivi per il triennio 2012-2014 (articolo 4).
Si prevede inoltre che nell'ambito del Fondo siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati, ammettendo una specifica premialità per gli accordi e per le intese che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.
Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di trasferimenti diretti alle regioni interessate, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'area della Magna Grecia (articolo 5).
1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il marketing territoriale dei luoghi di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nei medesimi territori, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma quadro con le regioni e con i comuni di cui all'articolo 2.
1. Ai fini della presente legge e per la qualificazione dei territori suscettibili d'intervento, si intende per «area della Magna Grecia» l'insieme dei territori dei seguenti comuni:
a) per la regione Calabria:
1) Rhegion - Reggio Calabria;
2) Hipponion - Vibo Valentia;
3) Lokroi - Locri;
4) Kroton - Crotone;
5) Kaulon - Monasterace;
6) Sybaris - Sibari;
7) Krimisa - Cirò;
8) Metauros - Gioia Tauro;
9) Akerentia - Cerenzia;
10) Clampedia - Amantea;
11) Cossa - Paludi;
12) Lagaria - Amendolara;
13) Pandosia - Castrolibero;
14) Petelia - Strongoli;
15) Phrourion - Isola di Capo Rizzuto;
16) Temesa - Nocera Terinese;
17) Marina di Gioiosa Jonica;
18) Cerillae - Diamante;
19) Sidro - Belvedere Marittimo;
20) Medma - Rosarno;
21) Laos - Santa Maria del Cedro;
22) Terina - Lamezia Terme;
23) Skylletion, Scylacium - Squillace, Borgia;
b) per la regione Campania:
1) Pithecusae - Ischia;
2) Kymai - Cuma, Pozzuoli, Bacoli;
3) Parthenope, Neapolis - Napoli;
4) Posidonia, Paestum - Capaccio;
5) Elea Velia - Ascea;
6) Pixunte - Policastro Bussentino, Santa Marina;
c) per la regione Basilicata:
1) Metapontion, Metapontum - Bernalda;
2) Siris - Nova Siri;
3) Heraclea - Policoro;
4) Pistoikos - Pisticci;
5) Troilia, Obelanon - Ferrandina;
d) per la regione Puglia:
1) Taras, Tarentum - Taranto;
2) Kallipolis - Gallipoli;
e) per la regione Sicilia:
1) Naxos - Giardini Naxos;
2) Zankle - Messina;
3) Syraka - Siracusa;
4) Akragas - Agrigento;
5) Gelas - Gela;
6) Katane - Catania;
7) Leontinoi - Lentini;
8) Megara Hyblaea - Augusta;
9) Kamarina - Santa Croce Camerina;
10) Mylae - Milazzo;
11) Akrai - Palazzolo Acreide;
12) Himera - Termini Imerese;
13) Selinus - Selinunte, Castelvetrano;
14) Kasmenai - Casmene;
15) Eraclea Minoa - Cattolica Eraclea;
16) Lipari;
f) per la regione Marche: Ankon - Ancona;
g) per la regione Veneto: Adria.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:
a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni
b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
c) sostegno degli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;
d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati o enti morali;
e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del mare Mediterraneo;
f) finanziamento, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento delle possibilità di accesso e di pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali;
g) sostegno delle attività turistiche e di promozione sportiva purché connesse alla valorizzazione ambientale storica e archeologica dei siti della Magna Grecia.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 30 milioni di euro per il triennio 2012-2014, in ragione di 10 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:
a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma quadro stipulati con le regioni, con le province, con i comuni e con i soggetti privati interessati;
b) previsione di una premialità specifica per gli accordi e per le intese che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.
1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali recanti interventi in favore dell'area della Magna Grecia.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
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