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PDL 4857

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4857



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifiche e integrazioni dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di entrate tributarie

Presentata il 20 dicembre 2011


      

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Onorevoli Deputati! – L'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 303 del 7 dicembre 2011 ha approvato la presente proposta di legge costituzionale con la quale si intende attivare il procedimento di revisione costituzionale per la modifica dell'articolo 36, secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana, proponendo che le imposte di produzione, in atto riservate allo Stato, vengano attribuite alla Regione.
      Ciò, nel rispetto del principio della territorialità del gettito tributario, consentirebbe di assegnare nuove e maggiori risorse alla Regione, in attuazione dei princìpi ispiratori del federalismo fiscale.
      Al riguardo va ricordato che la legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 ha introdotto una serie di previsioni per le regioni ad autonomia speciale che possono dare luogo a problemi di carattere interpretativo, sottraendo alle stesse competenze ed autonomia tributaria.
      In particolare, l'articolo 27 della predetta legge delega prevede che, a fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale, i decreti legislativi e le norme di attuazione definiranno le modalità di finanziamento aggiuntivo mediante forme di compartecipazione ai tributi e alle accise. Considerato che le modalità di finanziamento aggiuntivo verranno definite «fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali», e considerato altresì che l'articolo 36, secondo comma, dello Statuto riserva allo Stato le imposte di produzione, essendo lo Statuto norma di rango costituzionale, la previsione di tale riserva, nella formulazione in atto vigente, potrebbe rappresentare un ostacolo alla compartecipazione al gettito delle accise da parte della Regione siciliana.
      Al fine di superare dubbi interpretativi posti alla citata disposizione e garantire alla Regione siciliana l'esigibilità dell'obbligazione
 

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tributaria relativa alle imposte di produzione si rende dunque opportuno il presente intervento normativo, che si sostanzia in due disposizioni.
      Con la prima norma si intendono assegnare alla Regione siciliana le imposte di produzione, attualmente riservate allo Stato. L'articolo 2 provvede, invece, a specificare il contenuto dell'articolo 1, prevedendo l'attribuzione alla Regione siciliana del getto delle imposte di produzione sui prodotti energetici e loro derivati e sui gas petroliferi raffinati e immessi in consumo nel territorio della Regione; stabilisce, altresì, che alla Regione spetta una quota, determinata nella misura del 20 per cento, delle predette imposte di produzione sui prodotti raffinati nel territorio regionale, ma immessi in consumo nel territorio di altre regioni. Tale ultima disposizione, in particolare, consentirebbe alla Regione siciliana di ottenere nuove risorse quale ristoro ambientale per il pregiudizio subito in correlazione alle invasive attività di raffinazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 36, secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana).

      1. Il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di seguito denominato «Statuto della Regione siciliana», è sostituito dal seguente:
      «Sono però riservate allo Stato le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto».

Art. 2.
(Attribuzione alla Regione siciliana del gettito di imposte di produzione).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, è aggiunto il seguente:
      «Alla Regione spettano il gettito dell'imposta di produzione sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati e immessi in consumo nel territorio regionale e il 20 per cento del gettito dell'imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale ma immessi in consumo in quello di altre regioni».


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