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PDL 4856

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4856



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifica all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

Presentata il 20 dicembre 2011


      

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Onorevoli Deputati! – Nella seduta n. 303 del 7 dicembre 2011 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge n. 790-52-778-779-784/A «Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41-ter, comma 2, dello Statuto recante “Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana”». Esso intende dare un significativo segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici, attraverso una contrazione del numero dei deputati regionali, attualmente stabilito in novanta dall'articolo 3 dello Statuto siciliano, che sarebbe ridotto a settanta.
      L'Assemblea regionale siciliana con la presente iniziativa afferma la propria volontà di partecipare attivamente al processo di riforma in corso esercitando pienamente le proprie prerogative autonomistiche.
      La proposta di legge costituzionale è il frutto di un'iniziativa largamente condivisa, a firma dei componenti del Consiglio di presidenza dell'Assemblea e di tutti i presidenti dei gruppi parlamentari presenti nell'organo legislativo della Regione siciliana ed ha avuto un veloce iter di approvazione nella commissione competente e in Aula.
      L'articolo 1 provvede a modificare il testo dell'articolo 3 dello Statuto regionale, che attualmente individua la composizione numerica dell'Assemblea regionale siciliana stabilendo che «L'Assemblea regionale siciliana è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto (...)». La proposta
 

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di legge costituzionale in oggetto sostituisce il numero di «novanta» con quello di «settanta».
      La riduzione del numero dei deputati regionali, giacche comporta una modifica dello Statuto, deve essere apportata attraverso una legge costituzionale, da approvare nel rispetto del procedimento delineato dall'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana. Quest'ultimo prevede, com’è noto, alcune peculiarità rispetto alla consueta procedura di revisione costituzionale, e precisamente l'attribuzione del potere di iniziativa anche all'Assemblea regionale siciliana, il cui parere è comunque richiesto nel caso di progetti di iniziativa governativa o parlamentare, nonché l'esclusione della sottoposizione a referendum nazionale delle modificazioni statutarie approvate.
      Il numero di settanta appare rispettoso dell'esigenza di provvedere, come in precedenza avvertito, nel senso di una riduzione dei costi dell'apparato politico, ma mira anche a garantire una migliore funzionalità ed un buon grado di rappresentatività dello stesso rispetto alla rilevante consistenza demografica della Regione siciliana. Rammentiamo in proposito che fu proprio questa considerazione, attinente alla particolare consistenza della popolazione siciliana, ad indurre a suo tempo i Padri dello Statuto regionale a scegliere la cifra di novanta deputati per la composizione numerica dell'Assemblea regionale siciliana.
      Tale numero tiene conto anche della considerazione che il più esteso ambito di competenze di cui la Sicilia dispone in forza dello Statuto speciale del 1946, che le attribuisce – lo ricordiamo – potestà legislativa esclusiva in un'ampia e importante gamma di materie e potestà concorrente in altri settori e campi di attività di interesse regionale, richiede un'adeguata consistenza numerica dell'organo elettivo regionale.
      L'articolo 2 detta alcune «disposizioni transitorie», precisando, anzitutto, al comma 1 che la suddetta riduzione si applicherà a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale con cui eventualmente si introduca la modifica statutaria proposta. A tal proposito si ricorda che l'attuale legislatura verrà a scadenza nella primavera del 2013.
      Nel comma 2 vengono stabiliti alcuni aggiustamenti tecnici volti a consentire l'applicazione del nuovo disposto statutario anche nell'ipotesi in cui alla data in cui avverrà tale rinnovo non siano ancora state apportate le conseguenti modifiche alla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali». Tali previsioni, peraltro, lasciano salva la competenza legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella materia elettorale, competenza riservata all'Assemblea stessa in forza del disposto dell'articolo 3 dello Statuto. La finalità della norma è quella di evitare vuoti normativi che sarebbero inammissibili nella materia elettorale.
      Ricordiamo che tale legge delinea un sistema elettorale misto, proporzionale per l'assegnazione del 90 per cento dei seggi, maggioritario per l'attribuzione del restante 10 per cento. Essa prevede, in particolare, che 80 seggi vengano ripartiti mediante il sistema proporzionale e che due seggi vengano rispettivamente assegnati al capolista della lista regionale che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nella Regione e al capolista della lista regionale arrivata seconda nella competizione elettorale. I restanti otto seggi vengono assegnati attingendo alla lista regionale della coalizione risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, allo scopo di garantire alla coalizione vincente un premio di maggioranza entro il tetto massimo di 54 seggi (pari al 60 per cento dei deputati assegnati), oltre al Presidente della Regione eletto. Ciò al fine di assicurare la formazione di una stabile maggioranza all'interno del Parlamento regionale. Si rammenta che i seggi eventualmente rimanenti vengono ripartiti tra gli altri gruppi di liste e attribuiti nei
 

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collegi elettorali provinciali, in proporzione ai voti ottenuti.
      Nella proposta di legge costituzionale in oggetto, che porta a settanta il numero dei deputati regionali, si procede, in via transitoria, alla corrispondente riduzione del numero dei seggi da assegnare nei collegi elettorali mediante il sistema proporzionale (che passerebbe da ottanta a sessantadue), del numero di candidati da inserire nella lista regionale (cosiddetto «listino») che passerebbe da nove a sette, e di quelli considerati necessari alla formazione di una stabile maggioranza (che passerebbe da cinquantaquattro a quarantadue). Si tratta, come già sottolineato, di previsioni miranti ad evitare vuoti normativi inammissibili specie nella materia elettorale.
      Si ribadisce che tali previsioni configurate come transitorie mantengono integra la competenza legislativa regionale in materia elettorale, intervenendo solo per il caso che l'Assemblea non adotti una propria nuova normativa che tenga conto della riduzione dei deputati a settanta. Si ribadisce inoltre che tale contrazione entrerebbe in vigore a partire dalla prossima legislatura.
      Si fa presente che le «disposizioni transitorie» contenute nell'articolo 2 non configurano, a stretto rigore, una modifica testuale di una norma statutaria. La scelta di inserirle nella presente proposta di legge costituzionale è stata determinata della loro funzionalità a garantire il rinnovo dell'Assemblea regionale anche nell'ipotesi in cui alla data di entrata in vigore della riforma (che, come prima detto, non si applica in questa legislatura, ma a partire dalla prossima legislatura regionale) non dovessero risultare ancora apportate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale. Ricordiamo che una norma di analogo tenore e finalità era contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale n. 2 del 2001, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Tale disposizione prevedeva che «Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario (...)».
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA

Art. 1.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, di seguito denominato «Statuto della Regione siciliana», la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

      1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:

          a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorre, è da intendere sessantadue;

 

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          b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorre, è da intendere sette;

          c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorre, è da intendere quarantadue.


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