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PDL 4865

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4865



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 29 dicembre 2011

      

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Onorevoli Deputati! — L'articolo 1 del decreto-legge consente alle amministrazioni interessate (amministrazioni statali, compreso il personale del comparto sicurezza, agenzie ed enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca) di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012. Le citate amministrazioni hanno difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia.
      La disposizione proroga, altresì, al 31 dicembre 2012 il termine, previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per procedere presso le università statali ad assunzioni di personale, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
      Tale proroga si rende necessaria in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1 citato. Si rende, inoltre, opportuno estendere al 2012 le attuali disposizioni in
 

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termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
      In particolare, in attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 240 del 2010, che con specifico riferimento alle lettere d) ed e) andrà a disciplinare nuovi limiti per le spese di personale negli atenei nel rispetto dei criteri di piena sostenibilità finanziaria, si rende opportuno per mantenere per il quadriennio 2009-2012 le attuali disposizioni in termini di limiti assunzionali valevoli per il triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
      Il comma 5 consente di rendere esplicita la possibilità, per gli atenei, di utilizzare i fondi appositamente stanziati per l'anno 2011 per il reclutamento di professori associati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, tenendo fermi i limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 relativi all'anno 2010, che sono stati utilizzati per individuare gli atenei beneficiari dell'intervento. Si sottolinea al riguardo che il decreto interministeriale di attribuzione delle risorse è stato perfezionato ed è ora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti. La selezione dei candidati e la successiva assunzione in servizio non possono pertanto avvenire entro il 31 dicembre 2011.
      Con l'ultimo comma si prorogano a tutto il 2012 i termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2010.
      Con l'articolo 2, in considerazione dell’iter non ancora concluso dello schema di decreto legislativo di riordino dell'Associazione italiana della croce rossa, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, si procede ad una proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI) fino al 30 settembre 2012. Ciò anche in considerazione degli adempimenti richiesti dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, a cui dovrà provvedere il commissario straordinario (approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, soppressione o fusione dei comitati locali o provinciali della CRI, eccetera) non appena sarà emanato il decreto legislativo di riordino della CRI.
      La disposizione di cui all'articolo 3 si prefigge lo scopo di prorogare per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.
      In proposito si rappresenta che l'attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società proprietarie e concessionarie nell'ambito delle verifiche sismiche. A tutt'oggi, tale attività ha registrato la trasmissione al Dipartimento della protezione civile di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti (livello 0), nel numero di circa 36.000 schede, con la previsione di un prossimo raddoppio del numero complessivo delle schede in questione.
      Si evidenzia inoltre che, a seguito dell'iniziativa promossa, sono state rilevate numerose ed evidenti lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto concerne gli edifici e le opere che rivestono un importante ruolo strategico, rilevante per le finalità di protezione civile.
      La disposizione, infatti, si propone di richiamare all'attenzione l'interesse prioritario che riveste tale ambito e soprattutto di incentivare con ogni mezzo tale attività, dando particolare rilievo anche all'individuazione di criteri di priorità nell'esecuzione delle verifiche, legati all'importanza degli edifici e delle opere la cui
 

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sicurezza riveste un ruolo fondamentale in situazioni di emergenza.
      Infine, come disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, si dispone la proroga del termine anche per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe, in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche.
      L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, la destinazione dello 0,6 per cento del contributo finanziario assicurato dalle medesime province, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, all'organismo di indirizzo di cui al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento delle spese di istruttoria e di verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.
      La disposizione di cui all'articolo 5 è volta a prevedere un breve termine di proroga (31 gennaio 2012) per il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra a favore della regione Campania o di un altro ente pubblico o di un soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
      La proroga si rende necessaria, atteso che le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto, tra cui quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che inserisce nel Piano di stabilizzazione finanziaria anche l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, non si sono ancora perfezionate e tiene, altresì, conto della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.
      Le proposte normative contenute nell'articolo 6 sono volte a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 – che scadono il 31 dicembre 2011, e ciò a valere su risorse già stanziate dalla legislazione vigente.
      Nello specifico, la proposta di cui alla lettera a) del comma 1 è volta a prorogare al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista «in via sperimentale per il triennio 2009-2011» dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008.
      La proposta di cui alla lettera b) è diretta a prorogare al 2012 la disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 185 del 2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19, comma 8, del citato decreto-legge (pari all'80 per cento della retribuzione).
      Tale misura è stata già prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto «decreto mille proroghe 2010»); successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.
      La proposta di cui alla lettera c) è finalizzata a prorogare al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione (cosiddetta «prestazione una tantum»), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del
 

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2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.
      Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l'anno 2009. Successivamente, l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti che la misura della prestazione.
      Il comma 2 dell'articolo 6 è volto a prorogare al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (attualmente in scadenza al 31 dicembre 2011) che consentono ai lavoratori con rapporto a tempo parziale e ai percettori di prestazioni di sostegno del reddito di essere impiegati con i buoni lavoro (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 70, comma 1, secondo periodo, e comma 1-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003). Essa è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2012, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.
      Tali misure sono state già prorogate al 31 marzo 2011 dal decreto mille proroghe 2010 e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.
      Con l'articolo 7 si proroga a tutto il 2012 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Negli ultimi anni si sono, infatti, verificati casi in cui la magistratura italiana, interpretando restrittivamente il principio di immunità degli Stati dalla giurisdizione, ha emanato misure esecutive contro beni mobili e immobili delle rappresentanze diplomatiche in Italia. Si sono così create situazioni di imbarazzo per le relazioni bilaterali che hanno esposto l'Italia a richieste di maggiore rispetto dell'obbligo internazionalmente sancito di garantire l'immunità dalla giurisdizione. La casistica è varia e complessa: alcuni dei contenziosi di maggior rilievo attualmente pendenti riguardano i rapporti dell'Italia con Arabia Saudita, Iraq, Libia, Congo, Sri Lanka.
      Con decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010, recante «Disposizioni urgenti in tema di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana», si è stabilito che fino al 31 dicembre 2011 l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Si rende ora necessario e urgente, in considerazione di ricorsi pendenti presso la Corte internazionale dell'Aja, prorogare detto termine onde evitare contenziosi tra Stati.
      Con l'articolo 8 si prorogano termini di interesse della Difesa. L'intervento di cui al comma 1, lettera a), si rende necessario e urgente essendo rivolto a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico- logistico dell'Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall'Esercito e di un ufficiale proveniente dall'Aeronautica militare, autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 1o settembre 2011, ai sensi dell'articolo 2214 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale disposizione prevede, infatti, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati fino al 31 dicembre 2011, nel numero complessivo di 149 unità, transiti nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
      L'intervento di cui comma 1, lettera b), si rende necessario e urgente essendo rivolto a evitare una anomala applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 2223 del codice dell'ordinamento militare. Tale
 

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disposizione prevede l'entrata in vigore dell'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 907 dello stesso codice, a partire dall'anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal fatto che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo.
      La situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici nei gradi apicali. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione di quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze dell'istituzione, provocando la cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l'aspettativa per riduzione di quadri, pertanto, si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
      Nel contempo, sussiste la necessità di allineare quanto più possibile la suddetta disciplina con la previsione di un regime transitorio di avanzamento degli ufficiali, che l'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare proroga sino a tutto il 2016 per l'Arma dei carabinieri, durante il quale il Ministro della difesa può intervenire con proprio decreto per modificare, fermi restando i volumi organici complessivi, il numero e i requisiti delle promozioni, allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli.
      La proroga, quindi, mira ad estendere a tutto il 2012 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non opera in caso di compensazione con carenze esistenti in altri ruoli nello stesso grado.
      La disposizione di cui al comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 2243, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che reca il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sospendendo, fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2, del medesimo codice che prevedono l'inclusione dei tenenti colonnelli del ruolo normale, da valutare per l'avanzamento al grado superiore, in tre distinte aliquote determinate in base all'anzianità di grado.
      La sospensione di tale disciplina fino al 2013 è urgente e necessaria per rendere coerente la disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 2248 e va adottata entro il 31 dicembre 2011 allo scopo di consentire alle commissioni di valutazione per l'avanzamento di conoscere con certezza la disciplina che dovrà essere applicata nei prossimi anni fino al termine del citato regime transitorio, in modo tale da poter valutare correttamente le aspettative di progressione di carriera di ciascun tenente colonnello. Infatti, l'articolo 2243, nel disciplinare il regime transitorio per l'avanzamento al grado di colonnello, dispone che fino all'anno 2012 la determinazione dell'aliquota, il numero di promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando siano annualmente determinati con lo stesso decreto di cui all'articolo 2248, tenendo tuttavia fermi, oltre ai volumi organici del grado, anche il numero massimo delle promozioni annuali. Tale previsione contrasta con quanto disposto dallo stesso articolo 2248 che autorizza il Ministro della difesa, fino all'anno 2016, a modificare, tra gli altri, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, anche il numero complessivo delle promozioni a scelta al grado superiore,
 

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in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, fermi restando i soli volumi organici complessivi.
      La norma non comporta oneri, limitandosi a rinviare l'introduzione del cosiddetto «avanzamento a fasce», lasciando inalterato l'attuale regime transitorio.
      L'intervento di cui al comma 2 si rende necessario e urgente per consentire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica. Si tratta dei bandi di concorso per il reclutamento ufficiali dei Corpi sanitari, i quali, dopo il superamento di prove altamente selettive – che peraltro comprendono prove sulle medesime materie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che annualmente definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale – devono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. Tali disposizioni, dopo gli ultimi provvedimenti di proroga di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2009, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, prevedono che, a decorrere dall'anno accademico successivo al 31 dicembre 2011 (vale a dire dall'anno accademico 2012-2013), per l'accesso alle facoltà a numero chiuso oltre ai citati test di ammissione si proceda anche alla valutazione, con attribuzione del previsto punteggio, dei risultati conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Esse, però, risultano inconciliabili con le procedure concorsuali di accesso alle accademie militari, atteso che le stesse devono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre. È, quindi, evidente l'incongruenza della situazione in cui si verrebbe a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea previsto dal bando, in ragione dell'ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi dell'interessato.
      Proprio sulla base di tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che annualmente definisce gli accessi con apposito decreto, ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa con riferimento ai programmi individuati con tale decreto soddisfacesse di per sé le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.
      In attesa di poter trovare una soluzione normativa che preveda una disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati corsi di laurea per i vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici, si rende quindi necessario il presente intervento volto a prorogare all'anno accademico 2013-2014 l'applicazione della nuova disciplina che attribuisce uno specifico punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi dell'interessato per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.
      In ultimo, si rileva che l'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.
      L'articolo 9 mira a garantire la continuità delle misure attivate con il primo Programma nazionale triennale 2007-2009 – prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e per l'anno 2011 dall'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 – al fine di consentire la realizzazione delle azioni a
 

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sostegno del settore della pesca in questa delicata congiuntura economica.
      Si rende necessario, infatti, adattare gli obiettivi del Programma nazionale triennale al contesto normativo innovato dal regolamento (UE) n. 404/2011 attuativo del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativo ai controlli nel settore della pesca. Tali regolamenti impongono l'adozione di disposizioni nazionali, attualmente in corso di approvazione, a supporto dell'implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri e ai sistemi definiti a livello comunitario.
      In particolare occorre assicurare che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore, da una parte, privilegiando le iniziative imprenditoriali che garantiscono la sostenibilità ambientale e, dall'altra, contrastando la pesca illegale, con particolare riferimento all'immissione in commercio dei prodotti da essa provenienti.
      Inoltre, essendo in atto la riforma della Politica comune della pesca (PCP), al fine di assicurare il necessario adeguamento degli obiettivi del nuovo Programma nazionale triennale all'evoluzione della normativa dell'Unione europea in materia, si ritiene opportuno rinviare la definizione dei nuovi obiettivi e strumenti di intervento nazionali all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti dell'Unione.
      Si rende pertanto necessario prorogare il Programma attualmente in vigore in attesa del perfezionamento dell’iter di adozione delle norme sopra richiamate, in modo da consentire la predisposizione di un'adeguata programmazione del settore. Le iniziative del Programma sono realizzate nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.
      L'articolo 10, comma 1, reca proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali.
      Con l'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006 il legislatore italiano, al fine di una maggior tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi (estranei all'Unione europea) con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in seno all'Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.
      La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, rendeva, però, noto che introducendo la previsione di cui sopra, l'Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.
      Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, con il decreto legislativo n. 274 del 2007 si è a suo tempo provveduto, tramite l'inserimento del comma 3-bis, a sospendere l'applicazione della norma in esame fino al 1o gennaio 2012, termine così prorogato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
      La norma in esame intende rinviare ulteriormente l'applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale differimento consente di mantenere, comunque, in seno all'ordinamento italiano, la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione, e, sotto un altro profilo, consente di attendere il recepimento entro il 2 gennaio 2013 della recente direttiva 2011/62/UE dell'8 giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime
 

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dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.
      La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di continuare ad assicurare e migliorare la sicurezza nella produzione dei farmaci. Non incide né sull'attività dei cittadini né sull'attività della pubblica amministrazione. Le aziende continueranno, per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali importate in Italia da Paesi terzi, ad acquisire e a rendere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.
      Si rappresenta, infine, che la norma non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
      Con l'articolo 10, comma 2, si proroga l'attività libero-professionale intramuraria.
      La legge n. 120 del 2007 poneva e pone a carico delle aziende sanitarie e delle regioni una serie di adempimenti finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
      Il successivo accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano demanda alle regioni specifici compiti per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria, in collaborazione con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività.
      Dai dati pervenuti attraverso le schede di rilevazione, che le regioni dovevano restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna regione, è emerso che non tutte le regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011 (termine così rideterminato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011) gli adempimenti di cui al suindicato accordo e pertanto occorre prorogare il citato termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.
      Si rappresenta che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      La disposizione si rende necessaria al fine di portare a compimento tutte le iniziative relative alle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale. Le aziende sanitarie continueranno, in attesa degli interventi di ristrutturazione edilizia, ad applicare i provvedimenti già adottati dalle stesse per assicurare l'esercizio di tale attività, inclusa l'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati. Non incide sulla attività dei cittadini, anzi si consente agli stessi di continuare ad usufruire delle prestazioni libero-professionali.
      L'opzione di non intervento comporterebbe il blocco dell'attività libero professionale intra moenia.
      Con l'articolo 10, comma 3, si modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, in materia di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria.
      L'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120, prevede la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al programma per la libera professione intramuraria, per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine del 31 gennaio 2009.
 

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      La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 154 del 2008, legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha previsto all'articolo 1-bis che tale termine fosse rideterminato al 31 dicembre 2012. La proroga si era resa necessaria per consentire a ciascuna regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all'adozione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale e di rientro dal disavanzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.
      Gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non hanno consentito al momento l'adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole regioni.
      Pertanto, considerato che, in conseguenza dell'ulteriore manovra di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si ha ancora certezza delle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si ritiene necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo per le opere e per le attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato decreto legislativo n. 254 del 2000.
      Si precisa che al 31 luglio 2011 su una somma assegnata dal decreto del Ministro della salute dell'8 giugno 2001 pari ad euro 826.143.140,92, risultano ammessi a finanziamento 418 interventi, per complessivi euro 746.843.755,27, pari al 90,4 per cento della somma assegnata.
      La somma di euro 79.299.385,65, ancora da autorizzare, riguarda per il maggiore importo le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.
      La disposizione si rende necessaria al fine di prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e delle attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato decreto legislativo n. 254 del 2000.
      Non incide direttamente sull'attività dei cittadini; comunque gli stessi avranno una maggiore scelta nell'erogazione delle cure. Le imprese per la parte relativa a ristrutturazioni avranno la possibilità di concorrere alle gare d'appalto che verranno bandite per quanto riguarda i lavori e le forniture. L'opzione di non intervento pregiudica tale possibilità comportando ripercussioni sull'attività in questione.
      Con l'articolo 10, commi 4 e 5, si prorogano i termini in materia di adesione al cosiddetto «sistema pay back» sui farmaci. La legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il cosiddetto «pay back» sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.
      Dal 2007 al 2009 le aziende farmaceutiche hanno anticipato alle regioni 732 milioni di euro sotto forma di pay back, con un incremento di fatturato di 106 milioni di euro (+14,6 per cento).
      Tale incremento è stato più che compensato dalla misura combinata dell'extrasconto dello 0,6 per cento a carico del farmacista e del grossista (-245,5 milioni di euro), generando risparmi per il SSN di 138,9 milioni di euro.
      In sostanza, il SSN e le regioni hanno ottenuto un anticipo di cassa di 732 milioni di euro, a fronte dei quali hanno realizzato un risparmio netto di 138,9 milioni di euro. Se non fosse stata predisposta la manovra del pay back, la sola riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico avrebbe portato a un minore contenimento della spesa farmaceutica per soli 593,1 milioni di euro.
      Di conseguenza, da una valutazione complessiva degli ultimi anni, è emerso che la misura del pay back, alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo al
 

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pubblico, lungi dal comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è conveniente per il SSN, per le regioni e per le aziende farmaceutiche.
      Considerato che la possibilità di aderire al sistema del pay back cesserebbe il 31 dicembre 2011, e con essa la possibilità di incrementare il contenimento della spesa nei termini sopra descritti, si è provveduto ad una proroga del termine al 31 dicembre 2012.
      Il comma 5 dell'articolo 10, in coerenza con la proroga di cui al comma 4, interviene anche sull'articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che consente l'applicazione del pay back anche per i farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, assicurando in tal modo una parità di trattamento per tutti i farmaci.
      L'articolo 11, comma 1, prevede proroghe in materia di tasse e diritti marittimi.
      L'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento tenendo conto di taluni specifici criteri direttivi. Con tale regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si è provveduto ad accorpare le quattro categorie di tributi in materia di tasse e diritti marittimi in sole due tasse, perseguendo l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione.
      Per quanto attiene all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e diritti marittimi, l'articolo 4 del regolamento citato ha previsto le modalità di adeguamento sulla base del tasso di inflazione, da calcolare a partire dalla data dell'ultima determinazione (effettuata con legge 6 agosto 1991, n. 255, con effetto dal 1o gennaio 1993).
      L'articolo 1, comma 989, della legge n. 296 del 2006 prevede altresì che l'adeguamento avvenga mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Pur essendo stati definiti, con la legge n. 296 del 2006 e con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, le modalità e i parametri di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, il citato decreto interministeriale di attuazione, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato in quanto si è ritenuto necessario, con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, far slittare al 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della procedura.
      Inoltre, il citato decreto-legge ha previsto una fase sperimentale nella quale le autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione che può arrivare sino all'azzeramento, una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.
      Considerato il perdurare del periodo di crisi che ha originato la norma di slittamento delle tasse e le difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria a provvedere a un adeguamento così oneroso, in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali, con la norma si proroga il termine per l'adeguamento al 1o gennaio 2013 e conseguentemente si allunga il periodo sperimentale.
      A copertura delle eventuali minori entrate derivanti, che si verificherebbero solo nel caso in cui l'autorità portuale dovesse decidere la riduzione delle citate tasse e diritti marittimi rispetto agli importi come rivalutati, le autorità portuali saranno tenute a dare seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
 

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      I commi 2 e 3 dell'articolo 11 prevedono proroghe in materia di concessioni aeroportuali e diritti aeroportuali.
      Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, all'articolo 3, comma 2, fissa il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali. Il citato decreto legislativo ha, tra l'altro, introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevedendo che il provvedimento di concessione – da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa – è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa dell'Unione europea e non più attraverso le generiche «procedure concorrenziali» di cui alla precedente formulazione. La proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa. Ferme restando le motivazioni sopra esposte, la proroga richiesta è anche rivolta a consentire l'eventuale riformulazione dei suddetti decreti interministeriali da sottoporre alla firma del Ministro del Dicastero finanziario. Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale), quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo) avviati in base al regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997. Il decreto legislativo n. 96 del 2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, termine già più volte prorogato e per il quale si rende necessaria l'ulteriore proroga al 30 giugno 2012. La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
      Il comma 3, con riferimento all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, proroga al 31 marzo 2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come previsto dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993; viene, correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.
      Il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993, da adottare entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Lo stesso articolo 21-bis dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more dell'emanazione dei sopra citati decreti – qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2011.
      Il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e la società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia

 

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tributaria e finanziaria, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma.
      Inoltre, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 12/2009/CE, concernente i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia.
      Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2012 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.
      Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma (ad oggi sono operativi solo quelli delle società di gestione SAB – Bologna, GESAC – Napoli, SAT – Pisa, ADP – Bari e Brindisi).
      La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
      Con il comma 4 dell'articolo 11 si prevede una proroga in materia di autoservizi pubblici non di linea.
      Il comma 4, dispone, infatti, una proroga fino al 30 giugno 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. La misura si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
      Al fine di addivenire a una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categoria del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si proponeva di emendare o comunque di correggere il predetto articolo 29, comma 1-quater.
      Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un protocollo d'intesa, concordato con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province d'Italia (UPI) e con le regioni, che si prefiggeva la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed era stata avviata apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad un'intesa tra le istituzioni in ordine ai princìpi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.
      La proroga si rende necessaria al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa, e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
      Con i commi 5 e 6 dell'articolo 11 si prevedono proroghe relative all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.
      Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia per le infrastrutture stradali e
 

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autostradali dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, viene introdotta una norma la quale dispone che, fino all'adozione dello statuto dell'Agenzia e comunque non oltre il 31 marzo 2012, tali compiti e funzioni continuino ad essere svolte dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa.
      Inoltre, la disposizione prevede che in caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le relative attività e compiti, con le inerenti risorse finanziarie, umane e strumentali del citato Ispettorato, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012.
      Il comma 6 della disposizione modifica l'articolo 36, comma 4, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che il subentro dell'Agenzia ad ANAS Spa nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.
      Con l'articolo 12 si modifica il termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis. La disposizione prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto, attualmente in corso, e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.
      La proroga consente di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica e industriale in ambito europeo, permettendo di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica-impianto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (CO2) con l'utilizzo di carbone di basso rango, che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. La realizzazione del progetto potrà fornire alle imprese europee un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei Paesi, come la Cina, con ampie riserve di lignite.
      Con l'articolo 13, comma 1, si prevede una misura per garantire la funzionalità degli enti parco.
      La disposizione stabilisce che, per tutto il 2012, non si applica ai presidenti degli enti parco, di cui alla legge n. 394 del 1991, l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti.
      La disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che i risparmi conseguenti al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non sono stati considerati nei saldi di finanza pubblica.
      Con l'articolo 13, comma 2, si prevede una misura per garantire la funzionalità delle autorità d'ambito territoriale (ATO).
      La proroga proposta intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché la soppressione delle ATO ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari di giugno, e della successiva introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle ATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento
 

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stesse. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché per adottare le opportune iniziative di coordinamento in tal senso. Si tratta pertanto di una norma che garantisce un idoneo adeguamento delle strutture di governance del settore idrico in quanto, in assenza di tale disposizione, allo scadere del termine normativamente previsto, si potrebbe generare un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico in ragione dei ritardi nell'adozione delle leggi regionali.
      Con l'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7, si prevede una proroga per assicurare l'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
      Con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, è stato prorogato il termine di operatività del SISTRI – originariamente previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 – prevedendo il differimento della data al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire allo stesso, fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, prevede sia non antecedente al 1o giugno 2012.
      Al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del Sistema e di permettere a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti, la norma proposta al comma 3 proroga al 2 aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività.
      Il comma 4 si rende necessario in quanto l'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010 fissa al 1o gennaio 2012 il termine a decorrere dal quale le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti sono obbligate ad iscriversi al SISTRI.
      Tale norma, in ragione del termine ivi stabilito, avrebbe dovuto svolgere una funzione di favore nei confronti di tale categoria di produttori di rifiuti, in quanto aveva previsto un obbligo di iscrizione posticipato di sei mesi rispetto alle altre categorie di soggetti obbligati, il cui termine era fissato al 1o giugno 2011.
      In ragione dello slittamento del termine di iscrizione per le altre categorie di soggetti obbligati, si propone la proroga del termine per le piccole imprese agricole al 2 luglio 2012.
      Il comma 5 prevede una proroga che si rende necessaria al fine consentire ai comuni della regione Campania di esercitare le funzioni in materia di gestione dei rifiuti – nello specifico le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata – anche oltre il termine del 31 dicembre 2011 previsto allo stato attuale dalla disciplina speciale per tale regione. Tali funzioni, attribuite alle province dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, sono infatti strettamente connesse anche a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell'istituzione del nuovo tributo comunale unico sui rifiuti e servizi, previsto all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai comuni.
      Il comma 6 proroga, fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di recupero o di smaltimento, presso idonei impianti ubicati nel territorio nazionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani. L'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 impone il divieto dal 1o gennaio 2012 (a seguito della precedente proroga ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
 

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2011) di conferimento in discarica di tutti i rifiuti (speciali e urbani) con potere calorifico inferiore (p.c.i.) maggiore di 13.000 kJ/kg ma, in relazione alla nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale, e alla luce del fatto che tale limitazione del potere calorifico dei rifiuti non trova riscontro nella direttiva 1999/31/CE sulle discariche, risulta necessario il rinvio dell'entrata in vigore di tale divieto almeno fino alla realizzazione e disponibilità degli impianti necessari.
      Il comma 7 proroga il termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
      Il decreto legislativo n. 161 del 2006, interpretando in senso restrittivo le disposizioni recate sul punto dalla direttiva comunitaria cui dava attuazione e unico caso in Europa, ha introdotto (articolo 7, comma 2) il divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti composti organici volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'Unione europea, anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra Unione europea.
      Il divieto, infatti, non comporta alcun vantaggio in termini ambientali, per il semplice motivo che l'esportazione di tali prodotti soddisfa una domanda incomprimibile, originata da Paesi che, vuoi per condizioni climatiche sfavorevoli (bassissime temperature) vuoi per arretratezza delle tecnologie vernicianti, non possono tecnicamente utilizzare prodotti a ridotto contenuto di COV.
      In un secondo momento, constatate le difficoltà applicative della norma formulata nei termini anzidetti, tale divieto, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1o gennaio 2009, è stato giustamente fatto oggetto di ripetute proroghe, richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico.
      Una serie di eventi ha impedito nel corso del 2011 di operare una modifica che prevedeva, con apposito emendamento, approvato in Commissione con il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'abrogazione del divieto.
      Conseguentemente dal 1o gennaio 2012, qualora l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 non dovesse essere modificato, 100 milioni di euro di fatturato derivante dai prodotti vernicianti destinati all'esportazione extracomunitaria verrebbero persi dalle imprese operanti in Italia e le relative produzioni sarebbero trasferite in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'Unione europea.
      La proroga, inoltre, consente di allinearsi a quanto previsto dalla legge di stabilità (legge n. 183 del 2011), che vieta espressamente di introdurre, o mantenere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
      Con l'articolo 14, commi 1 e 2, si prevedono misure per assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
      Con il comma 1 dell'articolo 14 viene prorogato, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, già oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
      Tale organismo, istituito con decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e disciplinato dagli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), svolge essenzialmente le seguenti funzioni: a) in quanto organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formula pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'amministrazione, o pronunce di propria iniziativa, in particolare, il parere è obbligatorio «nei casi di questioni generali in materia di programmazione
 

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dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici»; (articolo 25, comma 2); b) come supporto all'azione amministrativa del dicastero, esprime pareri obbligatori e, in taluni casi, vincolanti su questioni relative allo stato giuridico del personale docente. Si tratta di compiti tuttora attuali, di talché l'amministrazione continua a sottoporre al Consiglio, sovente con urgenza, numerose richieste di parere.
      Si ritiene pertanto necessaria, in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, un'ulteriore proroga dell'organo consultivo per evitare un'evidente incoerenza con l'impianto normativo attuale.
      Con il comma 2 dell'articolo 14 viene prorogato, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, già oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
      La proroga di un ulteriore anno si rende necessaria al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Al riguardo si segnala che nel 2009, con l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, era stata già recepita l'opportunità di prevedere una proroga dell'attuale Consiglio per superare il periodo di transizione connesso all'entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Il regolamento recante tali modifiche sarà approvato entro il 2012, sicché ancora sussistono i motivi della proroga.
      Con l'articolo 15, comma 1, si proroga il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La disposizione proroga per sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure.
      Si intende garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle delicate funzioni in materia di immigrazione, uffici che, già fortemente impegnati nel completamento delle complesse procedure di emersione del lavoro irregolare, saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'accordo di integrazione, la cui entrata in vigore dal prossimo mese di marzo richiederà uno straordinario sforzo organizzativo, con il determinante apporto della matura esperienza professionale ormai acquisita dal personale interessato. Restano ferme le espresse deroghe – contenute nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 – al vincolo di proroga di cui alle disposizioni generali sul lavoro a tempo determinato, in linea con i princìpi di recente espressi dal Dipartimento della funzione pubblica sull'utilizzo dei contratti a tempo determinato, e quelle relative all'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione e alla trasformazione dei contratti in parola in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
      La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'operazione viene assicurata a carico del fondo di riassegnazione istituito dalla recente legge di stabilità 2012.
      Con il comma 2 si adottano misure relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione
 

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dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.
      Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell'amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell'amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno.
      La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la proposta normativa fino al 31 dicembre 2012.
      La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la disposizione prorogata (articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.
      Con il comma 3 si proroga il termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
      Si intende confermare, anche per l'anno 2012, l'attribuzione al prefetto – in attesa della completa attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione – del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l'anno 2011, in virtù della previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.
      La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Con il comma 4 si proroga il termine in materia di dati biometrici delle carte di identità.
      L'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS) – come modificato, da ultimo, dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – prevede che le carte di identità rilasciate a partire dal 1o gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
      L'inserimento delle impronte digitali sulla carta di identità cartacea comporta costi di adeguamento, sia per i comuni che per i cittadini, in quanto il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza richiederebbe l'adozione della tecnica della digitalizzazione, consistente nell'inserimento del chip, ovvero di un apposito supporto elettronico, sul documento stesso.
      L'individuazione, pertanto, di adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte di identità rilasciate in formato cartaceo, rende necessario prorogare il termine al 31 dicembre 2012.
      Con il comma 5 si proroga il termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
      L'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal 1o gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente
 

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ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al Ministero dell'interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'interno – di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122.
      Considerato che il citato trasferimento di risorse, già di per sé complesso, non è stato ancora realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall'anticipazione del federalismo fiscale al 2011, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti, al fine di evitare una dannosa interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell'interno delle funzioni già svolte dall'Agenzia.
      Con il comma 6 si proroga il termine in materia di contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria- Trani.
      La proroga è finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai commissari governativi pro tempore e successivamente ai prefetti delle rispettive province.
      Nel corso degli anni, con appositi e distinti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati versati i fondi necessari allocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e sono stati determinati i programmi di attività, con i connessi piani finanziari.
      L'esigenza di rimodulare il fabbisogno concernente il completamento degli interventi necessari alla costituzione degli uffici, emersa nel tempo, ha reso necessario predisporre ulteriori decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, integrativi dei precedenti, il cui iter è tuttora in corso, ma che prevedono, quale termine ultimo per l'utilizzo delle risorse dagli stessi previste, il 31 dicembre prossimo.
      La mancata proroga comporterebbe che le risorse già stanziate, non potendo essere conservate nelle contabilità speciali oltre il citato termine, andrebbero a costituire economie di bilancio.
      Va soggiunto inoltre che l'utilizzo dei fondi già disponibili consentirebbe il completamento degli interventi, senza alcun aggravio di spese per lo Stato.
      Con i commi 7 e 8 si proroga il termine per il definitivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi.
      Il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività in un settore di assoluto rilievo per il Paese.
      Un'ennesima, mera proroga del termine in scadenza non è più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE avviata, il 29 settembre scorso, dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando «all'infinito» l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.
      È pertanto assolutamente necessario definire un piano straordinario che, nell'individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare, entro il 31 dicembre 2012, la messa in sicurezza di circa 14.000 strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo «indotto», unitamente all'incolumità delle persone.
      Per affrontare la complessa situazione in cui versano le citate strutture, non
 

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risulta risolutiva l'applicazione del recente decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, che – introducendo il sistema della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e connesse verifiche in tempi stretti – rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire a una soluzione «ponte» che «accompagni», con la gradualità necessaria, le oltre 14.000 strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.
      Ed è proprio a questa esigenza che risponde il piano straordinario previsto dal comma 7 dell'articolo, da adottare con decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
      Lo stesso comma 7 dell'articolo dispone, per le sole strutture ricettive turistico-alberghiere che siano ammesse al piano straordinario, la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adeguamento antincendio, di imminente scadenza (31 dicembre 2011).
      Considerato che, rispetto al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, la disciplina introdotta riveste carattere «extra ordinem», al comma 8 sono previsti, necessariamente, i profili sanzionatori connessi all'omessa presentazione dell'istanza, alla mancata ammissione al piano ovvero, dopo l'ammissione al piano medesimo, alla mancata ultimazione dell'adeguamento antincendio delle strutture entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, la disposizione mutua le sanzioni (divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di eventuali effetti dannosi) previste proprio dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
      L'articolo 16 interviene in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo. La disposizione prevede il proseguimento delle iniziative di investimento in Abruzzo previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
      Con l'articolo 17 si prorogano le disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle norme dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che attribuisce al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli speciali poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L'esigenza di tale proroga consegue alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2010), attestante il persistere di una situazione emergenziale e la necessità di prorogare i poteri sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle amministrazioni coinvolte nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche in questione. Allo stato il piano indicato non risulta completato. Dalla norma non derivano ulteriori oneri per le finanze pubbliche.
      L'articolo 18 interviene per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
 

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      La legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, all'articolo 37, disciplina l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). L'Agenzia è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile.
      L'Agenzia stessa svolge le relative funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA.
      Il comma 5 del citato articolo 37 ha previsto che, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'emanazione e all'applicazione della disciplina definitiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono nominati un commissario e due sub commissari, che risultano già insediati.
      Si evidenzia che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 settembre 2011, gli incarichi di commissario e di sub commissario, nominati ai sensi del comma 5 del predetto articolo 37, sono stati prorogati dal 31 dicembre 2011 «sino alla data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 37, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, e, comunque, non oltre dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto».
      L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), soppresso dal comma 3 dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, era disciplinato dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. La normativa di riordino, di cui al più volte citato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, nulla prevede in ordine alle funzioni di controllo sull'attività dei commissari.
      Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che l'ENEA è destinatario di contributi da parte dello Stato, considerata la necessità del monitoraggio della spesa pubblica e del suo contenimento, si ritiene necessario il mantenimento dell'organo di controllo già operante presso l'ENEA, fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
      L'articolo 19 proroga i termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.
      Due importanti novità legislative hanno modificato profondamente il contesto nel quale devono collocarsi i decreti attuativi da emanare ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.
      La direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri e fissa precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine nonché su trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato, e per il suo recepimento, individuato nella stessa direttiva per il 31 dicembre 2013, è stato deciso in sede europea l'anticipo al 31 dicembre 2012.
      Il disegno di legge costituzionale recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, novella gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).
      Dalle circostanze evidenziate si rende necessario prorogare i termini per l'emanazione dei citati decreti attuativi al fine di poterli armonizzare e di renderli coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno.
      L'articolo 20 interviene in materia di conservazione delle somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
 

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      La norma in esame intende conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, da riutilizzare in conto residui nel successivo esercizio, per finalità di sostegno al volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali, nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.
      Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell'IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d'imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.
      In base al citato provvedimento attuativo, tra l'altro, il calcolo dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall'Agenzia delle entrate sulla base delle suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l'esame di ogni singola dichiarazione.
      La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definire sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.
      Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.
      L'articolo 21 proroga norme nel settore postale.
      La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste italiane Spa in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni/enti un'ulteriore proroga dei comandi in atto.
      Dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in società per azioni, il personale dipendente di Poste italiane Spa non può accedere al comando presso le pubbliche amministrazioni.
      Tuttavia la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (articolo 53, comma 10, della legge n. 449 del 1997, articolo 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e così via fino alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) e, da ultimo, dal citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (articolo 1, comma 1), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (articolo 1, comma 1), al fine di consentire ad amministrazioni ed enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando.
      La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti ha, peraltro, previsto attraverso l'articolo 3, comma 112, la possibilità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 9 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato la suddetta data al 31 dicembre 2009, il comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, l'ha prorogata al 31 dicembre 2010 e, infine, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
 

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marzo 2011 l'hanno prorogata rispettivamente al 31 marzo 2011 e al 31 dicembre 2011.
      In ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (8 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le pubbliche amministrazioni di destinazione, del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998) sarebbe, pertanto, auspicabile procedere a un'ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.
      L'articolo 22 prevede misure finalizzate a garantire la continuità degli interventi a favore delle imprese.
      L'articolo 5, comma 5-sexies, della legge n. 225 del 1992 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), aggiunto dal comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate. Il Fondo, che ha assicurato nel corso degli ultimi trent'anni la copertura della garanzia dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese colpite da diverse calamità naturali, viene, pertanto, a porsi come un istituto strategico di protezione civile, collegabile direttamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.
      In un periodo di esiguità di risorse pubbliche, il legislatore ha inteso razionalizzare e ottimizzare gli strumenti operativi già esistenti – come appunto il Fondo di garanzia ex lege n. 1142 del 1966 – in grado di assicurare in tempi rapidi risposte al sistema delle imprese colpite da avversità naturali, senza richiedere ulteriori risorse.
      Il menzionato comma 5-sexies ha previsto, infatti, una complessa rivisitazione ed efficientamento della disciplina secondaria del Fondo di garanzia ex lege n. 1142 del 1966, rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
      Lo schema del decreto attuativo è già stato elaborato ed è in corso di finalizzazione; pur tuttavia appare assai improbabile che lo stesso possa essere emanato prima dello scadere del termine della convenzione con l'attuale gestore, ovvero il Mediocredito centrale (dal 1o agosto 2011 di proprietà di Poste italiane Spa), fissato al 31 dicembre 2011.
      Lo spirare di tale termine del 31 dicembre 2011 per le convenzioni regolatrici dell'attività di gestione del Fondo di garanzia, pone a rischio la continuità operativa dello strumento, proprio nel momento critico dell'avvio della nuova disciplina operativa a beneficio delle imprese colpite da eventi calamitosi, avvio più volte richiesto dalle regioni di recente investite da calamità naturali e dal Dipartimento della protezione civile.
      D'altro canto, la circostanza che vede non ancora emanata la nuova disciplina attuativa del Fondo ha reso, e rende ancora, non realizzabile – per incertezza dello stesso oggetto – una procedura di gara per l'affidamento del relativo servizio di gestione.
      Si rende, pertanto, necessario assicurare la prosecuzione della convenzione per la gestione di detti fondi agevolativi già previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, che verrebbero prorogati solo fino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da assicurare anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità, gestione che si caratterizza per un elevato grado di complessità dovuta a una notevole stratificazione normativa la quale, nel tempo, ha reso estremamente articolate le relative attività istruttorie dei procedimenti e la gestione delle operazioni in essere.
      La norma di cui si prevede la proroga richiama l'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, che sancisce:
 

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«Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni (...). Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi».
      Sebbene, la maggior parte degli strumenti a suo tempo previsti dalle convenzioni in questione non siano più operativi, ne residuano alcuni per quali si riscontra un perdurare dell'esigenza.
      Infatti, nonostante che in attuazione del decentramento amministrativo operato dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni in materia siano state conferite alle amministrazioni regionali, il trasferimento non è stato ancora realizzato per le due regioni Sicilia e Valle d'Aosta, sicché l'amministrazione centrale è ancora oggi chiamata a esercitare le residue competenze statali in materia di sostegno pubblico alle imprese operanti in tali regioni.
      Pertanto lo Stato deve comunque assicurare la continuità del servizio in quelle regioni, tenendo aperti i termini di presentazione a «sportello» delle domande; ciò soprattutto in coincidenza del perdurare della crisi economica e finanziaria che richiede tempestive misure correttive ed efficaci strumenti di politica economica finalizzati a sostenere l'economia reale in aree sensibili del Paese.
      Nell'ambito delle medesime convenzioni è altresì regolato il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte, a fronte dei quali a partire dalla legge n. 35 del 1995 furono introdotte diverse misure agevolative, ancora in essere e correlate all'operatività del menzionato Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
      L'esigenza di assicurare continuità operativa e finanziaria agli strumenti in questione si desume, d'altro canto, dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000, prevedendo che il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 7 della legge n. 59 del 1997 cessi solo a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
      Come accennato, occorre precisare che la proroga attiene non già all'operatività degli strumenti sottesi alle convenzioni già in essere per la gestione di fondi pubblici di agevolazione, bensì esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori, già a suo tempo individuati dalla norma, stante l'oggettiva impossibilità – nell'attuale contesto – di selezionare nuovi gestori tramite procedura ad evidenza pubblica. Ciò per la mancanza di alcuni elementi essenziali per la gara, quali la specifica individuazione dell'oggetto della prestazione, l'entità delle risorse da gestire e la durata del servizio, elementi imprescindibili per la definizione di un mezzo adeguato a remunerare i costi che gli eventuali aggiudicatari dovrebbero sostenere per i necessari investimenti di tipo informatico e per predisporre strutture organizzative dedicate.
      L'incertezza su tali elementi dipende dai seguenti fattori:

          1) il perfezionamento e l'emanazione del menzionato decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

          2) la conclusione del processo, tuttora in corso, di trasferimento delle funzioni in materia alle predette due regioni a statuto speciale;

 

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          3) l'entrata a regime del cosiddetto «federalismo fiscale», dal momento che il processo di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009 non è ancora completato.

      Si evidenzia, in conclusione, che:

          stante la necessità per l'amministrazione statale di assicurare la continuità delle citate funzioni, qualunque diversa forma di affidamento delle relative gestioni comporterebbe comunque un esborso (presumibilmente superiore) in termini di remunerazione dei costi;

          l'entità delle commissioni in parola è già stata, nel tempo, ridotta del 35 per cento rispetto all'importo previsto nell'originaria convenzione del lontano 1995 e sarebbe possibile mantenerla ancora inalterata proprio in ragione della possibilità di giovarsi di dotazioni strumentali e articolazioni organizzative dedicate già operative presso i gestori;

          gli oneri di gestione degli strumenti agevolativi – derivanti o meno dalla proroga – continuerebbero comunque, ai sensi articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, ad essere coperti a valere sulle risorse stanziate in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi.

      L'articolo 23 interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria.
      Gli articoli 18-bis e 18-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
      In particolare, l'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2009 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
      Tale limite temporale originario è stato prorogato al 31 dicembre 2010 (articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) e, successivamente, al 31 dicembre 2011 (citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011).
      Poiché a tutt'oggi il suddetto organismo, condizionante l'operatività della normativa di cui alle predette disposizioni, non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente.
      L'articolo 24 prevede misure sugli adempimenti relativi alla rilevazione del patrimonio delle amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del rendiconto patrimoniale a valori di mercato.
      La proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento.
      Essa è inoltre finalizzata a consentire la rilevazione dei dati al 31 luglio 2012 e, pertanto, a disporre di informazioni sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche quanto più aggiornate.
      La rimodulazione delle scadenze, inoltre, consente di condurre le fasi di pianificazione, rilevazione, supporto alle amministrazioni e analisi dei dati con un carico di lavoro distribuito in maniera più efficiente ed efficace per le strutture del Dipartimento del tesoro.
      Anche per le amministrazioni pubbliche coinvolte nel progetto, la proroga dei termini permette di assolvere ai suddetti adempimenti con un maggiore livello di adesione.

 

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      Le modifiche non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato e sono in linea con una gestione più efficiente delle risorse umane e materiali della pubblica amministrazione.
      L'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.
      Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione europea e in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, l'articolo disciplina la proroga delle disposizioni urgenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e provvede all'estensione della linea di credito già esistente.
      In particolare, l'accordo politico raggiunto in sede europea, cui si ritiene di dare attuazione considerato il primario interesse dell'Italia alla stabilizzazione dell'area euro, si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell'area euro di risorse addizionali al FMI per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali. Tali risorse si aggiungerebbero alle risorse ordinarie del FMI per conferirgli la capacità finanziaria necessaria a fronteggiare la crisi. La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall'entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con legge 31 ottobre 2011, n. 190. In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e quindi a 23,48 miliardi di euro. L'importanza del contributo italiano e di quello dell'area euro deriva anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell'area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando il relativo negoziato internazionale che si svolgerà, a partire dal mese di gennaio, nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.
      L'articolo 26 consente il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica.
      La proroga è finalizzata a consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica». Contestualmente si estende l'utilizzo delle risorse, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'alta formazione dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
      L'articolo 27 interviene in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni.
      La disposizione introduce modifiche all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
      L'intervento normativo è necessario per prorogare, nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, dal mese di febbraio 2012, per il periodo 2012-2014, il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – istituito con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ed incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 per effetto dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 – secondo criteri che saranno definiti, entro il mese di febbraio 2012, nell'ambito di una intesa Stato-regioni, concernente il trasporto pubblico locale nel suo complesso.
      L'individuazione dei criteri di riparto del fondo per la successiva erogazione, infatti, non può prescindere da una complessiva
 

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strategia condivisa tra il Governo e le regioni, tesa alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale, settore fortemente compromesso da una situazione di grave crisi.
      A tal fine, la norma proposta prevede il superamento della farraginosa procedura attualmente prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011 – che richiede la costituzione, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un'apposita struttura paritetica che dovrebbe individuare i criteri di ripartizione del fondo – in modo da garantire la celerità del riparto delle predette risorse.
      Con la finalità di predisporre – sulla base dei criteri individuati con le modalità sopra specificate – il piano di ripartizione del predetto fondo, da approvare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ricorso all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui operano tutti i soggetti istituzionali interessati al settore, consente di semplificare la procedura per la ripartizione in argomento, evitando, come accaduto in passato, che le risorse siano erogate ben oltre la conclusione dell'esercizio, causa di ulteriori difficoltà finanziarie per le regioni e le aziende del settore.
      Con lo scopo di verificare costantemente l'andamento del settore e del processo di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale, al predetto Osservatorio vengono, inoltre, attribuiti compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'intesa sopra citata.
      Il comma 2 è finalizzato a rendere graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.
      L'articolo 28 proroga la convenzione con il Centro di produzione spa.
      La norma è volta a garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari che Radio radicale cura da diversi anni.
      Con il provvedimento in esame viene prorogata per tutto il 2012 la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione spa.
      Il finanziamento è già stato effettuato in passato. Con l'articolo 4, comma 7, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), infatti, era già stata autorizzata la spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Con l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009 (proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, era stata autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
      Con l'articolo 29 si prorogano termini in materia fiscale.
      Termine per la domanda di variazione della categoria catastale del fabbricati rurali – Con il comma 8 si stabilisce che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro il 31 marzo 2012.
      Come noto, il comma 21 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha espressamente differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande.
      Al fine di consentire ai contribuenti interessati alla presentazione delle predette domande di potersi avvalere del differimento originariamente disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011, la presente proposta proroga al 31 marzo 2012 la possibilità di presentare le predette domande, pur nel novellato contesto normativo, garantendo l'affidamento ingenerato dalla disposizione contenuta nel comma 21 dell'articolo 13 dello stesso decreto.
 

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      Riscossione piccoli comuni – Il comma 11 interviene in materia di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti. La disposizione è volta a prorogare di sei mesi i termini, di prossima scadenza, entro i quali i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 26 a 30, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, relative all'esercizio delle funzioni fondamentali.
      In particolare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali quelle indicate all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009; dette funzioni devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (se appartenenti a comunità montane la popolazione è stabilita dalla legge regionale e comunque deve essere inferiore a 3.000 abitanti). Le regioni, nelle materie di loro competenza, individuano la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, fermi restando i sopra citati limiti di popolazione.
      I termini entro i quali i comuni devono, comunque, assicurare l'attuazione delle citate disposizioni scadono:

          il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti (articolo 14, comma 31, lettera a));

          il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali (articolo 14, comma 31, lettera b)).

      Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo – Il comma 16 prevede il differimento, fino al 31 dicembre 2012, dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.
      La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell'avvio del «Piano nazionale di edilizia abitativa», di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      La disposizione prevede, inoltre, che la proroga non si applica relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, che prevede che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che beneficiano del differimento dell'esecuzione degli sfratti, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.

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Allegato
(Articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 66.
(Turn over).

(omissis)

        13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(omissis)
 

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Art. 2.
(Disposizioni diverse).

(omissis)

        121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

(omissis)

Art. 7.
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato.

(omissis)

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(omissis)

Art. 19.
(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

        1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

 

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modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

(omissis)

            c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

(omissis)

            1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.

        2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuatività di cui all'articolo 61 comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’ INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

(omissis)
 

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Decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98.

Art. 1.
(Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri).

        1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.

(omissis)

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

(omissis)

Art. 2214.
(Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri).

        1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2011, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

(omissis)

PARTE IV
STATO GIURIDICO

Art. 2223.
(Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri).

        1. L'articolo 907 si applica dal 2012. Fino al 2011 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 906.

(omissis)
 

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Art. 2243.
(Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).

        1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, lettera b) e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 2248, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

(omissis)

Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

(omissis)

Art. 4.
(Differimento e proroga di termini).

(omissis)

        9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2011-2012.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

(omissis)
 

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Art. 5.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

(omissis)

        7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2012.

        7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

(omissis)

Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

(omissis)

Art. 3.
(Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi).

(omissis)

        2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi

 

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entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

(omissis)

Art. 21-bis.
(Diritti aeroportuali).

        1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

(omissis)

Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario.)

(omissis)

        3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009

 

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n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono adottate, entro e non oltre dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti, ai princìpi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

(omissis)

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(omissis)

Art. 36.
(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.).

(omissis)

        4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

(omissis)

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

(omissis)

Art. 11.
(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva).

(omissis)

        14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato

 

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nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura a disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2011. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

(omissis)

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(omissis)

Art. 6.
(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni).

(omissis)

        2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

 

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mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

(omissis)

Art. 39.
(Disposizioni transitorie e finali).

(omissis)

        9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:

(omissis)

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Art. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

(omissis)

        6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.

 

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Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

(omissis)

Art. 3.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

(omissis)

        5. È prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

(omissis)

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

(omissis)

TITOLO II
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Art. 4.
(Piano dei conti integrato).

(omissis)

        3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:

(omissis)
 

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Art. 8.
(Definizione della transazione elementare e sua codificazione).

(omissis)

        7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

(omissis)

Art. 11.
(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese).

(omissis)

        3. Il decreto di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

        4. Le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità.

Art. 12.
(Classificazione del/e spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche).

        1. Per le unità locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalità stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da adottare entro novanta giorni

 

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dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.

(omissis)

Art. 14.
(Codifica dei provvedimenti di spesa).

(omissis)

        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

(omissis)

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN REGIME DI CONTABILITÀ CIVILISTICA

Art. 16.
(Destinatari e finalità).

(omissis)

        2. Per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 1, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. Nel medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini per la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze al fine della confluenza nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

(omissis)
 

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Art. 18.
(Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche).

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

(omissis)

Art. 23.
(Ulteriori disposizioni).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali.

(omissis)

Art. 25.
(Sperimentazione).

        1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

(omissis)
 

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Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(omissis)

Art. 12.
(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici).

(omissis)

        13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni diverse).

(omissis)

        222. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati

 

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con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1o gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello
 

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Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

(omissis)

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(omissis)

CAPO IV
FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 21.
(Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011).

(omissis)

        3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto

 

Pag. 62

ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.

(omissis)

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

(omissis)

Art. 2.
(Obiettivi di servizio).

(omissis)

        5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

            a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

(omissis)

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

(omissis)

TITOLO II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 3.
(Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione).

(omissis)
 

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        12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2012.

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

(omissis)

CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 36.
(Disposizioni in materia di riscossione).

(omissis)

        4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della le e 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'artico 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2012, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2012, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o ottobre 2012.

(omissis)
 

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Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(omissis)

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 23.
(Norme in materia tributaria).

(omissis)

        23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

(omissis)

Art. 42.
(Differimento di termini in materia fiscale).

(omissis)

        2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

(omissis)
 

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Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni diverse).

(omissis)

        196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437 della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14,comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo commissario,

 

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concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.

(omissis)

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(omissis)

Art. 24.
(Norme in materia di gioco).

(omissis)

        34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino al loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(omissis)

        37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nonché della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi

 

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ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

(omissis)

Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

Art. 1.

        1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1 comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2011, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

(omissis)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 1.

(omissis)

        238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, ti. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga termini in materia di assunzioni).

        1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative

 

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autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

        3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

        4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

        5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

        6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2.
(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).

        1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

Articolo 3.
(Proroghe in materia di verifiche sismiche).

        1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

 

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Articolo 4.
(Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI).

        1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano».

Articolo 5.
(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra).

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».

Articolo 6.
(Proroga dei termini in materia di lavoro).

        1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;

            b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»;

            c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».

        2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 7.
(Proroghe in materia di politica estera).

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,

 

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recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

Articolo 8.
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;

            b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;

            c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2013».

        2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Articolo 9.
(Programma triennale della pesca).

        1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

        1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole «dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio 2013».

 

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        2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.

        3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.

        4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

        1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7-undecies, le parole: «1 gennaio 2012» sono sostituite dalla seguenti parole «1 gennaio 2013»;

            b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalla seguenti parole «per gli anni 2010, 2011 e 2012».

        2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».

        3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

        4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».

        5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31

 

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marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

        6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 marzo 2012».

Articolo 12.
(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis).

        1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia ambientale).

        1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2 aprile 2012.»

 

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        4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».

        5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 14.
(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

        1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

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Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

        1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

        2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

        3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

        4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

        7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

 

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Articolo 16.
(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).

        1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 17.
(Infrastrutture carcerarie).

        1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Articolo 18.
(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA).

        1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino

 

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all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

Articolo 19.
(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili).

        1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            e) all'articolo 12, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»

            g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

            l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013».

 

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Articolo 20.
(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF).

        1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Articolo 21.
(Proroga di norme nel settore postale).

        1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.

        2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Articolo 22.
(Continuità degli interventi a favore delle imprese).

        1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3,

 

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comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 23.
(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria).

        1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 24.
(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato).

        1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012» e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

Articolo 25.
(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).

        1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

        2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare

 

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pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

        4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

        5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

        6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.
(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).

        1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».

Articolo 27.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).

        1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i

 

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periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: «Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

        2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».

Articolo 28.
(Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.).

        1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.

        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Articolo 29.
(Proroghe di termini in materia fiscale).

        1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».

        2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

            a) dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

            b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1o gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.

        3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

        4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

        5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1o ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».

        6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».

        7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013”».

        8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

        9. Il termine del 1o gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

        10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

        11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.

        12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

        13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

            a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;

            b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».

        14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

        15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli

 

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infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

        16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.».

Articolo 30.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Severino.


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