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PDL 4821

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4821



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, BERRETTA, DAMIANO, GATTI, GNECCHI, MIGLIOLI, MOTTOLA

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista

Presentata il 1o dicembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La professione di centralinista telefonico, ancor oggi la più diffusa tra i non vedenti, nacque subito dopo la seconda guerra mondiale, in fase sperimentale, presso la sezione provinciale dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UIC) di Bologna. Fin d'allora i minorati della vista hanno dato dimostrazione di essere in grado di ricoprire egregiamente tale delicata mansione.
      La prima legge concernente il centralinista minorato della vista fu promulgata in Sicilia il 2 marzo 1957 (legge regionale n. 21). Con essa nasceva l'obbligo, da parte degli enti pubblici e dei privati, questi ultimi con almeno cento dipendenti e un centralino telefonico, di assumere un centralinista diplomato presso una scuola autorizzata.
      La prima legge nazionale era promulgata il 14 luglio 1957 con il n. 594. In essa, oltre a un implicito riconoscimento dell'UIC, si istituiva, all'articolo 2, l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ancor oggi in vigore, anche se articolato a livello regionale. L'obbligo di assunzione era però ancora limitato ai centralini telefonici con almeno due posti di lavoro.
      Il 28 luglio 1960, con la legge n. 778, furono modificate le possibilità occupazionali: nasceva l'obbligo di assunzione
 

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quando esisteva un centralino telefonico con almeno cinque linee, per il settore privato, e con almeno cento dipendenti per il settore pubblico.
      Le possibilità occupazionali furono incrementate con l'emanazione della legge 5 marzo 1965, n.155, nella quale è contemplato l'obbligo di assunzione da parte dei pubblici datori di lavoro, qualunque sia il numero dei dipendenti o delle linee facenti capo al centralino telefonico. Contestualmente il limite di età veniva elevato rispetto ai quarantacinque anni previsti dalla legge n. 778 del 1960.
      Il 3 giugno 1971 era promulgata la legge n. 397 che prevedeva una sanatoria per l'iscrizione all'albo professionale nazionale a tutti coloro che avevano perso la vista durante la loro attività lavorativa e quindi collocati al centralino dal proprio datore di lavoro. Si prevedeva altresì il riconoscimento della qualifica (carriera esecutiva) o del livello economico. La legge n. 397 del 1971, all'articolo 4, istituzionalizzava l'indennità di mansione uguale per tutti i centralinisti.
      La regione Sicilia, il 7 maggio 1976 con la legge n. 60, oltre ad elevare l'obbligo dell'assunzione fino a cinquantacinque anni di età, prevedeva per i dipendenti centralinisti dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti o vigilati, un abbuono di dieci anni dopo 15 anni di servizio, precorrendo le aspettative della categoria. Purtroppo la legge trova un'applicazione limitata in quanto gli istituti di previdenza dell'allora Ministero del tesoro che gestiva la Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) avevano sempre affermato che nei confronti dei centralinisti siciliani erano applicabili soltanto le leggi dello Stato. Inoltre il tentativo di stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non era andato a buon fine.
      Infine, il 29 marzo 1985 era emanata la legge n. 113 recante «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti», che sarà sovente richiamata nella presente relazione perché di estrema importanza per la categoria.
      Si tratta di una legge molto complessa che, comunque, rappresenta, per alcuni dei suoi contenuti, una splendida vittoria per le associazioni della categoria e per l'UIC in particolare.
      Nel 1999 è stata emanata la legge n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'articolo 1, comma 3, richiama esplicitamente e fa salva la normativa citata riguardante i centralinisti non vedenti.
      Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, in applicazione dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha istituito tre figure equipollenti a quella del centralinista telefonico: operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico (URP); operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di database; operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e di telesoccorso. I centralinisti in possesso delle qualifiche superiori di cui al citato decreto sono iscritti di diritto anche nell'albo professionale nazionale di categoria, valido ai fini del meccanismo delle assunzioni obbligatorie. Del resto, com’è noto, le competenze certificate a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono dei requisiti essenziali per rispondere in maniera rinnovata alle mutate esigenze di un sistema produttivo diventato ormai con il tempo sempre più dinamico e flessibile.
      L'attività di centralinista telefonico è la fonte principale di lavoro per i non vedenti, ma le nuove tecnologie hanno messo in crisi tale attività; attualmente, infatti, migliaia di non vedenti non riescono a lavorare e molti altri rischiano di perdere il posto di lavoro. Il citato decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale 10 gennaio 2000 aveva individuato delle nuove figure equipollenti aggiornabili quali quelle di operatore della comunicazione
 

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(addetto all'URP, addetto al telemarketing o al telesoccorso, addetto alle banche dati) spendibili sul mercato. In realtà le regioni non hanno aggiornato e adottato i programmi di formazione e dunque tali figure non sono state create; solo la Campania ha osservato la normativa già dal 2002, ma nonostante ciò non si è verificato anche in tale regione nessun avviamento al lavoro.
      Come si è detto, le leggi specifiche in favore dei non vedenti (in particolare la legge n. 113 del 1985) entrano in conflitto con la recente normativa sul lavoro e sull'integrazione nel tessuto sociale dei disabili (legge n. 68 del 1999).
      L'articolo 1, comma 3, della legge n. 68 del 1999 prevede il mantenimento di tutte le leggi speciali in favore dei non vedenti e dei sordi. Qualora si riscontrino norme in contrasto tra loro deve essere applicato il principio ormai consolidato del maggior favore.
      La stessa legge n. 68 del 1999, pur recependo e confermando le leggi precedenti relative all'inserimento dei non vedenti, manifesta alcune lacune per quanto concerne l'individuazione dei posti di lavoro. Ad esempio, la soppressione della Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP) Spa, la quale era obbligata a segnalare l'installazione di nuovi impianti telefonici, impedisce il monitoraggio immediato della situazione dei posti vacanti.
      Con la legge n. 138 del 2001, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici», i soggetti non vedenti con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento sono parificati ai decimisti e quindi rientrano tra coloro che hanno titolo a ottenere i benefìci previsti dalla legislazione vigente.
      A distanza di ventisei anni dalla sua entrata in vigore, si rendono oramai necessarie alcune modifiche volte all'adeguamento dei contenuti della legge n. 113 del 1985, alla luce dei nuovi elementi normativi, sociali, tecnologici e sanitari acquisiti.
      All'articolo 1 si prevede una definizione univoca della figura dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, armonizzando, in tal modo, la disciplina di cui alla legge n. 113 del 1985 con le statuizioni del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000.
      All'articolo 2 si prevedono modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 113 del 1985, prescrivendo gli obblighi per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, annullando così le distinzioni operate dalla normativa vigente; i nuovi criteri, inoltre, tengono conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedono la possibilità che, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto-operatore, la «quota di riserva» sia calcolata anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.
      Con l'articolo 3 si prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, riconoscendo il beneficio dell'accreditamento di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».
      Né la misura del beneficio descritto né il complesso delle modifiche alla legge n. 113 del 1985, di cui alla presente proposta di legge, comportano aggravi di spesa. La stessa agevolazione di natura previdenziale, disposta dall'articolo 3 della proposta di legge, gode del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985, che già assicura un'adeguata copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Denominazione e individuazione dei centralinisti telefonici e degli operatori con qualifiche equipollenti).

      1. Nella legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti telefonici non vedenti», «centralinisti telefonici ciechi», «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista» e le parole: «privi della vista» o «non vedenti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
      2. All'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico» sono sostituite dalle seguenti: «dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico o a funzioni equipollenti»;

          b) al comma 2, le parole: «Si intendono privi della vista» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della presente legge, si intendono minorati della vista»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. All'albo professionale sono altresì iscritti i minorati della vista in possesso delle qualifiche equipollenti individuate, ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, nonché dagli ulteriori provvedimenti

 

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adottati in attuazione del medesimo articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999»;

          d) al comma 4, dopo le parole: «mansioni di centralinista» sono inserite le seguenti: «o mansioni proprie delle qualifiche equipollenti di cui al comma 3-bis».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 3 e modifica all'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di obblighi dei datori di lavoro).

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – (Obblighi dei datori di lavoro). – 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo i seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o che è fornito di almeno un posto-operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti operatore disponibili, calcolato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista ogni 100 apparecchi derivati interni od ogni 50 apparecchi intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro pubblico o privato;

          d) un numero di minorati della vista pari al 2 per cento dei lavoratori occupati come operatori di call center o di strutture equivalenti, con un minimo di un minorato

 

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della vista per ciascuna delle predette strutture.

      2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici non possono essere adibiti i minorati della vista, ovvero possono esservi adibiti in misura inferiore a quella indicata nel comma 1».

      2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
      «1. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, secondo la causa che ha determinato la minorazione della vista».

Art. 3.
(Agevolazioni previdenziali).

      1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2, sono considerate particolarmente usuranti. Agli stessi sono riconosciuti, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso amministrazioni pubbliche o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché la maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».


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