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PDL 4807

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4807



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TORAZZI, GUIDO DUSSIN, ALESSANDRI, ALLASIA, DESIDERATI, LANZARIN, MAGGIONI, TOGNI, CALLEGARI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, DAL LAGO, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GOISIS, GRIMOLDI

Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell'irraggiamento solare per l'erogazione degli incentivi in favore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

Presentata il 29 novembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Gli investimenti nell'innovazione ecologica e la realizzazione di politiche ambientali costituiscono strumenti in grado di raggiungere obiettivi di rilancio di settori industriali ad alto livello tecnologico e occupazionale, attuando nel contempo consistenti risparmi di future spese connesse al raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti dalla normativa dell'Unione europea e internazionale. In tale contesto, lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili è diventato inevitabilmente uno strumento centrale e strategico per l'accelerazione della crescita del Paese. Oggi, nel nostro Paese, le energie da fonti rinnovabili sono diventate le principali destinatarie dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo. Pertanto, vista la rilevante importanza economica del settore delle energie rinnovabili è assolutamente necessario garantirne l'efficacia e l'equità nell'assegnazione degli incentivi.
      È noto a tutti che gli incentivi delle energie rinnovabili sono finalizzati a rendere sostenibile l'investimento iniziale in attesa che il mercato e la tecnologia rendano la generazione di energia elettrica o termica auto-sostenibile dal punto di vista finanziario. È noto anche come sia prassi comune e consolidata a livello europeo di ripartire gli incentivi commisurandoli all'energia prodotta così da garantire l'effettiva esistenza dell'impianto ed evitare truffe allo Stato. Si tratta di obiettivi
 

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recepiti dalla normativa italiana, la quale tuttavia presenta ancora una notevole incongruenza rispetto alla prassi europea e soprattutto rispetto alla normativa tedesca, notoriamente all'avanguardia nel settore.
      Lo spirito del legislatore nel settore delle energie rinnovabili è infatti quello di garantire un supporto all'ammortamento dell'investimento e quindi di dare a ogni operatore lo stesso sostegno. Per tale ragione, in Germania, è prevista un'incentivazione sul kilowatt prodotto variabile in base alle zone climatiche e in particolare in base al diverso livello di insolazione; ciò al fine di garantire a tutti gli operatori, siano essi individui o aziende, lo stesso contributo dopo un definito periodo di tempo.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quello di introdurre un analogo meccanismo di perequazione degli incentivi anche nel nostro Paese, in modo che le risorse pubbliche siano utilizzate al meglio e finalizzate all'effettiva creazione di valore. Infatti incentivi più congrui e mirati non solo determinerebbero un risparmio per le casse dello Stato ma stimolerebbero anche l'utilizzo di impianti più efficienti, essendo l'obbiettivo principale dell'investitore l'effettiva generazione di energia piuttosto che l'ottenimento degli incentivi.
      La presente proposta di legge reca la definizione del coefficiente di perequazione per ciascuna regione, che corrisponde al rapporto tra la media dell'irraggiamento solare nazionale e la media dell'irraggiamento solare della singola regione. Tali medie si calcolano secondo la norma UNI 10349, sulla base dei valori dell'irraggiamento solare delle province. Il coefficiente perequativo relativo alla singola regione rappresenta un coefficiente numerico moltiplicatore del valore dell'incentivo assegnato dal Gestore dei servizi energetici Spa.
      Allo scopo di produrre risparmi di spesa per lo Stato, nelle regioni dove il coefficiente perequativo risulta maggiore a uno, ovvero nelle regioni dove si prevede un aumento del contributo sul kilowatt prodotto, la proposta di legge prevede l'applicazione dell'incremento eccedente l'unità solo per la metà di quanto risultante. Ad esempio, un coefficiente perequativo pari a 1,1 sarà ridotto a 1,05. Gli incentivi risparmiati sono destinati per il 50 per cento ai produttori di impianti solari fotovoltaici e termici, favorendo così ulteriormente la creazione di un'industria nazionale di produzione, visto che oggi il settore del fotovoltaico è fortemente sbilanciato verso l'utilizzo di componenti importati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Coefficiente perequativo).

      1. Gli incentivi erogati alle energie rinnovabili di generazione solare sono correlati al livello di irraggiamento solare al suolo, secondo la norma UNI 10349, tramite un coefficiente perequativo.

Art. 2.
(Modalità di calcolo).

      1. Il coefficiente perequativo di cui all'articolo 1 si calcola, sulla base dei dati provinciali, secondo la norma UNI 10349, calcolando la media dell'irraggiamento solare per ogni regione, in relazione ai valori dell'irraggiamento solare delle province ricadenti nel territorio della stessa regione. Sulla base della media dell'irraggiamento solare di tutte le province è altresì calcolata la media dell'irraggiamento solare nazionale. Il coefficiente perequativo relativo alla singola regione, da moltiplicare per il valore dell'incentivo assegnato dal Gestore dei servizi energetici Spa, è ricavato dal rapporto tra la media nazionale e la media della singola regione.

Art. 3.
(Ottimizzazione degli incentivi).

      1. Al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti pubblici, nelle regioni dove il coefficiente perequativo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, risulta maggiore a uno, ovvero nelle regioni dove si prevede un aumento del contributo sul kilowatt prodotto, l'incremento eccedente l'unità è applicato solo per la metà dell'eccedenza risultante. Nel caso di coefficienti che

 

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portano a una riduzione del contributo inferiore a uno, la riduzione è applicata per intero.

Art. 4.
(Destinazione dei risparmi di spesa).

      1. I risparmi di spesa conseguiti in base all'articolo 3 sono destinati per un importo non inferiore al 50 per cento, a incentivare la produzione nazionale di impianti solari fotovoltaici e di impianti termici.

Art. 5.
(Norme di attuazione).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della presente legge ed è effettuato il coordinamento con le norme vigenti in materia. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.


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