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PDL 4792

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4792



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007

Presentato il 21 novembre 2011


      

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Onorevoli Deputati! — L'Accordo di cui al presente disegno di legge intende venire incontro alle aspettative molto sentite dalla comunità italiana residente in Venezuela:

          1) facilitandone l'accesso alle scuole e alle università locali;

          2) consolidando il modello formativo italiano in Venezuela, anche attraverso l'apertura di nuove scuole con programmi di studio riconosciuti dal nostro ordinamento.

      Per raggiungere tali obiettivi, agli articoli 3, 4 e 5 si è provveduto a garantire, ai fini del reciproco riconoscimento dei titoli di studio, la conoscenza linguistica e gli stessi percorsi scolastici in termini di anni di scolarità sia per i possessori di un titolo di baccelliere o di diploma conforme nell'ordinamento scolastico italiano (licei), sia per i possessori di un diploma di scuole tecniche.
      Per quanto riguarda i percorsi scolastici, si sottolinea che in assenza di un

 

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percorso di studi di dodici anni, assimilabile cioè a quello italiano, è necessaria la frequenza di un anno aggiuntivo. Nella prassi, tale anno viene richiesto ai possessori del titolo di baccelliere (rilasciato dopo un percorso di studio della durata di undici anni) frequentando il primo anno di una università locale. L'intesa prevede la possibilità di frequentare tale anno aggiuntivo, in alternativa all'università, presso le istituzioni scolastiche italiane parificate in Venezuela. La ratio della disposizione consiste nell'opportunità di garantire, nel corso dell'anno integrativo, l'apprendimento della lingua italiana, in modo da agevolare l'accesso alle università italiane. L'anno integrativo non è previsto, invece, per i possessori di un diploma di scuole tecniche (che si consegue dopo dodici anni di scolarità).
      Gli articoli 4 e 5 rispondono, infatti, alla necessità di garantire l'acquisizione di un'adeguata conoscenza linguistica, in modo da agevolare l'accesso alle università italiane per tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio venezuelano e viceversa, per coloro che sono in possesso di diploma conseguito in Italia, facilitare l'accesso alle università venezuelane. In presenza dei presupposti di legge per l'ottenimento dell'equipollenza si è ritenuto, infatti, per stabilire un'analogia di trattamento per i percorsi di studi in dodici anni delle scuole tecniche rispetto a quelli più brevi dei licei, di prevedere una prova di conoscenza delle lingue rispettivamente italiana e spagnola. Pertanto, in base all'Accordo, gli studenti con il titolo di baccelliere (undici anni), poiché frequentano un anno aggiuntivo secondo le predette modalità, sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana (articolo 4), mentre gli studenti in possesso di un diploma delle scuole tecniche (dodici anni) non frequentano l'anno aggiuntivo, ma sostengono la prova di conoscenza linguistica (articolo 5).
      Alla luce di quanto esposto, è evidente che i possessori di un diploma italiano (sia licei che istituti tecnici) non frequentano l'anno aggiuntivo, ma devono superare la prova di conoscenza della lingua spagnola (articolo 3).
      Si segnala, poi, che l'articolo 7 fa salva l'autonomia universitaria (autonomia didattica degli atenei, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) poiché il riconoscimento dei titoli, previsto dall'Accordo, consente l'accesso alle prove d'ingresso delle istituzioni universitarie dei due Paesi, ma non comporta l'ammissione obbligatoria degli aspiranti.
      L'articolo 9 dell'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione, composta da due rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione dei rispettivi Paesi (uno per Stato) e da un rappresentante scelto di comune accordo tra le Parti che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la portata e i risultati dell'Accordo.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica Bolivariana del Venezuela in materia di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione, diversificata e professionale per il perseguimento degli studi di istruzione superiore comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 9

        L'articolo 9 dell'Accordo in argomento prevede l'istituzione di una Commissione, composta da due rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione dei rispettivi Paesi (uno per Stato) e da un rappresentante scelto di comune accordo tra le parti che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la portata e i risultati dell'accordo in questione. La Commissione si riunisce ogni anno alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo stato italiano sono rappresentati dall'invio di un funzionario italiano in Venezuela, ad anni alterni, a partire dal 2011.

        Costo medio di titoli di viaggio andata e ritorno in classe economica per una persona: 1.600 euro.

        Pernottamento nella Repubblica Bolivariana del Venezuela per cinque giorni (quattro pernottamenti): 600 euro.

            150 euro (costo medio del soggiorno in albergo di categoria superiore al giorno);

            150 euro x quattro giorni = 600 euro.

        Spese di vitto: 350 euro.

        Limiti massimi giornalieri (classe 1) per la fruizione di uno o di due pasti per ogni giorno di missione: 70 euro x cinque giorni = 350 euro.

        Il totale degli oneri finanziari per l'invio del rappresentante di parte italiana è di 2.550 euro.

        Laddove il coordinatore della Commissione mista, scelto di comune accordo tra i Paesi contraenti, sia italiano, il totale degli oneri finanziari per l'invio di due delegati (un rappresentante e un coordinatore) sarà di 5.100 euro.

        Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di 5.100 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2012, anno in cui la Commissione si riunirà in Venezuela.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La ratifica legislativa dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il perseguimento degli studi di istruzione superiore con la Repubblica Bolivariana del Venezuela, firmato a Caracas il 27 luglio 2007, è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti dal bilancio dello Stato dall'atto internazionale ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

        Da parte venezuelana l'Accordo è stato già ratificato.

        Lo sviluppo delle relazioni culturali, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana di Venezuela appare quanto mai opportuno in considerazione dello stato delle relazioni bilaterali e dell'importante presenza italiana in Venezuela.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La cooperazione culturale tra Italia e Venezuela è disciplinata da due accordi: l'Accordo di collaborazione scientifica (firmato il 1o aprile 1987) e l'Accordo di cooperazione culturale (firmato il 17 ottobre 1990). Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

 

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6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Con la ratifica anche da parte italiana, l'Accordo, firmato a Caracas il 27 luglio 2007, va a colmare un vuoto normativo, quindi non c’è rilegificazione della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame delle Camere.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Gli accordi di cooperazione bilaterale internazionale nel settore culturale, scientifico e tecnologico che l'Italia può contrarre con i Paesi terzi, quali il Venezuela, non prevalgono sui loro obblighi in quanto Stati membri dell'Unione europea o Stati legati da rapporti di associazione con l'Unione europea.

2)    Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevista dal presente Accordo né da quello anteriore.

 

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3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        La ratifica dell'Accordo deriva dall'adempimento di obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in tale materia.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già ratificato accordi analoghi con il Venezuela.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non ci sono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

 

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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi, eccetto quelli riguardanti l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'Accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

        Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'amministrazione.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Contesto e obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        La cooperazione culturale tra Italia e Venezuela è disciplinata da due accordi: l'Accordo di collaborazione scientifica (firmato il 1o aprile 1987) e l'Accordo di cooperazione culturale (firmato il 17 ottobre 1990). Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Manca attualmente una disciplina del riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di livello medio, rilasciati dalle autorità competenti, per il proseguimento degli studi di livello superiore in ciascuno Stato Parte. Ciò comporta che i connazionali che intendono iscriversi presso le scuole italiane operanti in Venezuela, ne siano dissuasi in quanto i diplomi conseguiti presso tali scuole non ricevono alcun riconoscimento legale da parte delle autorità locali, con il rischio di un'ulteriore diminuzione delle iscrizioni, a detrimento della diffusione della lingua italiana, in un Paese che conta circa un milione di oriundi.
      Il presente Accordo consentirebbe agli studenti italiani, che ottengono il diploma di maturità superiore nelle scuole italiane di iscriversi, senza ulteriori prove da sostenere, tranne un esame di lingua spagnola, alle università venezuelane.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'Accordo risponde al legittimo desiderio della Repubblica venezuelana, che ha già provveduto a ratificare, di rafforzare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Italia. Tale esigenza è particolarmente sentita nella predetta area geografica data la storica presenza italiana, molto qualificata dal punto di vista sociale.

 

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        Tale cooperazione permette inoltre ad entrambi i Paesi di aderire congiuntamente ai programmi banditi in favore dello sviluppo della formazione e dell'istruzione superiore, della ricerca e del dialogo interculturale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        L'obiettivo generale è quello di migliorare le relazioni bilaterali tra i due Paesi; di creare le condizioni per rafforzare e per ampliare i rapporti di collaborazione nel settore della cultura e dell'istruzione, che è un fattore fondamentale nell'integrazione multiculturale degli Stati Parte. Nello specifico, entrambe le Parti intendono promuovere una maggiore diffusione delle proprie lingue e delle proprie culture.

        Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà dato dall'incremento delle domande di iscrizione registrato rispetto all'anno 2010 e dal riscontro del rafforzamento dei rapporti diplomatici.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Le Parti contraenti sono l'Italia e il Venezuela con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerare destinatari dell'Accordo i rispettivi Ministeri dell'istruzione, investiti dell'esecuzione dell'Accordo (articolo 8), le università, le istituzioni culturali e scolastiche, nonché funzionari pubblici e privati, che operano attivamente nel settore culturale.

        Sono da considerare altresì destinatari gli studenti, i docenti e i ricercatori.

Sezione 2 – Procedure di consultazione.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle amministrazioni centrali (i rispettivi dicasteri responsabili dell'istruzione), università e scuole coinvolte nelle consultazioni.

        Da tali consultazioni è scaturito l'Accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Sezione 3 – La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

        L'opzione di non intervento, oltre che lasciare immutate le criticità rappresentate, impedirebbe di adempiere all'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo.

 

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Sezione 4 – Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Il metodo di analisi è consistito nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci e dei notevoli vantaggi politici ed economici che possono derivare ad entrambi i Paesi dalla ratifica dell'Accordo, sulla base delle motivazioni già indicate nelle precedenti sezioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se ne trarranno benefìci certi in termini di maggiore sviluppo e di collaborazione.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

        Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze i dati relativi al monitoraggio, affinché quest'ultimo possa svolgere gli adempimenti di competenza.

        Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di scostamenti dalla precedente previsione di spesa che comportino l'adozione di apposite misure correttive, è tenuto a riferire, con specifica relazione, alle Camere.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non si è proceduto a detta comparazione in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un Accordo bilaterale internazionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Dal provvedimento non derivano effetti impeditivi in quanto le attività di esecuzione dell'Accordo verranno svolte dal Ministero degli affari esteri e delle altre amministrazioni statali e dagli altri organismi pubblici e privati già esistenti e operativi.

 

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        L'istituzione della nuova Commissione non condiziona l'immediata attuazione dell'Accordo in quanto gli oneri previsti per la stessa sono coperti per il primo anno con le risorse già stanziate per il Ministero degli affari esteri e successivamente con i fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sezione 6 – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

        L'intervento regolatorio amplierà la diffusione della cultura e della lingua italiane con sicuri effetti positivi sulla competitività delle istituzioni coinvolte.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri in quanto responsabile per legge a livello statale della firma degli accordi bilaterali internazionali, dell'attuazione della politica estera e degli impegni ivi derivanti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione dell'Accordo (riconoscimento scuole italiane in Venezuela) e il Ministero dell'economia e delle finanze.
      Le università e le scuole italo-venezuelane dei due Paesi contraenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo, oltre alla normale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista per legge.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri, con l'ausilio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i settori coinvolti nella Commissione mista che verrà istituita appositamente per il controllo e per il monitoraggio delle attività connesse. Le spese previste per l'istituenda Commissione sono state descritte nella sezione 5, lettera e).

 

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D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

        Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, curerà a cadenza biennale la redazione della valutazione dell'impatto della regolamentazione, in cui verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali e i benefìci in ambito di cooperazione culturale, derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.100 annui, ad anni alterni a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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