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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4818 |
a) il codice prevedeva, all'articolo 29, che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori del restauro, nonché i relativi criteri e livelli di insegnamento, fossero demandati a successivi decreti ministeriali che, tuttavia, sono stati emanati cinque anni più tardi;
b) all'articolo 182 del medesimo codice si stabiliva, in via transitoria, la disciplina per l'acquisizione della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore; tale disciplina non ha ancora trovato piena attuazione lasciando migliaia di professionisti nell'incertezza e in gravi difficoltà lavorative;
c) i decreti attuativi dell'articolo 29 del codice sono stati emanati solo nei maggio 2009 mentre nel marzo dello stesso anno era stato adottato il regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità. Il bando, emesso a settembre 2009, prevedeva (in coerenza con quanto stabilito all'articolo 182 del codice) che, in via
d) paradossale è che secondo la normativa vigente anche i restauratori inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione deputata alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali siano sottoposti al medesimo processo di qualificazione; il Ministero per i beni e le attività culturali chiede dunque ai restauratori che ha assunto dopo un pubblico concorso, ai quali ha assegnato e continua ad assegnare compiti e mansioni di enorme rilievo, di dimostrare ancora una volta il possesso di un'adeguata competenza professionale in materia di conservazione dei beni culturali.
Regole e criteri analoghi sono anche previsti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore.
Ancorché sia evidente la necessità di regolarizzare la posizione di migliaia di operatori del restauro attraverso il riconoscimento della loro qualifica professionale, è palese che la normativa vigente in materia è carente dal punto di vista della chiarezza, della coerenza e dell'equità, oltre che dell'effettiva realizzabilità degli stessi obiettivi perseguiti dalle norme.
A dimostrazione di ciò va sottolineato che il Ministero per i beni e le attività culturali ha dato avvio alla procedura di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali nel settembre 2009 e, da quel momento, si è trovato costretto a reiterare il bando per ben cinque volte fino a giungere alla decisione di ritirarlo, data l'impossibilità manifesta, anche a causa dell'enorme numero di domande pervenute, di perfezionare la procedura secondo la lettera delle norme. Al ritiro del bando, secondo quanto dichiarato nel sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, sarebbe dovuta seguire la revisione dell'articolo 182 del codice. Cosa non ancora avvenuta e che si auspica di fare con la presente proposta di legge.
Dunque, scopo della modifica dell'articolo 182 del codice prevista dalla proposta di legge è innanzitutto di conservare e di valorizzare, anziché disperdere, l'esperienza professionale acquisita dagli operatori del restauro nel corso degli anni, dando a ciascuno la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Ciò avviene attraverso l'assegnazione di un determinato punteggio in relazione a ciascun titolo di studio e a ciascun anno di esperienza lavorativa svolta.
La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con il raggiungimento di almeno 300 punti, formalmente equivalenti ai 300 crediti formativi di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87. A questo scopo, per quanto riguarda l'individuazione dei punteggi contenuti nel nuovo allegato A-bis annesso al codice dalla
1. L'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 182. – (Disposizioni transitorie). – 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, consegue la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o per i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato A-bis annesso al presente codice, chi ha acquisito un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate e di pregio dei beni architettonici.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2011, con provvedimenti del Ministero e secondo le modalità di cui all'allegato A-bis annesso al presente codice, che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. Gli elenchi sono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
3. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nell'attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato A-bis annesso al presente codice. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio equivalente al numero di crediti
a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate e di pregio di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attività svolta è valutata durante la procedura secondo le modalità di cui all'allegato A-bis annesso al presente codice e deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero da contratti di lavoro attestanti lo svolgimento dell'attività di restauro su un bene vincolato o comunque da atti giuridicamente validi prodotti dall'interessato;
d) l'attività di collaborazione alle attività di restauro è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta dal Ministero entro il 31 dicembre 2011, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando:
a) ha conseguito un diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ovvero in storia e conservazione dei beni culturali;
b) ha conseguito un diploma di laurea triennale in scienze dei beni culturali L1 ovvero in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali L43;
c) ha conseguito un diploma in restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulta inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) ha svolto attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, ovvero ha svolto in proprio tale attività, per almeno quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali
6. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti».
2. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, l'allegato A-bis di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
TABELLA 1
(Articolo 1, comma 2)
«Allegato A-bis
(Articolo 182)
I) Titoli e punteggi
Tabella 1. – Titoli di studio.
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) | |
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale | |
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica | |
Diplomi di laurea in conservazione dei beni culturali e in storia e conservazione dei beni culturali | |
Diplomi di laurea triennale in scienze dei beni culturali (L1) e in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43) | |
Diplomi di laurea magistrale in conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM10) e in conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) | |
Diploma in restauro conseguito presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale |
Tabella 2. – Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali.
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali | Pag. 10 |
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso |
Tabella 3. – Esperienza professionale.
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4 | |
Collaborazione alle attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4 |
II) Settori di competenza.
1) Materiali lapidei, musivi e derivati.
2) Superfici decorate dell'architettura.
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee.
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati o dipinti.
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle.
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei.
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe.
9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei.
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale.
11) Strumenti musicali.
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
III) Modalità della procedura di selezione.
Le modalità della procedura di selezione e l'espletamento della valutazione dei crediti sono stabiliti da una commissione permanente, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.
La commissione determina:
i tempi di durata della fase transitoria;
gli atti giuridicamente validi ai fini della dimostrazione dell'attività svolta;
le modalità e le finalità di iscrizione agli elenchi, omogeneizzando la fase transitoria e quella a regime».
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