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PDL 4816

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4816



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Presentata il 30 novembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata a rendere più efficace la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l'obiettivo di favorire la prevenzione e il contrasto dei reati di evasione fiscale, di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, attraverso la riduzione dell'importo massimo previsto per i pagamenti in denaro contante dall'attuale limite di 2.500 euro a 200 euro. In particolare, l'esigenza di modificare in senso ulteriormente restrittivo la soglia esistente deriva dalla necessità di contrastare l'utilizzo del frazionamento dei pagamenti effettuato ai fini dell'aggiramento delle leggi antiriciclaggio.
      La proposta di legge intende, inoltre, completare il percorso di aggiornamento normativo della materia iniziato con il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», proseguito con la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994», e con il successivo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione». Analogamente la proposta di legge intende rispondere alle necessità espresse dall'Unità di informazione finanziaria
 

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(UIF) della Banca d'Italia, secondo cui tra i più efficaci strumenti di prevenzione del riciclaggio risulta la previsione di norme che pongano limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore.
      Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia». Tra le novità introdotte si segnalano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 6 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari. Il provvedimento – solo parzialmente risolutivo della materia a causa della mancata previsione di una disciplina transitoria per chiarire l'applicazione temporale delle disposizioni e dei problemi relativi al sistema della contrattualistica della pubblica amministrazione, che non si è rivelata ancora in grado di recepire le nuove disposizioni – ha avuto il suo completamento con l'adozione da parte del legislatore di una serie di disposizioni interpretative e attuative del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e del sistema della tracciabilità dei flussi finanziari.
      Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 187 del 2010 anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ha ritenuto necessario adottare nuovi provvedimenti al fine di ottimizzare l'applicazione delle disposizioni in materia, tra cui la determinazione 18 novembre 2010, n. 8, recante «Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187» e – dopo l'entrata in vigore della legge n. 217 del 2010, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge – la determinazione 22 dicembre 2010, n. 10, recante «Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari».
      Queste disposizioni aggiuntive hanno colmato le lacune interpretative della legge n. 136 del 2010 – stabilendo che tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, nonché i finanziamenti, debbano essere registrati su conti correnti dedicati e effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, e precisando l'obbligo per la stazione appaltante e per gli appaltatori di inserire una clausola nei contratti che preveda la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità, pena la risoluzione degli stessi contratti – tuttavia permangono inalterati i significativi rischi relativi all'utilizzo del frazionamento dei pagamenti in denaro contante ai fini di aggirare le norme citate.
      Nell'ultimo triennio, come risulta dallo studio «Carte 2011» pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) a marzo 2011, la diffusione degli strumenti di pagamento elettronico in Italia è significativamente aumentata. In particolare, dal 2008 al 2011 è risultato un incremento dell'utilizzo delle carte di pagamento bancarie pari a circa l'8 per cento, con il raggiungimento dell'attuale quota di 80 milioni di carte attive nel Paese. Nel medesimo periodo, l'ABI ha registrato la contemporanea implementazione delle infrastrutture atte a registrare i pagamenti effettuati con moneta elettronica, il cui numero viene stimato in 1,2 milioni di «Point of sale» (POS) e in 47.000 «Automatic teller machine» (ATM).
      A riguardo va segnalato come solo nel 2010 in Italia sono stati effettuati 1,6 miliardi di pagamenti con strumenti elettronici e circa 900 milioni di prelievi agli sportelli automatici. Dai dati dell'ABI emerge inoltre l'esiguo valore medio degli scontrini emessi con gli strumenti citati, che risulta pari a circa 82 euro. Inoltre, dall'analisi emerge come l'ulteriore diffusione di strumenti di pagamento elettronici permetterebbe di tracciare, ai fini della tassazione, circa 40 miliardi di euro oggi sottratti all'erario, corrispondenti a un valore compreso tra lo 0,3 e il 3 per cento dell'attuale prodotto interno lordo (PIL) nazionale. Infine, deve essere considerato come in Italia persista un'eccessiva quantità di denaro contante circolante rispetto ai principali Stati dell'Unione europea: attualmente, secondo l'ABI, i pagamenti
 

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di questo tipo rappresentano circa il 90 per cento del totale delle transazioni finanziarie, a fronte di una media europea corrispondente a circa il 69 per cento.
      Il 28 novembre 2011, nel corso del convegno sulla responsabilità degli intermediari nel riciclaggio e nell'evasione fiscale coordinato dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, il vice direttore generale della Banca d'Italia ha sottolineato come «la previsione di limiti alla circolazione del contante e di regole che ne garantiscano l'efficacia, anche se comporta nell'immediato un considerevole mutamento nelle abitudini commerciali degli italiani, rappresenta un ineludibile presidio di legalità», specificando come la stessa Banca d'Italia «si sta adoperando per ridurre l'utilizzo del denaro contante, particolarmente diffuso in Italia rispetto ad altri paesi sviluppati, la cui gestione comporta per l'economia costi relativamente elevati». Secondo l'Istituto «un maggiore ricorso ai pagamenti elettronici si tradurrebbe inoltre in una più estesa tracciabilità delle operazioni di pagamento», quindi «Vanno considerate positivamente anche le ipotesi di abbassamento del limite di utilizzo del contante nelle transazioni tra privati».
      I dati riportati dimostrano le attuali criticità nell'efficacia dell'azione di contrasto dell'utilizzo del denaro contante finalizzato all'elusione delle norme antiriciclaggio. Per questi motivi si propone di ridurre a 200 euro la soglia massima consentita per i pagamenti con denaro contante. In questo modo diventerà più agevole e trasparente la tracciabilità dei pagamenti e si renderanno più efficaci la prevenzione e il contrasto dell'evasione fiscale, di altri reati contro la pubblica amministrazione, quali la corruzione, e degli illeciti finalizzati al finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo. Con queste finalità la proposta di legge modifica il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo la soglia dell'importo massimo relativo al pagamento in denaro contante da 2.500 a 200 euro.
      La misura proposta deve essere accompagnata da una contemporanea e significativa riduzione degli attuali costi di commissione relativi al pagamento con carte di credito, debito o prepagate, come già avvenuto in Francia e nel Regno Unito dove quotidianamente i cittadini ricorrono alla moneta elettronica anche per il saldo dell'acquisto di beni con valore inferiore a 5 euro. Tra i vantaggi di una maggiore circolazione della moneta elettronica, oltre alla tracciabilità, va infine considerata la sicurezza dei portatori di carte di credito, dato il minor rischio di furti, rapine e smarrimenti, insieme alla riduzione complessiva del costo di emissione del denaro contante.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, la cifra: «2.500» è sostituita dalla seguente: «200»;

          b) al comma 13, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2012».


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