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PDL 4810

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4810



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche alla legge 7 luglio 1901, n. 306, concernenti la soppressione dell'obbligo di contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani a carico dei sanitari dipendenti pubblici

Presentata il 30 novembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) – eretta in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899 – fu istituita con lo scopo di fornire il sostegno e l'istruzione agli orfani di medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti in un periodo storico in cui l'esercizio di professioni sanitarie presentava degli oggettivi fattori di rischio, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla corresponsione di un contributo che la legge 7 luglio 1901, n. 306, rendeva obbligatorio per tutti i medici chirurghi, medici veterinari e farmacisti «alle dipendenze di pubbliche amministrazioni», mentre tutti gli altri sanitari potevano contribuire volontariamente.
      Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, concernente il riordino degli enti di assistenza e beneficenza le cui funzioni dovevano essere trasferite alle regioni e agli enti locali, l'ONAOSI fu inclusa tra gli enti da sopprimere in quanto ritenuti «inutili». Con l'approvazione della legge n. 167 del 1991 l'ente è stato poi escluso dalla procedura relativa al trasferimento delle funzioni e alla conseguente soppressione.
      Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 509 del 1994 hanno modificato la natura giuridica dell'ente, trasformandolo in fondazione di diritto privato e disciplinandone le modalità di funzionamento secondo le norme previste nel medesimo decreto; la particolarità dell'ONAOSI
 

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è che risulta l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza, ma a esercitare esclusivamente attività di assistenza.
      L'articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sostituendo la lettera a) dell'articolo 2 della citata legge n. 306 del 1901, aveva esteso a tutti i sanitari iscritti agli albi professionali l'obbligo di contribuzione all'ONAOSI; si ricorda a tal proposito che, con sentenza n. 190 del 14 giugno 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui erano stabilite le modalità per la determinazione del contributo obbligatorio imposto dalla Fondazione ONAOSI a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali. È noto come l'applicazione di tale sentenza abbia dato luogo a un notevole contenzioso, essendosi ritenuto che tutte le cartelle esattoriali emesse in forza di tale disposizione legislativa potessero ritenersi prive di efficacia, essendo venuta meno la legittimità dell'imposizione, e di conseguenza impugnabili davanti all'autorità giudiziaria al fine di farne valere la nullità.
      Successivamente, l'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sostituendo la citata lettera a), ha limitato l'obbligatorietà del contributo ai sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
      Con la presente proposta di legge si intende attuare una misura totalmente perequativa nei confronti di tutta la categoria professionale dei sanitari italiani, attraverso l'abolizione dell'obbligo di contribuzione anche per i dipendenti pubblici e mantenendo la sola possibilità di iscrizione e di contribuzione volontaria.
      Si evidenzia, peraltro, come una tale misura andrebbe a eliminare un'ulteriore evidente disparità di trattamento anche nei confronti dei soggetti attualmente tenuti all'obbligo contributivo, in quanto a fronte della corresponsione dello stesso le prestazioni non sono elargite con criterio uniforme bensì selettivo, essendo un sanitario dipendente pubblico senza prole nell'impossibilità di fruire delle prestazioni alle quali contribuisce.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 7 luglio 1901, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, le parole: «obbligatorio o» sono soppresse;

          b) all'articolo 2:

              1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

                  «e) il contributo volontario di tutti i sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal consiglio di amministrazione della Fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;»;

              2) la lettera f) è abrogata;

          c) all'articolo 3:

              1) al primo comma, le parole: «il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo volontario ha carattere continuativo e vincola»;

              2) il secondo comma è abrogato;

          d) gli articoli 4, 5 e 6 sono abrogati.


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