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PDL 4695

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4695



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIRLANDA, ABELLI, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, ANGELUCCI, BARANI, BARBIERI, BERARDI, BERGAMINI, BIAVA, BITONCI, BOCCIARDO, CAMBURSANO, CASSINELLI, CASTELLANI, CERONI, CESARO, CICCIOLI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE LUCA, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, ANTONINO FOTI, FRATTINI, FUCCI, GALATI, GARAGNANI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIBIINO, GIRO, GOLFO, GRASSANO, IANNARILLI, LEHNER, LISI, MANCUSO, MARCAZZAN, MARINELLO, CESARE MARINI, MARTINELLI, MILANESE, MONTAGNOLI, PAGANO, PELINO, MARIO PEPE(Pd), POLIDORI, RAZZI, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, TOCCAFONDI, TORTOLI, VERDINI, VIGNALI, ZACCHERA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)

Presentata il 18 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Come tutti i manuali di economia e finanza insegnano, le agenzie di valutazione del merito di credito (rating), nate agli inizi del novecento negli Stati Uniti d'America, analizzano la solidità finanziaria di soggetti quali Stati sovrani, enti, governi, imprese, banche, assicurazioni. Il rating, che valuta l'entità del rischio di credito, si divide in due principali categorie: il rischio commerciale
 

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e il rischio Paese. La valutazione della capacità del debitore di far fronte al rimborso del proprio debito finanziario viene fornita ricorrendo in generale a una scala alfabetica che va da un valore massimo a uno minimo. Il rating di breve periodo valuta la solvibilità entro i dodici mesi mentre quello di lungo periodo valuta la solvibilità futura dell'emittente. Ovviamente più è alto il rating minore è il rischio di investimento. Gli specialisti del settore valutano e controllano di continuo le variazioni dei rating. Quando il rating sale, tendendo – ad esempio – verso il valore massimo AAA, si parla di upgrade; se le variazioni del rating peggiorano tendendo verso il valore D, si parla di downgrade. Quando il rating ha un livello qualitativo molto basso viene tenuto sotto stretta osservazione e viene inserito nella «Credit Watch». I rating presenti in questa lista sono seguiti dalla specificazione «positivo» (a significare che possono risalire la classe di rating) o «negativo» (per indicare che ci si può attendere un ulteriore downgrade). Per quanto riguarda, invece, l'analisi di un rating nel medio-lungo periodo si utilizza il termine outlook per indicare la previsione che ne viene fatta e che può essere positiva, negativa o stabile. Per formulare un rating sono presi in considerazione parametri di tipo quantitativo (l'analisi di bilancio per conoscere i dati economico-finanziari utili a valutare la capacità del soggetto preso in esame di far fronte alla copertura del debito e la sua capacità di remunerazione del capitale) e qualitativo (analisi del settore in cui si opera e valutazione del management). Attraverso l'uso di questi indicatori, partendo dalla mission fino alla valutazione dell'operato del management, si arriva a conoscere il tipo e il grado di relazioni esistenti tra il soggetto in esame e l'ambiente esterno. Queste pagelle servono agli investitori per orientarsi nel mercato e capire se uno Stato, una banca, un'azienda, o un prodotto finanziario sono in grado di ripagare i sottoscrittori. Prima della crisi economica solo gli addetti ai lavori sapevano cosa fossero e che utilità avessero queste agenzie. Ora esse fanno parte del parlare quotidiano e dominano i titoli di apertura dei giornali di gran parte del mondo. Il nostro Paese è sotto l'osservazione di Moody's (una delle agenzie più famose, al pari di Standard & Poor's e Fitch) da venticinque anni. Bettino Craxi era da poco al Governo e l'agenzia di rating diede una tripla A al nostro Paese; rimane l'unica volta che è successo. Il primo declassamento risale al 1991, seguito due anni dopo da una valutazione analoga di S&P. Nel maggio 2002 ci fu addirittura una promozione. Ancora nel 2009, nonostante il crac di Lehman Brothers, i tre colossi del rating decisero di non toccare il giudizio sul nostro Paese. Ora, nel giro di poche settimane, vi è stato un contemporaneo declassamento, prima da parte di Standard & Poor's e poi da parte di Moody's. Autorevoli quotidiani economico-finanziari, nonché noti economisti, hanno evidenziato come «le agenzie di rating hanno avuto una trasmutazione genetica: sono diventate un ogm dei mercati finanziari. Probabilmente dannose per la salute dei listini. Erano nate come strumento di garanzia perché il loro voto era un'assicurazione sulla solidità degli investimenti. Si sono trasformate in un elemento destabilizzante capace di far perdere milioni di dollari o di euro a chi investe». Non senza ombra di sospetti, dal momento che importanti fondi finanziari sono azionisti, a vario titolo, di queste agenzie. Proprio questi sospetti rilanciano i dubbi sull'effettivo valore del rating e sulla necessità di controlli più stretti. Non tanto creando un'agenzia nazionale (come ha fatto la Cina) ma, eventualmente creando una commissione internazionale incaricata di dare i voti a chi dà i voti. Nel caso di Standard & Poor's, ad esempio, agenzia americana fondata nel 1860, parliamo di un'articolazione degli uffici, presenti in 23 Paesi, per fornire agli investitori giudizi di rating, indici finanziari, valutazioni di rischio, ricerche e altre analisi economiche e finanziarie. Nel 2010, sono state emesse circa 270.000 valutazioni per un totale di
 

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debito analizzato pari a circa 32 trilioni di dollari, con circa 10.000 dipendenti nel mondo. Quindi con una «produttività» di 27 analisi pro capite. Queste agenzie svolgano il ruolo di consulenti di società private e, contemporaneamente, quello di «censori» degli Stati. Un mondo dove manca una regolamentazione a livello internazionale che imponga una riconsiderazione o un ridimensionamento dell'utilizzo del rating sugli Stati sovrani, così da ricondurlo alla stregua di un semplice supporto indicativo, al fine di ridurre gli effetti negativi dovuti alla cieca osservanza da parte degli investitori meno esperti e l'uso – o l'abuso – strumentale degli speculatori. Bisogna considerare, infatti, che importanti leader finanziari sono spesso anche loro azionisti ed ognuno di questi fondi controlla patrimoni in ogni settore dell'industria e della finanza. Un fattore, questo, in grado di produrre meccanismi di insider trading attraverso possibili fughe anticipate e mirate di notizie a riguardo di come e quando i declassamenti potrebbero essere annunciati, condizionando così investimenti e transazioni internazionali. Incassi «facili», che possono concorrere ad alimentare l'azione speculativa e la pressione sulla qualità della vita di decine di milioni di persone. Negli ultimi mesi, infatti, queste agenzie hanno rivestito ruoli di fondamentale importanza nell'andamento delle borse mondiali e nelle azioni politiche, fiscali ed economiche di Paesi come Grecia, Portogallo, Spagna e Italia, solo per citare i più noti. È quindi necessario ridurre l'impatto delle valutazioni di queste agenzie e verificare gli effetti del loro possibile conflitto di interessi interno in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani. In questo senso bisogna agire con decisione, non fino al punto di aprire inchieste giudiziarie come nel caso della procura di Lisbona, ma quanto meno attraverso una Commissione parlamentare di inchiesta che valuti l'impatto di queste valutazioni sul nostro «sistema Paese», la fondatezza dei loro giudizi, la loro imparzialità e affidabilità. Una Commissione che potrebbe avere anche funzioni di indirizzo per la stessa Unione europea, indicando strade alternative come, ad esempio, l'istituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e l'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating), di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

      1. La Commissione conclude i suoi lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato a uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se sulle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate diverse relazioni.
      3. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati e pubblica gli atti dell'inchiesta.
      4. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.

Art. 3.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre- senza di un rappresentante per ciascun

 

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gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
      3. Il presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
      4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari. A tale fine ciascun votante scrive sulla scheda un solo nome.
      5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
      7. Dei lavori della Commissione è redatto resoconto stenografico.

Art. 4.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 5.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal

 

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segreto, richiedendo il mantenimento del medesimo, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 6.

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, ogni altra persona addetta alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

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Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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