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PDL 3160-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3160-4084-4113-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 3160, d'iniziativa dei deputati
SCHIRRU, MELIS, BOCCUZZI, BOSSA, BURTONE, CAVALLARO, CODURELLI, CONCIA, DE BIASI, FADDA, GIANNI FARINA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, PES, RIGONI, RUGGHIA, SAMPERI, SBROLLINI, SIRAGUSA, TIDEI, ZAMPA

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Presentata il 1o febbraio 2010

n. 4084, d'iniziativa dei deputati
CICU, FALLICA

Modifica all'articolo 635 e introduzione dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Presentata il 15 febbraio 2011


NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 9 novembre 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3160, 4084 e 4113. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4113, d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Presentata il 23 febbraio 2011

(Relatore: CICU)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3160 Schirru e abbinate, recante «Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ricordato che, in relazione al requisito dell'altezza nei pubblici concorsi, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha evidenziato come «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una «discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3160 e abbinate, recante disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

              esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO unificato della Commissione

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Art. 1.

      1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

          «d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

      2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle

 

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    Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
      3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 2 sono determinati, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi del comma 2, i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato e sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.


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