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PDL 4724

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4724



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BITONCI, FORCOLIN, ALESSANDRI, ALLASIA, BRAGANTINI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOGLIATO, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, LUSSANA, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Modifiche all'articolo 1, commi 96 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di regime tributario agevolato per i contribuenti minimi

Presentata il 27 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La grave crisi internazionale che negli ultimi anni ha pesantemente colpito l'economia globale ha avuto gravi ripercussioni su tutti i principali settori economici, dal commercio all'industria, dal turismo alle società di servizi.
      La crisi, estesa a livello mondiale, non ha purtroppo risparmiato nemmeno l'Europa dove anzi, a causa della crisi della Grecia dovuta alla difficoltà del Governo di Atene nel riuscire a ripagare il proprio debito pubblico, la situazione, alimentata anche negli ultimi mesi da una speculazione sui mercati finanziari, è preoccupante.
      Nel corso del tempo, il Governo italiano, per quanto di propria competenza, ha adottato diverse iniziative legislative finalizzate, da un lato, a un risanamento dei conti, e, dall'altro, a incentivare, con varie forme e modalità, la crescita e lo sviluppo.
      In questo contesto socio-economico si colloca la presente proposta di legge che ha la finalità di aumentare i vantaggi fiscali per i contribuenti minimi, come
 

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individuati dalla legislazione vigente e, più specificatamente, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
      La legge n. 244 del 2007 infatti, all'articolo 1, dai commi da 96 a 107, definisce i criteri per l'individuazione dei contribuenti minimi. Il regime dei «contribuenti minimi e marginali» è riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (sono quindi escluse tutte le società, sia personali che di capitali) che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro, che non hanno effettuato cessioni all'esportazione, che non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto o a programma di lavoro e che, nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, per un importo superiore a 15.000 euro.
      La norma, al medesimo articolo, prevede altresì, e più precisamente al comma 105, che sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applichi un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento, mentre, per le imprese familiari, come definito dalla norma medesima, si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
      Va altresì detto come proprio su iniziativa del Governo e a dimostrazione dell'impegno di quest'ultimo sul versante dell'incentivazione al lavoro e allo sviluppo e all'imprenditoria giovanile, nelle recenti manovre finanziarie approvate nel corso dell'estate, la normativa di cui al comma 105 è stata integrata con una disposizione relativa al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
      La presente proposta di legge si colloca nel solco della medesima logica, ponendosi la finalità sia di rivedere i criteri per la definizione dei contribuenti minimi, sia di rivedere la percentuale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito.
      All'articolo 1, quindi, è aumentato il limite massimo di reddito derivante dall'attività dell'impresa e che classifica i contribuenti come «minimi», portandolo da 30.000 a 50.000 euro.
      All'articolo 2, invece, si modifica la normativa vigente in materia di imposta sostitutiva sul reddito prevedendo un'imposta a scaglione, sulla base del reddito percepito. Sono così individuate tre classi di reddito (fino a 30.000 euro, da 30.000 a 40.000 euro e da 40.000 a 50.000 euro) alle quali corrispondono altrettante aliquote di imposte (23, 24 e 25 per cento).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al numero 1) della lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 50.000 euro».

Art. 2.

      1. Il primo periodo del comma 105 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o i compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro, pari al 24 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.000 e 40.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 40.000 e 50.000 euro».

Art. 3.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.


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