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PDL 4735

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4735



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, FEDRIGA, MONTAGNOLI, LUSSANA, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Disposizioni in materia di contratti di lavoro atipici

Presentata il 27 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La riforma del mercato del lavoro a tutti nota come «legge Biagi» (legge n. 30 del 2003) ha indubbiamente prodotto risultati positivi.
      Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica sull'occupazione di allora, nei primi nove mesi del 2006 erano aumentati rispettivamente di 0,5 e di 1,0 punti percentuali i tassi di attività e di occupazione complessivi (62,7 per cento e 58,4 per cento), mentre si era ridotto quello di disoccupazione (dal 7,6 per cento al 6,7 per cento), collocato così al di sotto della media europea (8,0 per cento dell'Unione europea a 25 membri e dell'euro zona). E l'Istituto di studi e analisi economica (ora soppresso), nell'ambito di un'indagine sulle innovazioni introdotte dalla legge Biagi condotta nel 2005, aveva rilevato un boom di contratti di lavoro part time e a progetto: il 35,1 per cento delle aziende che aveva proceduto ad assunzioni nel 2004 aveva fatto ricorso al part time, con una leggera prevalenza per il settore dei servizi (35,8 per cento rispetto al 34,9 per cento dell'industria), cifra risultante molto più elevata rispetto alla quota del 13,2 per cento prevista alla fine del 2003; mentre per quanto concerne i contratti a progetto,
 

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nonostante le incertezze che ne avevano accompagnato l'introduzione, nel 2004 era risultato ne avesse fatto ricorso quasi il 21,3 per cento delle imprese che avevano effettuato assunzioni (28,9 per cento nel settore dei servizi, rispetto al 22,7 per cento dell'industria).
      Tuttavia, sia per l'elevato costo del lavoro che per la crisi economica globale, il ricorso alle tipologie contrattuali flessibili di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003 è cresciuto in maniera esponenziale rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato, creando di fatto una platea di lavoratori instabili, privi non solo di certezza occupazionale ma anche e soprattutto di protezione sociale.
      Per questi motivi proponiamo con l'articolo 1 della presente proposta di legge, un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro cosiddetti «atipici», da destinare alla creazione di un welfare interno o aziendale che preveda prestazioni e tutele in favore dei lavoratori cosiddetti «atipici», sulla falsariga di quanto già previsto in base alla contrattazione collettiva per i lavoratori in somministrazione.
      L'articolo 2 prevede invece incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo in favore dei datori di lavoro che procedano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge a tale trasformazione, per un periodo di tre anni, l'applicazione dell'aliquota contributiva prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.
      Infine, con l'articolo 3 si prevede la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributo di solidarietà sui contratti di lavoro atipici).

      1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati a una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all'1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare all'erogazione delle seguenti prestazioni:

          a) misure di sostegno al reddito;

          b) misure di sostegno alla maternità;

          c) misure di sostegno alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

          d) misure di sostegno ai lavoratori in malattia per le spese sanitarie;

          e) garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso l'istituzione di un apposito fondo.

Art. 2.
(Incentivo per la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato).

      1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data, procedono alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato precedentemente costituiti e non ancora scaduti è pari a quella

 

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prevista dal testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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