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PDL 4483

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4483



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSENZA, BARANI, BERGAMINI, BINETTI, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CESARO, CICU, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, GIANNI, GIRLANDA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, LO MONTE, GIULIO MARINI, MERLONI, MINASSO, PETRENGA, RAZZI, LUCIANO ROSSI, SCALIA, SCANDROGLIO, SPECIALE, TORRISI, TORTOLI, TRAVERSA, VESSA, ZACCHERA

Disposizioni per lo sviluppo dell'istruzione scolastica e dell'alta formazione nei settori di eccellenza della produzione italiana, nonché agevolazione fiscale per le imprese che finanziano progetti di ricerca e di apprendistato

Presentata il 5 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Una delle priorità assolute per sostenere e stimolare l'economia e il lavoro in Italia consiste nell'assicurare nuove e più incisive forme di tutela del made in Italy che, in settori quali l'artigianato, la moda, il turismo e l'enogastronomia di qualità, rappresenta un elemento essenziale per l'affermazione dell'immagine dell'Italia nel mondo, che da sempre associa il nostro Paese ai concetti di bellezza, di tradizione e di buon gusto.
      Purtroppo oggi questi obiettivi sono difficili da raggiungere per l'emergere sempre più prepotente di un certo tipo di cultura che ha diffuso l'idea secondo la quale, per la maggior parte dei giovani italiani, sentir parlare di un «mestiere» equivale a una professionalità poco allettante e di basso livello: il risultato paradossale è che in Italia vi sono 30.000 posti di lavoro non coperti nel settore dell'artigianato, della moda, dell'enogastronomia
 

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e del turismo. A mancare sono sia gli imprenditori che gli operatori del made in Italy.
      Quanto ciò sia vero è stato di recente confermato dal rapporto 2010 dell'Istituto nazionale di statistica, in cui si legge che, dopo tre anni dal conseguimento del diploma, la percentuale maggiore dei ragazzi che trovano lavoro sta tra coloro che hanno frequentato un istituto professionale (75,5 per cento) o tecnico (62,7 per cento), mentre invece essa è minima per i diplomati nei licei (26,8 per cento). Ma il numero di chi frequenta gli istituti tecnico-professionali è basso e questo non aiuta il nascere di una generazione di lavoratori e di specialisti in grado di portare avanti il made in Italy di qualità. Non a caso ancora l'ISTAT ci ricorda come, nel 2009 (ultimo anno di riferimento per questo specifico dato), gli apprendisti, cioè coloro che imparano un mestiere nell'ambito delle attività scolastiche di formazione tecnica e professionale, fossero 213.000, pari ad appena lo 0,9 per cento degli occupati. A completare il quadro della situazione vi è anche l'interessante dato di una recente indagine della Confartigianato secondo cui un terzo degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e un quarto dei loro genitori affermano di non sapere nulla (probabilmente neanche dell'esistenza) sulla formazione tecnica e professionale nel quinquennio successivo, né si dichiarano minimamente interessati a sapere qualcosa su un tipo di formazione scolastica considerata quasi sempre «di serie B» e squalificante per definizione. Invece si assiste a un boom di iscrizioni a facoltà universitarie legate a settori occupazionali già del tutto saturi.
      Oggi vi è quindi, nel nostro Paese, il rischio di vedere disperso uno straordinario patrimonio di conoscenze e di tradizioni che i maestri artigiani non riescono più a trasmettere alle giovani generazioni. Per questo è necessario un nuovo approccio al sistema produttivo che si trova alla base del made in Italy, imprimendo un'inversione di tendenza e stimolando i giovani a coprire il fabbisogno di lavoro esistente nei settori più strategici. Ciò è del tutto essenziale. In mancanza di un impegno in tale direzione ogni sforzo – per quanto positivo nelle intenzioni – fatto sul piano normativo per rafforzare i tradizionali strumenti di sostegno (dagli incentivi fiscali alle semplificazioni amministrative) rischia di essere del tutto vano per mancanza di manodopera e di giovani imprenditori.
      In tale contesto la presente proposta di legge interviene in primo luogo sul sistema scolastico e post-scolastico, e nello specifico nel comparto degli istituti professionali, per far in modo che la formazione acquisita presso questi istituti possa orientare i giovani verso una professionalità di qualità e in grado di garantire un lavoro bello, interessante e anche gratificante sul plano economico.
      Ciò avviene in primo luogo, come statuito dall'articolo 1, con una serie di nuove disposizioni nell'assetto degli istituti tecnico-professionali, impostato dall'attuale Governo e poi tradotto in realtà dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Tali disposizioni hanno lo scopo, rimanendo pienamente nell'impianto della riforma, di meglio puntualizzare il ruolo e l'importanza, nell'ambito degli istituti tecnico-professionali, della formazione nello specifico settore dei mestieri d'arte e delle attività imprenditoriali impegnati nel made in Italy.
      In secondo luogo, con l'articolo 2, facendo riferimento alle disposizioni in vigore in materia di ordinamento e di alta formazione post-scolastica, si prevede l'istituzione di istituti finalizzati alla formazione di imprenditori e di operatori qualificati nei settori ritenuti più strategici per il made in Italy: enogastronomia, artigianato, moda e turismo. Si prevede che tali istituti garantiscano standard adeguati – sia a livello di organizzazione didattica che a livello di offerta formativa – e che vadano a inserirsi nel complesso normativo e regolamentare del sistema universitario italiano. Si sottolinea, inoltre, la previsione in base alla quale deve essere garantita la presenza degli istituti di alta
 

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formazione in modo omogeneo sul territorio nazionale, il che rappresenterebbe di certo un volano per lo sviluppo di attività strategiche sul piano economico e occupazionale anche e soprattutto in quelle aree dell'Italia (soprattutto nel Mezzogiorno) oggi più arretrate rispetto al resto del Paese.
      Infine, con le disposizioni dell'articolo 3, si intende stimolare un rapporto sempre più stretto e costruttivo tra il mondo della formazione scolastica tecnico-professionale e il mondo delle imprese. E per fare ciò, considerato che il nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, è fortemente in ritardo rispetto ad altre nazioni europee come la Germania e la Francia, si intendono incentivare le stesse imprese a coltivare tale relazione con il mondo della formazione attraverso la previsione di misure fiscali e di sponsorizzazioni per coloro che promuovono e finanziano attività di ricerca e di apprendistato in favore degli studenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di formazione scolastica).

      1. Nell'ambito della riorganizzazione degli istituti professionali prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, di seguito denominato «regolamento», si tiene conto della necessità di assicurare il collegamento tra il sistema dell'istruzione e formazione e il mondo del lavoro a sostegno dell'economia italiana e, in particolare, del made in Italy.
      2. Ai fini di cui al comma 1, tra gli indirizzi dei percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi, di cui all'articolo 3 del regolamento, sono compresi i servizi per l'artigianato di qualità e per i mestieri d'arte.
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 e, in particolare, di prevedere:

          a) che gli istituti professionali abbiano, tra i propri obbiettivi primari, quello di formare studenti ai fini dell'esercizio dei mestieri d'arte e dall'artigianato di qualità della tradizione italiana;

          b) che, tra i risultati finali di apprendimento, siano inclusi il patrimonio di conoscenze e di tradizioni collegato ai mestieri d'arte e all'artigianato di qualità della tradizione italiana;

          c) che nella formazione sia riconosciuto un ruolo di particolare importanza al collegamento con i settori dell'artigianato, del turismo, della moda e dell'enogastronomia;

 

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          d) che nell'ambito dell'indirizzo «produzioni industriali e artigianali», il diplomato di istruzione professionale tenga conto, con particolare attenzione, alle esigenze di continuazione e di sviluppo delle tradizioni, legate ai mestieri d'arte e all'artigianato di qualità.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di alta formazione post-scolastica).

      1. Sono istituiti gli istituti di alta formazione post-scolastica, di seguito denominati «istituti», con lo scopo di formare imprenditori e addetti nei settori di eccellenza del made in Italy, costituiti dalla moda, dall'enogastronomia, dall'artigianato e dal turismo.
      2. Gli istituti, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura alle quali l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.
      3. Gli istituti sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nei settori di riferimento e svolgono le relative attività di produzione. Sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.
      4. Gli istituti istituiscono e attivano corsi di alta formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti professionali. Gli istituti rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca nei settori artistico e musicale.
      5. Al fine di garantire un'omogenea distribuzione sul territorio nazionale e la realizzazione di un limitato numero di

 

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poli di eccellenza e funzionali a creare un effettivo collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa nei settori d'interesse, le sedi degli istituti sono stabilite una al nord, una centro e una al sud del Paese.
      6. Con uno o più regolamenti emanati dal Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le associazioni di categoria interessate maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

          a) i requisiti di qualificazione didattica degli istituti e dei docenti;

          b) i requisiti di idoneità delle sedi degli istituti;

          c) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

          d) le procedure di reclutamento del personale;

          e) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

          f) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, per il riequilibrio e per lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

          g) i criteri generali per l'istituzione e per l'attivazione dei corsi di alta formazione, ivi compresi quelli per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

          h) le procedure e i criteri per la valutazione del livello e della qualità, in termini di organizzazione e di adeguatezza dell'offerta formativa, degli istituti;

          i) il rispetto del criterio di distribuzione territoriale delle sedi degli istituti.

 

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Art. 3.
(Finanziamento e sponsorizzazione di progetti di ricerca e di apprendistato).

      1. In via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, è concesso un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca e di apprendistato presso e in collaborazione con gli Istituti professionali e con gli istituti. Per il medesimo periodo è altresì prevista la facoltà, da parte delle imprese, di sponsorizzare attività e iniziative didattiche e di apprendistato presso i citati istituti professionali.
      2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.


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