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PDL 4701

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4701



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCALERA, MARIO PEPE (PD), NICOLAIS

Disposizioni concernenti il cumulo tra l'indennità parlamentare e i vitalizi erogati ai consiglieri regionali cessati dalla carica

Presentata il 19 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — A fronte della polemica sollevata dagli organi d'informazione e allo scopo di ribadire il desiderio di una forte moralizzazione evidenziato da larghi settori della società italiana, la presente proposta di legge vuole trovare una soluzione al cumulo tra l'indennità di parlamentare e il vitalizio di ex consigliere regionale.
      La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio di ex consigliere regionale, qualora il titolare sia eletto al Parlamento nazionale, può essere lasciata soltanto a una scelta personale del neodeputato.
      La normativa regionale vigente, oltre a prevedere la cumulabilità, dispone che per il consigliere regionale che ha svolto almeno due mandati, per riscuotere il vitalizio senza patire penalizzazione, è sufficiente aver compiuto cinquantacinque anni di età anziché sessanta. È vero che chi ha dedicato buona parte della propria vita alla realtà regionale potrebbe non voler rinunciare al proprio vitalizio anche se eletto parlamentare nazionale, tuttavia la spesa derivante dal cumulo dei vitalizi e delle indennità grava sulle finanze dello Stato in maniera poderosa. Infatti è noto
 

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che il numero dei beneficiari è pari a 225 e, se la tendenza attuale del Governo è quella di procedere a tagli ingenti per quanto riguarda i costi della politica, è inconcepibile mantenere tale cumulabilità di redditi percepiti dalla stessa persona.
      La presente proposta di legge ha dunque lo scopo di porre il neoeletto di fronte una scelta: rinunciare all'indennità parlamentare per mantenere il vitalizio da ex consigliere regionale oppure percepire, anche in tarda età, la sola indennità di deputato rinunciando al vitalizio regionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis. – 1. Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni vitalizi o altri trattamenti, comunque denominati, eventualmente erogati ai membri dei Consigli delle regioni e delle province autonome cessati dal mandato.
      2. I beneficiari degli assegni vitalizi o trattamenti indicati al comma 1 possono optare, in luogo dell'indennità parlamentare, per la conservazione dei medesimi, che rimangono a carico dell'organo che li ha disposti».

Art. 2.

      1. Le regioni e le province autonome adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per adeguare i propri ordinamenti ai princìpi dell'articolo 3-bis della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.


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